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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), nato a [...], il [...] ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Libertà, 157,
OR CARMELO ( ), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
GAGGI (ME), in Via Nassi snc,
( ), nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._3
ivi residente in [...],
( ), nata a [...] il [...], residente a CP_2 C.F._4
Linguaglossa (CT), Via Frate Gerolamo, 14,
), nato a [...] il [...], residente a Controparte_3 C.F._5
GAGGI (ME), Via Nassi snc,
( ), nata a [...] il [...] e residente a CP_4 C.F._6
Linguaglossa (CT), Via Puglisi n. 5, tutti anche nella qualità di eredi della di loro madre deceduta in data 22.3.2013, ed Persona_1
elettivamente domiciliati in Linguaglossa (CT), Via Conca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
OR, da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti
- ATTORI -
E , nato a [...] il [...], ivi residente, Via S. Biagio, 6, in Controparte_5
qualità di erede dei genitori nato a [...] il [...] e Persona_2 CP_6
, nata a [...] il [...] e delle germane nata a [...]
[...] CP_7
il 12.2.1930 ed nata a [...] il [...]; Controparte_8
, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Sicilia Controparte_9
(CT), Via G. La Farina, 27, in qualità di erede dei genitori nato a [...] Persona_2
il 13.8.1905 e nata a [...] il [...] e delle germane Controparte_6 CP_7
nata a [...] il [...] ed nata a [...] il [...];
[...] Controparte_8
residente a Giarre (CT), Via Rosina Anselmi, l, in qualità di erede del Persona_2
padre nato a [...] il [...]; Persona_3
residente a [...], in qualità di erede del Controparte_10
padre nato a [...] il [...]; Persona_3
, residente a Giarre (CT), Via Rosina Anselmi, l, in qualità di erede del marito CP_11
nato a [...] il [...]; Persona_3
, residente a [...] Piano 4, in qualità di Controparte_12
erede del padre , nato a [...] il [...]; Persona_4
, residente a [...], in qualità di erede del padre Controparte_13
, nato a [...] il [...]; Persona_4
, residente a [...] Piano 4, in qualità di erede Controparte_14
del marito , nato a [...] il [...]; Persona_4
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Garibaldi, 65, in qualità Controparte_15
di erede del padre nato a [...] il [...]; Persona_5
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Degli Ulivi, 8, in Controparte_16
qualità di erede del marito nato a [...] il [...]; Persona_6
- CONVENUTI CONTUMACI –
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CP_17
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_18
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; Parte_2
2 tutti in qualità di eredi di nato a [...] il [...] (a sua volta Persona_7
marito ed erede di nata a [...] l'11.10 1932); Controparte_8
- TERZI CHIAMATI LITISCONSORTI NECESSARI
CONTUMACI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione datato 28.6.2018 e ritualmente notificato per come attestato in atti, gli originari attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, i convenuti e dopo aver premesso di essere figli di esponevano che la di loro madre, sin dal 1975 e sino alla Persona_1
data della di lei morte – avvenuta il 22.3.2013 – aveva posseduto uti domina due appezzamenti di terreno siti in territorio del Comune di Linguaglossa – Contrada “Giaccone” – in N.C.T. del detto
Comune al foglio 10, particelle n. 101 catastalmente intestata a nato a Persona_2
Linguaglossa il 13.8.1905 e n. 102 intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il Persona_4 Persona_5
12.11.1910, nato a [...] il [...]. Persona_6
Riferivano e documentavano, altresì, le varie modifiche di intestazione degli immobili oggetto di causa indicando gli eredi degli originari intestatari poco sopra richiamati.
Aggiungevano che oltre ad avere pagato gli oneri e le imposte dovuti in Persona_1
relazione ai terreni de quibus, ne aveva curato la coltivazione e vi aveva realizzato un capannone, condotto in affitto dalla Coop. Famiglia OR Allevatori, nel quale dalla medesima era stata esercitata un'attività di allevamento di suini e bovini.
Evidenziavano ancora che la di loro madre e dante causa, avendo il pieno godimento dei due appezzamenti di terreno, vi aveva eseguito anche migliorie, opere di ristrutturazione e vi aveva
3 compiuto ogni altra attività idonea ad affermare il di lei dominio esclusivo su detti fondi in tal modo escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria. Ed in tal senso rappresentavano al Tribunale che i convenuti si erano totalmente disinteressati di detti beni sin dal
1975 senza mai interferire nel pieno godimento che di questi bene esercitava la nec vi nec Per_1
clam.
Riferivano, poi, che una volta deceduta – in data 22.3.2013 – la i di lei figli ed odierni Per_1
attori erano succeduti nel possesso delle due porzioni di fondo per cui è causa provvedendo anch'essi a pagare tutte le imposte e gli oneri dovuti per il godimento del fondo provvedendo anch'essi, come la loro madre, a curare le coltivazioni esistenti sul fondo ed a manutenere il medesimo, unendo in tal modo il loro possesso a quello della loro madre e dante causa Per_1
[...]
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Dichiarare e accertarsi l'acquisto del diritto di proprietà sopra gli appezzamenti descritti in narrativa a favore degli attori OR RM, , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
, in qualità di successori nel possesso degli appezzamenti di terreni di cui in narrativa CP_3 CP_4
e di eredi della defunta madre IG.ra con ogni conseguente provvedimento di legge...”. Persona_1
Nessuno dei convenuti riteneva di doversi costituire in giudizio ivi compresi i terzi chiamati in causa quali eredi di mentre l'attrice , con dichiarazione del 4.12.19 Controparte_8 CP_4
- depositata dal procuratore di parte attrice il 5.12.19 – dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., senza riserve, all'azione.
Instaurato quindi il contraddittorio, esperito il preliminare procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo per come documentato in atti, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, ed integrato il contraddittorio per come attestato in atti, la causa - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 - veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento della prova per testi e di CTU.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 2.7.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, in corso di causa, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definitosi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti e terzi chiamati, fornendo documentazione sulla complessa serie di modifiche circa l'intestazione dei beni oggetto di causa anche a mezzo di relazione notarile ipo-catastale.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto
2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
5 Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
6 Orbene, dalla attività istruttoria espletata è, invero, emerso, in modo chiaro, che parte attrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1141, 1146 e 1158 c.c., ha posseduto l'immobile oggetto di causa
– ben oltre il ventennio richiesto dalla legge - per come, tra l'altro, riferito dai testimoni di parte attrice escussi, a conoscenza dei fatti di causa, da ritenersi attendibili, sebbene legati da rapporti familiari con gli attori, stante che le dichiarazioni rese dai medesimi hanno trovato elementi di conferma, anche nella CTU espletata successivamente alla assunzione della prova orale.
Quanto sopra senza dire che l'eccezione ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio per come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, con la sentenza del 6 aprile 2023,
n. 9456.
Il teste in risposta al primo articolato di prova – avente ad oggetto la Testimone_1
circostanza che la sino alla di lei morte, aveva esercitato sui due appezzamenti di Persona_1
terreno oggetto di causa il pieno dominio – nel confermarne la veridicità, precisava “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto mi sono sposato con la figlia della signora nell'anno Persona_1
1978, ma già in precedenza, da fidanzato, avevo avuto modo di recarmi su questo fondo sul quale mia suocera ha, nel corso degli anni, creato un allevamento di maiali e bovini per lo svolgimento del quale ha anche realizzato su detto fondo – nel periodo tra il 1978-1980 non ricordo di preciso – anche un grande capannone.
Ha anche realizzato la conduttura per l'acqua potabile allacciata alla rete idrica comunale e nessun terzo soggetto ha mai contestato tale sua disponibilità di detto fondo…”.
Nel confermare anche la veridicità dell'articolato di prova n. 2 secondo cui la madre degli attori aveva curato il fondo oggetto di causa facendovi opere di miglioria e realizzandovi anche un capannone, condotto in affitto dalla Coop. Famiglia OR Allevatori, nel quale era stata svolta detta attività di allevamento aggiungeva che “…nel corso degli anni, mia suocera ha realizzato sul fondo delle coltivazioni più che altro di ortaggi e fichidindia, per quanto concerne la realizzazione del capannone mi riporto
a quanto da me poco sopra riferito in risposta al capitolato di prova n. 1…. preciso che la Coop. Citata ha come soci tutti i fratelli e sorelle OR figli della signora e se non ricordo male anche la signora era Per_1 Per_1
socia. Per quanto concerne le migliorie le stesse in sostanza sono consistite nel trasformare il fondo da sciara lavica in terreno utilizzabile…”
In risposta all'articolato di prova n.
3 - inerente la circostanza per cui dopo la morte di Per_1
gli attori, senza soluzione di continuità con la di loro madre, avevano continuato ad
[...]
7 esercitare il pieno dominio sui terreni in questione - riferiva che “…Tutti i figli della sono Per_1
subentrati nella disponibilità del fondo in questione e di quanto ivi esistente….dopo alcuni anni dalla morte della la cooperativa si è sciolta e l'attività di allevamento non è stata più continuata, tuttavia i figli Per_1
della hanno continuato a godere del terreno…”. Per_1
Nel confermare anche la veridicità dell'articolato n. 4 – riguardante la circostanza che anche gli odierni attori subentrati alla di loro madre avevano continuato a godere pienamente dei due spezzoni di terreno escludendone tutti i terzi – dichiarava “…anche dopo la morte della signora Per_1
i figli hanno realizzato alcuni interventi di manutenzione sia dei muretti di confine sia delle recinzioni….preciso che il fondo è chiuso da un cancello in ferro le cui chiavi sono nella disponibilità degli attori. Ribadisco che mai nessuno ha contestato agli attori la piena disponibilità del fondo oggetto di causa...”.
Infine, in risposta positiva anche all'articolato n. 5 – riguardante la circostanza che i convenuti si siano totalmente disinteressati dei terreni in questione sin dal 1975, non avendo mai interferito e contrastato la piena disponibilità dei medesimi da parte degli attori – affermava “…Come da me già riferito in risposta ai capitoli di prova precedenti mai nessuno compresi i convenuti hanno contrastato la piena disponibilità del fondo in questione prima alla e poi ai di lei figli…”. Per_1
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche dall'altro teste ES
[...]
, il quale in risposta affermativa all'articolato n. 1 dichiarava “…Sono a conoscenza di tali Tes_2
circostanze perché dal 1980 ho sposato la figlia della ed ho avuto modo di frequentare assiduamente il Per_1
fondo in questione ed ancora oggi mi reco regolarmente sul fondo. Posso riferire che mia suocera realizzò nel periodo gennaio-febbraio 1980 un capannone per l'allevamento di suini e bovini che è stato svolto per diversi anni. Posso riferire che sino ad ora nessuno mai ha contrastato la piena disponibilità del fondo sia alla Per_1
che dopo la sua morte ai figli…”.
A conferma della veridicità del 2 articolato di prova aggiungeva “…posso riferire che sul fondo vi erano dei fichidindia e che mia suocera ha in particolare realizzato dei muri di confine in pietra lavica ed ha pagato tutte le tasse. Anche i figli nel corso degli anni, dopo la morte della madre hanno svolto attività di manutenzione sia sul fondo che sul capannone in particolare sul tetto e le finestre anch'esse riparate in particolare qualche tempo dopo la morte di mia suocera…”.
8 Nel rispondere in modo positivo al 3 e 4 articolato dichiarava in particolare che “…Ribadisco che i figli sono subentrati alla madre nella disponibilità piena del fondo senza che mai alcuno ne contestasse la disponibilità medesima...”.
Infine, confermando la veridicità anche del 5 articolato, riferiva che “…Posso riferire che a tutt'oggi mai nessuno dei convenuti ha posto in essere qualsiasi comportamento a contestazione della disponibilità del fondo in questione da parte degli attori…”.
In sostanza le dichiarazioni dei testi di parte attrice, anche alla luce delle risultanze della successiva CTU, sono da ritenersi coerenti e prive di contraddizioni e come tali quindi attendibili al riguardo del fatto che il potere ed il godimento sugli immobili oggetto di causa da parte degli attori sono stati esercitati sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto quanto meno dal 1975 per come confermato anche dai testi escussi;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Anche le risultanze della CTU – le cui conclusioni questo decidente condivide e fa proprie – hanno consentito di accertare, per un verso, la esatta descrizione dei luoghi e la confinazione delle particelle oggetto di causa;
per altro verso l'esatta individuazione della titolarità del rapporto controverso, dal lato passivo, in capo ai convenuti, stante che il CTU - dopo attento esame della documentazione reperita e conseguenti valutazioni (in relazione alle quali si fa rinvio al contenuto della relazione definitiva depositata) - in particolare evidenziava “…3. Risposte ai quesiti contenuti nel mandato 3.1. Descrizione dei beni. Gli immobili oggetto della controversia sono siti nel territorio di Linguaglossa, contrada Giaccone, in area sud-est rispetto al centro urbano del
Comune pedemontano. Vi si accede per mezzo dalla pubblica via Siracusa, che si diparte dalla strada SS120, inizialmente a fondo pavimentato, successivamente a fondo sterrato essendo una strada rurale ed infine quasi un sentiero percorribile solo a piedi. In alternativa il fondo è raggiungibile da via Ciapparotti attraversando un fondo in testa a terzi. L'individuazione rispetto al territorio è riportata nella ortofoto seguente in cui i fabbricati sono indicati con una freccia di colore bianco e cerchio rosso… Entrambi sono quindi in categoria C/6 ossia stalla, scuderia, rimessa. Dal sopralluogo esperito alla presenza di parte ricorrente si rileva che i terreni ed i fabbricati attualmente nel possesso di parte attrice corrispondono alla descrizione di cui alla domanda di usucapione ed alla raffigurazione catastale di cui all'estratto di mappa catastale (All.
9 n° 2). I confini delle particelle 101 e 102 della mappa sono chiaramente leggibili anche nella precedente ortofoto nella quale sono marcati dai muretti a secco e dagli alberi (una quercia e due bagolari) che forniscono delimitazione naturale sul lato sud ed est… Si tratta di due lotti contigui cui si accede da un cancello (All. n° 1 foto n° 1) alla fine della strada interpoderale. Oltrepassato il cancello un corridoio di terreno della part. 101 (foto n° 3) prelude ad un ampio slargo (foto nn.
3 - 5) composto dal terreno libero delle particelle 101 e 102, la cui maggiore area si estende sul lato sud dei fabbricati, ed una minore superficie sul lato est dei medesimi (foto n° 4). Si tratta di terreno pianeggiante privo di coltivazioni, sul quale si rinviene un veicolo in dismissione ed i resti di un presumibile pollaio. Il terreno, visti lo stato naturale dei lotti confinanti (foto n° 6) ed il piano di calpestio definito con ghiaia di riporto, si ritiene sia stato livellato. Su entrambe le particelle insistono dei fabbricati realizzati approssimativamente negli anni ottanta in muratura di blocchi forati di cemento, con cordolo di coronamento in calcestruzzo, coperti con lastre ondulate in fibro-cemento (c.d. eternit) per la particella 101, mentre con lastre grecate di lamiera per la particella 102. Si tratta di costruzioni povere adibite, conformemente alla categoria catastale assegnata, alla destinazione di stalla. La realizzazione dei fabbricati, soprattutto per quanto riguarda la particella 101, è chiaramente ultraventennale in particolare per avervi rinvenuto la copertura in fibrocemento, ad oggi fuori legge e non più in vendita dall'anno 1992, oltre che per la vetustà in genere della costruzione. La realizzazione è stata effettuata in difetto di titolo edilizio per entrambe le porzioni, pertanto non è possibile definire, allo stato attuale e secondo la documentazione in atti, chi sia stato l'artefice della realizzazione tra parte attrice e parte convenuta. Si premette che per il fabbricato della particella 101 non è stato possibile acquisire la planimetria catastale tramite la piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate, presumibilmente per il mancato allineamento dei dati di intestazione dovuto alla mancata accettazione di eredità da parte dei convenuti… La prima parte di fabbricato, lato ovest, si presenta parzialmente diruta per il crollo della copertura, come visibile sia nella precedente ortofoto, oltre che dalle foto nn. 7-
8. La parte invece destinata a stalla consta di due blocchi (foto n° 9) realizzati in tempi diversi, ciò evincibile chiaramente per la diversa tonalità delle murature e per la diversa tipologia della copertura. La porzione con prospetto più ampio costituisce, insieme alla parte crollata, la particella 101 cui si accede dall'unico portone in ferro le cui chiavi sono detenute da parte
10 ricorrente avendone permesso l'accesso al sottoscritto. All'interno (foto nn. 10 ÷ 12) non sono presenti divisioni, rilevandosi che l'unità è stata utilizzata come stalla. Accorpato ad esso, in diretta comunicazione il fabbricato di cui alla particella 102, il quale, diversamente da quanto rappresentato nella planimetria catastale (All. n° 4), non gode di accesso diretto dall'esterno. La parte di costruzione relativa alla particella 102 è stata edificata successivamente a quella di cui alla particella 101, ed è presumibile che possa essere stata realizzata negli anni ottanta, verosimilmente successivamente alla stipula del contratto di fornitura idrica (anno 1978) del quale si dirà in seguito… 3.2. Disponibilità dei beni… L'intera area è servita (foto n° 14) da adduzione idrica da acquedotto comunale, la cui tubazione di convogliamento (foto nn. 15 – 16)
