Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso da se stesso giusta C.F._1 procura
OPPONENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, con l'avv. Vito Coppola pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 co. 1
c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate con cui le parti sis ono riportate ai rispettivi atti difensivi, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 12.02.2024, , sulla base dalla sentenza Controparte_1
N. 286/21 di questo Tribunale, notificò all'avv. un primo Parte_1
atto di precetto per la complessiva somma di € 9.089,54.
Successivamente, in data 24.02.2024, precettante e precettato conclusero un atto di transazione non novativa con cui l'avv. Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
si obbligò a corrispondere a , a tacitazione di Pt_1 Controparte_1
ogni pretesa, la somma di € 8.000,00, in tre rate mensili: la prima di
€ 3.000,00 alla firma della transazione, la seconda di pari importo entro il 24.03.2024 e la terza di € 2.000.00 entro il 22.04.2024. In detta transazione le parti concordarono che “in caso di mancato o ritardato
pagamento, la presente transazione si intenderà risolta di diritto, e la parte
creditrice potrà agire per il pagamento dell'intera somma portata dal
[primo] precetto, detratto quanto già versato dalla parte debitrice”.
Dopo aver onorato le prime due scadenze, l'Avv. Parte_1
effettuò, seppur tardivamente, il pagamento anche dell'ultima rata a mezzo bonifico bancario con data di accredito 14.05.2024.
In data 20.07.2024 il , allegando il mancato pagamento CP_1
da parte dell'avv. della terza rata della transazione in Parte_1
questione ha proceduto a notificargli atto di precetto in rinnovazione, per il medesimo importo di cui al primo precetto,
detratta la somma di € 6.000 corrispondente alle prime due rate incassate della transazione, per un totale richiesto di € 3.011,06.
Tale atto di precetto in rinnovazione è oggetto della presente opposizione con cui l'Avv. chiede i) accertarsi Parte_1
l'insussistenza del credito fatto valere dall'intimante essendo stato onorato l'accordo transattivo, nonché ii) condannarsi il per CP_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituito in giudizio l'opposto riconoscendo di aver incassato da parte dell'Avv. anche la terza rata dell'accordo Pt_1
transattivo, ma di non essersene tempestivamente avveduto. In
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. 1161/2024
ragione di ciò, il ammette di .non vantare più alcun credito CP_1
nei confronti dell'Avv. , rinunciando espressamente alla Parte_1
domanda di pagamento avanzata con l'atto di precetto, come peraltro già comunicato all'opponente subito dopo la notifica dell'opposizione e prima dell'iscrizione della causa a ruolo.
*.*.*
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto che la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione,
ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando - come nel caso di specie - riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., Cass. Sez. VI, n. 351/2023).
Nella valutazione della soccombenza c.d. “virtuale”, ai fini della regolamentazione delle spese di lite deve tenersi conto:
- per un verso, dell'errore (prevalente) in cui è incorso l'opposto nel notificare il precetto in rinnovazione, senza tenere in considerazione tutti i pagamenti ricevuti dall'obbligato;
- per converso, del fatto che il pagamento dell'ultima rata prevista dall'accordo transattivo è stato effettuato dall'avv. Pt_1
in ritardo rispetto ai tempi concordati.
[...]
Peraltro, tale ultima circostanza - che stando ad una rigorosa applicazione della transazione (“in caso di mancato o ritardato
pagamento, la presente transazione si intenderà risolta di diritto, e la parte
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. 1161/2024
creditrice potrà agire per il pagamento dell'intera somma portata dal
[primo] precetto, detratto quanto già versato dalla parte debitrice”),
avrebbe legittimato la notificazione all'avv. del precetto in Pt_1
rinnovazione per le somme residue eccedenti gli € 8.000,00 (diritto,
ormai, da intendersi rinunciato dal ) - esclude la CP_1
configurabilità di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'intimante
In ragione di quanto sopra e del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si ritiene equo che lee spese di lite siano compensate tra le parti in ragione della metà, restando la quota residua a carico dell'opposto; essa viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 5.200, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite per la metà, ponendone la restante quota a carico di che condanna a pagare, in Controparte_1
favore dell'avv. , complessivi € 850,00 per compensi, oltre Parte_1
spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati (al 50%).
Così deciso in Trapani, in data 28.06.2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile