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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/08/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2502/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO PASQUALE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CORIGLIANO PASQUALE
APPELLANTE contro
P.VA , con il patrocinio dell'avv. ALTAMURA Controparte_1 P.VA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALTAMURA ANTONIO
APPELLATO nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2256/2021, Parte_1 depositata il 03.11.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per le lesioni subite in seguito al sinistro occorso in data 15.08.2019 alle ore 05.30, lungo la litoranea salentina con direzione di marcia Campomarino, mentre si trovava - quale terzo trasportato- a bordo del quadriciclo KWANG YANG tg DP89289, di proprietà del padre e da Controparte_3 questi condotto, assicurato con la compagnia Controparte_4
A sostegno dei propri assunti, nel ribadire di aver perso il contatto con il pedale/poggiapiedi destro andando ad urtare la griglia della marmitta a causa di una brusca frenata effettuata dal conducente, lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale in quanto il Giudice di Pace
pagina 1 di 3 aveva ritenuto inattendibile il testimone oculare per la omessa indicazione delle sue generalità nella lettera di messa in mora e nel modulo CAI.
Ciò premesso, in riforma della sentenza, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di CP_1 euro 1.700,00 oltra al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituita in giudizio, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata contestando la mancanza di prova in ordine all'an della domanda.
, seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 03.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del
"thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ciononostante, l'appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla inammissibilità della domanda ex art. 141 (così come qualificata dal primo Giudice) per mancato coinvolgimento di un secondo veicolo (cfr. Cass. civ. 25033/2019 ove la
S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, e, da ultimo, Cass. civ. 17963/2021), condivisibilmente il Giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile l'unico teste oculare.
In particolare, risulta del tutto anomalo che le generalità del teste -nonostante fosse amico Testimone_1 dell'attore (cfr dichiarazione fascicolo primo grado) - non siano state indicate non solo nel modello CID ma pagina 2 di 3 nemmeno nella lettera di messa in mora, ove anzi la parte si è riservata di indicare eventuali testi oculari perché “nell'immediatezza dei fatti non è stato possibile rilevare”.
Quindi, come sostenuto nella sentenza impugnata, appare poco verosimile che l'attore, nonostante fosse già in possesso delle generalità del teste al momento della redazione del CID e della missiva, non abbia indicato il suo nominativo, riservandosi anzi espressamente di ricercare eventuali testi non ancora identificati.
Inoltre, nel referto del PS, l'attore ha dichiarato di essersi fatto male sulla griglia della “sua” moto senza alcun riferimento al sinistro ed al fatto che era trasportato dal padre sulla moto di sua proprietà mentre quanto riferito dal padre il giorno successivo per correggere la precedente dichiarazione resa dal paziente indebolisce ancor di più la ricostruzione attorea poiché non resa nell'immediato ma a distanza di più di un giorno.
Quindi, in assenza di prova dell'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate dall'attore, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 fino 5.200,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate).
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 426,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2502/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO PASQUALE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CORIGLIANO PASQUALE
APPELLANTE contro
P.VA , con il patrocinio dell'avv. ALTAMURA Controparte_1 P.VA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALTAMURA ANTONIO
APPELLATO nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2256/2021, Parte_1 depositata il 03.11.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per le lesioni subite in seguito al sinistro occorso in data 15.08.2019 alle ore 05.30, lungo la litoranea salentina con direzione di marcia Campomarino, mentre si trovava - quale terzo trasportato- a bordo del quadriciclo KWANG YANG tg DP89289, di proprietà del padre e da Controparte_3 questi condotto, assicurato con la compagnia Controparte_4
A sostegno dei propri assunti, nel ribadire di aver perso il contatto con il pedale/poggiapiedi destro andando ad urtare la griglia della marmitta a causa di una brusca frenata effettuata dal conducente, lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale in quanto il Giudice di Pace
pagina 1 di 3 aveva ritenuto inattendibile il testimone oculare per la omessa indicazione delle sue generalità nella lettera di messa in mora e nel modulo CAI.
Ciò premesso, in riforma della sentenza, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di CP_1 euro 1.700,00 oltra al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituita in giudizio, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata contestando la mancanza di prova in ordine all'an della domanda.
, seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 03.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del
"thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ciononostante, l'appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla inammissibilità della domanda ex art. 141 (così come qualificata dal primo Giudice) per mancato coinvolgimento di un secondo veicolo (cfr. Cass. civ. 25033/2019 ove la
S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, e, da ultimo, Cass. civ. 17963/2021), condivisibilmente il Giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile l'unico teste oculare.
In particolare, risulta del tutto anomalo che le generalità del teste -nonostante fosse amico Testimone_1 dell'attore (cfr dichiarazione fascicolo primo grado) - non siano state indicate non solo nel modello CID ma pagina 2 di 3 nemmeno nella lettera di messa in mora, ove anzi la parte si è riservata di indicare eventuali testi oculari perché “nell'immediatezza dei fatti non è stato possibile rilevare”.
Quindi, come sostenuto nella sentenza impugnata, appare poco verosimile che l'attore, nonostante fosse già in possesso delle generalità del teste al momento della redazione del CID e della missiva, non abbia indicato il suo nominativo, riservandosi anzi espressamente di ricercare eventuali testi non ancora identificati.
Inoltre, nel referto del PS, l'attore ha dichiarato di essersi fatto male sulla griglia della “sua” moto senza alcun riferimento al sinistro ed al fatto che era trasportato dal padre sulla moto di sua proprietà mentre quanto riferito dal padre il giorno successivo per correggere la precedente dichiarazione resa dal paziente indebolisce ancor di più la ricostruzione attorea poiché non resa nell'immediato ma a distanza di più di un giorno.
Quindi, in assenza di prova dell'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate dall'attore, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 fino 5.200,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate).
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 426,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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