è vetusta e certamente di collocazione ultraventennale. Ma la realizzazione, ovvero chi abbia richiesto di attivare detta fornitura a vantaggio del fondo in esame è desumibile esclusivamente dalla documentazione depositata in Comune. Indagine espletata a partire dall'attuale fatturazione emessa su codice cliente n° 2002 della SO.GI.P. S.r.l., gestore attuale dell'acquedotto di Linguaglossa, dalla quale si rileva che all'attualità il contratto è intestato a . Parte_3
Tuttavia gli archivi di SO.GI.P. sono recenti e non permettono la verifica nel ventennio antecedente. La ricerca effettuata nell'archivio comunale su apposita richiesta avanzata dal sottoscritto ha permesso di rilevare che l'originario contratto risale all'anno 1978 ed era intestato
a dante causa degli odierni attori. Vedasi la dichiarazione emessa dal Comune Persona_1
di Linguaglossa (All. n° 5). Riepilogando non si rinvengono nell'ambito dei lotti elementi costruttivi e/o coltivazioni che permettano la certa attribuzione di realizzazione in capo agli attori, pur delineandosi che le costruzioni presenti nel lotto possano essere state realizzate negli anni ottanta e comunque oltre il ventennio. Nel contratto di fornitura idrica del lotto è stato però individuato l'elemento che dimostra il possesso ultraventennale de lotti identificati al foglio 10 partt. 101 – 102 in capo agli aventi causa di 5. Conclusioni. Avendo portato a Persona_8
termine l'incarico conferito, si rassegna la presente relazione…ribadendo le conclusioni cui si è giunti: I beni oggetto della domanda di usucapione corrispondono a quanto riscontrato in situ ed ai dati catastali degli stessi;
È stato rilevato che le costruzioni presenti sui lotti sono state realizzate indicativamente negli anni ottanta e catastate negli anni 1994 e 2000 ma non rappresentano elementi probanti del possesso da parte degli attori o dei convenuti;
La presenza
11 della fornitura idrica oggi in testa a ed in origine intestata a (dante Parte_3 Persona_1
causa degli attori), fin dall'anno 1978, fa desumere che gli odierni attori detengano il bene da oltre il ventennio…”.
Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1141, 1146 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Una ulteriore indiretta conferma di quanto sopra la si può desumere anche dalla circostanza che né le parti convenute, né i terzi litisconsorti necessari, hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per contestare la domanda attorea.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
12 Al giorno della domanda (29.6.2018) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato quanto meno nell'anno 1975, secondo quanto richiesto dagli artt.
1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che, ai sensi degli articoli 1141, 1146 e 1158 c.c., , OR RM, Parte_1 [...]
, , hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
piena proprietà pro-indiviso, degli appezzamenti di terreno individuati al N.C.T. del Comune di
Linguaglossa: al foglio 10, particella 101, Categ. C/6, classe 2, consistenza 204 mq., superficie catastale 204 mq., rendita € 210,71 catastalmente intestata a nato a [...] il [...]; Persona_2
al foglio 10, particella 102, Categ. C/6, classe 2, consistenza 37 mq., superficie catastale 50 mq., rendita € 38,22 catastalmente intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6 Per_4
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Persona_5
nato a [...] il [...]. Persona_6
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate sia tra tutte le parti, attesa la non opposizione alla domanda attorea né da parte dei convenuti che dei terzi chiamati in causa litisconsorti necessari.
Mentre vanno definitivamente poste, in solido, a carico degli attori le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in € 970,42 per compensi ed € 81,13 per spese vive, oltre I.V.A. e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11279/2018, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
13 DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
( ), nato a [...], il [...] ivi residente in [...]; C.F._1
OR CARMELO ( ), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
GAGGI (ME), in Via Nassi snc;
( ), nata a Controparte_1 C.F._3
Linguaglossa (CT), il 10.02.1951 ed ivi residente in [...]; CP_2
( ), nata a [...] il [...], residente a [...]
Frate Gerolamo, 14; ( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.10.1958, residente a GAGGI (ME), Via Nassi snc tutti anche nella qualità di eredi della di loro madre deceduta in data 22.3.2013, che i medesimi hanno acquistato, per intervenuta Persona_1
usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, degli appezzamenti di terreno individuati al N.C.T. del
Comune di Linguaglossa: al foglio 10, particella 101, Categ. C/6, classe 2, consistenza 204 mq., superficie catastale 204 mq., rendita € 210,71 catastalmente intestata a nato a [...] il [...]; Persona_2
al foglio 10, particella 102, Categ. C/6, classe 2, consistenza 37 mq., superficie catastale 50 mq., rendita € 38,22 catastalmente intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6 Per_4
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Persona_5
nato a [...] il [...]. Persona_6
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite sia tra tutte le parti;
PONE definitivamente a carico degli attori, in solido tra gli stessi, le spese di CTU per come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in € 970,42 per compensi ed € 81,13 per spese vive, oltre I.V.A. e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
Così deciso in Catania, il 5 Gennaio 2025 IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), nato a [...], il [...] ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Libertà, 157,
OR CARMELO ( ), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
GAGGI (ME), in Via Nassi snc,
( ), nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._3
ivi residente in [...],
( ), nata a [...] il [...], residente a CP_2 C.F._4
Linguaglossa (CT), Via Frate Gerolamo, 14,
), nato a [...] il [...], residente a Controparte_3 C.F._5
GAGGI (ME), Via Nassi snc,
( ), nata a [...] il [...] e residente a CP_4 C.F._6
Linguaglossa (CT), Via Puglisi n. 5, tutti anche nella qualità di eredi della di loro madre deceduta in data 22.3.2013, ed Persona_1
elettivamente domiciliati in Linguaglossa (CT), Via Conca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
OR, da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti
- ATTORI -
E , nato a [...] il [...], ivi residente, Via S. Biagio, 6, in Controparte_5
qualità di erede dei genitori nato a [...] il [...] e Persona_2 CP_6
, nata a [...] il [...] e delle germane nata a [...]
[...] CP_7
il 12.2.1930 ed nata a [...] il [...]; Controparte_8
, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Sicilia Controparte_9
(CT), Via G. La Farina, 27, in qualità di erede dei genitori nato a [...] Persona_2
il 13.8.1905 e nata a [...] il [...] e delle germane Controparte_6 CP_7
nata a [...] il [...] ed nata a [...] il [...];
[...] Controparte_8
residente a Giarre (CT), Via Rosina Anselmi, l, in qualità di erede del Persona_2
padre nato a [...] il [...]; Persona_3
residente a [...], in qualità di erede del Controparte_10
padre nato a [...] il [...]; Persona_3
, residente a Giarre (CT), Via Rosina Anselmi, l, in qualità di erede del marito CP_11
nato a [...] il [...]; Persona_3
, residente a [...] Piano 4, in qualità di Controparte_12
erede del padre , nato a [...] il [...]; Persona_4
, residente a [...], in qualità di erede del padre Controparte_13
, nato a [...] il [...]; Persona_4
, residente a [...] Piano 4, in qualità di erede Controparte_14
del marito , nato a [...] il [...]; Persona_4
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Garibaldi, 65, in qualità Controparte_15
di erede del padre nato a [...] il [...]; Persona_5
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Degli Ulivi, 8, in Controparte_16
qualità di erede del marito nato a [...] il [...]; Persona_6
- CONVENUTI CONTUMACI –
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CP_17
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_18
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; Parte_2
2 tutti in qualità di eredi di nato a [...] il [...] (a sua volta Persona_7
marito ed erede di nata a [...] l'11.10 1932); Controparte_8
- TERZI CHIAMATI LITISCONSORTI NECESSARI
CONTUMACI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione datato 28.6.2018 e ritualmente notificato per come attestato in atti, gli originari attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, i convenuti e dopo aver premesso di essere figli di esponevano che la di loro madre, sin dal 1975 e sino alla Persona_1
data della di lei morte – avvenuta il 22.3.2013 – aveva posseduto uti domina due appezzamenti di terreno siti in territorio del Comune di Linguaglossa – Contrada “Giaccone” – in N.C.T. del detto
Comune al foglio 10, particelle n. 101 catastalmente intestata a nato a Persona_2
Linguaglossa il 13.8.1905 e n. 102 intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il Persona_4 Persona_5
12.11.1910, nato a [...] il [...]. Persona_6
Riferivano e documentavano, altresì, le varie modifiche di intestazione degli immobili oggetto di causa indicando gli eredi degli originari intestatari poco sopra richiamati.
Aggiungevano che oltre ad avere pagato gli oneri e le imposte dovuti in Persona_1
relazione ai terreni de quibus, ne aveva curato la coltivazione e vi aveva realizzato un capannone, condotto in affitto dalla Coop. Famiglia OR Allevatori, nel quale dalla medesima era stata esercitata un'attività di allevamento di suini e bovini.
Evidenziavano ancora che la di loro madre e dante causa, avendo il pieno godimento dei due appezzamenti di terreno, vi aveva eseguito anche migliorie, opere di ristrutturazione e vi aveva
3 compiuto ogni altra attività idonea ad affermare il di lei dominio esclusivo su detti fondi in tal modo escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria. Ed in tal senso rappresentavano al Tribunale che i convenuti si erano totalmente disinteressati di detti beni sin dal
1975 senza mai interferire nel pieno godimento che di questi bene esercitava la nec vi nec Per_1
clam.
Riferivano, poi, che una volta deceduta – in data 22.3.2013 – la i di lei figli ed odierni Per_1
attori erano succeduti nel possesso delle due porzioni di fondo per cui è causa provvedendo anch'essi a pagare tutte le imposte e gli oneri dovuti per il godimento del fondo provvedendo anch'essi, come la loro madre, a curare le coltivazioni esistenti sul fondo ed a manutenere il medesimo, unendo in tal modo il loro possesso a quello della loro madre e dante causa Per_1
[...]
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Dichiarare e accertarsi l'acquisto del diritto di proprietà sopra gli appezzamenti descritti in narrativa a favore degli attori OR RM, , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
, in qualità di successori nel possesso degli appezzamenti di terreni di cui in narrativa CP_3 CP_4
e di eredi della defunta madre IG.ra con ogni conseguente provvedimento di legge...”. Persona_1
Nessuno dei convenuti riteneva di doversi costituire in giudizio ivi compresi i terzi chiamati in causa quali eredi di mentre l'attrice , con dichiarazione del 4.12.19 Controparte_8 CP_4
- depositata dal procuratore di parte attrice il 5.12.19 – dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., senza riserve, all'azione.
