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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa IA IA AZ, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 20.11.2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 26626/2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], VIA A. Parte_1 MORO 12 C.F. rapp.to e difeso unitamente e/o disgiuntamente dall' C.F._1 Avv. Pier Paolo Zambardino C.F. e dall'Avv. Florida Iervolino C.F. C.F._2
con studio in Giugliano (Na) alla Via Ripuaria 149 presso i quali C.F._3 elett.te domicilia in virtù di mandato in calce alla presente istanza i quali difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta elettronica Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_2 11 febbraio 2005 n. 68 RICORRENTE CONTRO
C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. IA Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._4 Email_3 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponeva CP_1
1. che era già titolare di due prestazioni di invalidità civile, nello specifico della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento nonchè dell'handicap art. 3 comma 3 L 104/92 in virtù di visita di revisione in data 01/08/2023 dal CML dell' di Pozzuoli (NA); CP_1 1 in seguito alla suddetta ultima seduta la Commissione medica dell' di Pozzuoli CP_1
(NA) riconosceva all'istante la percentuale dell' 80 % con decorrenza dal 01/08/2023 e di handicap art. 3 comma 1 L 104/92, revocando quindi i benefici economici della pensione d'inabilità e dell'accompagnamento e quelli socio-assistenziali dell'handicap ex art. 3 comma 3 L104/92; tali verbali venivano notificati entrambi in data 25/08/2023;
1 2 entro i termini di legge, veniva presentato ATP in data 18/09/2023 che si concludeva con il riconoscimento medico legale dell'80% dalla visita di revisione.
3 in data 30/10/2024 veniva comunicata, mediante decreto, l'eventualità circa il dissenso avverso le conclusioni del CTU e in data 13/11/2024 si formulava apposita dichiarazione
4 il ricorrente si trova nelle condizioni reddituali previste per la concessione delle prestazioni richieste e dei relativi benefici economici, sin dalla data della revisione amministrativa, in quanto è disoccupato e disponibile all'inserimento lavorativo come da certificazione di cui al D.L. 181/2000 e senza aver mai percepito alcun tipo di reddito né rendita;
nella fattispecie concreta, si faccia comunque riferimento alle indicazioni riportate nel certificato dell'Agenzia delle Entrate allegato all'istanza di ATPO per la concessione della pensione di inabilità civile;
5 nell'eventualità di aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente si applichi l'art.149 disp.att.c.p.c.
6 la parte istante non è mai stata ricoverata in strutture pubbliche con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ed a causa del suo precario stato di salute non è in grado di svolgere alcun proficuo lavoro essendo impossibilitata a deambulare normalmente ed a compiere i comuni atti della vita di relazione, ed è abbisognevole della continua assistenza da parte di terzi;
7 l'istante è affetto dalle seguenti patologie invalidanti: EPILESSIA CON CRISI GENERALIZZATE E PLURIMENSILI - IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE - DEFICIT FLESSIONE 4° E 5° DITO MANO DX 10. la CTU, già versata nel procedimento di ATP, deve essere contestata per le seguenti considerazioni: i) l'opponente è un soggetto EPILETTICO CRONICO: lo hanno stabilito i CTU dr.
