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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 311/2023 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Gualtieri Marino attrice
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 27.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 28.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Gualtieri Marino attrice
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco convenuto OGGETTO
Risarcimento danni da mancata custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio il
, chiedendo al Tribunale di condannarlo al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'infortunio occorsole per una caduta.
A sostegno delle proprie ragioni, ella deduceva che:
- il giorno 13.6.2022 alle ore 22:00, mentre passeggiava con amici su via Daniele in , CP_1 inciampava e cadeva a terra, ferendosi e rompendosi gli occhiali da vista;
- veniva soccorsa e riaccompagnata a casa, ove la notte riposava;
- il mattino seguente si recava presso l'Ospedale civile di , ove le veniva diagnosticato CP_1
“trauma alla spalla sinistra e frattura del capitello radiale del gomito sx” e veniva quindi curata e poi dimessa con tutore gessato al braccio sinistro;
- l'evento lesivo era stato causato dalla cattiva manutenzione del marciapiede, in quanto il cordolo esterno era visibilmente staccato, lasciando uno spazio disconnesso;
- non vi erano segnalazioni di pericolo per i pedoni e la scarsa luce artificiale presente era annullata dagli alberi presenti dall'ampia chioma, che si espandeva per tutta l'ampiezza del marciapiede;
- il tentativo di addivenire ad una negoziazione assistita con il non aveva sortito CP_1 effetto;
pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Crotone, contrariis reiectis, così giurisdire:
a) Accerti e dichiari la responsabilità de ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i Controparte_1 danni tutti subiti dalla sig.ra , patrimoniali e non patrimoniali, in Parte_1 relazione ai fatti di cui alla narrativa;
b) In via subordinata, accerti e dichiari la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. per i danni subiti dalla sig.r in relazione ai fatti Parte_1 di cui alla narrativa;
4 c) Per l'effetto condanni il , in persona del Sindaco protempore, al Controparte_1 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra
[...]
in relazione ai fatti di cui alla narrativa e quantificati in euro 25.000,00, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oppure nella somma maggiore o minore e che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria delle spese.
Si costituiva il , in persona del Sindaco p.t., il quale, in via principale, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, il riconoscimento della concorrente responsabilità dell'attrice per i fatti dedotti.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, va rilevata la superfluità della ctu medico-legale richiesta da parte attrice in ragione della documentazione in atti e delle allegazioni difensive.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va respinta.
E' noto che sull'ente pubblico proprietario gravano gli obblighi di manutenzione delle strade aperte al pubblico transito al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti.
Ed invero, in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (v. art. 16 legge n.
2248 del 1865, all. F;
art. 14 cod. strada;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale, sicché essa non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della
P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati (v. Cass. n. 5445/2006).
Tanto chiarito, in ragione delle allegazioni in fatto e diritto dell'atto di citazione, la domanda va qualificata a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c., avendo parte attrice prospettato la responsabilità del quale ente territoriale competente e responsabile per la cura e CP_1 la manutenzione delle strade comunali, ritenendo altresì la natura di insidia e trabocchetto dello stato di manutenzione del manto stradale.
Tanto premesso, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ai sensi del noto principio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
5 In particolare, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttore del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante, Cass. n.
2861/1995).
Al riguardo, si condivide il prevalente orientamento della Suprema Corte, in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (cfr. Cass. n. 2284/2006).
La Suprema Corte afferma, infatti, che tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità.
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve, invece, offrire la prova contraria alla presunzione 'iuris tantum' della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato (arg. da: Cass. n. 3651/2006; Trib. Venezia n. 1682/2023).
Va ricordato che – ormai anche secondo il costante orientamento della giurisprudenza della legittimità (cfr., tra tante, Cass. n. 23919/2013) - l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del
6 profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi e, d'altra parte, a tale potere/dovere, fa comunque e sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa.
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. n. 4279/2008).
Importa, poi, sottolineare che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (v. Cass. n. 10096/2013).
7 Nel dettaglio, relativamente al comportamento del pedone, la Suprema Corte ha affrontato diversi profili di analisi in punto responsabilità ex art. 2051 c.c., valorizzando, in particolare, la relazione/interazione tra condotta del danneggiante e del danneggiato, negando, ad esempio in un caso (Cass. n. 1310/2012) la responsabilità dell'Amministrazione Comunale ritenendo che la 'distrazione del pedone' potesse rappresentare un caso fortuito in grado di interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
5. Fatte queste considerazioni generali e passando al merito delle vicende dedotte in lite, si osserva che il - come tutti i comuni d'Italia - per il demanio stradale Controparte_1 si avvale di funzionari, tra i quali i Vigili Urbani che percorrono le strade ed era ed è ben possibile la custodia ed il controllo sul tratto di strada in esame in quanto pacificamente ubicato in centro città.
Il tratto in questione rientra quindi nella piena custodia del proprio in Controparte_1 quanto proprietario, che ne disciplina in via esclusiva l'uso da parte della collettività, controllando sempre in via esclusiva la conformità dello stesso alle norme di sicurezza stradale.
Appurata la custodia in capo al del tratto di strada dove si è verificato il sinistro, ne CP_1 deriva l'indubbia operatività della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. anche alla Pubblica
Amministrazione convenuta, in quanto titolare del rapporto di custodia con la cosa che avrebbe dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Ciò posto, questo giudice ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente dimostrato la concreta causa del danno eziologicamente connessa alla complessiva situazione di pericolo.
Nel dettaglio, a sostegno delle deduzioni sulla causazione dell'evento lesivo, l'istante ha prodotto, inter alia, alcuni fotogrammi della zona ove è avvenuto il sinistro, ritraenti il cordolo esterno staccato dal marciapiede nonché la scheda del Pronto Soccorso dell'A.S.P. di
, redatta il giorno successivo a quello del lamentato sinistro (v. all. citazione). CP_1
Inoltre, in corso di causa sono stati escussi due testi di parte attorea, e Testimone_1
ed uno di parte convenuta, , tutti indifferenti, attendibili e Tes_2 Testimone_3 credibili.
Tanto precisato, le emergenze processuali non sono idonee a suffragare gli assunti attorei;
il convincimento del giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
8 a) la teste ha affermato che l'attrice è caduta in una buca presente sul Testimone_1 marciapiede, aggiungendo al contempo che: “non ricordo se in corrispondenza del marciapiede, nel tratto ove è caduta la sig.ra , vi era un albero, credo che Parte_1
l'albero fosse più avanti;
sulla buca vi erano delle foglie;
il cordolo era visibile” (cfr. verb. ud. 17.1.2024). Quindi il cordolo esterno al marciapiede era facilmente visibile e tanto trova, peraltro, conferma nelle riproduzioni fotografiche versate in atti da parte attrice, raffiguranti lo stato dei luoghi;
b) la teste non ha fornito elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica Tes_2 del sinistro, avendo dichiarato di non aver assistito direttamente alla caduta e di aver visto l'attrice già a terra;
per quanto di rilievo, poi, ha aggiunto che la luce dei lampioni era accesa in quel frangente (cfr. verb. ud. 2.11.2024);
c) il teste ha riferito che il tratto di strada interessato dal sinistro de quo Testimone_3 era dotato di impianto di illuminazione pubblica (v. verb. ud. 2.11.2024) e tanto trova ulteriore conferma nella relazione di servizio del 20.9.2022 del versata in comparsa CP_1 di costituzione e non specificatamente contestata, nella quale è dato leggersi che la zona teatro del sinistro era illuminata artificialmente.
L'esame complessivo delle risultanze di prova su richiamate impone di ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio spettante all'attrice.
Ed invero, è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
In particolare, deve ritenersi che, in tema di danno da trabocchetti od insidie stradali, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto valga ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
9 attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (ancora cfr. Cass. 11946/2013).
Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale al caso in esame, deve rilevarsi come la , pur potendo agevolmente accorgersi della circostanza che il cordolo Parte_1 esterno del marciapiede fosse staccato, non ha transitato sul marciapiede - sul quale devono esser garantite le condizioni di massima affidabilità nella percorrenza - ma sul limite esterno del medesimo, così esponendosi al rischio di cadere sull'intercapedine ivi esistente, come è avvenuto.
Né dall'istruttoria è emerso che l'area interessata dal dissesto stradale fosse circondata da strutture fisse o mobili o da persone che intralciavano il passaggio pedonale, sicché deve ritenersi che l'attrice avesse un adeguato margine di movimento, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato”, ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile.
Inoltre, va rimarcato che dalle fotografie prodotte dall'attrice e ritraenti il luogo teatro del sinistro è emerso che l'intercapedine in questione era di apprezzabili dimensioni e ben visibile: ciò rende sostanzialmente inutile l'indagine in ordine alla presenza in loco di segnali di pericolo e di alberi (peraltro, la presenza di questi ultimi in corrispondenza del marciapiede
è rimasta indimostrata), dovendo ascriversi al comportamento negligente della Parte_1
carattere decisivo ed assorbente.
[...]
In altre parole, l'evento caduta va ascritto all'imprudenza dell'attrice, la cui condotta ha costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da poter configurare il cd. caso fortuito interruttivo del nesso causale ex art. 1227 c.c..
Del resto, si ribadisce che la responsabilità della P.A. proprietaria della strada (o del concessionario della strada) può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia o ad un trabocchetto e cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile e non visibile, condizioni queste che, in virtù di quanto su esposto, difettano nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta per la mancanza di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
6. Da ultimo, va evidenziato che alla medesima conclusione si giunge anche se si qualifica il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. - più favorevole al danneggiato, posto che in tale ipotesi egli è gravato solo dall'onere di provare il nesso causale tra la
10 cosa in custodia e il danno subìto, dovendo dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (sicché solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto tale onere probatorio la controparte è tenuta a fornire la prova liberatoria, dimostrando il caso fortuito) -, bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocato in via gradata dall'attrice, atteso che l'accertato deficit probatorio impedisce oggettivamente di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi anche di quest'ultima fattispecie, in particolare del nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto.
Invero, va evidenziato che l'art. 2043 c.c. impone la prova, pacificamente incombente alla parte attrice ex art. 2697 c. 1, c.c. non solo del fatto illecito (da intendersi come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo, commissivo od omissivo, quest'ultimo purché riconducibile, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso, per violazione dell'obbligo giuridico di impedirlo), dell'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento e della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, ma anche del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso, la cui mancanza rende persino superfluo l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie de qua (cfr. Cass., n. 7125/2013; in termini, v. Cass., n.
390/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”; in senso conforme: Cass., n. 999/2014).
In definitiva, la domanda va rigettata ed ogni altra questione è assorbita.
7. La regolazione delle spese segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della controversia ed in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, in ragione dell'attività processuale espletata e della natura delle questioni trattate.
11
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in €
2.540,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 28 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
12
SEZIONE CIVILE
Causa n. 311/2023 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Gualtieri Marino attrice
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 27.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 28.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Gualtieri Marino attrice
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco convenuto OGGETTO
Risarcimento danni da mancata custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio il
, chiedendo al Tribunale di condannarlo al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'infortunio occorsole per una caduta.
A sostegno delle proprie ragioni, ella deduceva che:
- il giorno 13.6.2022 alle ore 22:00, mentre passeggiava con amici su via Daniele in , CP_1 inciampava e cadeva a terra, ferendosi e rompendosi gli occhiali da vista;
- veniva soccorsa e riaccompagnata a casa, ove la notte riposava;
- il mattino seguente si recava presso l'Ospedale civile di , ove le veniva diagnosticato CP_1
“trauma alla spalla sinistra e frattura del capitello radiale del gomito sx” e veniva quindi curata e poi dimessa con tutore gessato al braccio sinistro;
- l'evento lesivo era stato causato dalla cattiva manutenzione del marciapiede, in quanto il cordolo esterno era visibilmente staccato, lasciando uno spazio disconnesso;
- non vi erano segnalazioni di pericolo per i pedoni e la scarsa luce artificiale presente era annullata dagli alberi presenti dall'ampia chioma, che si espandeva per tutta l'ampiezza del marciapiede;
- il tentativo di addivenire ad una negoziazione assistita con il non aveva sortito CP_1 effetto;
pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Crotone, contrariis reiectis, così giurisdire:
a) Accerti e dichiari la responsabilità de ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i Controparte_1 danni tutti subiti dalla sig.ra , patrimoniali e non patrimoniali, in Parte_1 relazione ai fatti di cui alla narrativa;
b) In via subordinata, accerti e dichiari la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. per i danni subiti dalla sig.r in relazione ai fatti Parte_1 di cui alla narrativa;
4 c) Per l'effetto condanni il , in persona del Sindaco protempore, al Controparte_1 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra
[...]
in relazione ai fatti di cui alla narrativa e quantificati in euro 25.000,00, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oppure nella somma maggiore o minore e che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria delle spese.
Si costituiva il , in persona del Sindaco p.t., il quale, in via principale, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, il riconoscimento della concorrente responsabilità dell'attrice per i fatti dedotti.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, va rilevata la superfluità della ctu medico-legale richiesta da parte attrice in ragione della documentazione in atti e delle allegazioni difensive.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va respinta.
E' noto che sull'ente pubblico proprietario gravano gli obblighi di manutenzione delle strade aperte al pubblico transito al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti.
Ed invero, in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (v. art. 16 legge n.
2248 del 1865, all. F;
art. 14 cod. strada;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale, sicché essa non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della
P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati (v. Cass. n. 5445/2006).
Tanto chiarito, in ragione delle allegazioni in fatto e diritto dell'atto di citazione, la domanda va qualificata a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c., avendo parte attrice prospettato la responsabilità del quale ente territoriale competente e responsabile per la cura e CP_1 la manutenzione delle strade comunali, ritenendo altresì la natura di insidia e trabocchetto dello stato di manutenzione del manto stradale.
Tanto premesso, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ai sensi del noto principio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
5 In particolare, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttore del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante, Cass. n.
2861/1995).
Al riguardo, si condivide il prevalente orientamento della Suprema Corte, in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (cfr. Cass. n. 2284/2006).
La Suprema Corte afferma, infatti, che tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità.
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve, invece, offrire la prova contraria alla presunzione 'iuris tantum' della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato (arg. da: Cass. n. 3651/2006; Trib. Venezia n. 1682/2023).
Va ricordato che – ormai anche secondo il costante orientamento della giurisprudenza della legittimità (cfr., tra tante, Cass. n. 23919/2013) - l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del
6 profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi e, d'altra parte, a tale potere/dovere, fa comunque e sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa.
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. n. 4279/2008).
Importa, poi, sottolineare che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (v. Cass. n. 10096/2013).
7 Nel dettaglio, relativamente al comportamento del pedone, la Suprema Corte ha affrontato diversi profili di analisi in punto responsabilità ex art. 2051 c.c., valorizzando, in particolare, la relazione/interazione tra condotta del danneggiante e del danneggiato, negando, ad esempio in un caso (Cass. n. 1310/2012) la responsabilità dell'Amministrazione Comunale ritenendo che la 'distrazione del pedone' potesse rappresentare un caso fortuito in grado di interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
5. Fatte queste considerazioni generali e passando al merito delle vicende dedotte in lite, si osserva che il - come tutti i comuni d'Italia - per il demanio stradale Controparte_1 si avvale di funzionari, tra i quali i Vigili Urbani che percorrono le strade ed era ed è ben possibile la custodia ed il controllo sul tratto di strada in esame in quanto pacificamente ubicato in centro città.
Il tratto in questione rientra quindi nella piena custodia del proprio in Controparte_1 quanto proprietario, che ne disciplina in via esclusiva l'uso da parte della collettività, controllando sempre in via esclusiva la conformità dello stesso alle norme di sicurezza stradale.
Appurata la custodia in capo al del tratto di strada dove si è verificato il sinistro, ne CP_1 deriva l'indubbia operatività della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. anche alla Pubblica
Amministrazione convenuta, in quanto titolare del rapporto di custodia con la cosa che avrebbe dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Ciò posto, questo giudice ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente dimostrato la concreta causa del danno eziologicamente connessa alla complessiva situazione di pericolo.
Nel dettaglio, a sostegno delle deduzioni sulla causazione dell'evento lesivo, l'istante ha prodotto, inter alia, alcuni fotogrammi della zona ove è avvenuto il sinistro, ritraenti il cordolo esterno staccato dal marciapiede nonché la scheda del Pronto Soccorso dell'A.S.P. di
, redatta il giorno successivo a quello del lamentato sinistro (v. all. citazione). CP_1
Inoltre, in corso di causa sono stati escussi due testi di parte attorea, e Testimone_1
ed uno di parte convenuta, , tutti indifferenti, attendibili e Tes_2 Testimone_3 credibili.
