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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8405/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8405/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Federico ARENA attrice
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Federico ARENA attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Diego Controparte_1 P.IVA_1 MIRABELLA convenuta
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 convenuto - contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_2 CP_2 causazione del sinistro del 7 novembre 2018 e la conseguente condanna solidale dei convenuti al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che, mentre percorreva la via Etnea in Parte_2
Gravina di Catania alla guida del motociclo di proprietà di veniva Parte_1 tamponato dal veicolo Fiat Fiorino condotto da L'urto provocava la caduta CP_2
del motociclista, con gravi lesioni personali e ingenti danni al motoveicolo. Seguivano soccorsi, ricoveri, accertamenti diagnostici, intervento chirurgico, lunga riabilitazione;
sulla base di consulenza medico-legale di parte, i postumi permanenti venivano quantificati nella misura del
24%. Nonostante le richieste risarcitorie e l'invito alla negoziazione assistita, non CP_1 aveva formulato alcuna offerta.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che la dinamica del sinistro dimostrava la responsabilità esclusiva del conducente tamponante, che le lesioni e i danni erano pienamente documentati e che i postumi incidevano in modo significativo sulla capacità lavorativa dell'attore, giustificando una personalizzazione del danno non patrimoniale ed il ristoro del danno patrimoniale emergente e futuro.
Pertanto, la difesa di parte attrice chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva di
[...]
con conseguente condanna di in solido con il responsabile, al CP_2 CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_2 secondo i criteri tabellari e con personalizzazione equitativa;
chiedeva altresì condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al motoveicolo di proprietà di Parte_1
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande. CP_1
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa della Compagnia sosteneva che il fatto storico non risultava provato, poiché né la scheda medica del 118 né la telefonata con richiesta di soccorso menzionavano l'intervento di altro veicolo, qualificando invece l'incidente come “autonomo”. Contestava quindi il coinvolgimento del veicolo assicurato. In via subordinata, contestava anche il quantum debeatur, ritenendo eccessiva la percentuale di invalidità, non dovuto il danno morale, non provati i danni patrimoniali futuri, la perdita di chance e la cenestesi lavorativa, ed infondata la richiesta di cumulo tra rivalutazione e interessi.
§§§§§
All'udienza del 12.05.2021 la difesa di parte attrice esibiva documentazione relativa alla notifica nei confronti di riservando il deposito per via telematica, e venivano CP_2 assegnati i termini ex art.183 c.p.c..
Con ordinanza del 17.01.2022 veniva rilevata la mancata produzione per via telematica della documentazione relativa alla notifica nei confronti del convenuto;
inoltre, veniva CP_2 autorizzata la produzione del supporto CD audio relativo alla richiesta di intervento del 118.
Seguivano udienze in attesa della produzione della documentazione riguardante il convenuto che, infine, risultava irreperibile;
veniva, quindi, disposta nuova notifica nei suoi CP_2
confronti.
Con ordinanze del 09.05.2023 e del 28.06.2023, anche a seguito di eccezione di estinzione del giudizio, veniva ritenuta la non ascrivibilità alla difesa di parte attrice del mancato perfezionamento della notifica nei confronti di e veniva autorizzata nuova notifica. CP_2
Documentata, infine, notifica nei confronti di (a mani di familiare incaricato CP_2
alla ricezione).
Con ordinanza dell'08.01.2024 veniva dichiarata la contumacia di ammesso CP_2
il suo interrogatorio formale e la richiesta di prova testi.
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
All'udienza dell'01.10.2024 si procedeva alla escussione del teste Testimone_1
e si prendeva atto della mancata comparizione del convenuto contumace cui era stata CP_2
notificata ordinanza istruttoria.
Con ordinanza del 14.07.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U..
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata co deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, va esaminata la questione relativa all'onere probatorio in capo al danneggiato in ipotesi di domanda di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di e in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attrice, dal conducente di veicolo di proprietà di CP_2
Va premesso che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia, quale conducente, un soggetto che contesta tale 'qualità', graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato dalla specifica persona indicata in citazione.
Nel caso di specie, parte attrice ha affidato la prova della dinamica del sinistro alla deposizione di un testimone e alla documentazione medica prodotta.
Tuttavia, l'analisi di tali elementi probatori rivela insanabili contraddizioni e profili di inattendibilità che non consentono di ritenere raggiunta la prova richiesta.
La valutazione deve muovere dall'esame della testimonianza, la quale presenta molteplici e gravi criticità. Anzitutto, la giustificazione offerta dal teste circa la sua presenza sui luoghi pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
appare generica e non riscontrabile (un non meglio precisato "rapporto di lavoro in nero"), elemento che di per sé ne inficia la solidità. Non solo, ma il teste non era in grado nemmeno di fornire informazioni specifiche sul nome della impresa ('non so nemmeno se la società si chiama (o si chiamava) STRANOTIR s.r.l.') né sulle persone che la dirigevano o lo avevano assunto ('Non ricordo i nomi dei titolari della predetta società e non ricordo chi mi aveva assunto 'in nero'').
Ancora più critica appare la sua "emersione" quale fonte di prova. La sua presenza, infatti, non risulta da alcun atto redatto nell'immediatezza. In particolare, né il personale del 118 intervenuto sul posto, né i sanitari del Pronto Soccorso hanno raccolto alcuna indicazione circa la presenza di testimoni o di una dinamica diversa da quella di un sinistro autonomo. Tale situazione, che parte attrice ha tentato di giustificare, non trova alcun fondamento logico e, al contrario, ingenera il fondato sospetto che la testimonianza sia stata costruita ex post per supportare la domanda risarcitoria.
Nel corso della sua escussione, il teste, chiesto di riferire particolari utili per verificare la sua effettiva presenza sui luoghi e, quindi, la sua attendibilità, ha reiteratamente rassegnato di non essere in grado di offrire elementi;
così:
- chiesto di fornire indicazione più specifiche sul luogo del sinistro ('sa indicare se, nel luogo ove si è svolto il fatto, vi è qualche esercizio commerciale (panificio, fruttivendolo, banca o altro) o, comunque, qualunque cosa utile come riferimento per individuare la zona?'), attesa la generica indicazione di 'Gravina di Catania, in via
Etnea' (una delle vie più lunghe del centro etneo), ha risposto 'non ricordo nulla di tutto ciò, non sono in grado di offrire indicazioni su esercizi commerciali in quella zona o altri punti di riferimento utili';
- chiesto di fornire indicazioni sul servizio che stava effettuando, ha risposto di non ricordare alcunché;
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- chiesto di riferire sulla persona che era alla guida del veicolo investitore, ancora una volta il teste non era in grado di offrire alcuna indicazione ('non sono in grado di descrivere in alcun modo la persona che si trovava a bordo del furgone Fiorino');
- chiesto di riferire quali fossero state le conseguenze del sinistro sulla moto, il teste riferiva esclusivamente di 'graffi' ('La moto del ha riportato danni;
la Pt_2 moto presentava dei graffi ma non posso essere più preciso in quanto pensavo ad aiutare il Parte_2
Il teste, ancora, riferendo dei suoi rapporti successivi al sinistro con il , dapprima Pt_2 aveva riferito di averlo contattato lui per primo 'in quanto volevo chiedergli come stava'; indi, nella impossibilità di chiarire come avrebbe potuto fare ciò senza disporre del recapito telefonico del predetto, ha 'ribaltato' la sua versione affermando che 'è stato il a Pt_2
chiamarmi per la prima volta'. Tale nuova 'versione' rende del tutto ingiustificato il contatto
'cercato' dal , che evidentemente 'incide' sulla attendibilità del teste. Pt_2
Ma l'elemento conclusivamente decisivo che priva di ogni credibilità la ricostruzione attorea risiede nel contrasto insanabile tra la narrazione del teste e le risultanze oggettive e coeve contenute nella documentazione sanitaria, avente valore di atto pubblico.
Il rapporto di intervento del 118 (scheda medica di bordo), redatto dal personale sanitario giunto sul posto, riporta in maniera inequivocabile, alla voce "DINAMICA INCIDENTE", la dicitura: "motociclista autonomo". Tale attestazione, formata nell'immediatezza dei fatti e sulla base delle indicazioni provenienti, in primo luogo, dallo stesso soggetto nei cui confronti venivano prestati i soccorsi, indica chiaramente un sinistro avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli.
