Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
IL TRIBUNALE riunito in seguente composizione collegiale: dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente dott.ssa Elisa Tosi Giudice dott. Nicolò Grimaudo Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 6/2025 P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
[P. IVA ] Controparte_1 P.IVA_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso , Controparte_2 [...]
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• fissata udienza di comparizione al 25.2.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 15.1.2025 mediante messaggio di posta elettronica certificata;
• la parte resistente si è costituita e ha chiesto un rinvio della procedura a data successiva alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Milano nel giudizio n.1606/2023 e, accertata l'insussistenza del credito di di cui alla sentenza n. 601/2023 del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio, rigettare l'ista dazione giudiziale. Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Italia e la sede legale è situata in Cardano al Campo (VA) e non ricorrono ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 649/2021 confermato dalla sentenza n. 601/2023 del Tribunale di Busto Arsizio). Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato principio per cui la legittimazione a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale prescinde dalla consacrazione dello stesso in un titolo esecutivo e, ancor più, dall'accertamento definitivo della titolarità del credito essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore (cfr. Cass. n. 15346/2016). Deve dunque essere rigettata l'istanza di rinvio formulata dalla debitrice al fine di attendere il pronunciamento della sentenza del giudice di secondo grado, dovendo per contro procedersi, allo stato degli atti, alla valutazione circa la sussistenza del credito e, in caso positivo, alla capacità dell'impresa resistente di provvedere al relativo pagamento. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza compiutamente argomentata e fondata su un accertamento peritale grafologico avente ad oggetto la scrittura privata da cui deriva l'obbligazione insoddisfatta, la debitrice ha omesso di fornire qualsivoglia elemento in fatto o in diritto capace di fondare una positiva delibazione sulla fondatezza dell'appello proposto (non risultando neanche che sia stata chiesta o ottenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo), né, in caso di esito negativo del giudizio, la capacità di assolvere al pagamento del debito.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per euro 272.276,18, e risultano affidati al Concessionario della riscossione
[...]
) crediti erariali per euro 218.315,03. Controparte_3
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, pur non avendo la debitrice depositato i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 (dichiaratamente in corso di predisposizione), dal Bilancio relativo all'esercizio 2021 risultano comunque ricavi lordi di euro 202.614.
• Sussiste altresì il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
1) Dal mancato pagamento del credito dell'istante, portato da decreto ingiuntivo confermato da sentenza di primo grado;
2) Dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito esperito da parte ricorrente, il pignoramento presso terzi avendo consentito il recupero dell'esiguo importo di euro 981,30;
3) Dal rilevante debito erariale e contributivo affidato all'agente della riscossione, rispetto al quale la resistente ha documentato l'accoglimento di istanze di rateizzazione (peraltro formulate in prossimità dell'udienza) solo per alcune delle cartelle e degli avvisi di addebito;
4) Dall'esistenza anche di un debito contributivo non pagato di euro 30.270,55 (essendo irrilevante la circostanza per cui lo stesso non sia stato ancora affidato all'agente della riscossione);
5) Dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[P. IVA ].
[...] P.IVA_1
OMINA Gi la Dott.ssa Maria Elena Ballarini. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, via Nino Bixio 2/C. Persona_1
ORDINA al legale rapprese à sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10.6.2025 alle ore 11.00, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4