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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore , con sede legale in Parte_1
Malalbergo (BO), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE NUCCI
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore con sede legale nel in Milano, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. MARCO ZOCCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“ chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 1) per l'ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente l'atto o l'accordo tra (oggi Controparte_3 [...]
e avente ad oggetto l'estinzione del Parte_1 Controparte_1
credito di (oggi nei confronti di Controparte_3 Parte_1 [...] per la somma di €24.262,90 oltre all' IVA applicabile, somma dovuta a Controparte_1 CP_3
(oggi da a titolo di corrispettivo
[...] Parte_1 Controparte_1
e costo della fornitura materiali per l'esecuzione delle commesse di cui ai n. 578/2016, 1/2017,
13/2017, 14/2017, 25/2017, 33/2017, 42/2017, 45/2017, 52/2017; 67/2017 e 68/2017, così come riportate nel consuntivo del 15 febbraio 2017:
(a) accertare e/o dichiarare la nullità del predetto atto e/o accordo anche ai sensi dell'art.1418 del
Codice Civile in quanto privo di causa o, comunque, in quanto sorretto da causa illecita e/o motivo il lecito determinante;
(b) in subordine e in caso di mancato accoglimento della domanda sub (a), annullare il predetto atto
e/o accordo ai sensi dell'art. 2375 ter del Codice Civile o, in subordine, ai sensi dell'art. 1394 del
Codice Civile previo accertamento della sussistenza di un conflitto di interessi tra Controparte_3
(oggi e il suo amministratore nonché Parte_1 Controparte_4
previo accertamento che il predetto conflitto di interessi era conosciuto o comunque riconoscibile da
Controparte_1
(c) per l'ipotesi in cui dovesse essere eccepito o accertato un difetto di rappresentanza o una carenza di poteri in capo all'amministratore , accertare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia Controparte_4
del predetto atto o accordo nei confronti di e/o disporne Parte_1
l'annullamento;
2) condannare a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di €24.262,90 (oltre all'IVA applicabile) di cui alla fattura n. 36/2022, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori specialistici, per l'installazione di impianti elettrici e per la fornitura e posa dei relativi materiali di cui al le commesse n. 578/2016, 1/2017, 13/2017, 14/2017, 25/2017, 33/2017, 42/2017,
45/2017, 52/2017; 67/2017 e 68/2017 e comunque per i lavori di cui al consuntivo del 15 febbraio
2017 il tutto:
(a) oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 15.2.2017 sino al saldo effettivo;
(b) in subordine e in caso di mancato accoglimento del precedente punto sub (a), oltre interessi di mora di cui all'art.1284, quarto comma c.c. dalla data della proposizione della presente domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 2 di 11 (c) in subordine, e in caso di mancato accoglimento delle domande sub (a) e (b), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) rigettare integralmente le domande ed eccezioni di in quanto infondate sia in fatto Controparte_5
che in diritto;
il tutto con vittoria dei compensi professionali, spese vive e spese generali nella misura del 15% e oltre
IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste innanzi avanzate: preliminarmente dichiarare la carente di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare la P_
domanda attorea;
nel merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 cc, accertare la buona fede di per i fatti esposti Controparte_1
in narrativa quindi dichiarare liberatorio nei confronti di parte attrice, il pagamento della fattura n.
3/17 effettuato al creditore apparente . Controparte_4
Con vittoria di compensi, spese 15 % spese generali, 4% cpa e Iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.02.2022, la società Parte_1
Parte (di seguito denominata anche , in persona del socio accomandatario e
[...]
legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Parte_1
di Bologna la società nella persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione Controparte_6
di lavori di installazione di impianti elettrici, fornitura e posa dei relativi materiali, affidati in subappalto dalla società convenuta.
Preliminarmente, in merito alle vicende societarie, parte attrice esponeva:
- di cui era socio e amministratore unico, veniva costituita Controparte_3 Parte_1 nell'anno 2009;
-il 14.04.2014 per motivi di salute, si dimetteva dalla carica di amministratore Parte_1
unico (riducendo da allora notevolmente la propria presenza in azienda), conseguentemente veniva pagina 3 di 11 nominato un CdA nel quale egli era il presidente, mentre il figlio assumeva la Controparte_4
carica di vice-presidente;
-il 31.10.2017 si dimetteva dalla carica di amministratore della società e Controparte_4
tornava ad assumere la carica di amministratore unico;
Parte_1
Parte continuava a collaborare con come lavoratore dipendente, fino alle Controparte_4 dimissioni dell'1.10.2019; Parte
-con atto del 20.12.2019, si trasformava da società di capitali (s.r.l.) a società di persone (s.a.s.).
Parte In relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra e parte attrice esponeva: Controparte_7
- nell'ambito dell'appalto assunto da negli anni 2016-2018, per l'esecuzione di vari Controparte_1
interventi di edilizia ed impiantistica per conto delle imprese Glenair S.r.l. e in Granarolo Parte_2
Parte dell'Emilia (BO), subappaltava a lavori per l'installazione di impianti elettrici Controparte_8
e la fornitura e posa dei relativi materiali;
- i rapporti contrattuali si svolgevano come segue: commissionava di volta in volta P_
Parte singole opere da eseguire in subappalto;
il costo orario della manodopera di era fissato in € 30,00, Parte oltre IVA;
dopo l'esecuzione degli interventi, trasmetteva a il consuntivo dei lavori P_
e dei materiali installati, applicando uno sconto del 15%, ed emetteva fattura;
all'esito, in assenza di contestazioni, saldava quanto dovuto;
P_
- il rapporto si svolgeva regolarmente fino all'emissione della fattura n. 1/2018 di € 14.374,06, quando, Parte a causa del mancato pagamento di tale importo, si determinava a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, conseguito ed opposto da nel giudizio promosso avanti al Tribunale di P_
Bologna n. R.G. 1374/2021 (poi definito con declaratoria di estinzione, a seguito di scrittura privata di transazione dell'01.03.2022, cfr. docc. 17, 18 di parte attrice); Parte
- nell'ambito del procedimento sopra richiamato, apprendeva, dalla lettura degli atti di causa depositati dalla controparte, di essere creditrice di un ulteriore corrispettivo di € 24.262,90, relativo a
Parte commesse mai pagate da e contabilizzate da il 15.02.2017; Controparte_1
- dalla documentazione prodotta da nel suddetto giudizio, emergeva che quest'ultima P_
dapprima aveva approvato il consuntivo del 15.02.2017 trasmesso da per conto di Controparte_4
Parte CP_
poi aveva accolto la proposta di di pagare direttamente a quest'ultimo, in via sostitutiva, una fattura per “consulenza”, pari all'importo del consuntivo già approvato, come si evinceva dallo scambio di mail tra il suddetto e socia e figlia del legale rappresentante di Controparte_9
P_
-dalla documentazione prodotta da nel giudizio n. R.G. 1374/2021, risultava in P_
particolare che detta società aveva provveduto al pagamento, in favore di della Controparte_4
pagina 4 di 11 somma di € 24.200,00, oltre Iva, di cui alla fattura n. 3/2017 dallo stesso emessa per “Consulenza tecnica e direzione lavori impianti elettrici evacuazione - rete dati per Vs. commessa nuova area produttiva Glenair di Quarto Inferiore” (cfr. doc. 4 di parte convenuta); Parte
- attuale presidente e legale rappresentante di apprendeva dell'esistenza di Parte_1
questo credito solo nel novembre 2021, in quanto esso erroneamente non figurava nella contabilità della società tra i crediti insoluti e ancora da incassare, ed era stato poi riscosso personalmente dall'altro amministratore all'epoca in carica, il figlio Controparte_4
Parte
- dopo aver appreso del credito, emetteva la fattura n. 36/2022 in relazione alle opere descritte nel consuntivo del 15.02.2017, e ne domandava il pagamento nel presente giudizio.
Parte In diritto, riteneva che il proprio credito fosse pacifico, in quanto riconosciuto dalla controparte
Parte nel giudizio n. R.G. 1374/2021; deduceva che ogni eventuale accordo tra e P_ eventualmente ritenuto esistente ed avente ad oggetto l'estinzione del credito di € 24.262,90 per le commesse di cui al consuntivo del 15.02.2017, dovesse essere dichiarato nullo ex art. 1418 c.c. (perché privo di causa o comunque sorretto da causa e/o da motivi illeciti), ovvero annullato ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. (avendo l'amministratore agito in conflitto di interessi con la società, all'epoca costituita in forma di s.r.l.), oppure ex art. 1394 c.c. (quale contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato).
In ogni caso, parte attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 24.262,90 (oltre IVA) di cui Parte_1
alla fattura n. 36/2022, nonché degli interessi di mora come richiesti nelle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese.
2. La società si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 26.05.2022, Controparte_1 con la quale chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
contestava le pretese avversarie e ne domandava il rigetto.
In particolare, esponeva che:
- nel corso del 2010 era stata incaricata dalle società Glenair Italia s.p.a. e di realizzare e/o Parte_2 mettere a norma gli impianti elettrici posti all'interno dei loro stabilimenti a Granarolo dell'Emilia;
- per l'esecuzione di tali opere aveva contattato che si era presentato quale Controparte_4 artigiano specializzato, titolare della “ , di cui sottoscriva le mail, ed era stato l'unico Parte_1 referente dell'amministratore fino alla fine del rapporto;
Parte_3
pagina 5 di 11 - sulla base di tale consolidato rapporto fiduciario, aveva pagato, in assoluta buona fede, P_
la fattura n. 3/2017 emessa dalla ditta individuale di ritenendola relativa ai lavori Controparte_4
elencati nel consuntivo del 15.02.2017, anche in ragione della corrispondenza dell'importo;
- riconosceva, a quel punto, il comportamento malevolo di il quale, carpendo la Controparte_4
fiducia di aveva indirizzato verso di sé il pagamento della fattura, e lo diffidava alla P_
restituzione di quanto a lui corrisposto, senza ottenere alcun risultato nemmeno in sede di procedura di negoziazione assistita debitamente promossa.
In diritto, la convenuta asseriva che, nel caso di specie, fosse applicabile la disciplina del creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., poiché ne ricorrevano tutti i presupposti, in particolare le circostanze univoche dell'apparente titolarità del credito e la buona fede operata da P_
Parte Al riguardo, riferiva di aver intrattenuto per lungo tempo rapporti con esclusivamente tramite conosciuto quale suo amministratore;
sosteneva inoltre che, stante il consolidato Controparte_4
rapporto di fiducia, al titolare di non sorse alcun dubbio in relazione alla richiesta di P_
fatturazione da parte della ditta individuale di tenuto anche conto che Controparte_4
Parte l'imponibile era di valore pari a quello della contabilità di e l'interlocutore persona fisica era il medesimo;
sosteneva che non avrebbe dovuto essere necessariamente a conoscenza della compagine sociale di né del preteso conflitto di interessi tra detta società e il suo Controparte_3
amministratore.
Quindi, invocava quello strumento giuridico che consente di estinguere con un unico pagamento due obbligazioni, essendo innegabile il rapporto di provvista esistente tra la convenuta e CP_4
, dato che avrebbe dovuto promuovere nei suoi confronti le azioni del caso per
[...] P_
ottenere la restituzione di quanto pagato, mentre il rapporto di valuta, sorto tra e P_
poteva legittimamente essere estinto con il pagamento della somma, da parte di Controparte_4
Parte quest'ultimo, nelle mani della società
In conclusione, nell'atto di citazione, chiedeva:
- ai sensi dell'art. 1189 cc, di accertare la buona fede di e dichiarare liberatorio il P_
pagamento della fattura n. 3/17 effettuato al creditore apparente, Controparte_4
- di dare per avvenuta, a mezzo dell'atto di costituzione (comparsa), la delegazione disposta a fronte dello iussum delegatorio nel medesimo ordinato;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di condannare il terzo chiamato a manlevare la per quanto fosse eventualmente Controparte_4 P_
tenuta a pagare in favore di parte attrice.
pagina 6 di 11 3. Alla prima udienza del 16.06.2022, contestava la comparsa avversaria, dando Parte_1
atto di aver già promosso, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita e dichiarando di non accettare la delegazione di debito o pagamento formulata da controparte e conseguentemente di non intendere liberare la convenuta insisteva nelle proprie istanze, in particolare nella P_
domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di che invece non veniva Controparte_4
accolta.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria n. 1, parte convenuta eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, dichiarando di non essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio e ritenendo che il relativo rapporto giuridico dovesse essere regolato tra il padre accomandatario ( e il Parte_1
Parte figlio ex amministratore ( ; deduceva che tra quest'ultimo e la si era Controparte_4
perfezionata una conciliazione sindacale dagli effetti “tombali”, di cui chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; nella memoria n. 2, la convenuta domandava, altresì, l'ammissione di prova per testi.
Nelle memorie istruttorie, parte attrice contestava le deduzioni avversarie, non formulava istanze di prova e si opponeva all'ammissione di quelle dedotte da controparte.
All'udienza successiva, svoltasi in forma scritta, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, non ammetteva le prove chieste dalla convenuta
(da ritenersi effettivamente irrilevanti ai fini del decidere) e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva differita e sostituita da trattazione scritta, a seguito dell'assegnazione della causa a questo giudice, con termine sino alla data del 14.11.2024.
Da ultimo, con ordinanza del 15.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Si ritiene che la domanda di parte attrice, di condanna della società convenuta al pagamento del proprio preteso credito, sia fondata e debba essere accolta.
A tal fine, non è necessario addivenire alla declaratoria (neppure in via incidentale) di nullità/annullabilità di un supposto accordo concluso tra e in Controparte_3 Controparte_1
relazione alle domande proposte da parte attrice nella parte sub 1) delle conclusioni, per la sola ipotesi in cui detto accordo fosse ritenuto esistente.
Invero, dall'esame dei documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti non si ravvisa l'avvenuta conclusione di un contratto con cui avesse impegnato la società di cui era Controparte_4
amministratore. La corrispondenza intercorsa tra questi e a seguito della trasmissione e P_
Parte dell'approvazione del consuntivo del 15.02.2017 per le opere eseguite da nel trimestre dicembre pagina 7 di 11 2016 - gennaio e febbraio 2017, attiene, al più, ad un accordo tra soggetti estranei al rapporto commerciale intercorso tra attore e convenuto. Dal tenore di tale scambio non emerge alcuna contrattazione da parte di nell'interesse della società amministrata, né alcuna Controparte_4
Parte pattuizione che possa avere avuto un qualsivoglia risvolto a carico di tale da liberare
[...] dalle obbligazioni assunte nei confronti della subappaltatrice, in quanto l'intesa relativa alle P_
modalità di pagamento, volta a consentire a di acquisire, a titolo personale, il Controparte_4
corrispettivo spettante alla società di cui era amministratore, per l'esecuzione dei lavori elencati nel consuntivo del 15.02.2017, non era idonea ad esplicare effetti giuridici diretti nei confronti della stessa.
Pertanto, la domanda di declaratoria di nullità/annullabilità proposta da parte attrice non può essere accolta, non essendosi concretizzato il relativo presupposto, costituito dalla ipotetica sussistenza di un
Parte accordo tra e avente ad oggetto l'estinzione del credito dedotto in giudizio. P_
5. Si reputa fondata la domanda proposta dalla società Parte_1
nella parte sub 2) delle conclusioni, volta ad ottenere la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 24.262,90, oltre ad accessori, risultante dalla fattura n. 36/2022, quale corrispettivo delle opere eseguite e contabilizzate nel consuntivo del 15.02.2017 (docc. 10, 14 di parte attrice).
Innanzitutto, risulta pacifica, e neppure contestata dalla convenuta, la circostanza relativa all'avvenuta Parte esecuzione, da parte di della prestazione cui il credito si riferisce: ciò emerge dal consuntivo dei lavori di cui al doc. 10 di parte attrice, che era stato confermato e approvato nel 2017 da P_
come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra (socia e figlia del legale Controparte_9
Parte rappresentante di e allora amministratore di nonché tra la P_ Controparte_4
Parte prima e un dipendente di (cfr. docc. 13 e 12 di parte attrice, prodotti altresì da sub P_
docc. 15, 14 nella causa n. R.G. 1374/2021).
Parte E' altrettanto pacifico che non abbia mai pagato a il corrispettivo dei lavori di cui al P_ consuntivo del 15.02.2017: la convenuta ha infatti ammesso e documentato di aver versato l'importo equivalente di € 24.200,00, oltre Iva, a in relazione alla fattura n. 3/2017 da Controparte_4 questi emessa a titolo personale, per “consulenza tecnica e direzione lavori” (docc. 4, 5 di parte convenuta). Inoltre, ha dichiarato di aver corrisposto detto importo in relazione proprio ai lavori Parte elencati nel consuntivo di del 15.02.2017 (come del resto risulta dalla corrispondenza di cui al doc. 13 di parte attrice), in quanto amministratore di chiese di Controparte_4 Parte_1
fatturare tale prestazione alla “ditta individuale della quale era l'omonimo titolare” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
pagina 8 di 11 E' evidente che il pagamento effettuato da in favore di a Controparte_1 Controparte_4
Parte titolo personale, non possa essere in alcun modo imputato a saldo del credito preteso da di cui al consuntivo del 15.02.2017, avendo la convenuta rimunerato un soggetto giuridico diverso (persona fisica) dalla società creditrice (persona giuridica); ha inoltre pagato una fattura avente ad oggetto una
Parte prestazione del tutto diversa (“consulenza tecnica e direzione lavori”) rispetto a quella resa da per fornitura e installazione di impianti e materiale elettrico, puntualmente ricostruibile sulla base del consuntivo approvato del 15.02.2017.
La convenuta giungeva a riconoscere in atti “il comportamento omissivo e in mala fede del Sig.
[...]
che, carpita la fiducia della veicolava verso di sé il pagamento della citata CP_4 P_ fattura (…)” (pag. 2 della comparsa di costituzione), ma sosteneva di aver agito in buona fede, non Parte potendo conoscere le vicende societarie interne di né essendo stata informata del preteso conflitto di interessi tra l'amministratore e la società. Pertanto, invocava l'applicazione della disciplina relativa al pagamento al creditore apparente, di cui all'art. 1189 c.c..
Si ritiene, in senso contrario, che fosse necessariamente a conoscenza dell'avvenuta P_
distrazione della somma, oggetto del credito spettante alla società, da parte del suo amministratore,
come si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa via mail tra le parti Controparte_4
(doc. 13 di parte attrice, prodotta altresì da nel giudizio n. R.G. 1374/2021), nella quale P_
) comunicava ad : “come da accordi con il mitico CP_4 CP_4 CP_9 CP_9 sono ad inoltrarti fattura per “consulenza” pari all'importo dei consuntivi da te già autorizzati con tua
e-mail sotto”, relativi appunto alla contabilità di CBF del 15.02.2017. E' evidente, alla luce delle espressioni usate, che il abbia inteso indirizzare a proprio favore il pagamento dovuto CP_4
Parte da nei confronti di e che la società debitrice abbia accettato tale modalità irregolare P_
di pagamento.
Dunque, non può ragionevolmente invocare la propria buona fede, adducendo di aver P_
Parte ignorato quale fosse la compagine sociale di in quanto lo scambio intervenuto tra le due società evidenzia palesemente il raggiungimento, tra la persona fisica di e la società Controparte_4
Parte debitrice di di un'intesa illecita sulle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto.
Del resto, la fattura pagata n. 3/2017 (doc. 4 di parte convenuta) veniva emessa da CP_4
Parte
a titolo individuale, mentre il credito era intestato alla società di capitali la circostanza che
[...]
detta società fosse costituita in forma di s.r.l. si desume chiaramente dalle indicazioni riportate nelle mail intercorse tra le parti, e compare in calce alle predette comunicazioni (doc. 3 di parte convenuta).
Non solo il creditore era soggetto giuridico differente dal destinatario del pagamento, ma la fattura emessa da quest'ultimo riportava, come si è detto, la descrizione di una prestazione affatto diversa pagina 9 di 11 Parte (consulenza libero-professionale) da quella effettivamente eseguita da per la realizzazione degli impianti elettrici.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1189
c.c., di cui non sussistono i presupposti: per quanto sopra esposto e precisato, non Controparte_4
appariva, in base a circostanze univoche, come il soggetto legittimato a ricevere il pagamento dovuto da né quest'ultima ha agito in buona fede, avendo avuto la piena consapevolezza che le P_
somme versate a spettassero invece alla società Controparte_4 Controparte_3
Si ritiene, dunque, che il pagamento effettuato dalla società convenuta non abbia avuto efficacia solutoria dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Non assume, invece, alcuna rilevanza, a detti fini, la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui la stessa non avrebbe tratto alcun vantaggio economico dal pagamento effettuato in favore di anziché di Controparte_4 Controparte_3
La società è pertanto tenuta al pagamento della somma dovuta di € 24.262,90 (oltre Controparte_1
Parte ad Iva di legge), risultante dalla fattura n. 36/2022 emessa da (doc. 14 di parte attrice), corrispondente all'importo risultante dal consuntivo del 15.02.2017 (previa applicazione dello sconto concordato del 15 %), approvato dalla società debitrice;
spettano a parte attrice, sulla somma indicata, gli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2022, dalla data della domanda giudiziale.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste integralmente a carico di parte convenuta;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui è compreso il credito oggetto di causa (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 24.262,90, oltre Iva ed interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002,
[...]
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per Parte_1 esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore , con sede legale in Parte_1
Malalbergo (BO), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE NUCCI
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore con sede legale nel in Milano, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. MARCO ZOCCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“ chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 1) per l'ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente l'atto o l'accordo tra (oggi Controparte_3 [...]
e avente ad oggetto l'estinzione del Parte_1 Controparte_1
credito di (oggi nei confronti di Controparte_3 Parte_1 [...] per la somma di €24.262,90 oltre all' IVA applicabile, somma dovuta a Controparte_1 CP_3
(oggi da a titolo di corrispettivo
[...] Parte_1 Controparte_1
e costo della fornitura materiali per l'esecuzione delle commesse di cui ai n. 578/2016, 1/2017,
13/2017, 14/2017, 25/2017, 33/2017, 42/2017, 45/2017, 52/2017; 67/2017 e 68/2017, così come riportate nel consuntivo del 15 febbraio 2017:
(a) accertare e/o dichiarare la nullità del predetto atto e/o accordo anche ai sensi dell'art.1418 del
Codice Civile in quanto privo di causa o, comunque, in quanto sorretto da causa illecita e/o motivo il lecito determinante;
(b) in subordine e in caso di mancato accoglimento della domanda sub (a), annullare il predetto atto
e/o accordo ai sensi dell'art. 2375 ter del Codice Civile o, in subordine, ai sensi dell'art. 1394 del
Codice Civile previo accertamento della sussistenza di un conflitto di interessi tra Controparte_3
(oggi e il suo amministratore nonché Parte_1 Controparte_4
previo accertamento che il predetto conflitto di interessi era conosciuto o comunque riconoscibile da
Controparte_1
(c) per l'ipotesi in cui dovesse essere eccepito o accertato un difetto di rappresentanza o una carenza di poteri in capo all'amministratore , accertare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia Controparte_4
del predetto atto o accordo nei confronti di e/o disporne Parte_1
l'annullamento;
2) condannare a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di €24.262,90 (oltre all'IVA applicabile) di cui alla fattura n. 36/2022, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori specialistici, per l'installazione di impianti elettrici e per la fornitura e posa dei relativi materiali di cui al le commesse n. 578/2016, 1/2017, 13/2017, 14/2017, 25/2017, 33/2017, 42/2017,
45/2017, 52/2017; 67/2017 e 68/2017 e comunque per i lavori di cui al consuntivo del 15 febbraio
2017 il tutto:
(a) oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 15.2.2017 sino al saldo effettivo;
(b) in subordine e in caso di mancato accoglimento del precedente punto sub (a), oltre interessi di mora di cui all'art.1284, quarto comma c.c. dalla data della proposizione della presente domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 2 di 11 (c) in subordine, e in caso di mancato accoglimento delle domande sub (a) e (b), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) rigettare integralmente le domande ed eccezioni di in quanto infondate sia in fatto Controparte_5
che in diritto;
il tutto con vittoria dei compensi professionali, spese vive e spese generali nella misura del 15% e oltre
IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste innanzi avanzate: preliminarmente dichiarare la carente di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare la P_
domanda attorea;
nel merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 cc, accertare la buona fede di per i fatti esposti Controparte_1
in narrativa quindi dichiarare liberatorio nei confronti di parte attrice, il pagamento della fattura n.
3/17 effettuato al creditore apparente . Controparte_4
Con vittoria di compensi, spese 15 % spese generali, 4% cpa e Iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.02.2022, la società Parte_1
Parte (di seguito denominata anche , in persona del socio accomandatario e
[...]
legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Parte_1
di Bologna la società nella persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione Controparte_6
di lavori di installazione di impianti elettrici, fornitura e posa dei relativi materiali, affidati in subappalto dalla società convenuta.
Preliminarmente, in merito alle vicende societarie, parte attrice esponeva:
- di cui era socio e amministratore unico, veniva costituita Controparte_3 Parte_1 nell'anno 2009;
-il 14.04.2014 per motivi di salute, si dimetteva dalla carica di amministratore Parte_1
unico (riducendo da allora notevolmente la propria presenza in azienda), conseguentemente veniva pagina 3 di 11 nominato un CdA nel quale egli era il presidente, mentre il figlio assumeva la Controparte_4
carica di vice-presidente;
-il 31.10.2017 si dimetteva dalla carica di amministratore della società e Controparte_4
tornava ad assumere la carica di amministratore unico;
Parte_1
Parte continuava a collaborare con come lavoratore dipendente, fino alle Controparte_4 dimissioni dell'1.10.2019; Parte
-con atto del 20.12.2019, si trasformava da società di capitali (s.r.l.) a società di persone (s.a.s.).
Parte In relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra e parte attrice esponeva: Controparte_7
- nell'ambito dell'appalto assunto da negli anni 2016-2018, per l'esecuzione di vari Controparte_1
interventi di edilizia ed impiantistica per conto delle imprese Glenair S.r.l. e in Granarolo Parte_2
Parte dell'Emilia (BO), subappaltava a lavori per l'installazione di impianti elettrici Controparte_8
e la fornitura e posa dei relativi materiali;
- i rapporti contrattuali si svolgevano come segue: commissionava di volta in volta P_
Parte singole opere da eseguire in subappalto;
il costo orario della manodopera di era fissato in € 30,00, Parte oltre IVA;
dopo l'esecuzione degli interventi, trasmetteva a il consuntivo dei lavori P_
e dei materiali installati, applicando uno sconto del 15%, ed emetteva fattura;
all'esito, in assenza di contestazioni, saldava quanto dovuto;
P_
- il rapporto si svolgeva regolarmente fino all'emissione della fattura n. 1/2018 di € 14.374,06, quando, Parte a causa del mancato pagamento di tale importo, si determinava a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, conseguito ed opposto da nel giudizio promosso avanti al Tribunale di P_
Bologna n. R.G. 1374/2021 (poi definito con declaratoria di estinzione, a seguito di scrittura privata di transazione dell'01.03.2022, cfr. docc. 17, 18 di parte attrice); Parte
- nell'ambito del procedimento sopra richiamato, apprendeva, dalla lettura degli atti di causa depositati dalla controparte, di essere creditrice di un ulteriore corrispettivo di € 24.262,90, relativo a
Parte commesse mai pagate da e contabilizzate da il 15.02.2017; Controparte_1
- dalla documentazione prodotta da nel suddetto giudizio, emergeva che quest'ultima P_
dapprima aveva approvato il consuntivo del 15.02.2017 trasmesso da per conto di Controparte_4
Parte CP_
poi aveva accolto la proposta di di pagare direttamente a quest'ultimo, in via sostitutiva, una fattura per “consulenza”, pari all'importo del consuntivo già approvato, come si evinceva dallo scambio di mail tra il suddetto e socia e figlia del legale rappresentante di Controparte_9
P_
-dalla documentazione prodotta da nel giudizio n. R.G. 1374/2021, risultava in P_
particolare che detta società aveva provveduto al pagamento, in favore di della Controparte_4
pagina 4 di 11 somma di € 24.200,00, oltre Iva, di cui alla fattura n. 3/2017 dallo stesso emessa per “Consulenza tecnica e direzione lavori impianti elettrici evacuazione - rete dati per Vs. commessa nuova area produttiva Glenair di Quarto Inferiore” (cfr. doc. 4 di parte convenuta); Parte
- attuale presidente e legale rappresentante di apprendeva dell'esistenza di Parte_1
questo credito solo nel novembre 2021, in quanto esso erroneamente non figurava nella contabilità della società tra i crediti insoluti e ancora da incassare, ed era stato poi riscosso personalmente dall'altro amministratore all'epoca in carica, il figlio Controparte_4
Parte
- dopo aver appreso del credito, emetteva la fattura n. 36/2022 in relazione alle opere descritte nel consuntivo del 15.02.2017, e ne domandava il pagamento nel presente giudizio.
Parte In diritto, riteneva che il proprio credito fosse pacifico, in quanto riconosciuto dalla controparte
Parte nel giudizio n. R.G. 1374/2021; deduceva che ogni eventuale accordo tra e P_ eventualmente ritenuto esistente ed avente ad oggetto l'estinzione del credito di € 24.262,90 per le commesse di cui al consuntivo del 15.02.2017, dovesse essere dichiarato nullo ex art. 1418 c.c. (perché privo di causa o comunque sorretto da causa e/o da motivi illeciti), ovvero annullato ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. (avendo l'amministratore agito in conflitto di interessi con la società, all'epoca costituita in forma di s.r.l.), oppure ex art. 1394 c.c. (quale contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato).
In ogni caso, parte attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 24.262,90 (oltre IVA) di cui Parte_1
alla fattura n. 36/2022, nonché degli interessi di mora come richiesti nelle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese.
2. La società si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 26.05.2022, Controparte_1 con la quale chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
contestava le pretese avversarie e ne domandava il rigetto.
In particolare, esponeva che:
- nel corso del 2010 era stata incaricata dalle società Glenair Italia s.p.a. e di realizzare e/o Parte_2 mettere a norma gli impianti elettrici posti all'interno dei loro stabilimenti a Granarolo dell'Emilia;
- per l'esecuzione di tali opere aveva contattato che si era presentato quale Controparte_4 artigiano specializzato, titolare della “ , di cui sottoscriva le mail, ed era stato l'unico Parte_1 referente dell'amministratore fino alla fine del rapporto;
Parte_3
pagina 5 di 11 - sulla base di tale consolidato rapporto fiduciario, aveva pagato, in assoluta buona fede, P_
la fattura n. 3/2017 emessa dalla ditta individuale di ritenendola relativa ai lavori Controparte_4
elencati nel consuntivo del 15.02.2017, anche in ragione della corrispondenza dell'importo;
- riconosceva, a quel punto, il comportamento malevolo di il quale, carpendo la Controparte_4
fiducia di aveva indirizzato verso di sé il pagamento della fattura, e lo diffidava alla P_
restituzione di quanto a lui corrisposto, senza ottenere alcun risultato nemmeno in sede di procedura di negoziazione assistita debitamente promossa.
In diritto, la convenuta asseriva che, nel caso di specie, fosse applicabile la disciplina del creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., poiché ne ricorrevano tutti i presupposti, in particolare le circostanze univoche dell'apparente titolarità del credito e la buona fede operata da P_
Parte Al riguardo, riferiva di aver intrattenuto per lungo tempo rapporti con esclusivamente tramite conosciuto quale suo amministratore;
sosteneva inoltre che, stante il consolidato Controparte_4
rapporto di fiducia, al titolare di non sorse alcun dubbio in relazione alla richiesta di P_
fatturazione da parte della ditta individuale di tenuto anche conto che Controparte_4
Parte l'imponibile era di valore pari a quello della contabilità di e l'interlocutore persona fisica era il medesimo;
sosteneva che non avrebbe dovuto essere necessariamente a conoscenza della compagine sociale di né del preteso conflitto di interessi tra detta società e il suo Controparte_3
amministratore.
Quindi, invocava quello strumento giuridico che consente di estinguere con un unico pagamento due obbligazioni, essendo innegabile il rapporto di provvista esistente tra la convenuta e CP_4
, dato che avrebbe dovuto promuovere nei suoi confronti le azioni del caso per
[...] P_
ottenere la restituzione di quanto pagato, mentre il rapporto di valuta, sorto tra e P_
poteva legittimamente essere estinto con il pagamento della somma, da parte di Controparte_4
Parte quest'ultimo, nelle mani della società
In conclusione, nell'atto di citazione, chiedeva:
- ai sensi dell'art. 1189 cc, di accertare la buona fede di e dichiarare liberatorio il P_
pagamento della fattura n. 3/17 effettuato al creditore apparente, Controparte_4
- di dare per avvenuta, a mezzo dell'atto di costituzione (comparsa), la delegazione disposta a fronte dello iussum delegatorio nel medesimo ordinato;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di condannare il terzo chiamato a manlevare la per quanto fosse eventualmente Controparte_4 P_
tenuta a pagare in favore di parte attrice.
pagina 6 di 11 3. Alla prima udienza del 16.06.2022, contestava la comparsa avversaria, dando Parte_1
atto di aver già promosso, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita e dichiarando di non accettare la delegazione di debito o pagamento formulata da controparte e conseguentemente di non intendere liberare la convenuta insisteva nelle proprie istanze, in particolare nella P_
domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di che invece non veniva Controparte_4
accolta.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria n. 1, parte convenuta eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, dichiarando di non essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio e ritenendo che il relativo rapporto giuridico dovesse essere regolato tra il padre accomandatario ( e il Parte_1
Parte figlio ex amministratore ( ; deduceva che tra quest'ultimo e la si era Controparte_4
perfezionata una conciliazione sindacale dagli effetti “tombali”, di cui chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; nella memoria n. 2, la convenuta domandava, altresì, l'ammissione di prova per testi.
Nelle memorie istruttorie, parte attrice contestava le deduzioni avversarie, non formulava istanze di prova e si opponeva all'ammissione di quelle dedotte da controparte.
All'udienza successiva, svoltasi in forma scritta, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, non ammetteva le prove chieste dalla convenuta
(da ritenersi effettivamente irrilevanti ai fini del decidere) e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva differita e sostituita da trattazione scritta, a seguito dell'assegnazione della causa a questo giudice, con termine sino alla data del 14.11.2024.
Da ultimo, con ordinanza del 15.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Si ritiene che la domanda di parte attrice, di condanna della società convenuta al pagamento del proprio preteso credito, sia fondata e debba essere accolta.
A tal fine, non è necessario addivenire alla declaratoria (neppure in via incidentale) di nullità/annullabilità di un supposto accordo concluso tra e in Controparte_3 Controparte_1
relazione alle domande proposte da parte attrice nella parte sub 1) delle conclusioni, per la sola ipotesi in cui detto accordo fosse ritenuto esistente.
Invero, dall'esame dei documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti non si ravvisa l'avvenuta conclusione di un contratto con cui avesse impegnato la società di cui era Controparte_4
amministratore. La corrispondenza intercorsa tra questi e a seguito della trasmissione e P_
Parte dell'approvazione del consuntivo del 15.02.2017 per le opere eseguite da nel trimestre dicembre pagina 7 di 11 2016 - gennaio e febbraio 2017, attiene, al più, ad un accordo tra soggetti estranei al rapporto commerciale intercorso tra attore e convenuto. Dal tenore di tale scambio non emerge alcuna contrattazione da parte di nell'interesse della società amministrata, né alcuna Controparte_4
Parte pattuizione che possa avere avuto un qualsivoglia risvolto a carico di tale da liberare
[...] dalle obbligazioni assunte nei confronti della subappaltatrice, in quanto l'intesa relativa alle P_
modalità di pagamento, volta a consentire a di acquisire, a titolo personale, il Controparte_4
corrispettivo spettante alla società di cui era amministratore, per l'esecuzione dei lavori elencati nel consuntivo del 15.02.2017, non era idonea ad esplicare effetti giuridici diretti nei confronti della stessa.
Pertanto, la domanda di declaratoria di nullità/annullabilità proposta da parte attrice non può essere accolta, non essendosi concretizzato il relativo presupposto, costituito dalla ipotetica sussistenza di un
Parte accordo tra e avente ad oggetto l'estinzione del credito dedotto in giudizio. P_
5. Si reputa fondata la domanda proposta dalla società Parte_1
nella parte sub 2) delle conclusioni, volta ad ottenere la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 24.262,90, oltre ad accessori, risultante dalla fattura n. 36/2022, quale corrispettivo delle opere eseguite e contabilizzate nel consuntivo del 15.02.2017 (docc. 10, 14 di parte attrice).
Innanzitutto, risulta pacifica, e neppure contestata dalla convenuta, la circostanza relativa all'avvenuta Parte esecuzione, da parte di della prestazione cui il credito si riferisce: ciò emerge dal consuntivo dei lavori di cui al doc. 10 di parte attrice, che era stato confermato e approvato nel 2017 da P_
come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra (socia e figlia del legale Controparte_9
Parte rappresentante di e allora amministratore di nonché tra la P_ Controparte_4
Parte prima e un dipendente di (cfr. docc. 13 e 12 di parte attrice, prodotti altresì da sub P_
docc. 15, 14 nella causa n. R.G. 1374/2021).
Parte E' altrettanto pacifico che non abbia mai pagato a il corrispettivo dei lavori di cui al P_ consuntivo del 15.02.2017: la convenuta ha infatti ammesso e documentato di aver versato l'importo equivalente di € 24.200,00, oltre Iva, a in relazione alla fattura n. 3/2017 da Controparte_4 questi emessa a titolo personale, per “consulenza tecnica e direzione lavori” (docc. 4, 5 di parte convenuta). Inoltre, ha dichiarato di aver corrisposto detto importo in relazione proprio ai lavori Parte elencati nel consuntivo di del 15.02.2017 (come del resto risulta dalla corrispondenza di cui al doc. 13 di parte attrice), in quanto amministratore di chiese di Controparte_4 Parte_1
fatturare tale prestazione alla “ditta individuale della quale era l'omonimo titolare” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
pagina 8 di 11 E' evidente che il pagamento effettuato da in favore di a Controparte_1 Controparte_4
Parte titolo personale, non possa essere in alcun modo imputato a saldo del credito preteso da di cui al consuntivo del 15.02.2017, avendo la convenuta rimunerato un soggetto giuridico diverso (persona fisica) dalla società creditrice (persona giuridica); ha inoltre pagato una fattura avente ad oggetto una
Parte prestazione del tutto diversa (“consulenza tecnica e direzione lavori”) rispetto a quella resa da per fornitura e installazione di impianti e materiale elettrico, puntualmente ricostruibile sulla base del consuntivo approvato del 15.02.2017.
La convenuta giungeva a riconoscere in atti “il comportamento omissivo e in mala fede del Sig.
[...]
che, carpita la fiducia della veicolava verso di sé il pagamento della citata CP_4 P_ fattura (…)” (pag. 2 della comparsa di costituzione), ma sosteneva di aver agito in buona fede, non Parte potendo conoscere le vicende societarie interne di né essendo stata informata del preteso conflitto di interessi tra l'amministratore e la società. Pertanto, invocava l'applicazione della disciplina relativa al pagamento al creditore apparente, di cui all'art. 1189 c.c..
Si ritiene, in senso contrario, che fosse necessariamente a conoscenza dell'avvenuta P_
distrazione della somma, oggetto del credito spettante alla società, da parte del suo amministratore,
come si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa via mail tra le parti Controparte_4
(doc. 13 di parte attrice, prodotta altresì da nel giudizio n. R.G. 1374/2021), nella quale P_
) comunicava ad : “come da accordi con il mitico CP_4 CP_4 CP_9 CP_9 sono ad inoltrarti fattura per “consulenza” pari all'importo dei consuntivi da te già autorizzati con tua
e-mail sotto”, relativi appunto alla contabilità di CBF del 15.02.2017. E' evidente, alla luce delle espressioni usate, che il abbia inteso indirizzare a proprio favore il pagamento dovuto CP_4
Parte da nei confronti di e che la società debitrice abbia accettato tale modalità irregolare P_
di pagamento.
Dunque, non può ragionevolmente invocare la propria buona fede, adducendo di aver P_
Parte ignorato quale fosse la compagine sociale di in quanto lo scambio intervenuto tra le due società evidenzia palesemente il raggiungimento, tra la persona fisica di e la società Controparte_4
Parte debitrice di di un'intesa illecita sulle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto.
Del resto, la fattura pagata n. 3/2017 (doc. 4 di parte convenuta) veniva emessa da CP_4
Parte
a titolo individuale, mentre il credito era intestato alla società di capitali la circostanza che
[...]
detta società fosse costituita in forma di s.r.l. si desume chiaramente dalle indicazioni riportate nelle mail intercorse tra le parti, e compare in calce alle predette comunicazioni (doc. 3 di parte convenuta).
Non solo il creditore era soggetto giuridico differente dal destinatario del pagamento, ma la fattura emessa da quest'ultimo riportava, come si è detto, la descrizione di una prestazione affatto diversa pagina 9 di 11 Parte (consulenza libero-professionale) da quella effettivamente eseguita da per la realizzazione degli impianti elettrici.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1189
c.c., di cui non sussistono i presupposti: per quanto sopra esposto e precisato, non Controparte_4
appariva, in base a circostanze univoche, come il soggetto legittimato a ricevere il pagamento dovuto da né quest'ultima ha agito in buona fede, avendo avuto la piena consapevolezza che le P_
somme versate a spettassero invece alla società Controparte_4 Controparte_3
Si ritiene, dunque, che il pagamento effettuato dalla società convenuta non abbia avuto efficacia solutoria dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Non assume, invece, alcuna rilevanza, a detti fini, la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui la stessa non avrebbe tratto alcun vantaggio economico dal pagamento effettuato in favore di anziché di Controparte_4 Controparte_3
La società è pertanto tenuta al pagamento della somma dovuta di € 24.262,90 (oltre Controparte_1
Parte ad Iva di legge), risultante dalla fattura n. 36/2022 emessa da (doc. 14 di parte attrice), corrispondente all'importo risultante dal consuntivo del 15.02.2017 (previa applicazione dello sconto concordato del 15 %), approvato dalla società debitrice;
spettano a parte attrice, sulla somma indicata, gli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2022, dalla data della domanda giudiziale.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste integralmente a carico di parte convenuta;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui è compreso il credito oggetto di causa (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 24.262,90, oltre Iva ed interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002,
[...]
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per Parte_1 esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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