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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 464/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 464/2024 R.G., vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentata ed assistita, dall'Avv. Gianluca Perrone (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Messina Via C.F._2 procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 21.03.2024, su istanza depositata in data 29.02.2024;
-Appellante-
CONTRO
, (c.f.: ) nato l'[...] a [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in Via Palermo, elettivamente domiciliato a Messina, in Via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Biondo (c.f.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 giusta procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 5.09.2024, su istanza depositata in data 4.08.2024;
-Appellato - e con l'intervento del rappresentante dell' presso la Procura generale di Controparte_2
Messina.
-interveniente ex lege- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 348/2024, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.02.2024, in materia di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “- In via preliminare, dichiarata l'ammissibilità del presente appello e il diritto dell'appellante ad ottenere la riforma della sentenza 348/24. - In via principale nel merito: in riforma della sentenza appellata,
1 aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli minori, da euro 500,00 ad euro 600,00 o nella maggiore misura ritenuta equa e di giustizia, oltre le spese straordinarie al 50% cadauno, o nella maggiore proporzione ritenuta equa e di giustizia;
- in via istruttoria, rinnovare le indagini per il tramite della polizia tributaria, al fine di acquisire informazioni e documentazione aggiornata. Spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.”;
Per l'appellato: “I) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo che la sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina per l'annotazione di legge, II) Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per ambedue i figli da € 500,00 ad € 600,00, confermando quanto disposto nella Sentenza N. 348/2024 resa dal Tribunale civile di Messina, ivi compreso il capo in cui veniva disposto che le spese straordinarie dovevano essere poste a carico dei contendenti nella misura del 50% ciascuno;
III) Affidare i figli ad ambedue i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
IV) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.10.2023 Pt_1
premesso che in data 08.06.2002 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario
[...] con (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al Controparte_1
n. 223 parte 2 serie A anno 2002); che dall'unione erano nati due figli, a Messina il Per_1
19.02.2007 e a Messina il 14.06.2011; che i coniugi si erano separati giudizialmente con Per_2 sentenza n. 1 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 03.02.2021; che tale sentenza era stata riformata dalla Corte di Appello di Messina con riferimento al mantenimento della prole con sentenza n. 409/2022 pubblicata il 21.06.2022; che dal giorno della separazione non vi era stata riconciliazione e ricorrevano i presupposti per il divorzio;
che l'assegno stabilito dalla Corte di Appello per il mantenimento dei figli, pari ad € 500,00 mensili, appariva insufficiente, anche in considerazione delle accresciute esigenze dei figli derivanti dalla loro crescita;
tutto ciò premesso, chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa e che l'assegno a carico del CP_1 per il mantenimento dei figli fosse rideterminato in € 600,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.01.2024 si costituiva CP_1
il quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio mentre contestava la richiesta di
[...] aumento dell'assegno stabilito per il mantenimento dei figli, in quanto 1) la era laureata Pt_1 in giurisprudenza, lavorava come consulente per recupero crediti presso la Fire s.p.a. e non appariva verosimile che non avesse percepito nell'anno 2022 alcun reddito secondo quanto risultava dall'atto notorio da lei prodotto;
2) la stessa era comunque dotata di capacità lavorative;
3) il figlio era proprietario di una bottega in via Palermo di Messina, dove egli aveva Per_1 posto la se proprie ditte, immobile che era intestato alla moglie e da quest'ultima donato al figlio;
3) le proprie condizioni economiche erano peggiorate tanto che dal 2017 non aveva potuto pagare più le rate del mutuo relativo alla casa coniugale ed in conseguenza di ciò l'istituto di credito mutuante aveva esperito procedura esecutiva recentemente conclusasi con la vendita all'asta dell'appartamento; 4) egli si occupava della installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di sicurezza ma tali attività avevano subito una battuta di arresto dopo che il governo aveva soppresso gli incentivi, ed egli poteva ormai contare quale propria unica fonte di reddito sulle somme a lui corrisposte dalla NWG s.p.a. che nel 2022 erano state pari a € 11.086,00; 5) i figli vivevano con il padre quasi la metà dei giorni di ogni mese.
2 All'udienza del 15.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva e, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, disponendo, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza n.348/2024, il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina in data 08.06.2002 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 223 parte 2 serie A anno 2002 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori nato a [...] il [...] e nato Per_1 Per_2
a Messina il 14.06.2011, con collocazione pre esso la madre;
3) recepisce con riferimento ai tempi di permanenza dei figli minori con entrambi i genitori e con riferimento alla individuazione di alcune spese straordinarie da corrispondere pro quota oltre alla misura dell'assegno ordinario di mantenimento, quanto stabilito dalle parti nel “piano genitoriale” prodotto da entrambe le parti;
4) conferma con riferimento alla misura dell'assegno mensile posto a carico del ed a favore della CP_1
per il mantenimento della prole, fissata in € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli Pt_1 indici ISTAT, e con riferimento al riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50 % a carico di ciascun genitore, quanto stabilito con la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 409/2022 pubblicata il 21.06.2022, emessa a definizione del giudizio di separazione dei coniugi;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
§
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, impugnava la citata sentenza in forza Parte_1 di un unico motivo che verrà meglio espo
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.08.2024, si costituiva Controparte_1 come sopra rappresentato, il quale contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 25.11.2024, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevata la regolare istaurazione del contraddittorio e il deposito di note scritte di trattazione delle parti, rinviava la causa per la decisione alla data del 5.05.2025.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti, assumeva la causa in decisione senza termini per comparse conclusionali, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di appello, l'odierna appellante, censura la decisione di prime cure in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli, e , Per_1 Per_2
3 determinato in € 500,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e posto a carico del , con riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50 % a carico CP_1 di ciascun genitore.
Più nel dettaglio, sostiene l'appellante, che dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti si evincerebbero variazioni al reddito, in misura crescente per l'appellato (che a suo dire sarebbe, tra l'altro, proprietario di tre appartamenti) e decrescente per la l'appellante stessa, che non sarebbero state considerate dal Tribunale ai fini dell'aumento dell'assegno di mantenimento da lei richiesto in € 600,00 mensili a favore dei figli.
Infine, quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, ritenendo che le stesse non vadano necessariamente collocate in ragione della metà per parte “ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali”, ne chiede l'aumento nella misura del 70%. a carico dell'appellato.
§
Ciò chiarito, l'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il primo decidente - preliminarmente evidenziando che in materia di provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando vi sia un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti – dando atto che entrambe la parti avevano allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura patrimoniale con riferimento ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
14.06.2011), ha, con una motivazione scevra da errori, correttamente statuito in merito al quantum dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in loro favore, ancorandolo a quanto fissato, in epoca prossima alla decisione, dalla Corte d'Appello di Messina nel separato giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 409/22 pubblicata il 21.06.2022, a fronte della mancanza di elementi (neanche presuntivi, avuto riguardo al breve lasso di tempo intercorso da tale pronuncia) a sostegno dell'asserito accrescimento dei bisogni economici degli stessi sostenuto dalla . Pt_1
Invero, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento – sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni non ancora dipendenti economicamente – deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter c.c., comma 4, che, introdotto da D.lgs., n.154 del 2013, art. 55 riproduce quanto già stabilito dall'art. 155 c.c., comma 4, a seguito delle modifiche apportate dalla L.n.54 del 2006, art.1 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
4 È stato poi precisato che, una volta stabilito il contributo al mantenimento dei figli a definizione dei giudizi previsti dall'art. 337 bis c.c., la revisione di tale contributo deve essere giustificata dall'esistenza di sopravvenienze che siano tali da influire sulla debenza o sulla misura dello stesso.
La materia del contendere attiene dunque all'accertamento che il giudice è chiamato ad effettuare, quando è invocata l'insorgenza di maggiori esigenze dei figli.
La S.C. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/11/2021) 12/07/2022, n. 22075), in proposito, ha chiarito che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni: da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis c.c., comma 1). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 1) e 2))
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Tale criterio deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4)), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 3) e 5)), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale ottica, perché possa essere operata la revisione del contributo al mantenimento del figlio, non basta che si determini un mutamento di alcuni dei parametri di riferimento previsti dall'art. 337 ter c.c., comma 4, essendo necessario che tale mutamento comporti un'alterazione del principio della proporzionalità che aveva determinato la misura dell'assegno in questione.
In particolare, se sono ritenute esistenti maggiori spese per il mantenimento del figlio (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1), ciò non comporta un automatico aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato, perché deve sempre essere garantito il rispetto del sopra menzionato principio della proporzionalità, da verificarsi in base ai parametri sopra indicati ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337 ter c.c.
In sintesi, evidenzia la S.C “a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenti enon autosufficienti economicamente giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga esistenti tali maggiori spese, non è chiamato ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato in grado di giustificare l'aumento del contributo, ma deve limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino
5 la necessità di rivedere l'assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall'art. 337 ter c.c., comma 4, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo con redditi (dei genitori) immutati (o mutati senza modificare la rispettiva debenza), ovvero non incidere sulla misura del contributo, ove le attuali consistenze economiche dei genitori non rilevino per la misura del contributo, come già determinato”(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/11/2021) 12/07/2022, n. 22075, nello stesso senso Cass. civ. sez. I, Ord. 17 marzo 2025 n.7121).
In altri termini, l'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
Il principio va comunque ricondotto all'interno del criterio della ragionevolezza e proporzionalità e, pertanto, non sarà ammissibile, se non in casi eccezionali, una richiesta di aumento dell'assegno che venga avanzata dopo un lasso di tempo troppo breve dall'ultimo provvedimento che ha statuito sull'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.
In questa direzione, correttamente il Tribunale, richiamando diverse pronunce (cfr. Cass. Civ. 17055/2007; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) con riferimento alle quali la S.C. “ha ripetutamente rilevato che l'aumento delle esigenze della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni”, ha chiarito che l'assegno a carico del per il mantenimento dei figli – nella misura mensile di € 500,00 – CP_1 sostanzialmente aum alla Corte di Appello di Messina con la sentenza n.409/2022 (a fronte del ricorso proposto dalla contro la sentenza n. 213/2021 con la quale in esito al Pt_1 giudizio di separazione giudiziale il Tribunale aveva disposto a carico del il contributo CP_1 per il mantenimento dei figli in € 400,00) fosse “piuttosto recente”; per cui, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la pronuncia summenzionata e il ricorso della , non ha ritenuto che Pt_1 le esigenze dei figli (alla data della sentenza di primo grado, quasi diciassettenne l'uno e dodicenne l'altro) potessero essere aumentate in maniera apprezzabile.
Inoltre, il giudice di prime cure, motivando sull'asserito peggioramento delle condizioni economiche della – sottolineando che, sulla base della documentazione prodotta, esso Pt_1 appariva anteriore alla sentenza della Corte d'Appello e che, pertanto, non potesse essere considerato “fatto sopravvenuto”- ha evidenziato che tale situazione peggiorativa riguardasse entrambe le parti (“Infatti, se è vero che nella sentenza della Corte di Appello si dava atto che la Pt_1 fruiva redditi pari ad euro 13.607,00 nel 2015 e pari a € 8.925,00 nel 2016, somme superiori a quelle risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte nel presente giudizio (ancorché riferibili ai redditi percepiti nella pendenza del giudizio di separazione), analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento ai redditi documentati dal nel presente giudizio, che sono più bassi di quelli indicati nella sentenza della Corte CP_1 di Appello, ove che lo stesso poteva contare oltre che sugli emolumenti a lui corrisposti dalla NWG s.p.a. (redditi che la Corte di Appello non aveva potuto quantificare in mancanza di documentazione) anche sui guadagni derivanti dalla ditta individuale e dalla società di cui lo stesso era titolare, guadagni che nel tempo si sono ridotti rispetto a quanto già accertato dalla Corte di Appello divenendo pari a "0" (dal modello Unico 2022 e dal modello Unico 2023 risulta che la ditta individuale è in perdita e che non vi sono altri redditi), e che in ogni caso il reddito del , apparendo modesto, non poteva comunque essere compatibile con CP_1
6 una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella vigente, “posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. Civ. 12.07.2022 n.22075)”.
Orbene, analizzando la documentazione prodotta nel presente grado di giudizio – non diversa da quella presentata nel precedente – e considerato anche il breve periodo di tempo intercorso tra la pronuncia che ha fissato nel superiore importo il contributo di mantenimento ed il ricorso presentato dall'appellante, non rinvenendosi esigenze tali da giustificare un aumento del contributo di mantenimento in favore degli figli, ritiene la Corte di non potersi discostare dalla motivazione adottata dal primo decidente che, facendo buon governo dei principi espressi in seno alla giurisprudenza di legittimità e costantemente affermati anche in tempi recenti, ha ritenuto di confermare la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del per il CP_1 mantenimento della prole, fissata in € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e con riferimento al riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, a conferma di quanto stabilito con la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.409/22.
Invero, avuto riguardo all'attuale età dei minori (adesso di anni 18, da poco compiuti, e quasi 14), rispetto a quella che avevano all'epoca della pronuncia di adeguamento dell'assegno (rispettivamente 15 anni e 11 anni), non è dato cogliere, sulla sola scorta del dato anagrafico, l'insorgenza di maggiori bisogni di vita da soddisfare o il passaggio ad una fase maggiormente dispendiosa, non risultando ad esempio il completamento del ciclo di studi superiori a parte del maggiore d'età e l'esigenza di sostenere maggiori costi in ragione di un diverso percorso di vita intrapreso.
D'altronde, anche il riparto al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore appare conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza, posto che, se è pur vero che “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale” esso andrà comunque configurato “in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Cass., n. 35710/2021).
Ne consegue, dunque, che neppure la richiesta formulata dall'appellante di aumento della percentuale delle spese straordinarie al 70% a carico dell'appellato può trovare accoglimento.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato, delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della controversia (secondo i criteri di cui all'art. 13 c.p.c.:
7 scaglione da €. 1.001,00 ad €. 5.200,00- tenuto conto della differenza di €. 100 pretesa in grado di appello x 24).
Circa il valore da attribuire alla causa, va, invero, fatta applicazione del principio giurisprudenziale in materia secondo cui “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 -Rv. 669456 - 01).
Ne deriva che, sulla scorta delle superiori indicazioni, applicando i valori minimi della relativa tariffa, avuto riguardo alla minima entità delle questioni trattate, tali spese giudiziali vanno liquidate in complessivi €. 962,00 (di cui €. 268,00 per la fase “studio”, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi-stante la natura del contenzioso- prestazioni direttamente riferibili alla fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
La condanna al pagamento delle spese processuali non è impedita dall''ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, posto che detto beneficio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( ex ultimis Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017 n. 8388).
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio del soggetto beneficiario di tale statuizione, va disposta la distrazione in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Deve farsi, invero, applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cfr. Cass. civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020; Cass. n. 8388 del 31.03.2017).
Infine, in applicazione dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 348/2022, pubblicata il 16.04.2024, emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 4113/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 962,00 Controparte_1
(come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02; 3. dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 464/2024 R.G., vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentata ed assistita, dall'Avv. Gianluca Perrone (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Messina Via C.F._2 procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 21.03.2024, su istanza depositata in data 29.02.2024;
-Appellante-
CONTRO
, (c.f.: ) nato l'[...] a [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in Via Palermo, elettivamente domiciliato a Messina, in Via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Biondo (c.f.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 giusta procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 5.09.2024, su istanza depositata in data 4.08.2024;
-Appellato - e con l'intervento del rappresentante dell' presso la Procura generale di Controparte_2
Messina.
-interveniente ex lege- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 348/2024, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.02.2024, in materia di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “- In via preliminare, dichiarata l'ammissibilità del presente appello e il diritto dell'appellante ad ottenere la riforma della sentenza 348/24. - In via principale nel merito: in riforma della sentenza appellata,
1 aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli minori, da euro 500,00 ad euro 600,00 o nella maggiore misura ritenuta equa e di giustizia, oltre le spese straordinarie al 50% cadauno, o nella maggiore proporzione ritenuta equa e di giustizia;
- in via istruttoria, rinnovare le indagini per il tramite della polizia tributaria, al fine di acquisire informazioni e documentazione aggiornata. Spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.”;
Per l'appellato: “I) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo che la sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina per l'annotazione di legge, II) Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per ambedue i figli da € 500,00 ad € 600,00, confermando quanto disposto nella Sentenza N. 348/2024 resa dal Tribunale civile di Messina, ivi compreso il capo in cui veniva disposto che le spese straordinarie dovevano essere poste a carico dei contendenti nella misura del 50% ciascuno;
III) Affidare i figli ad ambedue i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
IV) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.10.2023 Pt_1
premesso che in data 08.06.2002 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario
[...] con (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al Controparte_1
n. 223 parte 2 serie A anno 2002); che dall'unione erano nati due figli, a Messina il Per_1
19.02.2007 e a Messina il 14.06.2011; che i coniugi si erano separati giudizialmente con Per_2 sentenza n. 1 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 03.02.2021; che tale sentenza era stata riformata dalla Corte di Appello di Messina con riferimento al mantenimento della prole con sentenza n. 409/2022 pubblicata il 21.06.2022; che dal giorno della separazione non vi era stata riconciliazione e ricorrevano i presupposti per il divorzio;
che l'assegno stabilito dalla Corte di Appello per il mantenimento dei figli, pari ad € 500,00 mensili, appariva insufficiente, anche in considerazione delle accresciute esigenze dei figli derivanti dalla loro crescita;
tutto ciò premesso, chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa e che l'assegno a carico del CP_1 per il mantenimento dei figli fosse rideterminato in € 600,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.01.2024 si costituiva CP_1
il quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio mentre contestava la richiesta di
[...] aumento dell'assegno stabilito per il mantenimento dei figli, in quanto 1) la era laureata Pt_1 in giurisprudenza, lavorava come consulente per recupero crediti presso la Fire s.p.a. e non appariva verosimile che non avesse percepito nell'anno 2022 alcun reddito secondo quanto risultava dall'atto notorio da lei prodotto;
2) la stessa era comunque dotata di capacità lavorative;
3) il figlio era proprietario di una bottega in via Palermo di Messina, dove egli aveva Per_1 posto la se proprie ditte, immobile che era intestato alla moglie e da quest'ultima donato al figlio;
3) le proprie condizioni economiche erano peggiorate tanto che dal 2017 non aveva potuto pagare più le rate del mutuo relativo alla casa coniugale ed in conseguenza di ciò l'istituto di credito mutuante aveva esperito procedura esecutiva recentemente conclusasi con la vendita all'asta dell'appartamento; 4) egli si occupava della installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di sicurezza ma tali attività avevano subito una battuta di arresto dopo che il governo aveva soppresso gli incentivi, ed egli poteva ormai contare quale propria unica fonte di reddito sulle somme a lui corrisposte dalla NWG s.p.a. che nel 2022 erano state pari a € 11.086,00; 5) i figli vivevano con il padre quasi la metà dei giorni di ogni mese.
2 All'udienza del 15.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva e, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, disponendo, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza n.348/2024, il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina in data 08.06.2002 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 223 parte 2 serie A anno 2002 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori nato a [...] il [...] e nato Per_1 Per_2
a Messina il 14.06.2011, con collocazione pre esso la madre;
3) recepisce con riferimento ai tempi di permanenza dei figli minori con entrambi i genitori e con riferimento alla individuazione di alcune spese straordinarie da corrispondere pro quota oltre alla misura dell'assegno ordinario di mantenimento, quanto stabilito dalle parti nel “piano genitoriale” prodotto da entrambe le parti;
4) conferma con riferimento alla misura dell'assegno mensile posto a carico del ed a favore della CP_1
per il mantenimento della prole, fissata in € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli Pt_1 indici ISTAT, e con riferimento al riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50 % a carico di ciascun genitore, quanto stabilito con la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 409/2022 pubblicata il 21.06.2022, emessa a definizione del giudizio di separazione dei coniugi;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
§
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, impugnava la citata sentenza in forza Parte_1 di un unico motivo che verrà meglio espo
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.08.2024, si costituiva Controparte_1 come sopra rappresentato, il quale contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 25.11.2024, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevata la regolare istaurazione del contraddittorio e il deposito di note scritte di trattazione delle parti, rinviava la causa per la decisione alla data del 5.05.2025.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti, assumeva la causa in decisione senza termini per comparse conclusionali, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di appello, l'odierna appellante, censura la decisione di prime cure in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli, e , Per_1 Per_2
3 determinato in € 500,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e posto a carico del , con riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50 % a carico CP_1 di ciascun genitore.
Più nel dettaglio, sostiene l'appellante, che dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti si evincerebbero variazioni al reddito, in misura crescente per l'appellato (che a suo dire sarebbe, tra l'altro, proprietario di tre appartamenti) e decrescente per la l'appellante stessa, che non sarebbero state considerate dal Tribunale ai fini dell'aumento dell'assegno di mantenimento da lei richiesto in € 600,00 mensili a favore dei figli.
Infine, quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, ritenendo che le stesse non vadano necessariamente collocate in ragione della metà per parte “ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali”, ne chiede l'aumento nella misura del 70%. a carico dell'appellato.
§
Ciò chiarito, l'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il primo decidente - preliminarmente evidenziando che in materia di provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando vi sia un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti – dando atto che entrambe la parti avevano allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura patrimoniale con riferimento ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
14.06.2011), ha, con una motivazione scevra da errori, correttamente statuito in merito al quantum dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in loro favore, ancorandolo a quanto fissato, in epoca prossima alla decisione, dalla Corte d'Appello di Messina nel separato giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 409/22 pubblicata il 21.06.2022, a fronte della mancanza di elementi (neanche presuntivi, avuto riguardo al breve lasso di tempo intercorso da tale pronuncia) a sostegno dell'asserito accrescimento dei bisogni economici degli stessi sostenuto dalla . Pt_1
Invero, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento – sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni non ancora dipendenti economicamente – deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter c.c., comma 4, che, introdotto da D.lgs., n.154 del 2013, art. 55 riproduce quanto già stabilito dall'art. 155 c.c., comma 4, a seguito delle modifiche apportate dalla L.n.54 del 2006, art.1 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
4 È stato poi precisato che, una volta stabilito il contributo al mantenimento dei figli a definizione dei giudizi previsti dall'art. 337 bis c.c., la revisione di tale contributo deve essere giustificata dall'esistenza di sopravvenienze che siano tali da influire sulla debenza o sulla misura dello stesso.
La materia del contendere attiene dunque all'accertamento che il giudice è chiamato ad effettuare, quando è invocata l'insorgenza di maggiori esigenze dei figli.
La S.C. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/11/2021) 12/07/2022, n. 22075), in proposito, ha chiarito che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni: da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis c.c., comma 1). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 1) e 2))
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Tale criterio deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4)), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 3) e 5)), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale ottica, perché possa essere operata la revisione del contributo al mantenimento del figlio, non basta che si determini un mutamento di alcuni dei parametri di riferimento previsti dall'art. 337 ter c.c., comma 4, essendo necessario che tale mutamento comporti un'alterazione del principio della proporzionalità che aveva determinato la misura dell'assegno in questione.
In particolare, se sono ritenute esistenti maggiori spese per il mantenimento del figlio (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1), ciò non comporta un automatico aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato, perché deve sempre essere garantito il rispetto del sopra menzionato principio della proporzionalità, da verificarsi in base ai parametri sopra indicati ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337 ter c.c.
In sintesi, evidenzia la S.C “a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenti enon autosufficienti economicamente giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga esistenti tali maggiori spese, non è chiamato ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato in grado di giustificare l'aumento del contributo, ma deve limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino
5 la necessità di rivedere l'assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall'art. 337 ter c.c., comma 4, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo con redditi (dei genitori) immutati (o mutati senza modificare la rispettiva debenza), ovvero non incidere sulla misura del contributo, ove le attuali consistenze economiche dei genitori non rilevino per la misura del contributo, come già determinato”(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/11/2021) 12/07/2022, n. 22075, nello stesso senso Cass. civ. sez. I, Ord. 17 marzo 2025 n.7121).
In altri termini, l'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
Il principio va comunque ricondotto all'interno del criterio della ragionevolezza e proporzionalità e, pertanto, non sarà ammissibile, se non in casi eccezionali, una richiesta di aumento dell'assegno che venga avanzata dopo un lasso di tempo troppo breve dall'ultimo provvedimento che ha statuito sull'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.
In questa direzione, correttamente il Tribunale, richiamando diverse pronunce (cfr. Cass. Civ. 17055/2007; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) con riferimento alle quali la S.C. “ha ripetutamente rilevato che l'aumento delle esigenze della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni”, ha chiarito che l'assegno a carico del per il mantenimento dei figli – nella misura mensile di € 500,00 – CP_1 sostanzialmente aum alla Corte di Appello di Messina con la sentenza n.409/2022 (a fronte del ricorso proposto dalla contro la sentenza n. 213/2021 con la quale in esito al Pt_1 giudizio di separazione giudiziale il Tribunale aveva disposto a carico del il contributo CP_1 per il mantenimento dei figli in € 400,00) fosse “piuttosto recente”; per cui, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la pronuncia summenzionata e il ricorso della , non ha ritenuto che Pt_1 le esigenze dei figli (alla data della sentenza di primo grado, quasi diciassettenne l'uno e dodicenne l'altro) potessero essere aumentate in maniera apprezzabile.
Inoltre, il giudice di prime cure, motivando sull'asserito peggioramento delle condizioni economiche della – sottolineando che, sulla base della documentazione prodotta, esso Pt_1 appariva anteriore alla sentenza della Corte d'Appello e che, pertanto, non potesse essere considerato “fatto sopravvenuto”- ha evidenziato che tale situazione peggiorativa riguardasse entrambe le parti (“Infatti, se è vero che nella sentenza della Corte di Appello si dava atto che la Pt_1 fruiva redditi pari ad euro 13.607,00 nel 2015 e pari a € 8.925,00 nel 2016, somme superiori a quelle risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte nel presente giudizio (ancorché riferibili ai redditi percepiti nella pendenza del giudizio di separazione), analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento ai redditi documentati dal nel presente giudizio, che sono più bassi di quelli indicati nella sentenza della Corte CP_1 di Appello, ove che lo stesso poteva contare oltre che sugli emolumenti a lui corrisposti dalla NWG s.p.a. (redditi che la Corte di Appello non aveva potuto quantificare in mancanza di documentazione) anche sui guadagni derivanti dalla ditta individuale e dalla società di cui lo stesso era titolare, guadagni che nel tempo si sono ridotti rispetto a quanto già accertato dalla Corte di Appello divenendo pari a "0" (dal modello Unico 2022 e dal modello Unico 2023 risulta che la ditta individuale è in perdita e che non vi sono altri redditi), e che in ogni caso il reddito del , apparendo modesto, non poteva comunque essere compatibile con CP_1
6 una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella vigente, “posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. Civ. 12.07.2022 n.22075)”.
Orbene, analizzando la documentazione prodotta nel presente grado di giudizio – non diversa da quella presentata nel precedente – e considerato anche il breve periodo di tempo intercorso tra la pronuncia che ha fissato nel superiore importo il contributo di mantenimento ed il ricorso presentato dall'appellante, non rinvenendosi esigenze tali da giustificare un aumento del contributo di mantenimento in favore degli figli, ritiene la Corte di non potersi discostare dalla motivazione adottata dal primo decidente che, facendo buon governo dei principi espressi in seno alla giurisprudenza di legittimità e costantemente affermati anche in tempi recenti, ha ritenuto di confermare la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del per il CP_1 mantenimento della prole, fissata in € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e con riferimento al riparto delle spese straordinarie da effettuare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, a conferma di quanto stabilito con la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.409/22.
Invero, avuto riguardo all'attuale età dei minori (adesso di anni 18, da poco compiuti, e quasi 14), rispetto a quella che avevano all'epoca della pronuncia di adeguamento dell'assegno (rispettivamente 15 anni e 11 anni), non è dato cogliere, sulla sola scorta del dato anagrafico, l'insorgenza di maggiori bisogni di vita da soddisfare o il passaggio ad una fase maggiormente dispendiosa, non risultando ad esempio il completamento del ciclo di studi superiori a parte del maggiore d'età e l'esigenza di sostenere maggiori costi in ragione di un diverso percorso di vita intrapreso.
D'altronde, anche il riparto al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore appare conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza, posto che, se è pur vero che “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale” esso andrà comunque configurato “in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Cass., n. 35710/2021).
Ne consegue, dunque, che neppure la richiesta formulata dall'appellante di aumento della percentuale delle spese straordinarie al 70% a carico dell'appellato può trovare accoglimento.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato, delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della controversia (secondo i criteri di cui all'art. 13 c.p.c.:
7 scaglione da €. 1.001,00 ad €. 5.200,00- tenuto conto della differenza di €. 100 pretesa in grado di appello x 24).
Circa il valore da attribuire alla causa, va, invero, fatta applicazione del principio giurisprudenziale in materia secondo cui “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 -Rv. 669456 - 01).
Ne deriva che, sulla scorta delle superiori indicazioni, applicando i valori minimi della relativa tariffa, avuto riguardo alla minima entità delle questioni trattate, tali spese giudiziali vanno liquidate in complessivi €. 962,00 (di cui €. 268,00 per la fase “studio”, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi-stante la natura del contenzioso- prestazioni direttamente riferibili alla fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
La condanna al pagamento delle spese processuali non è impedita dall''ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, posto che detto beneficio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( ex ultimis Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017 n. 8388).
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio del soggetto beneficiario di tale statuizione, va disposta la distrazione in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Deve farsi, invero, applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cfr. Cass. civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020; Cass. n. 8388 del 31.03.2017).
Infine, in applicazione dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 348/2022, pubblicata il 16.04.2024, emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 4113/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 962,00 Controparte_1
(come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02; 3. dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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