Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 26/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da DA CH, rappresentato e difeso dall’avv. Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno (RM), via Frascati 17 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. ericascalco@legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di TI, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
della nota del 5 luglio 2025, con la quale, in relazione alla pratica n. P-LT/L/N/2025/105425, è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 14 giugno 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con nota del 5 luglio 2025, la Prefettura di TI ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 14 giugno 2025, in quanto è stato espresso parere ostativo dell’ispettorato territoriale del lavoro perché il titolo in suo possesso è scaduto il 5 dicembre 2024, mentre la domanda di conversione è stata presentata soltanto il 26 febbraio 2025;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 19 agosto 2025 e depositato il 2 settembre, DA CH ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando violazione degli artt. 5, comma 5, 22 e 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oltre a eccesso di potere, perché la legge non pone a pena di decadenza il termine di 60 giorni entro cui può essere chiesta la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato e perché il possesso dei requisiti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza non è in contestazione, atteso che è stato emesso il nulla osta alla conversione del titolo sulla base del parere positivo rilasciato dall’ispettorato territoriale del lavoro;
Ritenuto che il gravame sia manifestamente fondato, dato che la giurisprudenza di questa sezione ha ripetutamente chiarito che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, non occorre che il titolo sia in corso di validità (TAR Lazio, TI, sez. I, 17 settembre 2025 nn. 731 e 733; sez. I, 11 luglio 2025 nn. 612, 613, 618 e 619; sez. I, 25 giugno 2025 nn. 563-568; sez. I, 24 giugno 2025 nn. 557 e 558; sez. I, 11 giugno 2025 nn. 535-538; sez. I, 26 maggio 2025 n. 473; sez. I, 13 maggio 2025 n. 442);
Ritenuto che il regime delle spese di giudizio possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso e dell’assenza di complessità nell’unica questione giuridica sottesa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Erica Scalco procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO