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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 74 del RGC dell'anno 2022, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Capparelli Giovanni Giuseppe e nel cui studio in Acquaformosa al Vico II Spela, n. 13,
elettivamente domicilia
- attrice -
contro
(C.F: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dibattista e nel cui studio sito in Gravina in Puglia (BA) alla Via F. Maddalena n. 64, elettivamente domicilia;
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.03.2025 che qui s'intende integralmente trascritto e riportato
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo
dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro
applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.)
nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo",
bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì,
applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della
RG 74/2022 sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice chiedeva di “dichiarare nulla e/o
annullabile la delibera assembleare del 17.8.2021 nella parte in cui viene deliberata la chiusura mediante
lucchetto del vano contenente l'interruttore generale elettrico delle abitazioni private dei condomini e,
segnatamente, della abitazione della sig.ra Avv. , perché abnorme e illegittima per tutti i Parte_1
motivi rappresentati nel presente atto e denuncianti violazioni delle norme codicistiche in vigore in materia
condominiale e della proprietà privata e per l'effetto ordinare all'amministratore del condominio a
rimuovere il lucchetto o a fornire a parte attrice copia della chiave del lucchetto;
dichiarare nulla e/o
annullabile la delibera assembleare del 17.8.2021, impugnata, nella parte in cui viene deliberato il diniego
del diritto del condomino ad avere diritto all'accesso e estrarre copia dell'anagrafe Parte_1
condominiale, come per legge previsto dagli artt.1129 e 1130 c.c., e non costituente violazione della privacy
per come illegittimamente ed erroneamente paventato dall'amministratore condominiale e per l'effetto
ordinare all'amministratore del condominio a rilasciare al condomino Avv. Controparte_1
copia dell'anagrafe condominiale con i relativi recapiti. Condannare parte convenuta al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, altresì rappresentando all'on.le Tribunale adito l'immotivato
rifiuto a mediare la presente lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.04.2022 si costituiva il convenuto il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per una somma non inferiore ad € 648,10.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testi e all'udienza del
23.09.2024 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
RG 74/2022 1. Il primo motivo è infondato.
L'attrice impugna la delibera assembleare del 17 agosto 2021 al punto all'o.d.g. n. 3 dove è
stato deliberato che gli armadi condominiali: “per ragioni di sicurezza essi siano chiusi con
lucchetto, quindi si decide di riposizionare il lucchetto presso l'armadio dell'edificio A5”.
Orbene, nel caso di specie, l'assemblea ha semplicemente deciso, per ragioni di sicurezza,
di posizionarlo presso l'armadio dell'edificio A5.
Nel caso di specie non è assolutamente impedito all'attrice di poter accedere all'alimentazione della corrente nella propria unità immobiliare attraverso il salvavita installato all'interno di ciascuna abitazione.
Di conseguenza, il condomino che intende provvedere ad accendere o interrompere l'alimentazione della corrente elettrica nel proprio appartamento può farlo attraverso il proprio salvavita senza necessità di operare per il tramite dell'armadietto condominiale o,
nel caso che necessita, farsi aprire lo stesso dalla guardiania (cfr teste Testimone_1
“preciso che è successo anche alle mie figlie quando c'ero io e ricordo che abbiamo chiamato e sono venuti
ad aprire il lucchetto del quadro della palazzina Non ricordo chi sia venuto ma sempre della guardiania, ….
io ho visto il salvavita anche in altre unità immobiliari … preciso che noi quando andiamo via stacchiamo il
nostro salvavita” udienza 20.12.2024)
D'altro canto, l'indubbio interesse del ad evitare usi impropri del quadro CP_1
elettrico a danno di condomini, prevale nettamente sulle esigenze “eccezionali” rivendicate dall'attrice cui - tra l'altro – è possibile porre rimedio con il proprio salvavita o chiamando la guardiania per l'apertura dell'armadietto, di talchè la valutazione comparativa dei vantaggi/pregiudizi depone sempre a favore dei primi.
2. Quanto al secondo motivo di impugnazione relativo alla validità ed efficacia della delibera nella parte in cui disciplina le comunicazioni dell'anagrafe condominiale ed il
RG 74/2022 rifiuto rivolto all'attrice lo stesso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'attrice ha spiegato di aver chiesto al condomino la Controparte_1
consegna della copia del registro dell'anagrafe condominiale e di avere avuto un rifiuto a tale richiesta per evitare la violazione della privacy degli altri condomini. Il registro dell'anagrafe condominiale, infatti, contiene dati personali di residenza dei condomini, dati catastali degli immobili, numero di telefono e altri recapiti comunicati dai condomini all'amministratore del Condominio. Sosteneva il che, stante la genericità della CP_1
richiesta di consegna di copia dell'intero registro dell'anagrafe condominiale formulata dall'odierna attrice (indirizzi mail e pec), le norme codicistiche, che consentono di estrarre copia del suindicato registro, avrebbero dovuto essere conciliate con le esigenze di rispetto delle norme sulla privacy.
Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 1129, comma 2, c.c., rientri fra gli obblighi dell'amministratore del Condominio quello di curare la tenuta dei registri dell'anagrafe condominiale, nonché, quello, previsto dall'art. 1130 c.c. di consentire a tutti i condomini di prenderne gratuitamente visione e di estrarne copia, previo rimborso del relativo costo.
Tali registri hanno infatti lo scopo di rendere agevole la rintracciabilità dei soggetti titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento degli immobili facenti parte del condominio.
L'articolo 1129 c.c. per assicurare una più efficace attuazione di tale obbligo, specifica che l'amministratore condominiale, all'atto della nomina e ad ogni suo rinnovo, deve comunicare ai condomini luogo, giorno ed ora in cui, previo appuntamento, può esercitare il diritto di accesso e di estrazione di copia del registro di anagrafe condominiale. La
RG 74/2022 mancata osservanza di tale obbligo costituisce una violazione della norma contenuta nell'art. 1129 c.c..
Pertanto, non può negarsi l'illegittimità del rifiuto opposto dal alla domanda CP_1
di copia del registro dell'anagrafe condominiale formulata dal CP_1 Pt_1
opponendo motivi di difesa della privacy e di mancata comunicazione delle ragioni sottese alla domanda di visione e copia del suddetto registro.
3. Andrà rigettata la domanda formulata da parte del di condanna per lite CP_1
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale istanza a parere del Giudicante, tuttavia, deve essere rigettata nel merito, atteso che la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata a condizione
– qui non ricorrente - che la domanda, oltre che palesemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dell'attore e, ad un tempo,
un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 15629/2010 e Cass. n.
19976/2005).
In tal senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 817/2015 secondo cui “la
colpa grave si specifica nella condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e
buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di
solidarietà di cui all'art. 2 Cost. non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate”.
4. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RG 74/2022 1) annulla la delibera condominiale del 17 agosto 2021 adottata dall'assemblea del nella parte relativa all'anagrafe condominiale Controparte_1
e rigetta la domanda nel resto per come indicato in parte motiva;
2) spese compensate.
Così deciso in Castrovillari 24.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 74/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 74 del RGC dell'anno 2022, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Capparelli Giovanni Giuseppe e nel cui studio in Acquaformosa al Vico II Spela, n. 13,
elettivamente domicilia
- attrice -
contro
(C.F: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dibattista e nel cui studio sito in Gravina in Puglia (BA) alla Via F. Maddalena n. 64, elettivamente domicilia;
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.03.2025 che qui s'intende integralmente trascritto e riportato
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo
dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro
applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.)
nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo",
bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì,
applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della
RG 74/2022 sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice chiedeva di “dichiarare nulla e/o
annullabile la delibera assembleare del 17.8.2021 nella parte in cui viene deliberata la chiusura mediante
lucchetto del vano contenente l'interruttore generale elettrico delle abitazioni private dei condomini e,
segnatamente, della abitazione della sig.ra Avv. , perché abnorme e illegittima per tutti i Parte_1
motivi rappresentati nel presente atto e denuncianti violazioni delle norme codicistiche in vigore in materia
condominiale e della proprietà privata e per l'effetto ordinare all'amministratore del condominio a
rimuovere il lucchetto o a fornire a parte attrice copia della chiave del lucchetto;
dichiarare nulla e/o
annullabile la delibera assembleare del 17.8.2021, impugnata, nella parte in cui viene deliberato il diniego
del diritto del condomino ad avere diritto all'accesso e estrarre copia dell'anagrafe Parte_1
condominiale, come per legge previsto dagli artt.1129 e 1130 c.c., e non costituente violazione della privacy
per come illegittimamente ed erroneamente paventato dall'amministratore condominiale e per l'effetto
ordinare all'amministratore del condominio a rilasciare al condomino Avv. Controparte_1
copia dell'anagrafe condominiale con i relativi recapiti. Condannare parte convenuta al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, altresì rappresentando all'on.le Tribunale adito l'immotivato
rifiuto a mediare la presente lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.04.2022 si costituiva il convenuto il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per una somma non inferiore ad € 648,10.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testi e all'udienza del
23.09.2024 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
RG 74/2022 1. Il primo motivo è infondato.
L'attrice impugna la delibera assembleare del 17 agosto 2021 al punto all'o.d.g. n. 3 dove è
stato deliberato che gli armadi condominiali: “per ragioni di sicurezza essi siano chiusi con
lucchetto, quindi si decide di riposizionare il lucchetto presso l'armadio dell'edificio A5”.
