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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) nata in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] SPILIMBERGO, con l'Avv. TANZI
PAOLA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...] SPILIMBERGO con C.F._2
l'Avv. MAIORANA FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 15/09/2002 con rito concordatario, trascritto al n. 25, Parte II,
Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPILIMBERGO in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a KIEV il 14/11/2009 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Spilimbergo (PN) in Via Leonardo de Rosa n. 2/A viene assegnata alla IG.ra , proprietaria esclusiva dell'immobile stesso, che vi vivrà con la IG Parte_1
; Persona_1
3) affidamento condiviso ai genitori della IG . La RE, oramai quindicenne, Persona_1 sarà libera di frequentare il padre, senza necessità di stabilire giornate ed orari. La RE trascorrerà con il padre, previo assenso della medesima, una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale (23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/06.01), due giorni durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere previamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento della IG RE , un assegno mensile di complessivi Euro 400,00
(quattrocento/00), importo da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla IG.ra . Su detto importo maturerà annualmente la Parte_1 rivalutazione secondo gli indici I.s.t.a.t.. L'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla IG.ra direttamente dal datore di lavoro del IG. onde per cui l'emanando Parte_1 Per_1 decreto verrà notificato al datore di lavoro affinchè lo stesso provveda al versamento diretto;
5) le spese straordinarie per la IG RE dovranno essere ripartite fra il IG. e la IG.ra Per_1 in percentuale pari al 50%, spese da individuarsi e regolarsi come da Protocollo di Parte_1
Intesa in uso presso il Tribunale di Pordenone qui allegato (all. 9). Tra le spese straordinarie devono intendersi comprese anche le spese sostenute per l'acquisto del carburante dell'autovettura Per_ utilizzata per gli spostamenti della RE . Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione comprovante la relativa spesa. In deroga al citato Protocollo di Intesa, le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi nonché tutte le spese scolastiche e le spese di trasporto, potranno essere sostenute dalla IG.ra anche se Parte_1 superiori alla somma di €. 200,00 annue, senza essere preventivamente concordate tra i coniugi.
6) assegno unico universale per il nucleo familiare al 100% a favore della IG.ra . Parte_1
Detrazioni fiscali in favore del genitore che sosterrà effettivamente le relative spese;
7) i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e per le figlie minori (documento di identità o passaporto);
8) i coniugi dichiarano di disporre di mezzi adeguati al rispettivo mantenimento e, in ragione delle loro condizioni economico - reddituali, di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
9) su ogni altra posta economica, le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione, nulla avendo più a pretendere l'una dall'altra;
10) Spese di lite interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IG non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 15/09/2002 presso il Comune di SPILIMBERGO.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPILIMBERGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2002, n. 25, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) nata in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] SPILIMBERGO, con l'Avv. TANZI
PAOLA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...] SPILIMBERGO con C.F._2
l'Avv. MAIORANA FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 15/09/2002 con rito concordatario, trascritto al n. 25, Parte II,
Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPILIMBERGO in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a KIEV il 14/11/2009 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Spilimbergo (PN) in Via Leonardo de Rosa n. 2/A viene assegnata alla IG.ra , proprietaria esclusiva dell'immobile stesso, che vi vivrà con la IG Parte_1
; Persona_1
3) affidamento condiviso ai genitori della IG . La RE, oramai quindicenne, Persona_1 sarà libera di frequentare il padre, senza necessità di stabilire giornate ed orari. La RE trascorrerà con il padre, previo assenso della medesima, una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale (23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/06.01), due giorni durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere previamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento della IG RE , un assegno mensile di complessivi Euro 400,00
(quattrocento/00), importo da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla IG.ra . Su detto importo maturerà annualmente la Parte_1 rivalutazione secondo gli indici I.s.t.a.t.. L'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla IG.ra direttamente dal datore di lavoro del IG. onde per cui l'emanando Parte_1 Per_1 decreto verrà notificato al datore di lavoro affinchè lo stesso provveda al versamento diretto;
5) le spese straordinarie per la IG RE dovranno essere ripartite fra il IG. e la IG.ra Per_1 in percentuale pari al 50%, spese da individuarsi e regolarsi come da Protocollo di Parte_1
Intesa in uso presso il Tribunale di Pordenone qui allegato (all. 9). Tra le spese straordinarie devono intendersi comprese anche le spese sostenute per l'acquisto del carburante dell'autovettura Per_ utilizzata per gli spostamenti della RE . Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione comprovante la relativa spesa. In deroga al citato Protocollo di Intesa, le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi nonché tutte le spese scolastiche e le spese di trasporto, potranno essere sostenute dalla IG.ra anche se Parte_1 superiori alla somma di €. 200,00 annue, senza essere preventivamente concordate tra i coniugi.
6) assegno unico universale per il nucleo familiare al 100% a favore della IG.ra . Parte_1
Detrazioni fiscali in favore del genitore che sosterrà effettivamente le relative spese;
7) i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e per le figlie minori (documento di identità o passaporto);
8) i coniugi dichiarano di disporre di mezzi adeguati al rispettivo mantenimento e, in ragione delle loro condizioni economico - reddituali, di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
9) su ogni altra posta economica, le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione, nulla avendo più a pretendere l'una dall'altra;
10) Spese di lite interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IG non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 15/09/2002 presso il Comune di SPILIMBERGO.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPILIMBERGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2002, n. 25, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa