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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1152/23 R.G. e vertente tra
, nato a [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Cardile, dal quale è rappresentato e difeso assieme all'avv. Placido Cardile, giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Messina del ruolo professionale
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14, C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per P.IVA_2 esso, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Parte_2
SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
[...]
repertorio n. 180008 raccolta n. 12317 del 25/05/2023, rappresentato e Persona_1 difeso, come da separata procura speciale alle liti dell'08/6/2023 e giusta conferimento di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio sottoscritto in pari data, dall'Avv.
Francesca Irato del foro di Patti, con domicilio eletto presso e nel suo Studio Resistenti
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore
Resistente contumace
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato l'01/03/2023 impugnava l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 29520239000253104/000, notificata in data 14/02/2023, con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.580,38 per il presunto omesso versamento dei contributi obbligatori relativamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito seguenti:
- N. 29520200000081115000 per l'importo di € 2.780,16
- N. 59520160005830804000 per l'importo di € 365,82
- N. 59520170004034566000 per l'importo di € 3.067,02.
Parte ricorrente eccepiva il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito n. 29520200000081115000 e n. 59520160005830804000, la violazione degli art. 7
L. n. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, la duplicazione dell'AVA n. 29520200000081115000,
l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'AVA n. 595 2017 0004034566 000 considerato l'intervenuto annullamento dell'atto suddetto a seguito del procedimento instaurato presso il giudice del Lavoro di Messina n. rg. 757/2018, giusto provvedimento dell'08/10/2020.
Correnti chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e concludeva per il suo annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l il quale rappresentava di aver emanato in data 2 novembre 2023 CP_4
provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito n. 595 2017 0004034566 000 - presupposto dell'intimazione di pagamento per cui è causa - che era stato annullato nell'ambito del procedimento n. rg. 757/2018, con sentenza divenuta definitiva, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento al suddetto AVA e compensazione delle spese di lite. L'ente previdenziale esponeva inoltre che l'avviso di addebito n. 59520160005830804000 era stato correttamente notificato e non risultava prescritto, ma che era stato sospeso in data
2 novembre 2023 (v. doc. 5), per cui chiedeva accertarsi come dovuto il solo contributo.
Nel costituirsi l'agente della riscossione contestava quanto eccepito da controparte, concludendo per la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva per le eccezioni attinenti il merito della pretesa contributiva, chiedendo il rigetto del ricorso e di essere manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità alle altre parti riconducibile.
Con successive note, il ricorrente prendeva atto dell'intervenuta sospensione dell'avviso di addebito n. 59520160005830804000 e dell'annullamento dell'avviso di addebito n.
59520170004034566000, rappresentando di aver chiesto la rateizzazione degli importi richiesti con cartella di pagamento n. 29520200000081115000; esponeva che la comparsa di costituzione dell'Agente della Riscossione era inammissibile per difetto di idonea procura alla lite.
2. Legittimazione passiva.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, nel caso in esame parte ricorrente non ha contestato solo nel merito la pretesa contributiva dell' invocando in giudizio sia l' CP_4 CP_4
stesso come l' cui era stata affidata l'azione esecutiva. CP_5
Orbene, la sentenza del Tribunale di Torino, sez. lav., n. 562/2023 richiama l'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, che prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, sussistendo invece la legittimazione passiva di quando il ricorrente abbia contestato anche la CP_5
regolarità/ritualità degli atti esecutivi.
Tanto premesso, l'ente suddetto è legittimato a resistere in giudizio.
3. Presupposti di diritto.
Circa la dedotta inammissibilità della costituzione dell' , Controparte_2 si rappresenta che la procura alle liti è stata formalmente conferita dal dottor Parte_2
all'avv. Francesca Irato ed è stata sottoscritta digitalmente;
è per tali ragioni da considerarsi valida. Nel caso che ci occupa, è stato accertato l'annullamento dell'avviso di addebito n.
59520170004034566000 presupposto dell'intimazione di pagamento per cui è causa, nell'ambito del procedimento n. rg. 757/2018, ove l' si era costituito. CP_4
Per tale ragione, nessun onere di notifica del provvedimento di sospensione incombeva sulla parte procedente, ritenendosi i provvedimenti resi nei procedimenti in cui la parte è costituita conosciuti o notificati dalla cancelleria alla stessa parte, ex art. 176, co. II, c.p.c..
In ragione dell'intervenuto annullamento, si dichiara la cessata materia del contendere avverso l'AVA n. 59520170004034566000, occorrendo evidenziare come il provvedimento di sgravio fosse stato formato solo successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Si prende atto dell'intervenuta sospensione dell'AVA n. 59520160005830804000 e per quanto riguarda l' AVA n. 29520200000081115000, si osserva come la presentazione dell'istanza di rateizzazione, accettata dall'ente, non è stata accompagnata dalla prova del pagamento della prima rata.
Per tale ragione, la presentazione di tale atto equivale a rinuncia al ricorso sull'impugnativa Cont dell' e pertanto, con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi per disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione proposta avverso l'avviso di addebito n. 59520170004034566000 per la somma di € 3.067,02;
2) prende atto della sospensione dell'avviso di addebito n. 59520160005830804000;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna gli enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, già compensate, che liquida in € 1797,16, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Messina, 12 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando