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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1088/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Torre
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Margherita Ivaldi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 12.8.2024.
Condizioni congiunte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IGnora
e , con ogni ulteriore e conseguente provvedimento Controparte_1 Parte_1
anche in merito alla trascrizione;
- le parti sono concordi a che la casa coniugale, sita nel Comune
1 di Busalla (Ge), Via Milano 18-5, resta in godimento esclusivo al IG. con tutti i Parte_1
beni mobili ivi presenti;
- la IGnora ha già trasferito la propria residenza in Acqui Controparte_1
Terme (AL), Via Giordano Bruno 67; - i IGnori e si Parte_1 Controparte_1
dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contribuzione alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; - le parti sono concordi nel dichiarare che il veicolo targato CZ525CX è stato demolito;
i coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi ed ogni altro bene;
- spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 20.5.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato che, in data 19.9.2015, ad Acqui Terme, hanno contratto matrimonio civile e che, in data 14.3.2023, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni concordate di separazione, affidando il figlio minore, (Acqui Persona_1
Terme, 10.7.2010), in via esclusiva alla madre.
2. All'udienza dell'11.9.2024, il Giudice Delegato ha “solleva[to] d'ufficio le questioni dell'impossibilità di assegnare la casa familiare a persona diversa dal collocatario del figlio, dell'impossibilità di assegnare l'automobile e dell'impossibilità di esonerare completamente un genitore dotato di capacità lavorativa dal mantenimento del figlio”. I difensori delle parti hanno, a quel punto, hanno “rinuncia[to] alle domande di assegnazione della casa familiare e dell'automobile e, quanto all'esonero del padre, [hanno] rappresenta[to] che è pendente una causa per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio da parte del padre”. Su richiesta delle parti, il processo è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., “in attesa del passaggio in giudicato del provvedimento sullo status di figlio”.
3. Con ricorso in data 31.12.2024, le parti hanno chiesto la prosecuzione del processo, depositando copia della sentenza in data 30.10.2024 (passata in giudicato in data 7.1.2025), con cui il Tribunale di Alessandria ha dichiarato che il IG. non è padre del Parte_1
minore, Persona_1
4. All'udienza dell'11.3.2025, precisate le conclusioni congiunte, il IG. ha Parte_1
dichiarato: “vivo a Busalla, via Milano, n. 18, in affitto, pago Euro 550,00, circa mensili.
Sono metalmeccanico, presso FibraInfinity, con retribuzione di circa Euro 1.500,00 /
1.6000,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non sono proprietario di case o terreni, neanche all'estero”. La IG.ra ha dichiarato: “vivo ad Acqui Terme, via Controparte_1
Giordano Bruno, n. 67/7. Sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. L'affitto lo paga o mia madre o mia zia. Non vivono lì anche loro. Vivo solo con mio figlio, nato il Per_1
2 10.7.2010. Dall'1.1.2023 a oggi, non ho mai convissuto con nessuno, he sempre abitato da sola, dal 2022. Dal 2022 a oggi, sono sempre stata disoccupata. Tutt'ora sono disoccupata.
Prendo solo l'assegno unico, per Euro 200,00 mensili. Mi aiutano mia madre e mia zia. Mi dichiaro economicamente autosufficiente col IG. perché mia madre e mia zia mi Pt_1 danno una mano, per adesso. Loro mi pagano l'affitto, mi fanno la spesa per mangiare e basta, al bambino gli danno quello che le serve. Soldi a me non ne danno, in media in un mese mi daranno, oltre all'affitto, circa Euro 200,00-300,00, in cibo e vestiti”. Il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'apparente impossibilità giuridica di rinunciare alla quota assistenziale dell'assegno divorzile in favore della IG.ra , la Controparte_1
quale non ha alcun reddito proprio. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata in data 14.3.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 20.5.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce dell'istruttoria, contrarie a norme imperative. In particolare, quanto all'apparente rinuncia all'assegno divorzile da parte della moglie, non è necessario affrontare la (dibattuta) questione della disponibilità del diritto all'assegno divorzile, dal momento che, dall'istruttoria, è emerso come la moglie, pur non avendo redditi propri, riceve quanto necessario a soddisfare le proprie esigenze di base da parte dei suoi familiari, i quali al momento provvedono spontaneamente alle minime esigenze di sussistenza, talché - allo stato - non ha alcuna esigenza alimentare.
7. Da ciò, consegue, naturalmente, che la presente sentenza, resa - come noto - rebus sic stantibus, non pregiudicherà il diritto all'assegno divorzile della IG.ra Controparte_1
qualora, in futuro, la sua famiglia cessasse, anche solo in parte, di provvedere alle sue
[...]
esigenze di base.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
3 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, IG.ri ed Parte_1 [...]
, celebrato ad Acqui Terme, in data 19.9.2015; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IGnora e Controparte_1 Pt_1
, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento anche in merito alla trascrizione;
-
[...]
le parti sono concordi a che la casa coniugale, sita nel Comune di Busalla (Ge), Via Milano
18-5, resta in godimento esclusivo al IG. con tutti i beni mobili ivi presenti;
- Parte_1
la IGnora ha già trasferito la propria residenza in Acqui Terme (AL), Via Controparte_1
Giordano Bruno 67; - i IGnori e si dichiarano Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contribuzione alimentare
e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; - le parti sono concordi nel dichiarare che il veicolo targato CZ525CX è stato demolito;
i coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi ed ogni altro bene;
- spese di lite compensate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1088/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Torre
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Margherita Ivaldi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 12.8.2024.
