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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 23 Gennaio 2025, con inizio alle ore 09,12 tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 8677/21;
E' presente l'avv. Claudia Fatuzzo, per parte attrice, in sostituzione dell'avv. Luca Alioto la quale insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in particolare che il Tribunale accerti e dichiari che la Sig.ra ha acquistato per SU il bene immobile di cui all'atto di citazione Parte_1
e ciò anche alla luce delle risultanze istruttorie. Chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,15, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8677/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Catania Via Vicenzo Giuffrida n. 2/b ove è sito lo studio dell'avv. Luca Alioto ( C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ATTORE
CONTRO
( C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
( C.F. ), ( C.F.
[...] CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), ( C.F. ), C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6
( C.F. ), Controparte_5 CodiceFiscale_7
( C.F. ), Controparte_6 CodiceFiscale_8 CP_7
( C.F. ) ; CONVENUTI CONTUMACI
[...] CodiceFiscale_9
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato tra il 21.06 e il 20.07.2021, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania i sig.ri , Controparte_1
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_6 Controparte_7
conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale di Catania adito in funzione di G.U., contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che la sig.ra ha acquisito per Parte_1
SU ventennale ex art. 1158 c.c. la proprietà del terreno sito nel territorio del
Comune di Motta Sant'NA ( CT ) C.da pero, censito al catasto terreni del predetto comune dal foglio 17, part.lle 167 e 454; - per l'effetto, ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari le necessarie trascrizioni e volture catastali con esonero da qualsiasi responsabilità a carico dello stesso. – Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Sosteneva parte attrice di aver posseduto, uti dominus, sin dal mese di giugno 1998, in maniera continuativa, ininterrotta, pacificamente e pubblicamente un tratto di terreno agricolo sito in Motta Sant'NA C.da pero censito al catasto terreni al foglio 17 part.lle 167 e 454.
Rilevava altresì parte attrice di aver provveduto, da oltre vent'anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno in questione apportandovi notevoli migliorie quali la recinzione lungo il confine del fondo, la pulizia e la coltivazione nonché lavori di scerbamento e altri costosi interventi volti alla cura del tratto di terreno oggetto di domanda.
Aggiungeva, inoltre, la sig.ra che, a seguito di accurate ricerche anagrafiche, Parte_1 aveva accertato l'identità degli intestatari catastali oggi convenuti che non avevano esercitato, dal 1998 a tutt'oggi, le facoltà inerenti al diritto di proprietà, né il possesso del terreno di che trattasi disinteressandosi del tutto.
Quindi parte attrice, sussistendone i requisiti di legge, adiva il Tribunale di Catania al fine di conseguire - per intervenuta SU - la proprietà del tratto di terreno oggetto di domanda.
I convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non provvedevano alla necessaria costituzione.
Alla prima udienza di comparizione del 31.03.2022 – tenutasi in forma cartolare – il
Tribunale, non essendo stati rispettati i termini a comparire con riguardo al convenuto
, disponeva la rinnovazione della notificazione della Controparte_5
citazione, nel rispetto dei termini di legge, rinviando all'udienza del 27.10.2022.
Alla detta udienza, tenutasi con lo scambio di note di trattazione, il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, all'udienza del 02.03.2023. Quindi, all'udienza così fissata – tenutasi nelle forme cartolari – il Tribunale si riservava di decidere sulle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Con ordinanza del 12.03.2023, il Tribunale disponeva l'ammissione delle prove orali richieste rinviando per l'assunzione all'udienza del 06.07.2023.
Di poi, una volta assunte le prove testimoniali ammesse con i testi e Testimone_1
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Testimone_2 all'udienza del 29 Marzo 2024.
Dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 04.04.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 19.09.2024 con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive.
Di poi, dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 23.01.2025, una volta terminata la discussione, la causa veniva decisa.
§§§§§§
In via preliminare, atteso che i convenuti – pur regolarmente citati – non hanno provveduto alla formale costituzione in giudizio se ne dichiara la contumacia.
Ciò premesso, venendo al merito della fattispecie di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d. “corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n.
2044/15 e n. 17549/15 ) Sulla base dei suesposti principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per SU in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda
Trib. Caltagirone 19.01.2018 )
Ed ancora, recente giurisprudenza di merito statuisce che “In tema di acquisto per SU , assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di una recinzione, la cura costante dello stesso e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso” ( Trib. Pavia Sez. III n. 168/2021 )
Ciò posto, al fine di accertare se, nella fattispecie di cui è causa, la sig.ra Parte_1 abbia posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il bene oggetto di causa, occorre valutare gli esiti delle risultanze istruttorie.
Venendo all'esame della prova testimoniale assunta, si osserva e rileva quanto segue:
Il teste , escusso all'udienza del 06.07.2023, ha confermato che la Testimone_1 sig.ra , sin dal 1998 e a tutt'oggi, ha sempre avuto il possesso - pieno ed Parte_1
esclusivo - del tratto di terreno oggetto di causa senza avere mai subito alcuna rivendicazione da parte dei legittimi proprietari. Ha precisato di essere a conoscenza di tale circostanza essendo amico del marito con il quale aveva l'abitudine di andare insieme a caccia;
aggiungeva altresì che su quel terreno avevano costruito dei ricoveri per conigli.
Sull'articolato n.2 il sig. , precisando preliminarmente di frequentare i luoghi Tes_1 di causa fin dagli anni '90, confermava che parte attrice provvedeva alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
sia lui che il di lei marito la aiutavano nella pulizia degli alberi di ulivo.
Confermava altresì che la sig.ra aveva provveduto alla recinzione del fondo Parte_1
dopo aver sbancato e livellato il terreno nonché alla coltivazione senza mai incontrare ostacoli ed opposizioni da alcuno. Al riguardo il teste ha dichiarato: “che io sappia, non ha ricevuto contestazioni e si è sempre comportata come se fosse proprietaria del terreno”. Il teste confermava il possesso “uti dominus” da parte della sig.ra Testimone_2
con riguardo al terreno oggetto di causa precisando di conoscere la detta Parte_1
circostanza essendo amico del marito con il quale andava a caccia. Precisava altresì di recarsi spesso su quel tratto di terreno che costituiva un tutt'uno con altro fondo di proprietà di parte attrice.
In ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno dichiarava che era il marito di parte attrice, almeno fino a prima dell'incidente che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle, ad occuparsi dei suddetti lavori.
Dichiarava altresì che recandosi sui luoghi, aveva constatato la sostituzione del cancello d'ingresso e la realizzazione della recinzione lungo tutto il confine del fondo.
Il teste, inoltre, in ordine alla cura e coltivazione del terreno dichiarava: “Si è vero.
Preciso che quando mi recavo nel terreno notavo che gli ulivi erano curati bene ed il terreno era pulito”
Con riguardo poi all'articolato n.5, ne confermava il contenuto affermando che “…La signora si è sempre comportata da proprietaria e per quanto mi risulta non ha mai avuto opposizione alcuna”.
Le superiori ricostruzioni fornite dai testi escussi consentono di affermare che parte attrice ha avuto – per il tempo necessario ad usucapire – il possesso del bene immobile oggetto di causa manifestando un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante, incompatibile con il possesso altrui e con il godimento del bene da parte dei legittimi proprietari.
Invero, ha posseduto e utilizzato l'immobile oggetto di domanda provvedendo alla realizzazione della recinzione, alla sostituzione del cancello d'ingresso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla coltivazione del fondo e ciò senza alcuna opposizione da parte dei legittimi proprietari.
In particolare, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo ( per come raggiunta nel caso di che trattasi ), rappresenta la più rilevante manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene oggetto di domanda, una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”, e dunque di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene di che trattasi. ( In tal senso Ordinanza Cass. Civ. n. 18528/23 )
Ne consegue che la domanda attorea appare fondata e, come tale, merita accoglimento. In ordine alle spese di lite se ne dichiara l'irripetibilità stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 8677/21 R.G.:
Accoglie la domanda proposta dalla Sig.ra e per l'effetto dichiara Parte_1
l'intervenuto acquisto per SU, in suo favore, del terreno sito in Motta
Sant'NA C. da Pero censito al catasto terreni al foglio 17 part.lle 167 e 454;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 n.14
c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Catania, lì 23.01.2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011