Tanto precisato, le emergenze processuali non sono idonee a suffragare gli assunti attorei;
il convincimento del giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
8 a) la teste ha affermato che l'attrice è caduta in una buca presente sul Testimone_1 marciapiede, aggiungendo al contempo che: “non ricordo se in corrispondenza del marciapiede, nel tratto ove è caduta la sig.ra , vi era un albero, credo che Parte_1
l'albero fosse più avanti;
sulla buca vi erano delle foglie;
il cordolo era visibile” (cfr. verb. ud. 17.1.2024). Quindi il cordolo esterno al marciapiede era facilmente visibile e tanto trova, peraltro, conferma nelle riproduzioni fotografiche versate in atti da parte attrice, raffiguranti lo stato dei luoghi;
b) la teste non ha fornito elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica Tes_2 del sinistro, avendo dichiarato di non aver assistito direttamente alla caduta e di aver visto l'attrice già a terra;
per quanto di rilievo, poi, ha aggiunto che la luce dei lampioni era accesa in quel frangente (cfr. verb. ud. 2.11.2024);
c) il teste ha riferito che il tratto di strada interessato dal sinistro de quo Testimone_3 era dotato di impianto di illuminazione pubblica (v. verb. ud. 2.11.2024) e tanto trova ulteriore conferma nella relazione di servizio del 20.9.2022 del versata in comparsa CP_1 di costituzione e non specificatamente contestata, nella quale è dato leggersi che la zona teatro del sinistro era illuminata artificialmente.
L'esame complessivo delle risultanze di prova su richiamate impone di ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio spettante all'attrice.
Ed invero, è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
In particolare, deve ritenersi che, in tema di danno da trabocchetti od insidie stradali, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto valga ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
9 attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (ancora cfr. Cass. 11946/2013).
Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale al caso in esame, deve rilevarsi come la , pur potendo agevolmente accorgersi della circostanza che il cordolo Parte_1 esterno del marciapiede fosse staccato, non ha transitato sul marciapiede - sul quale devono esser garantite le condizioni di massima affidabilità nella percorrenza - ma sul limite esterno del medesimo, così esponendosi al rischio di cadere sull'intercapedine ivi esistente, come è avvenuto.
Né dall'istruttoria è emerso che l'area interessata dal dissesto stradale fosse circondata da strutture fisse o mobili o da persone che intralciavano il passaggio pedonale, sicché deve ritenersi che l'attrice avesse un adeguato margine di movimento, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato”, ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile.
Inoltre, va rimarcato che dalle fotografie prodotte dall'attrice e ritraenti il luogo teatro del sinistro è emerso che l'intercapedine in questione era di apprezzabili dimensioni e ben visibile: ciò rende sostanzialmente inutile l'indagine in ordine alla presenza in loco di segnali di pericolo e di alberi (peraltro, la presenza di questi ultimi in corrispondenza del marciapiede
è rimasta indimostrata), dovendo ascriversi al comportamento negligente della Parte_1
carattere decisivo ed assorbente.
[...]
In altre parole, l'evento caduta va ascritto all'imprudenza dell'attrice, la cui condotta ha costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da poter configurare il cd. caso fortuito interruttivo del nesso causale ex art. 1227 c.c..
Del resto, si ribadisce che la responsabilità della P.A. proprietaria della strada (o del concessionario della strada) può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia o ad un trabocchetto e cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile e non visibile, condizioni queste che, in virtù di quanto su esposto, difettano nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta per la mancanza di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
6. Da ultimo, va evidenziato che alla medesima conclusione si giunge anche se si qualifica il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. - più favorevole al danneggiato, posto che in tale ipotesi egli è gravato solo dall'onere di provare il nesso causale tra la
10 cosa in custodia e il danno subìto, dovendo dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (sicché solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto tale onere probatorio la controparte è tenuta a fornire la prova liberatoria, dimostrando il caso fortuito) -, bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocato in via gradata dall'attrice, atteso che l'accertato deficit probatorio impedisce oggettivamente di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi anche di quest'ultima fattispecie, in particolare del nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto.
Invero, va evidenziato che l'art. 2043 c.c. impone la prova, pacificamente incombente alla parte attrice ex art. 2697 c. 1, c.c. non solo del fatto illecito (da intendersi come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo, commissivo od omissivo, quest'ultimo purché riconducibile, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso, per violazione dell'obbligo giuridico di impedirlo), dell'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento e della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, ma anche del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso, la cui mancanza rende persino superfluo l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie de qua (cfr. Cass., n. 7125/2013; in termini, v. Cass., n.
390/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”; in senso conforme: Cass., n. 999/2014).
In definitiva, la domanda va rigettata ed ogni altra questione è assorbita.
7. La regolazione delle spese segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della controversia ed in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, in ragione dell'attività processuale espletata e della natura delle questioni trattate.
11
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in €
2.540,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 28 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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