Instaurato quindi il contraddittorio, esperito il preliminare procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo per come documentato in atti, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, ed integrato il contraddittorio per come attestato in atti, la causa - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 - veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento della prova per testi e di CTU.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 2.7.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, in corso di causa, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definitosi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti e terzi chiamati, fornendo documentazione sulla complessa serie di modifiche circa l'intestazione dei beni oggetto di causa anche a mezzo di relazione notarile ipo-catastale.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto
2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
5 Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
6 Orbene, dalla attività istruttoria espletata è, invero, emerso, in modo chiaro, che parte attrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1141, 1146 e 1158 c.c., ha posseduto l'immobile oggetto di causa
– ben oltre il ventennio richiesto dalla legge - per come, tra l'altro, riferito dai testimoni di parte attrice escussi, a conoscenza dei fatti di causa, da ritenersi attendibili, sebbene legati da rapporti familiari con gli attori, stante che le dichiarazioni rese dai medesimi hanno trovato elementi di conferma, anche nella CTU espletata successivamente alla assunzione della prova orale.
Quanto sopra senza dire che l'eccezione ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio per come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, con la sentenza del 6 aprile 2023,
n. 9456.
Il teste in risposta al primo articolato di prova – avente ad oggetto la Testimone_1
circostanza che la sino alla di lei morte, aveva esercitato sui due appezzamenti di Persona_1
terreno oggetto di causa il pieno dominio – nel confermarne la veridicità, precisava “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto mi sono sposato con la figlia della signora nell'anno Persona_1
1978, ma già in precedenza, da fidanzato, avevo avuto modo di recarmi su questo fondo sul quale mia suocera ha, nel corso degli anni, creato un allevamento di maiali e bovini per lo svolgimento del quale ha anche realizzato su detto fondo – nel periodo tra il 1978-1980 non ricordo di preciso – anche un grande capannone.
Ha anche realizzato la conduttura per l'acqua potabile allacciata alla rete idrica comunale e nessun terzo soggetto ha mai contestato tale sua disponibilità di detto fondo…”.
Nel confermare anche la veridicità dell'articolato di prova n. 2 secondo cui la madre degli attori aveva curato il fondo oggetto di causa facendovi opere di miglioria e realizzandovi anche un capannone, condotto in affitto dalla Coop. Famiglia OR Allevatori, nel quale era stata svolta detta attività di allevamento aggiungeva che “…nel corso degli anni, mia suocera ha realizzato sul fondo delle coltivazioni più che altro di ortaggi e fichidindia, per quanto concerne la realizzazione del capannone mi riporto
a quanto da me poco sopra riferito in risposta al capitolato di prova n. 1…. preciso che la Coop. Citata ha come soci tutti i fratelli e sorelle OR figli della signora e se non ricordo male anche la signora era Per_1 Per_1
socia. Per quanto concerne le migliorie le stesse in sostanza sono consistite nel trasformare il fondo da sciara lavica in terreno utilizzabile…”
In risposta all'articolato di prova n.
3 - inerente la circostanza per cui dopo la morte di Per_1
gli attori, senza soluzione di continuità con la di loro madre, avevano continuato ad
[...]
7 esercitare il pieno dominio sui terreni in questione - riferiva che “…Tutti i figli della sono Per_1
subentrati nella disponibilità del fondo in questione e di quanto ivi esistente….dopo alcuni anni dalla morte della la cooperativa si è sciolta e l'attività di allevamento non è stata più continuata, tuttavia i figli Per_1
della hanno continuato a godere del terreno…”. Per_1
Nel confermare anche la veridicità dell'articolato n. 4 – riguardante la circostanza che anche gli odierni attori subentrati alla di loro madre avevano continuato a godere pienamente dei due spezzoni di terreno escludendone tutti i terzi – dichiarava “…anche dopo la morte della signora Per_1
i figli hanno realizzato alcuni interventi di manutenzione sia dei muretti di confine sia delle recinzioni….preciso che il fondo è chiuso da un cancello in ferro le cui chiavi sono nella disponibilità degli attori. Ribadisco che mai nessuno ha contestato agli attori la piena disponibilità del fondo oggetto di causa...”.
Infine, in risposta positiva anche all'articolato n. 5 – riguardante la circostanza che i convenuti si siano totalmente disinteressati dei terreni in questione sin dal 1975, non avendo mai interferito e contrastato la piena disponibilità dei medesimi da parte degli attori – affermava “…Come da me già riferito in risposta ai capitoli di prova precedenti mai nessuno compresi i convenuti hanno contrastato la piena disponibilità del fondo in questione prima alla e poi ai di lei figli…”. Per_1
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche dall'altro teste ES
[...]
, il quale in risposta affermativa all'articolato n. 1 dichiarava “…Sono a conoscenza di tali Tes_2
circostanze perché dal 1980 ho sposato la figlia della ed ho avuto modo di frequentare assiduamente il Per_1
fondo in questione ed ancora oggi mi reco regolarmente sul fondo. Posso riferire che mia suocera realizzò nel periodo gennaio-febbraio 1980 un capannone per l'allevamento di suini e bovini che è stato svolto per diversi anni. Posso riferire che sino ad ora nessuno mai ha contrastato la piena disponibilità del fondo sia alla Per_1
che dopo la sua morte ai figli…”.
A conferma della veridicità del 2 articolato di prova aggiungeva “…posso riferire che sul fondo vi erano dei fichidindia e che mia suocera ha in particolare realizzato dei muri di confine in pietra lavica ed ha pagato tutte le tasse. Anche i figli nel corso degli anni, dopo la morte della madre hanno svolto attività di manutenzione sia sul fondo che sul capannone in particolare sul tetto e le finestre anch'esse riparate in particolare qualche tempo dopo la morte di mia suocera…”.
8 Nel rispondere in modo positivo al 3 e 4 articolato dichiarava in particolare che “…Ribadisco che i figli sono subentrati alla madre nella disponibilità piena del fondo senza che mai alcuno ne contestasse la disponibilità medesima...”.
Infine, confermando la veridicità anche del 5 articolato, riferiva che “…Posso riferire che a tutt'oggi mai nessuno dei convenuti ha posto in essere qualsiasi comportamento a contestazione della disponibilità del fondo in questione da parte degli attori…”.
In sostanza le dichiarazioni dei testi di parte attrice, anche alla luce delle risultanze della successiva CTU, sono da ritenersi coerenti e prive di contraddizioni e come tali quindi attendibili al riguardo del fatto che il potere ed il godimento sugli immobili oggetto di causa da parte degli attori sono stati esercitati sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto quanto meno dal 1975 per come confermato anche dai testi escussi;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Anche le risultanze della CTU – le cui conclusioni questo decidente condivide e fa proprie – hanno consentito di accertare, per un verso, la esatta descrizione dei luoghi e la confinazione delle particelle oggetto di causa;
per altro verso l'esatta individuazione della titolarità del rapporto controverso, dal lato passivo, in capo ai convenuti, stante che il CTU - dopo attento esame della documentazione reperita e conseguenti valutazioni (in relazione alle quali si fa rinvio al contenuto della relazione definitiva depositata) - in particolare evidenziava “…3. Risposte ai quesiti contenuti nel mandato 3.1. Descrizione dei beni. Gli immobili oggetto della controversia sono siti nel territorio di Linguaglossa, contrada Giaccone, in area sud-est rispetto al centro urbano del
Comune pedemontano. Vi si accede per mezzo dalla pubblica via Siracusa, che si diparte dalla strada SS120, inizialmente a fondo pavimentato, successivamente a fondo sterrato essendo una strada rurale ed infine quasi un sentiero percorribile solo a piedi. In alternativa il fondo è raggiungibile da via Ciapparotti attraversando un fondo in testa a terzi. L'individuazione rispetto al territorio è riportata nella ortofoto seguente in cui i fabbricati sono indicati con una freccia di colore bianco e cerchio rosso… Entrambi sono quindi in categoria C/6 ossia stalla, scuderia, rimessa. Dal sopralluogo esperito alla presenza di parte ricorrente si rileva che i terreni ed i fabbricati attualmente nel possesso di parte attrice corrispondono alla descrizione di cui alla domanda di usucapione ed alla raffigurazione catastale di cui all'estratto di mappa catastale (All.
9 n° 2). I confini delle particelle 101 e 102 della mappa sono chiaramente leggibili anche nella precedente ortofoto nella quale sono marcati dai muretti a secco e dagli alberi (una quercia e due bagolari) che forniscono delimitazione naturale sul lato sud ed est… Si tratta di due lotti contigui cui si accede da un cancello (All. n° 1 foto n° 1) alla fine della strada interpoderale. Oltrepassato il cancello un corridoio di terreno della part. 101 (foto n° 3) prelude ad un ampio slargo (foto nn.
3 - 5) composto dal terreno libero delle particelle 101 e 102, la cui maggiore area si estende sul lato sud dei fabbricati, ed una minore superficie sul lato est dei medesimi (foto n° 4). Si tratta di terreno pianeggiante privo di coltivazioni, sul quale si rinviene un veicolo in dismissione ed i resti di un presumibile pollaio. Il terreno, visti lo stato naturale dei lotti confinanti (foto n° 6) ed il piano di calpestio definito con ghiaia di riporto, si ritiene sia stato livellato. Su entrambe le particelle insistono dei fabbricati realizzati approssimativamente negli anni ottanta in muratura di blocchi forati di cemento, con cordolo di coronamento in calcestruzzo, coperti con lastre ondulate in fibro-cemento (c.d. eternit) per la particella 101, mentre con lastre grecate di lamiera per la particella 102. Si tratta di costruzioni povere adibite, conformemente alla categoria catastale assegnata, alla destinazione di stalla. La realizzazione dei fabbricati, soprattutto per quanto riguarda la particella 101, è chiaramente ultraventennale in particolare per avervi rinvenuto la copertura in fibrocemento, ad oggi fuori legge e non più in vendita dall'anno 1992, oltre che per la vetustà in genere della costruzione. La realizzazione è stata effettuata in difetto di titolo edilizio per entrambe le porzioni, pertanto non è possibile definire, allo stato attuale e secondo la documentazione in atti, chi sia stato l'artefice della realizzazione tra parte attrice e parte convenuta. Si premette che per il fabbricato della particella 101 non è stato possibile acquisire la planimetria catastale tramite la piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate, presumibilmente per il mancato allineamento dei dati di intestazione dovuto alla mancata accettazione di eredità da parte dei convenuti… La prima parte di fabbricato, lato ovest, si presenta parzialmente diruta per il crollo della copertura, come visibile sia nella precedente ortofoto, oltre che dalle foto nn. 7-
8. La parte invece destinata a stalla consta di due blocchi (foto n° 9) realizzati in tempi diversi, ciò evincibile chiaramente per la diversa tonalità delle murature e per la diversa tipologia della copertura. La porzione con prospetto più ampio costituisce, insieme alla parte crollata, la particella 101 cui si accede dall'unico portone in ferro le cui chiavi sono detenute da parte
10 ricorrente avendone permesso l'accesso al sottoscritto. All'interno (foto nn. 10 ÷ 12) non sono presenti divisioni, rilevandosi che l'unità è stata utilizzata come stalla. Accorpato ad esso, in diretta comunicazione il fabbricato di cui alla particella 102, il quale, diversamente da quanto rappresentato nella planimetria catastale (All. n° 4), non gode di accesso diretto dall'esterno. La parte di costruzione relativa alla particella 102 è stata edificata successivamente a quella di cui alla particella 101, ed è presumibile che possa essere stata realizzata negli anni ottanta, verosimilmente successivamente alla stipula del contratto di fornitura idrica (anno 1978) del quale si dirà in seguito… 3.2. Disponibilità dei beni… L'intera area è servita (foto n° 14) da adduzione idrica da acquedotto comunale, la cui tubazione di convogliamento (foto nn. 15 – 16)
è vetusta e certamente di collocazione ultraventennale. Ma la realizzazione, ovvero chi abbia richiesto di attivare detta fornitura a vantaggio del fondo in esame è desumibile esclusivamente dalla documentazione depositata in Comune. Indagine espletata a partire dall'attuale fatturazione emessa su codice cliente n° 2002 della SO.GI.P. S.r.l., gestore attuale dell'acquedotto di Linguaglossa, dalla quale si rileva che all'attualità il contratto è intestato a . Parte_3
Tuttavia gli archivi di SO.GI.P. sono recenti e non permettono la verifica nel ventennio antecedente. La ricerca effettuata nell'archivio comunale su apposita richiesta avanzata dal sottoscritto ha permesso di rilevare che l'originario contratto risale all'anno 1978 ed era intestato
a dante causa degli odierni attori. Vedasi la dichiarazione emessa dal Comune Persona_1
di Linguaglossa (All. n° 5). Riepilogando non si rinvengono nell'ambito dei lotti elementi costruttivi e/o coltivazioni che permettano la certa attribuzione di realizzazione in capo agli attori, pur delineandosi che le costruzioni presenti nel lotto possano essere state realizzate negli anni ottanta e comunque oltre il ventennio. Nel contratto di fornitura idrica del lotto è stato però individuato l'elemento che dimostra il possesso ultraventennale de lotti identificati al foglio 10 partt. 101 – 102 in capo agli aventi causa di 5. Conclusioni. Avendo portato a Persona_8
termine l'incarico conferito, si rassegna la presente relazione…ribadendo le conclusioni cui si è giunti: I beni oggetto della domanda di usucapione corrispondono a quanto riscontrato in situ ed ai dati catastali degli stessi;
È stato rilevato che le costruzioni presenti sui lotti sono state realizzate indicativamente negli anni ottanta e catastate negli anni 1994 e 2000 ma non rappresentano elementi probanti del possesso da parte degli attori o dei convenuti;
La presenza
11 della fornitura idrica oggi in testa a ed in origine intestata a (dante Parte_3 Persona_1
causa degli attori), fin dall'anno 1978, fa desumere che gli odierni attori detengano il bene da oltre il ventennio…”.
Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1141, 1146 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Una ulteriore indiretta conferma di quanto sopra la si può desumere anche dalla circostanza che né le parti convenute, né i terzi litisconsorti necessari, hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per contestare la domanda attorea.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
12 Al giorno della domanda (29.6.2018) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato quanto meno nell'anno 1975, secondo quanto richiesto dagli artt.
1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che, ai sensi degli articoli 1141, 1146 e 1158 c.c., , OR RM, Parte_1 [...]
, , hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
piena proprietà pro-indiviso, degli appezzamenti di terreno individuati al N.C.T. del Comune di
Linguaglossa: al foglio 10, particella 101, Categ. C/6, classe 2, consistenza 204 mq., superficie catastale 204 mq., rendita € 210,71 catastalmente intestata a nato a [...] il [...]; Persona_2
al foglio 10, particella 102, Categ. C/6, classe 2, consistenza 37 mq., superficie catastale 50 mq., rendita € 38,22 catastalmente intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6 Per_4
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Persona_5
nato a [...] il [...]. Persona_6
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate sia tra tutte le parti, attesa la non opposizione alla domanda attorea né da parte dei convenuti che dei terzi chiamati in causa litisconsorti necessari.
Mentre vanno definitivamente poste, in solido, a carico degli attori le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in € 970,42 per compensi ed € 81,13 per spese vive, oltre I.V.A. e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11279/2018, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
13 DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
( ), nato a [...], il [...] ivi residente in [...]; C.F._1
OR CARMELO ( ), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
GAGGI (ME), in Via Nassi snc;
( ), nata a Controparte_1 C.F._3
Linguaglossa (CT), il 10.02.1951 ed ivi residente in [...]; CP_2
( ), nata a [...] il [...], residente a [...]
Frate Gerolamo, 14; ( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.10.1958, residente a GAGGI (ME), Via Nassi snc tutti anche nella qualità di eredi della di loro madre deceduta in data 22.3.2013, che i medesimi hanno acquistato, per intervenuta Persona_1
usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, degli appezzamenti di terreno individuati al N.C.T. del
Comune di Linguaglossa: al foglio 10, particella 101, Categ. C/6, classe 2, consistenza 204 mq., superficie catastale 204 mq., rendita € 210,71 catastalmente intestata a nato a [...] il [...]; Persona_2
al foglio 10, particella 102, Categ. C/6, classe 2, consistenza 37 mq., superficie catastale 50 mq., rendita € 38,22 catastalmente intestata ai germani , nata a [...], Controparte_6 Per_4
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Persona_5
nato a [...] il [...]. Persona_6
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite sia tra tutte le parti;
PONE definitivamente a carico degli attori, in solido tra gli stessi, le spese di CTU per come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in € 970,42 per compensi ed € 81,13 per spese vive, oltre I.V.A. e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
Così deciso in Catania, il 5 Gennaio 2025 IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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