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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4182/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Nicolò Favuzza, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 13/1/2025 per l'udienza del 15/1/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 4/3/2003 a Villabate (PA), e di essere separati in forza di decreto di omologa del
26/10-2/11/2018 del Tribunale di Palermo, chiedevano che ne fosse pronunziato lo scioglimento alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 15 gennaio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso
1 introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 4/3/2003 a Villabate (Pa);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 26/10-
2/11/2018.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, in questa sede integralmente riportate:
“- ciascuna delle parti rinuncia ad ogni forma di mantenimento in proprio favore, esonerandosi reciprocamente da qualunque onere od obbligo economico in tal senso;
- nulla disponendo in ordine alla casa coniugale, vivendo già da tempo in abitazioni separate e avendo portato con sé il proprio vestiario e gli effetti personali, e avendo provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
- nulla disponendo in ordine ai loro rapporti economici e patrimoniali, avendo già da tempo regolato gli stessi e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causale;
- a parziale modifica delle condizioni di separazione in merito al mantenimento dei figli, oggi tutti maggiorenni, il Sig. si obbliga al mantenimento della sola figlia Controparte_1 Persona_1
, studente, ma non ancora economicamente indipendente versando la somma di Euro
[...] duecentocinquanta/00 (€250,00) entro i primi cinque giorni di ogni mese, da inviare mediante vaglia postale o bancario e tale assegno mensile sarà assoggettato annualmente alle variazioni in aumento secondo gli indici ISTAT, restano comuni, in ragione del 500/0 ciascuno, le spese per il vestiario e per lo studio della figlia compresi quelle relative al pagamento delle tasse Persona_1 scolastiche ed universitarie, all'acquisto dei libri e di materiale scolastico in genere, di abbonamento per bus e tram, le spese per eventuali visite medico specialistiche con relativa prescrizione, per acquisto di medicine, ricoveri, degenze e interventi riguardante la figlia . Le spese straordinarie, Per_1 qualora non si tratti di spese necessarie e urgenti, dovranno essere preventivamente concordate;
mente, il Sig. non verserà più il mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_2 atteso che lo stesso è oggi economicamente indipendente.”.
2 Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 4/3/2003 a Villabate (Pa) da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Pt_1 Controparte_1
l'1/6/1979, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 4, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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