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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Messina
Sezione Specializzata Agraria
All'udienza del 22.5.25 innanzi alla Sezione Agraria, così composta:
dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
dott. Rosario Ranno Esperto
dott. Salvatore Messina Esperto
è chiamata la causa iscritta al n. 509/2023 R.G., vertente
TRA nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp,to e difeso dall'avv. A. SANTORO C.F._1
Appellante
CONTRO nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti A. SANGRIOLI e P. ALOISIO C.F._2
Appellato
E' comparso per l'appellante l'avv. A. Santoro e per l'appellato l'avv. A. Aloisio in sostituzione dell'avv. P. Aloisio il quale dichiara di rinunciare all'appello incidentale.
L'avv. Santoro aderisce a tale rinuncia
I difensori discutono oralmente la causa.
La Corte
Dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Messina, sezione Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 4.7.23 da avverso la Parte_1
sentenza n. 51/2023 del 29/03/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata, nel giudizio tra e l'odierno appellante, nonché Controparte_1
sull'appello incidentale del così provvede: CP_1
-dà atto della rinuncia del all'appello incidentale;
CP_1
-in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di I grado:
1) dichiara improcedibili le domande del -di pagamento dei canoni scaduti CP_1
e della penale- per intervenuto giudicato;
2) dichiara improponibile la domanda di pagamento dei canoni-indennità per le ragioni di cui in motivazione;
3) dichiara compensate per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento della restante CP_1
parte, liquidando detta parte in € 4.700,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- dichiara compensate per 2/3 le spese del grado e condanna il al pagamento CP_1
della restante parte, liquidando detta parte in € 4.968,00, di cui € 268,00 per spese ed
€ 4.700,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto.
-Fissa termine di gg. 60 per il deposito della motivazione. Il Presidente dott. Vincenza Randazzo
Sezione Specializzata Agraria
All'udienza del 22.5.25 innanzi alla Sezione Agraria, così composta:
dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
dott. Rosario Ranno Esperto
dott. Salvatore Messina Esperto
è chiamata la causa iscritta al n. 509/2023 R.G., vertente
TRA nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp,to e difeso dall'avv. A. SANTORO C.F._1
Appellante
CONTRO nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti A. SANGRIOLI e P. ALOISIO C.F._2
Appellato
E' comparso per l'appellante l'avv. A. Santoro e per l'appellato l'avv. A. Aloisio in sostituzione dell'avv. P. Aloisio il quale dichiara di rinunciare all'appello incidentale.
L'avv. Santoro aderisce a tale rinuncia
I difensori discutono oralmente la causa.
La Corte
Dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Messina, sezione Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 4.7.23 da avverso la Parte_1
sentenza n. 51/2023 del 29/03/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata, nel giudizio tra e l'odierno appellante, nonché Controparte_1
sull'appello incidentale del così provvede: CP_1
-dà atto della rinuncia del all'appello incidentale;
CP_1
-in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di I grado:
1) dichiara improcedibili le domande del -di pagamento dei canoni scaduti CP_1
e della penale- per intervenuto giudicato;
2) dichiara improponibile la domanda di pagamento dei canoni-indennità per le ragioni di cui in motivazione;
3) dichiara compensate per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento della restante CP_1
parte, liquidando detta parte in € 4.700,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- dichiara compensate per 2/3 le spese del grado e condanna il al pagamento CP_1
della restante parte, liquidando detta parte in € 4.968,00, di cui € 268,00 per spese ed
€ 4.700,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto.
-Fissa termine di gg. 60 per il deposito della motivazione. Il Presidente dott. Vincenza Randazzo