Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4108/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 08.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta in C.F._2
calce all'atto di appello, dall'avv. Valerio Ricciardi (C.F. ) e C.F._3
dall'avv. Stefano Arnone (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._4
in Napoli, alla Via Scarlatti n° 88, presso lo studio dell'Avv. Piero Orditura.
RGn°4108/2021-Sentenza
- 1 -
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in P.IVA_1
calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianvincenzo Esposito (C.F.
), presso il cui studio in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 62, C.F._5
è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.12.2014, il
[...]
conveniva, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, CP_1 Parte_1
e in qualità di assegnatari degli alloggi realizzati sulla
[...] Parte_2
proprietà espropriata a e al fine di ottenere il Controparte_3 CP_4
rimborso e/o la ripetizione delle somme corrisposte per l'acquisizione delle aree.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva di essere stata condannata, in forza di due sentenze rispettivamente del Tribunale di Torre Annunziata e della Corte di Appello di Napoli, a versare ai germani la complessiva somma di € 1.604.672,34 a titolo di differenza CP_3
sull'indennità di esproprio di alcuni terreni a loro già appartenuti.
Esponeva che su una porzione dei terreni espropriati era stato costruito un fabbricato da parte della assegnataria Cooperativa “Comunali Santanellesi” a r.l.
Precisava l'attore che a , coniugato in regime di comunione legale Parte_1
con erano stati assegnati, in proprietà superficiaria dalla Parte_2
Cooperativa “Comunali Santanellesi” a r.l., un appartamento con annesso giardino ed un garage individuati nel Catasto fabbricati del Comune di S. Agnello al foglio 5,
p.lla 114, subb. 12, 14, e 28.
Riteneva, pertanto, che i coniugi e dovessero Parte_1 Parte_2
essere condannati - in qualità di assegnatario dei suddetti immobili il primo e di suo
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda coniuge in comunione legale la seconda - al rimborso della somma versata ai germani dal Comune di S. Agnello nella misura di € 54.302,00 pari ad una quota CP_3 dell'intero importo pagato ai suddetti germani calcolata sulla base del volume degli immobili loro trasferiti.
Si costituivano in giudizio con separate comparse e Parte_1 Parte_2
i quali contestavano la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
[...]
La causa veniva istruita tramite l'espletamento di apposita C.T.U. all'esito della quale veniva rinviata all'udienza del 05.03.2021 ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza del 05.03.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di S. Agnello, condannava i convenuti al pagamento della somma di € 51.796,063 oltre interessi compensando integralmente le spese di giudizio.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice amministrativo nonché
l'eccezione relativa al difetto di integrità del contraddittorio derivante dalla mancata citazione di tutti i soci della disciolta Cooperativa;
riconosceva la legittimazione passiva di in qualità di coniuge in regime di comunione legale Parte_2
con . Nel merito, con riferimento all'obbligazione dedotta in Parte_1
giudizio, ne evidenziava la natura di obbligazione c.d. reale o propter rem caratterizzata dalla stretta inerenza alla res e destinata a circolare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che connota tali obbligazioni. Specificava, in linea con l'orientamento dei giudici di legittimità, che l'obbligazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione deve essere considerata, quindi, obbligazione propter rem e che colui che realizza opere di trasformazione edilizia e urbanistica, avvalendosi di concessione rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del i medesimi CP_1 obblighi che gravano sull'originario concessionario ed è con lui solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Evidenziava, pertanto, che l'obbligazione propter rem deve essere adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione edilizia ma anche da colui che richiede la concessione edilizia e/o realizza opere di trasformazione edilizia e urbanistica avvalendosi della suddetta concessione. Alla luce di ciò, il Tribunale, riteneva
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicabile l'art. 35 della l. n. 865/71, nella formulazione antecedente alla modifica ad opera dell'art. 3, l. n. 136/99, il quale all'ottavo comma dispone che la convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del ed al dodicesimo comma che “il prezzo di cessione delle CP_5
aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile”.
Evidenziava che tale disposizione era stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria nel senso che il ha l'obbligo di assicurare la CP_1
copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate e delle uscite e rimborso da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime. Specificava il Tribunale, inoltre, come facendo riferimento ai costi e ai corrispettivi delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, la norma comprendesse anche i costi sostenuti per l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere. Alla luce di ciò, pertanto, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa avanzata dal sollevata dai convenuti, li CP_1
condannava al pagamento della somma di € 51.796,03 oltre interessi con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 21.09.2021, Parte_1
e hanno spiegato appello affidato a quattro motivi.
[...] Parte_2
2.1 Con il primo motivo di gravame intitolato: “Sulla natura asseritamente “propter rem” dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal Comune di S. Agnello” gli appellanti intendono censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto, nella fattispecie de qua, sussistente un'obbligazione propter rem codificata dall'art. 35 comma 8 e comma 12 della l. n. 865/1971. Secondo la tesi degli appellanti, differentemente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la configurabilità di obbligazioni propter rem è possibile solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge. A tali obbligazioni, affermano gli appellanti, sono
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicabili i principi del numerus clausus, quanto alla fonte del diritto, e di tipicità, quanto al contenuto del rapporto. Sulla base di ciò non è in alcun modo possibile individuare nella normativa posta a fondamento dal tribunale la fonte dell'obbligazione propter rem quanto al rimborso dei corrispettivi che il singolo ente pubblico versa ai soggetti cedenti e/o espropriati per l'acquisizione delle aree da edificare.
Inoltre, secondo gli impugnanti, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale si riferirebbe ai soli oneri di urbanizzazione ed ai costi di costruzione prevedendo una solidarietà tra richiedente la concessione e soggetto materialmente realizzatore dell'opera.
Vi sarebbe, continuano, diversità ontologica tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione da un lato e corrispettivo per l'acquisizione dei terreni dall'altro poiché i primi due rappresenterebbero un contributo dovuto alla P.A. per il rilascio dei permessi amministrativi in parte quale concorso per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria;
il terzo costituirebbe un costo solo eventuale a carico della
P.A., ricorrente allorquando i fondi da edificare vengono acquisiti tramite esproprio dalla stessa P.A. Secondo la tesi degli appellanti, pertanto, per i primi due è possibile prevedere una solidarietà limitata tra soggetto richiedente e soggetto che ritira la concessione e realizza l'opera, per il terzo non ha senso prevedere la sussistenza di un'obbligazione reale di durata illimitata a carico di chiunque divenga proprietario dell'immobile.
Gli impugnanti, pertanto, poiché il comma 8 ed il comma 12 dell'art. 35 l. n. 865/71 non prevedono alcuna obbligazione propter rem in relazione ai costi d'acquisizione delle aree da edificare, chiedono la riforma della sentenza di primo grado mediante il riconoscimento dell'insussistenza della supposta obbligazione con conseguente carenza di legittimazione passiva.
2.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Sulla errata quantificazione della quota di rimborso posta a carico degli attuali proprietari” gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha, erroneamente, quantificato quanto dovuto al Comune di S. Agnello in violazione dell'art. art. 35, comma 12,
l. n. 865/1971. Ritengono gli appellanti che il Tribunale abbia errato non attenendosi
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alle risultanze cui era pervenuto il C.T.U. (ritenendole addirittura esorbitanti dal mandato). Secondo gli appellanti il CTU aveva giustamente osservato che la ripartizione delle somme versate o da versare dal comune agli ex proprietari dei terreni andasse effettuata tra tutte le cinque cooperative che si erano rese assegnatarie dei terrenti facenti parte del P.E.E.P (Piano di edilizia economica e popolare) e non, per come fatto dal tra due sole cooperative ossia la cooperativa “Comunali CP_1
Santellenesi” a r.l. e la cooperativa “Speranza” a r.l., in violazione dell'art. 35 comma 12 della l. n. 865/1971. Inoltre, continuano gli appellanti, il C.T.U. aveva anche evidenziato che essendo stati i terreni ceduti in mero diritto di superficie alla e non già in piena proprietà, la richiesta Controparte_6
del risultava formulata in violazione della art. 35 comma 12 del l. n. CP_1
865/1971 che prevede che i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 % dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume. Alla luce di ciò il Comune di S. Agnello avrebbe dovuto ripartire tra tutte le cooperative assegnatarie i costi di acquisizione delle aree dell'unico P.E.E.P. e poi richiedere a quelle cui era stato trasferito il mero diritto di superficie una quota pari al 60% del corrispettivo versato agli espropriati/cedenti.
Gli appellanti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza di primo grado mediante la rideterminazione dell'importo dovuto al Comune di S. Agnello tenendosi conto delle risultanze della C.T.U.
2.3 Con il terzo motivo intitolato: “Sulla non debenza degli interessi sulla sorte capitale ed erronea loro quantificazione in dispositivo” gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto almeno parzialmente dovuti gli interessi sulla sorte capitale ritenendo al contrario non dovuti i suddetti interessi.