[...] nel 2021 (doc. 1) ed il dr. nel 2016 classificandolo totalmente Per_2 Persona_3 inabile con necessità di assistenza continua (doc. 2) e portatore di handicap in connotazione di gravità. Questa è la sua diagnosi che deriva in modo evidente da tutti i verbali di pronto soccorso che di volta in volta si sono allegati al contenzioso n. R.G. 16351/23 ed a quelli rubricati agli R.G. 19188/20 e 10308/15 e che qui si ripropongono per maggiore guida del magistrato. Solo nel 2023 sono enumerati nn. 3 ricoveri urgenti per epilessia (doc. 3,4,5) che si aggiungono ai 3 già allegati al fascicolo di ATP e nn. 5 nel 2024 (doc. 6,7,8,9,10). Per il P.S. del P.O. Santa IA delle Grazie di Pozzuoli questi è epilettico NOTO (vedi verbale di P.S. del 28/08/2023) per cui il quadro patologico, immutato e cristallizzato, è purtroppo conclamato: EPILETTICO CRONICO CON EPISODI CRITICI A FREQUENZA PLURISETTIMANALE DI TIPO TONICO-CLONICO. ii) L'ausiliario ha enumerato 41 accessi al P.S. discettando di "crisi riferite" come se da questo dato potesse trarre un rilievo fondamentale ai fini del calcolo della frequenza degli episodi critici: spetta ai medici valutare diagnosi e sintomatologia dopo l'ingresso in P.S. perchè si riferisce appunto di essere ricaduto in una "crisi". Senza contare di tutte le volte in cui il sig. ha trattato i suoi estemporanei malori farmaco Pt_1 resistenti in casa aspettando che passasse la buriana Date queste fondamentali premesse si chiede con insistenza che il perito venga sostituito con altri (se non con i precedenti o che confermino i giudizi già espressi in Per_2 Per_3 precedenza e riconoscano il quadro clinico-patologico, purtroppo stabilizzato ed ingravescente (e senza margini di miglioramento data la concorrenza di menomazioni a carico dell'apparato
2 uditivo e locomotore. In subordine il reincarico allo stesso medico su linee guida disponende da codesta Giustizia. Chiedeva in via principale accertare e dichiarare, che l'istante presenta Parte_1 un'invalidità tale da essere abbisognevole dell'indennità di accompagnamento dalla data della revisione amministrativa (01/08/2023) o dalla data che l'On.le Giudicante riterrà giusta;
In via gradata accertare e dichiarare che l'istante presenta un'invalidità tale da Parte_1 essere abbisognevole della pensione di inabilità con o senza accompagnamento dalla data di presentazione della revisione amministrativa (01/08/2023) o dalla data che l'On.le Giudicante riterrà giusta;
Di conseguenza, condannare l' nella persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione in favore dell'istante:
1) Dell'indennità di accompagnamento o pensione di inabilità con o senza accompagnamento a decorrere dalla data della revisione amministrativa (01/08/2023) o dalla data che l'On.le Giudicante riterrà giusta oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
2) Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento dei compensi spettanti ai CP_1 sottoscritti procuratori per l'attività prestata in entrambe le fasi del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/2004), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Quindi il giudice all' udienza del dispone chiarimenti alla ctu depositati All' udienza del 3/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all' udienza del 20.11.2025 , 16tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Nella integrazione di perizia resa il ctu , premesso che il ricorrente è affetto da: EPILESSIA GENERALIZZATA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. OBESITA' (IMC 42). ED ha ritenuto che;
Parte_2 Parte_3
“Per quanto riguarda l'epilessia, sono documentati, tra il Giugno 2024 e Luglio 2025, dodici accessi al P.S., con frequenza media di uno al mese. Pertanto appare, allo stato attuale, condivisibile l'inquadramento al codice 2002 (46%). L'obesità, con attuale IMC di 42, è valutabile il 40% (codice 7105). L'esame audiometrico in atti ha evidenziato una anacusia sinistra, mentre a destra la somma delle perdite a 500-1000-2000 Hz è di (65-+70+80) 215 dB. La tabella annessa al codice 4005 riporta il valore del 45%. Mediante Metodo a scalare si perviene al punteggio dell'82% (ottantadue), retrodatabile alla revisione . CP_1 Per quanto riguarda l'handicap trattasi attualmente di handicap senza requisito della gravità. La capacità di lavoro del ricorrente E' RIDOTTA permanentemente in misura superiore al 74% e raggiunge un grado dell'82% (ottantadue) con decorrenza: dalla revisione del CP_1 01/08/23;
. Il ricorrente NON SI TROVA nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
. Il ricorrente NON NECESSITA di accompagnamento in quanto IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
. NON si riconosce la condizione di HANDICAP con connotazione di gravità” . Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui
3 il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 81% con condizione di handicap ex art 3 co1 l04/94 Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 16351/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 20/11/2025 .Il Giudice del Lavoro
IA IA AZ
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