A ciò si aggiunga che il medesimo rapporto descrive il paziente come "cosciente", "seduto 'sul luogo'", ed il successivo verbale di Pronto Soccorso lo definisce "vigile, collaborante e orientato". Appare pertanto del tutto inverosimile che l'attore, pienamente capace di pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
interloquire, non abbia immediatamente riferito al personale di soccorso di essere stato tamponato da un'auto pirata, se ciò fosse realmente accaduto.
La versione del "tamponamento" da parte di terzi emerge, invero, solo in un momento successivo, all'interno del verbale di Pronto Soccorso, e peraltro in una forma peculiare e debole. Si legge infatti: "il paziente tiene a riferire che alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente, riferiscono che il paziente è stato tamponato da un auto...". L'attore, quindi, non riferisce un fatto accaduto a sé stesso in prima persona, ma riporta una circostanza che gli sarebbe stata narrata da non meglio identificati "testimoni". Tale modalità espositiva, unitamente al contrasto con i dati dell'immediatezza, rafforza la convinzione di una ricostruzione postuma e artefatta.
In ogni caso, la attendibilità della allegazione prima e della deposizione poi risultano gravemente ed irrimediabilmente inficiate.
In concreto, risulta evidente che, a fronte di quanto già riferito al personale del 118 e cristallizzato nella indicazione di 'motociclista autonomo', il ferito, consapevole di essersi esposto e di potere essere smentito sulla base delle sue stesse dichiarazioni rese al momento del primo soccorso, ha tentato di introdurre una dinamica coinvolgente responsabilità di terzi facendo riferimento a – peraltro solo genericamente indicati – testimoni che avrebbero visto un
'tamponamento'. Appare evidente l'insolita annotazione del personale del Pronto Soccorso, offerta non in termini di dichiarazione direttamente riferibile alla dinamica proveniente dal ferito e raccolta in sede di anamnesi ma di specifica richiesta di lasciare traccia circa la esistenza di testimoni di un sinistro 'non autonomo'.
Va ancora evidenziato che tale indicazione non era stata offerta dal ferito al momento di accesso in Pronto Soccorso (qualche minuto prima delle ore 13,00) ma oltre un'ora e mezza dopo (ore 14,40).
Su tale punto specifico va in ogni caso e conclusivamente evidenziato che anche ove l'indicazione fosse stata offerta dal ferito quale propria descrizione della dinamica al momento pagina 7 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
di accesso al Pronto Soccorso anziché nei singolari, tardivi ed indiretti termini di cui si è detto, resterebbe evidente il contrasto con quanto riferito dallo stesso soggetto al personale del 118 in termini tali da determinare la indicazione 'motociclista autonomo' e del tutto ingiustificato il cambiante di 'versione'.
Inoltre, dalla chiamata al 118 risulta che chi aveva chiamato i soccorsi aveva riferito che 'un ragazzo è caduto con la moto' (cfr. pag.3 della comparsa di costituzione della convenuta, non specificamente contestata sul punto da parte attrice), descrizione che riconduce ad incidente
'autonomo' e perfettamente coerente con le indicazioni raccolte dal personale del 118 intervenute sui luoghi, come da annotazione sulla scheda di intervento.
Infine, anche le evidenze materiali, come desumibili dagli atti, contrastano con la dinamica del tamponamento ad opera di un veicolo, posto che dalle fotografie del motociclo la parte posteriore dello stesso risulta integra, circostanza incompatibile con un urto violento da tergo.
§§§§§
In conclusione, la versione dei fatti fornita dall'attore risulta supportata esclusivamente da una testimonianza intrinsecamente inattendibile e, soprattutto, smentita da prove oggettive e di fede privilegiata, quali le attestazioni contenute nel rapporto del 118. La ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice appare come una ricostruzione ex post, priva di riscontri e illogica.
La mancata prova sulla storicità del sinistro nei termini dedotti – segnatamente, il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo terzo non identificato – comporta il rigetto della domanda.
Tale conclusione assorbe e supera l'eccezione di prescrizione. Infatti, non essendo stata provata una fattispecie astrattamente configurabile come reato (lesioni colpose aggravate dalla fuga del conducente), non può trovare applicazione il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., dovendosi applicare il termine biennale ordinario.
pagina 8 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Quanto all'interrogatorio formale ed alla valenza di una confessione in un contesto processuale, quale quella oggetto del presente giudizio, che vede quali parti convenute due litisconsorti necessari, va premesso che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2733, comma 3, c.c. non distingue tra
i litisconsorti che la hanno resa e gli altri. Invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria' (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2004 n.8458).
Il convenuto , rimasto contumace, ricevuta notifica della ordinanza che ammetteva il suo CP_2
interrogatorio formale ha ritento di non comparire all'udienza all'uopo fissata (01.10.2024).
Conseguentemente, non sono state acquisite specifiche e dirette dichiarazioni e non possono considerarsi acquisiti specifici e concreti elementi di valutazione.
Pertanto, avuto riguardo in primo luogo alla posizione del quale litisconsorte CP_2
necessario, e, quindi, alla mancanza di dichiarazioni provenienti direttamente dal predetto, non può ritenersi intervenuta la introduzione di elementi oggettivi utili per una valutazione comparativa con gli altri elementi acquisiti agli atti e non può che concludersi per la mancanza di prova sulla storicità dell'evento e, in concreto, sul fatto che il motoveicolo condotto dal abbia perso il controllo in dipendenza di tamponamento da tergo di veicolo condotto Pt_2
dal . CP_2
Infine, ritiene questo giudice che, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, la confessione (in questo caso puramente formale ex art. 232 c.p.c.) in caso di litisconsorzio pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
necessario sia liberamente valutabile in relazione a tutti i litisconsorti e non solo nei confronti dei non confitenti.
In particolare, 'nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Conseguentemente, le suddette dichiarazioni confessorie devono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti' (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008 n.1680; in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2013 n.3567; Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2019 n.25770).
Pertanto, la mancanza di prova deve ritenersi nei confronti di tutte le parti convenute e, quindi, anche del . CP_2
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della costituita CP_3 come da dispositivo secondo i valori medi per cause di valore indeterminabile e complessità media;
nulla va statuito sulle spese nei confronti del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [Numero R.G.],
• RIGETTA le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
• CONDANNA e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali in favore di he liquida in Controparte_1
pagina 10 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
complessivi euro 5.077,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti di CP_2
Catania, 28 dicembre 2025
IL GIUDICE
NN RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NN RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8405/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Federico ARENA attrice
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Federico ARENA attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Diego Controparte_1 P.IVA_1 MIRABELLA convenuta
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 convenuto - contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_2 CP_2 causazione del sinistro del 7 novembre 2018 e la conseguente condanna solidale dei convenuti al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che, mentre percorreva la via Etnea in Parte_2
Gravina di Catania alla guida del motociclo di proprietà di veniva Parte_1 tamponato dal veicolo Fiat Fiorino condotto da L'urto provocava la caduta CP_2
del motociclista, con gravi lesioni personali e ingenti danni al motoveicolo. Seguivano soccorsi, ricoveri, accertamenti diagnostici, intervento chirurgico, lunga riabilitazione;
sulla base di consulenza medico-legale di parte, i postumi permanenti venivano quantificati nella misura del
24%. Nonostante le richieste risarcitorie e l'invito alla negoziazione assistita, non CP_1 aveva formulato alcuna offerta.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che la dinamica del sinistro dimostrava la responsabilità esclusiva del conducente tamponante, che le lesioni e i danni erano pienamente documentati e che i postumi incidevano in modo significativo sulla capacità lavorativa dell'attore, giustificando una personalizzazione del danno non patrimoniale ed il ristoro del danno patrimoniale emergente e futuro.
Pertanto, la difesa di parte attrice chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva di
[...]
con conseguente condanna di in solido con il responsabile, al CP_2 CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_2 secondo i criteri tabellari e con personalizzazione equitativa;
chiedeva altresì condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al motoveicolo di proprietà di Parte_1
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande. CP_1
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa della Compagnia sosteneva che il fatto storico non risultava provato, poiché né la scheda medica del 118 né la telefonata con richiesta di soccorso menzionavano l'intervento di altro veicolo, qualificando invece l'incidente come “autonomo”. Contestava quindi il coinvolgimento del veicolo assicurato. In via subordinata, contestava anche il quantum debeatur, ritenendo eccessiva la percentuale di invalidità, non dovuto il danno morale, non provati i danni patrimoniali futuri, la perdita di chance e la cenestesi lavorativa, ed infondata la richiesta di cumulo tra rivalutazione e interessi.
§§§§§
All'udienza del 12.05.2021 la difesa di parte attrice esibiva documentazione relativa alla notifica nei confronti di riservando il deposito per via telematica, e venivano CP_2 assegnati i termini ex art.183 c.p.c..
Con ordinanza del 17.01.2022 veniva rilevata la mancata produzione per via telematica della documentazione relativa alla notifica nei confronti del convenuto;
inoltre, veniva CP_2 autorizzata la produzione del supporto CD audio relativo alla richiesta di intervento del 118.
Seguivano udienze in attesa della produzione della documentazione riguardante il convenuto che, infine, risultava irreperibile;
veniva, quindi, disposta nuova notifica nei suoi CP_2
confronti.
Con ordinanze del 09.05.2023 e del 28.06.2023, anche a seguito di eccezione di estinzione del giudizio, veniva ritenuta la non ascrivibilità alla difesa di parte attrice del mancato perfezionamento della notifica nei confronti di e veniva autorizzata nuova notifica. CP_2
Documentata, infine, notifica nei confronti di (a mani di familiare incaricato CP_2
alla ricezione).
Con ordinanza dell'08.01.2024 veniva dichiarata la contumacia di ammesso CP_2
il suo interrogatorio formale e la richiesta di prova testi.
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
All'udienza dell'01.10.2024 si procedeva alla escussione del teste Testimone_1
e si prendeva atto della mancata comparizione del convenuto contumace cui era stata CP_2
notificata ordinanza istruttoria.
Con ordinanza del 14.07.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U..
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata co deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, va esaminata la questione relativa all'onere probatorio in capo al danneggiato in ipotesi di domanda di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di e in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attrice, dal conducente di veicolo di proprietà di CP_2
Va premesso che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia, quale conducente, un soggetto che contesta tale 'qualità', graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato dalla specifica persona indicata in citazione.
Nel caso di specie, parte attrice ha affidato la prova della dinamica del sinistro alla deposizione di un testimone e alla documentazione medica prodotta.
Tuttavia, l'analisi di tali elementi probatori rivela insanabili contraddizioni e profili di inattendibilità che non consentono di ritenere raggiunta la prova richiesta.
La valutazione deve muovere dall'esame della testimonianza, la quale presenta molteplici e gravi criticità. Anzitutto, la giustificazione offerta dal teste circa la sua presenza sui luoghi pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
appare generica e non riscontrabile (un non meglio precisato "rapporto di lavoro in nero"), elemento che di per sé ne inficia la solidità. Non solo, ma il teste non era in grado nemmeno di fornire informazioni specifiche sul nome della impresa ('non so nemmeno se la società si chiama (o si chiamava) STRANOTIR s.r.l.') né sulle persone che la dirigevano o lo avevano assunto ('Non ricordo i nomi dei titolari della predetta società e non ricordo chi mi aveva assunto 'in nero'').
Ancora più critica appare la sua "emersione" quale fonte di prova. La sua presenza, infatti, non risulta da alcun atto redatto nell'immediatezza. In particolare, né il personale del 118 intervenuto sul posto, né i sanitari del Pronto Soccorso hanno raccolto alcuna indicazione circa la presenza di testimoni o di una dinamica diversa da quella di un sinistro autonomo. Tale situazione, che parte attrice ha tentato di giustificare, non trova alcun fondamento logico e, al contrario, ingenera il fondato sospetto che la testimonianza sia stata costruita ex post per supportare la domanda risarcitoria.
Nel corso della sua escussione, il teste, chiesto di riferire particolari utili per verificare la sua effettiva presenza sui luoghi e, quindi, la sua attendibilità, ha reiteratamente rassegnato di non essere in grado di offrire elementi;
così:
- chiesto di fornire indicazione più specifiche sul luogo del sinistro ('sa indicare se, nel luogo ove si è svolto il fatto, vi è qualche esercizio commerciale (panificio, fruttivendolo, banca o altro) o, comunque, qualunque cosa utile come riferimento per individuare la zona?'), attesa la generica indicazione di 'Gravina di Catania, in via
Etnea' (una delle vie più lunghe del centro etneo), ha risposto 'non ricordo nulla di tutto ciò, non sono in grado di offrire indicazioni su esercizi commerciali in quella zona o altri punti di riferimento utili';
- chiesto di fornire indicazioni sul servizio che stava effettuando, ha risposto di non ricordare alcunché;
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- chiesto di riferire sulla persona che era alla guida del veicolo investitore, ancora una volta il teste non era in grado di offrire alcuna indicazione ('non sono in grado di descrivere in alcun modo la persona che si trovava a bordo del furgone Fiorino');
- chiesto di riferire quali fossero state le conseguenze del sinistro sulla moto, il teste riferiva esclusivamente di 'graffi' ('La moto del ha riportato danni;
la Pt_2 moto presentava dei graffi ma non posso essere più preciso in quanto pensavo ad aiutare il Parte_2
Il teste, ancora, riferendo dei suoi rapporti successivi al sinistro con il , dapprima Pt_2 aveva riferito di averlo contattato lui per primo 'in quanto volevo chiedergli come stava'; indi, nella impossibilità di chiarire come avrebbe potuto fare ciò senza disporre del recapito telefonico del predetto, ha 'ribaltato' la sua versione affermando che 'è stato il a Pt_2
chiamarmi per la prima volta'. Tale nuova 'versione' rende del tutto ingiustificato il contatto
'cercato' dal , che evidentemente 'incide' sulla attendibilità del teste. Pt_2
Ma l'elemento conclusivamente decisivo che priva di ogni credibilità la ricostruzione attorea risiede nel contrasto insanabile tra la narrazione del teste e le risultanze oggettive e coeve contenute nella documentazione sanitaria, avente valore di atto pubblico.
Il rapporto di intervento del 118 (scheda medica di bordo), redatto dal personale sanitario giunto sul posto, riporta in maniera inequivocabile, alla voce "DINAMICA INCIDENTE", la dicitura: "motociclista autonomo". Tale attestazione, formata nell'immediatezza dei fatti e sulla base delle indicazioni provenienti, in primo luogo, dallo stesso soggetto nei cui confronti venivano prestati i soccorsi, indica chiaramente un sinistro avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli.
A ciò si aggiunga che il medesimo rapporto descrive il paziente come "cosciente", "seduto 'sul luogo'", ed il successivo verbale di Pronto Soccorso lo definisce "vigile, collaborante e orientato". Appare pertanto del tutto inverosimile che l'attore, pienamente capace di pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
interloquire, non abbia immediatamente riferito al personale di soccorso di essere stato tamponato da un'auto pirata, se ciò fosse realmente accaduto.
La versione del "tamponamento" da parte di terzi emerge, invero, solo in un momento successivo, all'interno del verbale di Pronto Soccorso, e peraltro in una forma peculiare e debole. Si legge infatti: "il paziente tiene a riferire che alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente, riferiscono che il paziente è stato tamponato da un auto...". L'attore, quindi, non riferisce un fatto accaduto a sé stesso in prima persona, ma riporta una circostanza che gli sarebbe stata narrata da non meglio identificati "testimoni". Tale modalità espositiva, unitamente al contrasto con i dati dell'immediatezza, rafforza la convinzione di una ricostruzione postuma e artefatta.
In ogni caso, la attendibilità della allegazione prima e della deposizione poi risultano gravemente ed irrimediabilmente inficiate.
In concreto, risulta evidente che, a fronte di quanto già riferito al personale del 118 e cristallizzato nella indicazione di 'motociclista autonomo', il ferito, consapevole di essersi esposto e di potere essere smentito sulla base delle sue stesse dichiarazioni rese al momento del primo soccorso, ha tentato di introdurre una dinamica coinvolgente responsabilità di terzi facendo riferimento a – peraltro solo genericamente indicati – testimoni che avrebbero visto un
'tamponamento'. Appare evidente l'insolita annotazione del personale del Pronto Soccorso, offerta non in termini di dichiarazione direttamente riferibile alla dinamica proveniente dal ferito e raccolta in sede di anamnesi ma di specifica richiesta di lasciare traccia circa la esistenza di testimoni di un sinistro 'non autonomo'.
Va ancora evidenziato che tale indicazione non era stata offerta dal ferito al momento di accesso in Pronto Soccorso (qualche minuto prima delle ore 13,00) ma oltre un'ora e mezza dopo (ore 14,40).
Su tale punto specifico va in ogni caso e conclusivamente evidenziato che anche ove l'indicazione fosse stata offerta dal ferito quale propria descrizione della dinamica al momento pagina 7 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
di accesso al Pronto Soccorso anziché nei singolari, tardivi ed indiretti termini di cui si è detto, resterebbe evidente il contrasto con quanto riferito dallo stesso soggetto al personale del 118 in termini tali da determinare la indicazione 'motociclista autonomo' e del tutto ingiustificato il cambiante di 'versione'.
Inoltre, dalla chiamata al 118 risulta che chi aveva chiamato i soccorsi aveva riferito che 'un ragazzo è caduto con la moto' (cfr. pag.3 della comparsa di costituzione della convenuta, non specificamente contestata sul punto da parte attrice), descrizione che riconduce ad incidente
'autonomo' e perfettamente coerente con le indicazioni raccolte dal personale del 118 intervenute sui luoghi, come da annotazione sulla scheda di intervento.
Infine, anche le evidenze materiali, come desumibili dagli atti, contrastano con la dinamica del tamponamento ad opera di un veicolo, posto che dalle fotografie del motociclo la parte posteriore dello stesso risulta integra, circostanza incompatibile con un urto violento da tergo.
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In conclusione, la versione dei fatti fornita dall'attore risulta supportata esclusivamente da una testimonianza intrinsecamente inattendibile e, soprattutto, smentita da prove oggettive e di fede privilegiata, quali le attestazioni contenute nel rapporto del 118. La ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice appare come una ricostruzione ex post, priva di riscontri e illogica.
La mancata prova sulla storicità del sinistro nei termini dedotti – segnatamente, il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo terzo non identificato – comporta il rigetto della domanda.
Tale conclusione assorbe e supera l'eccezione di prescrizione. Infatti, non essendo stata provata una fattispecie astrattamente configurabile come reato (lesioni colpose aggravate dalla fuga del conducente), non può trovare applicazione il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., dovendosi applicare il termine biennale ordinario.
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Quanto all'interrogatorio formale ed alla valenza di una confessione in un contesto processuale, quale quella oggetto del presente giudizio, che vede quali parti convenute due litisconsorti necessari, va premesso che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2733, comma 3, c.c. non distingue tra
i litisconsorti che la hanno resa e gli altri. Invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria' (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2004 n.8458).
Il convenuto , rimasto contumace, ricevuta notifica della ordinanza che ammetteva il suo CP_2
interrogatorio formale ha ritento di non comparire all'udienza all'uopo fissata (01.10.2024).
Conseguentemente, non sono state acquisite specifiche e dirette dichiarazioni e non possono considerarsi acquisiti specifici e concreti elementi di valutazione.
Pertanto, avuto riguardo in primo luogo alla posizione del quale litisconsorte CP_2
necessario, e, quindi, alla mancanza di dichiarazioni provenienti direttamente dal predetto, non può ritenersi intervenuta la introduzione di elementi oggettivi utili per una valutazione comparativa con gli altri elementi acquisiti agli atti e non può che concludersi per la mancanza di prova sulla storicità dell'evento e, in concreto, sul fatto che il motoveicolo condotto dal abbia perso il controllo in dipendenza di tamponamento da tergo di veicolo condotto Pt_2
dal . CP_2
Infine, ritiene questo giudice che, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, la confessione (in questo caso puramente formale ex art. 232 c.p.c.) in caso di litisconsorzio pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
necessario sia liberamente valutabile in relazione a tutti i litisconsorti e non solo nei confronti dei non confitenti.
In particolare, 'nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Conseguentemente, le suddette dichiarazioni confessorie devono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti' (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008 n.1680; in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2013 n.3567; Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2019 n.25770).
Pertanto, la mancanza di prova deve ritenersi nei confronti di tutte le parti convenute e, quindi, anche del . CP_2
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della costituita CP_3 come da dispositivo secondo i valori medi per cause di valore indeterminabile e complessità media;
nulla va statuito sulle spese nei confronti del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [Numero R.G.],
• RIGETTA le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
• CONDANNA e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali in favore di he liquida in Controparte_1
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complessivi euro 5.077,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti di CP_2
Catania, 28 dicembre 2025
IL GIUDICE
NN RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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