Orbene, nel caso di specie, l'assemblea ha semplicemente deciso, per ragioni di sicurezza,
di posizionarlo presso l'armadio dell'edificio A5.
Nel caso di specie non è assolutamente impedito all'attrice di poter accedere all'alimentazione della corrente nella propria unità immobiliare attraverso il salvavita installato all'interno di ciascuna abitazione.
Di conseguenza, il condomino che intende provvedere ad accendere o interrompere l'alimentazione della corrente elettrica nel proprio appartamento può farlo attraverso il proprio salvavita senza necessità di operare per il tramite dell'armadietto condominiale o,
nel caso che necessita, farsi aprire lo stesso dalla guardiania (cfr teste Testimone_1
“preciso che è successo anche alle mie figlie quando c'ero io e ricordo che abbiamo chiamato e sono venuti
ad aprire il lucchetto del quadro della palazzina Non ricordo chi sia venuto ma sempre della guardiania, ….
io ho visto il salvavita anche in altre unità immobiliari … preciso che noi quando andiamo via stacchiamo il
nostro salvavita” udienza 20.12.2024)
D'altro canto, l'indubbio interesse del ad evitare usi impropri del quadro CP_1
elettrico a danno di condomini, prevale nettamente sulle esigenze “eccezionali” rivendicate dall'attrice cui - tra l'altro – è possibile porre rimedio con il proprio salvavita o chiamando la guardiania per l'apertura dell'armadietto, di talchè la valutazione comparativa dei vantaggi/pregiudizi depone sempre a favore dei primi.
2. Quanto al secondo motivo di impugnazione relativo alla validità ed efficacia della delibera nella parte in cui disciplina le comunicazioni dell'anagrafe condominiale ed il
RG 74/2022 rifiuto rivolto all'attrice lo stesso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'attrice ha spiegato di aver chiesto al condomino la Controparte_1
consegna della copia del registro dell'anagrafe condominiale e di avere avuto un rifiuto a tale richiesta per evitare la violazione della privacy degli altri condomini. Il registro dell'anagrafe condominiale, infatti, contiene dati personali di residenza dei condomini, dati catastali degli immobili, numero di telefono e altri recapiti comunicati dai condomini all'amministratore del Condominio. Sosteneva il che, stante la genericità della CP_1
richiesta di consegna di copia dell'intero registro dell'anagrafe condominiale formulata dall'odierna attrice (indirizzi mail e pec), le norme codicistiche, che consentono di estrarre copia del suindicato registro, avrebbero dovuto essere conciliate con le esigenze di rispetto delle norme sulla privacy.
Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 1129, comma 2, c.c., rientri fra gli obblighi dell'amministratore del Condominio quello di curare la tenuta dei registri dell'anagrafe condominiale, nonché, quello, previsto dall'art. 1130 c.c. di consentire a tutti i condomini di prenderne gratuitamente visione e di estrarne copia, previo rimborso del relativo costo.
Tali registri hanno infatti lo scopo di rendere agevole la rintracciabilità dei soggetti titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento degli immobili facenti parte del condominio.
L'articolo 1129 c.c. per assicurare una più efficace attuazione di tale obbligo, specifica che l'amministratore condominiale, all'atto della nomina e ad ogni suo rinnovo, deve comunicare ai condomini luogo, giorno ed ora in cui, previo appuntamento, può esercitare il diritto di accesso e di estrazione di copia del registro di anagrafe condominiale. La
RG 74/2022 mancata osservanza di tale obbligo costituisce una violazione della norma contenuta nell'art. 1129 c.c..
Pertanto, non può negarsi l'illegittimità del rifiuto opposto dal alla domanda CP_1
di copia del registro dell'anagrafe condominiale formulata dal CP_1 Pt_1
opponendo motivi di difesa della privacy e di mancata comunicazione delle ragioni sottese alla domanda di visione e copia del suddetto registro.
3. Andrà rigettata la domanda formulata da parte del di condanna per lite CP_1
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale istanza a parere del Giudicante, tuttavia, deve essere rigettata nel merito, atteso che la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata a condizione
– qui non ricorrente - che la domanda, oltre che palesemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dell'attore e, ad un tempo,
un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 15629/2010 e Cass. n.
19976/2005).
In tal senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 817/2015 secondo cui “la
colpa grave si specifica nella condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e
buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di
solidarietà di cui all'art. 2 Cost. non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate”.
4. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RG 74/2022 1) annulla la delibera condominiale del 17 agosto 2021 adottata dall'assemblea del nella parte relativa all'anagrafe condominiale Controparte_1
e rigetta la domanda nel resto per come indicato in parte motiva;
2) spese compensate.
Così deciso in Castrovillari 24.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 74/2022