Sentenza 30 ottobre 2009
Massime • 1
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva acriticamente recepito le risultanze della c.t.u. di secondo grado, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che avevano portato ad escludere la fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2009, n. 23063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23063 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2009 |
Testo completo
+ L 23063/ 09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIRITTI REALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 21044/2004 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 23063 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.7484 - Presidente Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 13/03/2009 Consigliere Dott. ENNIO MALZONE PU Consigliere Dott. GIOVANNA SCHERILLO Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. AR ROSARIA SAN GIORGIO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21044-2004 proposto da: MO PA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell'avvocato IANNACCI ANTONIO, che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
AR PI, GI, RE NI 2009 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANTA CROCE IN 509 GERUSALEMME 75, presso lo studio dell'avvocato ROIATI ADOLFO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 3274/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2009 dal Consigliere Dott. AR ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato IANNACCI Antonio, difensore della ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. - Il sig. EN OL convenne in giudizio i signori ER ON e RI IA CI, e, premesso di essere proprietario di un terreno sito in Grottaferrata confinante con altro fondo di proprietà dei convenuti, lamentò che questi ultimi avevano abusivamente occupato parte del suo terreno realizzandovi costruzioni dalle quali, peraltro, si produceva scolo di acque sul proprio fondo. Chiese pertanto il regolamento dei confini fra i due fondi, con condanna dei convenuti al rilascio della porzione di terreno abusivamente occupata, alla demolizione dei manufatti, alla rimozione degli scoli ed al risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi in giudizio, dedussero di avere sempre continuativa e non clandestina la porzione di posseduto in maniera contestazione, e chiesero, in via riconvenzionale, terreno in della loro proprietà su detta porzione per intervenutal'accertamento usucapione. Nel corso del giudizio, l'attore dedusse la violazione delle distanze delle nuove costruzioni, chiedendo in via subordinata la condanna dei convenuti alla demolizione dei manufatti ed al risarcimento dei danni. Quindi, costituitasi in giudizio, quale successore del defunto EN OL, nonché quale avente causa a titolo particolare dallo stesso per donazione del terreno oggetto della domanda, LA OL, che fece proprie le domande dell'originario attore, l'adito Tribunale di Roma, con sentenza del 1996, dichiarò inammissibile la domanda proposta da quest'ultima per l'accertamento della violazione della distanza legale 3 и dell'edificio di proprietà dei convenuti e per la demolizione della parte di esso posto a distanza inferiore a quella di legge;
accertò il confine tra le proprietà di cui si tratta e condannò il ON e la CI all'arretramento dell'edificio realizzato sulla loro proprietà sino alla linea di confine individuata, ed alla eliminazione dello scolo delle acque sul fondo attoreo mediante lo spostamento della relativa tubazione. Rigettò poi la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto dello sconfinamento proposta in via riconvenzionale dai convenuti. Questi ultimi proposero appello, deducendo la erroneità del mancato accoglimento di detta domanda nonchè della statuizione di demolizione di parte del fabbricato dei convenuti, oltre alla inattendibilità della c.t.u. e la ingiustizia della condanna degli stessi alle spese del giudizio.
2. Con sentenza depositata il 9 luglio 2003, la Corte d'appello di - in riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande proposte Roma, dalla OL, ritenendo che la c.t.u. era pervenuta, con l'ausilio di mezzi tecnici-elettronici, attraverso argomentazioni tecniche articolate e coerenti, alla conclusione che non si erano verificati sconfinamenti fra le particelle in questione, e che, pertanto, risultava "una netta corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la mappa catastale". Rimaneva, pertanto, assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione proposta degli appellanti.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la OL sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il ON e la CI. 4 ५ Motivi della decisione 1. - La prima doglianza riguarda la pretesa omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia. La Corte capitolina avrebbe accolto motivi di appello proposti dai signori ON e CI senza spiegare le ragioni poste a fondamento di tale decisione, ma limitandosi a condividere le conclusioni del c.t.u. dalla stessa nominato, le quali erano in aperto contrasto con quelle cui era pervenuto il consulente nominato dal giudice di primo grado, obliterando completamente le argomentazioni della difesa al riguardo.
2.1. La censura merita accoglimento.
2.2. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo о discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica, ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. sent. n. 3787 del 2001). In una fattispecie relativa a prestazioni previdenziali, questa Corte ha altresì affermato che il parere del secondo consulente tecnico d'ufficio, in contrasto con il parere del primo e acriticamente recepito dalla sentenza, è adeguatamente censurato solo ove si ponga in luce che gli 5 T accertamenti e la valutazione del primo consulente, potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione, non siano stati esaminati e valutati nell'ambito della seconda consulenza, né con la sentenza (sent. n. 13940 del 2006). 2.3. - Nella specie, a fronte della decisione di primo grado, che aveva accertato che il confine tra le proprietà dei sigg.ri LA OL da un lato e ER ON e RI IA CI dall'altro situato in corrispondenza della linea A-D tracciata nell'allegato 5 denominato "planimetria dello stato di fatto e prospetto" alla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata il giorno 25 marzo 1983...>, la Corte di merito ha affermato che la c.t.u. disposta ed espletata nel presente grado, previo accertamento effettuato con l'ausilio di sussidi tecnici-elettronici sul cui esito non vi sono elementi per dubitare, attraverso argomentazioni tecniche logiche articolate e coerenti che non possono non essere condivise, è pervenuta alla conclusione che non si riscontrati sconfinamenti tra le particelle 641 e 642 (risalenti sono rispettivamente alle parti) e, pertanto, risulta una netta corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la mappa catastale>. Il giudice di secondo grado è, dunque, pervenuto a conclusioni opposte rispetto a quelle già raggiunte dal Tribunale. Di tale convincimento la Corte non ha fornito una motivazione idonea a porre nel nulla le argomentazioni in merito svolte dalla difesa dell'attuale ricorrente, limitandosi а recepire acriticamente le risultanze della seconda consulenza, ed obliterando completamente il proprio onere di esporre in modo congruo le ragioni della esclusione della fondatezza delle 6 ___ __o_—————que £h conclusioni di cui alla prima perizia.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ancora la omessa motivazione per mancato esame della tesi prospettata dall'appellata, attuale ricorrente, relativa all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione. Si deduce, in particolare, la omissione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel trascurare di argomentare in ordine alla istanza formulata dalla parte appellata di disporre un rinnovo di perizia avuto riguardo alla discordanza tra le due relazioni tecniche d'ufficio. Al riguardo, si sottolinea nel ricorso che la difesa dell'appellata non si era limitata ad una generica contestazione della relazione peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di appello, ma aveva argomentato in modo dettagliato sulle ragioni per le quali andava, a suo avviso, disposto il rinnovo di perizia, facendo, in particolare, riferimento all'errore contenuto nella seconda perizia, nella quale il n. 54 di un caposaldo il geom. Bencivenga (collaboratore del c.t.u. ing. Pecora) lo considerava spostato di ml. 1,00 mentre poi, contraddittoriamente, lo riteneva per buono. Ciò comportava, come evidenziato nella planimetria allegata alle controdeduzioni redatte dal geom. Bassotti, ripetiamo ritualmente depositate, che la dividente tra le part. 641 di proprietà OL e 642 di proprietà Centioli, fosse inclinata in modo che parte di essa trovasi all'interno del corpo di fabbrica di proprietà Centioli>
4.1. Anche tale doglianza è fondata.
4.2. E' pur vero che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico 7 d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, e che l'esercizio di tale potere non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., sentt. n. 27247 del 2008, n. 10849 del 2007). Tuttavia, nella specie, il giudice di secondo grado non ha fornito alcuna motivazione del mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della consulenza formulata dall'appellata, impedendo, in tal modo, l'esercizio del controllo, spettante a questa Corte, del percorso argomentativo che lo ha condotto al rigetto della richiesta medesima, al fine di escludere la sussistenza in esso di errori logico-giuridici. Nella sentenza impugnata, infatti, manca il benché minimo riferimento alla istanza della signora OL di rinnovo della perizia, che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la stessa ha ricordato di avere rivolto al giudice di secondo grado alla udienza del 5 luglio 2001, richiamando il relativo verbale, ed ha sottolineato essere contenuta nella relazione tecnica di parte ritualmente depositata. 5. - Il ricorso va, conclusivamente, accolto. La sentenza impu gnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che viene designato in una diversa sezione della Corte d'appello di Roma cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio che dovrà fare applicazione dei principi di diritto affermati sub 2.2 e 4.2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte 8 m d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 marzo 2009. Il PresidenteFratrip Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C† Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 OTT.2009 LLIERE C1 ILY 9