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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. TO Liberto LO Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1386 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, rapp. ti e difesi dall'Avv. Antonio Alaimo Parte_1 Parte_2
Appellante
CONTRO nella qualità di impresa designata ex art. 283 e Controparte_1 segg. Dlgs 209/05, in persona del suo procuratore ad negotia, sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina Schifano
Appellata
E nei confronti di
, n.q. di erede di , rapp/ta e difesa dall'Avv. Eleonora CP_3 Persona_1
Minio
Appellata
OGGETTO: lesione personale – appello avverso la Sentenza n. 680/2020 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 8.09.2020. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia l'On. le Corte di Appello adita reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza appellata 1. Preliminarmente disporre il rinnovo della ctu per quanto dedotto 2. Nel merito accogliere le domande formulate in primo grado.»
Conclusioni per l'appellato : « Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)Dire inammissibile o, Controparte_1
1 comunque, rigettare l'appello che qui si contrasta perché infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
2)Condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio.»
Conclusioni per l'appellato : «1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai sigg. e CP_3 Parte_1 Pt_2 ; 2) preliminarmente rigettare la richiesta di rinnovo della CTU in quanto infondata e superflua;
3) Rigettare nel merito il gravame in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese e compensi sia per il primo grado che per l'appello oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, l in persona del Controparte_1 suo procuratore ad negotia, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada ex art. 283 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, e la signora CP_3 alla stregua di unica erede di . Gli attori chiedevano la condanna al Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolti gli attori stessi e il deceduto ed esponevano Persona_1 che, in data 21.5.13 lungo la S.S. 115, Km. 207+700, alla guida Parte_2 dell'autovettura Audi Q7, targata DH633GV, di proprietà di percorreva la Parte_1 predetta S.S., denominata Sud Occidentale Sicula, in direzione Palma di Montechiaro –
Agrigento, quando l'auto da lui condotta veniva violentemente urtata dal veicolo Fiat 600, targato CX562KV, appartenente e condotto dal signor , che provenendo Persona_1 dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia su cui si trovava l'Audi Q7. A seguito del violento impatto , conducente del mezzo Fiat 600, purtroppo decedeva e gli Persona_1 appellanti riportavano i danni di cui al chiesto risarcimento.
Sul posto interveniva la Polstrada di Agrigento che accertava la scopertura assicurativa del veicolo Fiat 600 Tg. CX562KV ed effettuava i rilievi ricostruttivi dell'incidente.
Aggiungevano gli attori che, a seguito dell'incidente, veniva indagato dinanzi il Parte_2
Tribunale di Agrigento nel procedimento penale R.G.n.r.3623/2013 mod.20 e R.G. n.r.
4647/2013 mod. 21, che veniva archiviato poiché non era stata ravvisata alcuna sua responsabilità nell'occorso incidente mortale, risultando rilevata l'invasione di corsia da
2 parte del conducente la Fiat 600. Sulla base di tali circostanze, gli attori chiedevano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, quantificati per Pt_1 come danno materiale in complessivi € 22.800,00, mentre per i danni fisici di
[...] Pt_2
pari ad € 20.237,07, oltre € 260,00 per le spese mediche.
[...]
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti contestando le domande degli attori e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e ctu tecnica e medica.
Successivamente, il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 680/20, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e , articolando Parte_1 Parte_2 due distinti motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio l e la sig.ra chiedendo il Controparte_1 CP_3
rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Espletato lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 20.6.25, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il
Tribunale erroneamente valutato le prove acquisite e, in subordine, la violazione dell'art. 2054 c.c., sostenendo che la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere in via esclusiva al conducente della Fiat 600.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'esame complessivo dell'istruttoria, come ulteriormente chiarito dalla consulenza tecnica d'ufficio, non consente infatti di individuare con certezza un'unica condotta causale esclusiva, né di attribuire al solo la determinazione dell'evento. Persona_1
La sentenza di primo grado ha già evidenziato, con argomentazione puntuale e coerente,
l'inattendibilità della ricostruzione operata dalla Polizia Stradale, soprattutto con riferimento all'individuazione del punto d'urto, ritenuta non adeguatamente motivata e non
3 coerente con i dati oggettivi emergenti dalle deformazioni dei veicoli e dalla distribuzione delle tracce.
La mera presenza di abrasioni sull'asfalto non consente, di per sé, di localizzare con certezza l'esatto punto di impatto, dovendosi piuttosto ritenere che il contatto tra i veicoli abbia interessato una zona più ampia, compatibile con un urto frontale eccentrico.
In tale prospettiva assume particolare rilievo la deposizione del Sovrintendente della Polizia di Stato , autore dei rilievi tecnici effettuati nell'immediatezza del Testimone_1 sinistro. Il teste ha confermato di avere personalmente eseguito le misurazioni e le fotografie prodotte in atti, precisando che la maggior parte dei detriti si trovava nella corsia di marcia della Fiat 600 e che l'Audi Q7, al momento del sopralluogo, si trovava in posizione di quiete all'interno della medesima corsia, leggermente trasversale e con la parte anteriore rivolta verso Palma di Montechiaro. Ha inoltre riferito che la traccia di escavazione indicativa del punto d'urto era collocata a più di 50 cm dalla linea di mezzeria della corsia percorsa dall'Audi, dunque all'interno della corsia opposta, e che proprio in prossimità di tale punto era presente uno slargo idoneo a consentire eventuali manovre di emergenza.
La consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. ha ulteriormente chiarito la Persona_2 dinamica del sinistro, evidenziando come le deformazioni riportate dalla Fiat 600, marcatamente asimmetriche e più gravi sul lato anteriore sinistro, non siano compatibili con un urto frontale perfettamente assiale, così come ipotizzato dal consulente del PM.
Parimenti, le deformazioni pressoché uniformi dell'intero fronte dell'Audi Q7 non risultano compatibili con un impatto limitato ad una porzione marginale del veicolo. Il CTU ha inoltre rilevato che l'Audi procedeva in prossimità della linea di mezzeria, ad una distanza di circa 60 cm da essa, pur disponendo di uno spazio laterale di circa 2,30 metri idoneo a una manovra evasiva o, quantomeno, ad attenuare la violenza dell'impatto.
Tale condotta, unita alla velocità superiore al limite consentito (85/90 km/h in un tratto con limite di 70 km/h), integra una violazione dell'art. 143 C.d.S. e dei doveri di comune prudenza.
4 La CTU ha inoltre segnalato l'assenza di dati sullo stato de pneumatici e le condizioni di fondo stradale bagnato, elementi che introducono ulteriori margini di incertezza e impediscono di escludere fenomeni di ridotta aderenza o perdita di controllo non imputabili in via esclusiva ad uno solo dei conducenti.
Lo stesso CTU ha riconosciuto che, in assenza di rilevazioni precise, non è possibile collocare con certezza i veicoli sulla carreggiata al momento dell'urto, né individuare un punto d'urto univoco e incontestabile.
In presenza di tale quadro di incertezza, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Tale presunzione, di natura iuris tantum, può essere superata solo mediante la prova rigorosa dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e della propria condotta integralmente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza.
Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita da alcuna delle parti.
Il danno biologico subito da risulta provato, in quanto la consulenza Parte_2 medico‑legale ha accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, ha descritto in modo puntuale il decorso clinico e gli interventi chirurgici subiti, e ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 6%, oltre ai periodi di inabilità temporanea.
Il danno biologico complessivo, determinato in € 16.221,02 sulla base delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come aggiornate dal D.M. 18 luglio 2025 (G.U.
n. 176/2025), è stato devalutato alla data del sinistro (21 maggio 2013) e tale importo è stato successivamente rivalutato anno per anno fino al 2025 e sui capitali via via rivalutati sono stati calcolati gli interessi compensativi secondo i tassi legali vigenti nei singoli periodi, per un importo complessivo di € 2.268,34. Il totale risarcibile ammonta pertanto a
€ 18.489,36.
Tuttavia, il risarcimento deve essere ridotto in proporzione al concorso di colpa, nella
5 misura del 50%, come peraltro riconosciuto dalla stessa compagnia assicuratrice costituita in primo grado e pertanto, in applicazione della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., tale importo deve essere riconosciuto nella misura del 50%, pari a
€ 9.244,68.
Diversa conclusione deve essere raggiunta per quanto riguarda il danno materiale subito dall'Audi Q7. Pur essendo accertata la scopertura assicurativa della Fiat 600 e, dunque, la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gli appellanti non hanno fornito prova sufficiente del quantum debeatur. Le voci di danno indicate nell'atto di citazione non risultano documentate in modo adeguato, né è stato dimostrato il nesso causale tra tutte le spese richieste e il sinistro. La CTU tecnica ha individuato un valore ante‑sinistro del veicolo, ma tale dato non è sufficiente, da solo, a fondare la pretesa risarcitoria, mancando la prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito. Ne consegue che la domanda relativa ai danni materiali deve essere rigettata.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato integralmente le domande risarcitorie degli appellanti.
Quanto alle spese di lite, la complessità della ricostruzione tecnica, l'incertezza della dinamica del sinistro e la reciproca soccombenza delle parti giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., una compensazione delle spese nella misura del 50%, mentre la restante parte, da attribuirsi secondo il principio della soccombenza, deve essere posta a carico delle parti appellate, in solido tra loro.
Le spese si liquidano nell'intero applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, come segue: Giudizio di primo grado:
€ 3.240,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Giudizio di appello: € 4.860,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, invece, devono essere poste integralmente a carico delle appellate, in quanto soccombenti sulla ricostruzione e sui danni del sinistro.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 680/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Agrigento in data 08.09.2020 così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 21 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., nella misura del 50% per ciascuno;
2) per l'effetto, condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dell'impresa designata in solido con l'appellata Controparte_1 CP_3
n.q. di unica erede del defunto , al pagamento in favore di
[...] Persona_1 Pt_2
della somma di € 9.244,68, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi
[...] di legge dalla presente decisione fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta da e relativa ai danni Parte_1 Parte_2 materiali subiti dal veicolo Audi Q7;
4) Compensa nella misura del 50% le spese del giudizio di primo grado e di appello e pone la restante metà a carico delle appellate, in solido tra loro, che liquida in € 1.620,00 per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e in
€ 2.430,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e distrae le spese in favore dell'avv. Antonio Alaimo;
5) Pone integralmente a carico delle appellate le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletate in primo grado.
Palermo, 6.11.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
TO L. LO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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