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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Accardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Piredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/06/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al Comune di Sestu di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i coniugi, dai Per_1 quali dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione e che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative ad educazione, istruzione e salute, rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del predetto e garantendo i rapporti tra il piccolo e le rispettive famiglie di origine.
3) Disporre che il figlio minore abbia la propria domiciliazione Per_1 anagrafica presso la madre, con la facoltà per il IG. di trascorrere CP_1 con il figlio dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, a weekend alternati, e l'impegno del padre di trascorrere con il bambino anche i giorni, che verranno comunicati con un preavviso di almeno un mese, in cui la IG.ra Pt_1 dovrà sottoporsi a specifiche terapie mediche. Pag. 2 di 4 4) Disporre che il minore trascorra con ciascun genitore i giorni festivi secondo il principio dell'alternanza, dando atto che, per il corrente anno, i ricorrenti hanno già concordato che il figlio trascorra la vigilia di Natale con la Per_1 mamma e i giorni del 25.12 e 26.12 con il papà; disporre altresì che, in occasione delle vacanze estive, il minore possa trascorrere sette giorni consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, e ancora, in occasione del compleanno del bambino, questi trascorra mezza giornata con ciascun genitore, salvo diverso accordo e che ciascun genitore trascorra con il figlio il giorno del proprio compleanno.
5) Disporre che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi.
6) Disporre che il IG. versi, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo mensile di euro 100,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e si faccia carico per intero delle spese per l'abbigliamento e di quelle inerenti all'attività sportiva.
7) Disporre che l'assegno unico, ad oggi percepito in toto dal IG. venga CP_1 invece percepito integralmente dalla IG.ra ; disporre altresì che, fino Pt_1 all'espletamento delle formalità relative alla modifica dell'effettivo beneficiario, in relazione alle quali il IG. si impegna a sottoscrivere qualsivoglia CP_1 documento risultasse necessario, il predetto versi alla coniuge l'intero importo dell'assegno unico.
8) Disporre che ciascun coniuge rimborsi all'altro le spese straordinarie effettivamente sostenute nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a1) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: b1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: c1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto
Pag. 3 di 4 dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: e1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) spese per attività ludiche e ricreative;
f4) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f5) babysitter;
f6) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f7) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f8) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo email, sms, messaggio whatsapp), entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso della spesa dovrà essere effettuato al coniuge che l'ha sostenuta entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la stessa.
9) Disporre che i coniugi prestino fin da ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, nonché all'annotazione del figlio nel rispettivo passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Accardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Piredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/06/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al Comune di Sestu di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i coniugi, dai Per_1 quali dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione e che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative ad educazione, istruzione e salute, rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del predetto e garantendo i rapporti tra il piccolo e le rispettive famiglie di origine.
3) Disporre che il figlio minore abbia la propria domiciliazione Per_1 anagrafica presso la madre, con la facoltà per il IG. di trascorrere CP_1 con il figlio dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, a weekend alternati, e l'impegno del padre di trascorrere con il bambino anche i giorni, che verranno comunicati con un preavviso di almeno un mese, in cui la IG.ra Pt_1 dovrà sottoporsi a specifiche terapie mediche. Pag. 2 di 4 4) Disporre che il minore trascorra con ciascun genitore i giorni festivi secondo il principio dell'alternanza, dando atto che, per il corrente anno, i ricorrenti hanno già concordato che il figlio trascorra la vigilia di Natale con la Per_1 mamma e i giorni del 25.12 e 26.12 con il papà; disporre altresì che, in occasione delle vacanze estive, il minore possa trascorrere sette giorni consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, e ancora, in occasione del compleanno del bambino, questi trascorra mezza giornata con ciascun genitore, salvo diverso accordo e che ciascun genitore trascorra con il figlio il giorno del proprio compleanno.
5) Disporre che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi.
6) Disporre che il IG. versi, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo mensile di euro 100,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e si faccia carico per intero delle spese per l'abbigliamento e di quelle inerenti all'attività sportiva.
7) Disporre che l'assegno unico, ad oggi percepito in toto dal IG. venga CP_1 invece percepito integralmente dalla IG.ra ; disporre altresì che, fino Pt_1 all'espletamento delle formalità relative alla modifica dell'effettivo beneficiario, in relazione alle quali il IG. si impegna a sottoscrivere qualsivoglia CP_1 documento risultasse necessario, il predetto versi alla coniuge l'intero importo dell'assegno unico.
8) Disporre che ciascun coniuge rimborsi all'altro le spese straordinarie effettivamente sostenute nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a1) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: b1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: c1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto
Pag. 3 di 4 dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: e1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) spese per attività ludiche e ricreative;
f4) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f5) babysitter;
f6) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f7) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f8) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo email, sms, messaggio whatsapp), entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso della spesa dovrà essere effettuato al coniuge che l'ha sostenuta entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la stessa.
9) Disporre che i coniugi prestino fin da ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, nonché all'annotazione del figlio nel rispettivo passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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