Condizioni congiunte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IGnora
e , con ogni ulteriore e conseguente provvedimento Controparte_1 Parte_1
anche in merito alla trascrizione;
- le parti sono concordi a che la casa coniugale, sita nel Comune
1 di Busalla (Ge), Via Milano 18-5, resta in godimento esclusivo al IG. con tutti i Parte_1
beni mobili ivi presenti;
- la IGnora ha già trasferito la propria residenza in Acqui Controparte_1
Terme (AL), Via Giordano Bruno 67; - i IGnori e si Parte_1 Controparte_1
dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contribuzione alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; - le parti sono concordi nel dichiarare che il veicolo targato CZ525CX è stato demolito;
i coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi ed ogni altro bene;
- spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 20.5.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato che, in data 19.9.2015, ad Acqui Terme, hanno contratto matrimonio civile e che, in data 14.3.2023, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni concordate di separazione, affidando il figlio minore, (Acqui Persona_1
Terme, 10.7.2010), in via esclusiva alla madre.
2. All'udienza dell'11.9.2024, il Giudice Delegato ha “solleva[to] d'ufficio le questioni dell'impossibilità di assegnare la casa familiare a persona diversa dal collocatario del figlio, dell'impossibilità di assegnare l'automobile e dell'impossibilità di esonerare completamente un genitore dotato di capacità lavorativa dal mantenimento del figlio”. I difensori delle parti hanno, a quel punto, hanno “rinuncia[to] alle domande di assegnazione della casa familiare e dell'automobile e, quanto all'esonero del padre, [hanno] rappresenta[to] che è pendente una causa per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio da parte del padre”. Su richiesta delle parti, il processo è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., “in attesa del passaggio in giudicato del provvedimento sullo status di figlio”.
3. Con ricorso in data 31.12.2024, le parti hanno chiesto la prosecuzione del processo, depositando copia della sentenza in data 30.10.2024 (passata in giudicato in data 7.1.2025), con cui il Tribunale di Alessandria ha dichiarato che il IG. non è padre del Parte_1
minore, Persona_1
4. All'udienza dell'11.3.2025, precisate le conclusioni congiunte, il IG. ha Parte_1
dichiarato: “vivo a Busalla, via Milano, n. 18, in affitto, pago Euro 550,00, circa mensili.
Sono metalmeccanico, presso FibraInfinity, con retribuzione di circa Euro 1.500,00 /
1.6000,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non sono proprietario di case o terreni, neanche all'estero”. La IG.ra ha dichiarato: “vivo ad Acqui Terme, via Controparte_1
Giordano Bruno, n. 67/7. Sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. L'affitto lo paga o mia madre o mia zia. Non vivono lì anche loro. Vivo solo con mio figlio, nato il Per_1
2 10.7.2010. Dall'1.1.2023 a oggi, non ho mai convissuto con nessuno, he sempre abitato da sola, dal 2022. Dal 2022 a oggi, sono sempre stata disoccupata. Tutt'ora sono disoccupata.
Prendo solo l'assegno unico, per Euro 200,00 mensili. Mi aiutano mia madre e mia zia. Mi dichiaro economicamente autosufficiente col IG. perché mia madre e mia zia mi Pt_1 danno una mano, per adesso. Loro mi pagano l'affitto, mi fanno la spesa per mangiare e basta, al bambino gli danno quello che le serve. Soldi a me non ne danno, in media in un mese mi daranno, oltre all'affitto, circa Euro 200,00-300,00, in cibo e vestiti”. Il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'apparente impossibilità giuridica di rinunciare alla quota assistenziale dell'assegno divorzile in favore della IG.ra , la Controparte_1
quale non ha alcun reddito proprio. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata in data 14.3.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 20.5.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce dell'istruttoria, contrarie a norme imperative. In particolare, quanto all'apparente rinuncia all'assegno divorzile da parte della moglie, non è necessario affrontare la (dibattuta) questione della disponibilità del diritto all'assegno divorzile, dal momento che, dall'istruttoria, è emerso come la moglie, pur non avendo redditi propri, riceve quanto necessario a soddisfare le proprie esigenze di base da parte dei suoi familiari, i quali al momento provvedono spontaneamente alle minime esigenze di sussistenza, talché - allo stato - non ha alcuna esigenza alimentare.
7. Da ciò, consegue, naturalmente, che la presente sentenza, resa - come noto - rebus sic stantibus, non pregiudicherà il diritto all'assegno divorzile della IG.ra Controparte_1
qualora, in futuro, la sua famiglia cessasse, anche solo in parte, di provvedere alle sue
[...]
esigenze di base.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
3 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, IG.ri ed Parte_1 [...]
, celebrato ad Acqui Terme, in data 19.9.2015; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IGnora e Controparte_1 Pt_1
, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento anche in merito alla trascrizione;
-
[...]
le parti sono concordi a che la casa coniugale, sita nel Comune di Busalla (Ge), Via Milano
18-5, resta in godimento esclusivo al IG. con tutti i beni mobili ivi presenti;
- Parte_1
la IGnora ha già trasferito la propria residenza in Acqui Terme (AL), Via Controparte_1
Giordano Bruno 67; - i IGnori e si dichiarano Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contribuzione alimentare
e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; - le parti sono concordi nel dichiarare che il veicolo targato CZ525CX è stato demolito;
i coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi ed ogni altro bene;
- spese di lite compensate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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