2.4 Con il quarto motivo intitolato: “Sulla carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra in veste di coniuge in regime di comunione legale dei beni” Parte_2
gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato in solido anche Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti Parte_2
l'appartenenza degli immobili alla comunione legale e l'eventuale natura di debito familiare, della presunta obbligazione attivata in giudizio dal
[...]
, avrebbe dovuto comportare la condanna del solo al CP_1 Pt_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pagamento ed eventualmente il riconoscimento della assoggettabilità nella loro interezza degli immobili in comunione alla conseguente ipotetica esecuzione.
Viceversa, la condanna in solido dell'appellante ha, come conseguenza, Parte_2
che la stessa potrebbe essere chiamata a dover rispondere del “debito familiare” anche con i suoi beni personali e ciò in violazione degli artt. 186, 189 secondo comma, e 1372 secondo comma, c.c. Con tale motivo gli appellanti, pertanto, chiedono che la sentenza venga riformata mediante il riconoscimento della carenza di legittimazione passiva di Parte_2
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
14.04.2022, si è costituito in giudizio il Comune di S. Agnello, il quale ha resistito al gravame, chiedendo l'inammissibilità ed improcedibilità ex art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 29.09.2021, risultando rispettato, considerata altresì la sospensione feriale dei termini processuali, il termine di decadenza semestrale, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 05.03.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è fondata e deve, pertanto, essere accolta, apparendo meritevole di accoglimento, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, il primo motivo di gravame, munito di portata assorbente di ogni ulteriore censura.
Mette conto al riguardo richiamare gli argomenti espressi in subiecta materia, con finalità nomofilattica, da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (v.
Cassazione civile, sez. I, 02/04/2024 , n. 8635), che questa Corte distrettuale, già espressasi sulla medesima questione con altre pronunce, versate in atti dalla parte appellante, reputa senz'altro condivisibili.
Segnatamente, con la precitata pronuncia, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propter rem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.
Pertanto, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al la copertura di tutti i costi per la loro CP_1
acquisizione, non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo ex art. 1273 c.c. ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.
In particolare la Corte di Cassazione, chiamata a delibare una pretesa, analoga a quella costituente oggetto del presente giudizio, azionata dal con CP_1
riferimento alle somme a titolo di conguaglio per il costo dei suoli, e non a titolo di oneri di urbanizzazione, si è occupata dell'interpretazione dell'art.35 della legge
22.10.1971 n. 865 e della correlata qualificazione giuridica dell'obbligazione di rimborso nei confronti del da parte degli assegnatari di alloggi di edilizia CP_1
residenziale pubblica.
Tale attività ermeneutica ha dunque preso le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in virtù dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del
1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio (tra le tante Cass. 21572/2022; Cass. 14782/2020). L'art.35 citato, tuttavia, non afferma come contenuto necessario delle convenzioni fra comuni e concessionari la previsione dell'impegno dei futuri cessionari dei diritti immobiliari al subentro nel
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda lato passivo dell'obbligazione di pagamento dei conguagli al soggetto beneficiario stipulante la convenzione e si limita a prevedere lo strumento idoneo a renderne possibile l'opponibilità, con la trascrizione nei registri immobiliari.
Essendo al riguardo possibili due diverse interpretazioni, Cass. n. 8635/2024 ha dunque ritenuto che sia corretta la ricostruzione ermeneutica secondo la quale, perché
l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari, in difetto di espresso accollo con il loro atto di acquisto, è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario (Cass. 8774/2024).
L'art.35 citato, di per sé, non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione, potendo anche lo stesso CP_1
esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art.35 l.865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari, perché tale effetto non è previsto dalla legge;
a ciò si aggiunga che la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa e che le obbligazioni propter rem, come appunto osservato dagli impugnanti, sono tipiche e presuppongono una previsione normativa. In altre parole, l'art. 35 non individua specificamente gli assegnatari come i legittimati passivi dell'obbligo di integrazione del prezzo, sicché deve affermarsi che l'obbligo legale del pareggio non comporti la trasferibilità automatica di un'obbligazione pecuniaria, dato che la convenzione è stipulata con la cooperativa concessionaria, che quindi è il soggetto obbligato (cioè la garanzia è assolta già da un debitore) ed invece l'efficacia di quelle pattuizioni verso gli assegnatari può sussistere solo se vi sia accollo ex art.1273 c.c. ossia una esplicita convenzione tra debitore e terzo cui il creditore può aderire.
Da ciò la totale estraneità degli assegnatari alle obbligazioni derivanti dalla concessione “a monte”, ove si riscontri l'assenza di fonti, normative o negoziali, da cui far discendere l'obbligazione di integrazione del prezzo con le caratteristiche di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda realità prospettate, difettando, pertanto, sia la tipicità, non ravvisabile nel disposto dell'art.35, sia il carattere di inerenza alla res che dovrebbe connotare il contenuto di un'obbligazione propter rem.
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in questione, corre mente rilevare che dall'esame della Convezione stipulata in data 17.12.1979 tra il e la in Controparte_1 Controparte_7
atti allegata, non risulta in alcun modo prevista una eventuale vincolatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo della cessione - nelle sue diverse componenti, come indicate dall'art. 7, ivi compresa quella relativa al costo dell'area assegnata, cui alla lettera a) - per soggetti diversi dalla stessa Cooperativa assegnataria.
Il detto art. 7 si limitava a prevedere che dette somme sarebbero state corrisposte dalla Cooperativa al non appena le stesse - afferenti al costo di acquisizione CP_1 dell'area assegnata - fossero state determinate nell'ambito della relativa procedura espropriativa.
Lo stesso successivo art. 14 - in tema di “Pubblicità della presente Convenzione per i soci e gli aventi causa della Cooperativa assegnataria”, si limitava a prevedere il semplice obbligo della Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventuali avanti causa tutti gli atti relativi alla Convenzione medesima.
Analogamente, l'atto di assegnazione di alloggio in favore di non Parte_1
faceva alcuna menzione di eventuali obblighi derivanti dall'acquisizione in proprietà superficiaria ad opera della cooperativa delle aree ove era sorto il fabbricato.
In buona sostanza, né dall'originaria Convenzione tra il Comune di e la CP_1
società Cooperativa “Comunali Santanellesi” a r.l. né dall'atto di assegnazione di alloggio effettuata da quest'ultima al , può desumersi che lo stesso abbia Pt_1
convenzionalmente assunto, sia pure pro quota, l'obbligazione di pagamento relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione.
Né può ritenersi, come sostiene il , che detta obbligazione Controparte_1
gravi sugli appellanti semplicemente a causa dell'ambulatorietà passiva collegata alla presunta natura propter rem della stessa. Come già chiarito, le obbligazioni cd. propter rem sono tipiche e presuppongono una previsione normativa, nella specie
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non esistente: l'obbligazione di rimborso ex art.35 l.865/1971 non si trasferisce pertanto agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge e la trascrizione, pur rendendo opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla stessa .
Pare utile, peraltro, osservare che il precedente di legittimità finora ampiamente citato si fa anche carico di rimarcare l'irrilevanza, rispetto a tale ricostruzione, della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva in passato affermato la possibilità per il di agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla CP_1
cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti dal contenzioso relativo all'acquisto dei suoli (potendo a loro volta gli assegnatari eccepire la mala gestio dell'ente quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese).
Ciò in quanto dette pronunce si limitavano a presupporre l'esistenza dell'obbligazione, senza chiarirne la fonte, ben potendo questa derivare nei casi concreti da una previsione espressa della convenzione trascritta.
In conclusione, non risultando in alcun modo prevista dall'originaria Convenzione tra il e la Cooperativa “Comunali Santanellesi” a r.l., come Controparte_1
pure dall'atto di assegnazione dell'alloggio a , la possibilità del Parte_1
Comune di agire nei confronti degli assegnatari o dei loro aventi causa per il recupero dei costi di acquisizione delle aree espropriate (essendo invece espressamente richiamata dall'art. 7 della Convenzione la possibilità di recupero nei soli confronti della sola Cooperativa), la fondatezza di tale pretesa deve ritenersi senz'altro esclusa.
Risulta pertanto fondato il primo motivo di gravame, e la pronuncia sul punto adottata assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalla parte appellante che, pertanto, non devono essere esaminate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va quindi accolta la proposta impugnazione, con conseguente rigetto, in riforma della gravata decisione, dell'originaria domanda proposta dal , nei confronti di Controparte_1
e Parte_1 Parte_2
6. In conformità dei precedenti già resi da questa Corte al riguardo, tenuto conto che la pronuncia della Suprema Corte risolutiva della questione è intervenuta nel giugno
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'anno 2024, in pendenza del presente giudizio di impugnazione, appare ampiamente giustificata un'integrale compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, devono restare integralmente a carico del , in quanto soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 480/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 11.12.2014, dal nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2) Compensa integralmente le spese del doppio grado;
3) Pone le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico del appellato . CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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