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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150/2023 promossa
Da
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Vito De Stefano.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATA
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 15/2/2013 il Tribunale di Marsala G.L. ha rigettato la domanda avanzata da volta al riconoscimento dell'Assegno Unico Universale per a Parte_1 Per_ figlia minore a data dall'1/2/2022. Per_1
Premessa la fonte regolatoria della misura assistenziale introdotta dall'art. 1 D. Lgs n. 230/2021 - riconosciuta per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni – che sancisce la spettanza ex lege del beneficio in favore dei soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) , ha ritenuto il G.L., in accordo con la posizione espressa dall' che CP_1 nello specifico il era stato destinatario di un duplice provvedimento di revoca del Pt_1 reddito di cittadinanza e che una successiva istanza presentata dallo stesso in data
21/01/2022 era stata sospesa dall'istituto . Sicchè, risultando necessaria in questo caso la presentazione di una autonoma domanda amministrativa diretta al pagamento del solo assegno unico universale, tale domanda non risultava essere stata avanzata dall'interessato, né poteva essa individuarsi in quella presentata in data 1/2/2022 stante che, a quel tempo, non era stato ancora definito il procedimento amministrativo avviato relativamente alla domanda di RDC del 21/2/2022
e in ogni caso il non aveva dato prova della sua effettiva presentazione (avendo Pt_1 prodotto soltanto la ricevuta di presentazione ma non la domanda integrale). La statuizione in parola è stata impugnata dal il quale insiste nel ricondurre efficacia Pt_1 alla domanda di assegno unico dell'1/2/2022 e censura il disconoscimento della stessa operato dal G.L. adducendo di avere depositato nel giudizio di primo grado, al momento della iscrizione a ruolo, non la sola ricevuta di presentazione della domanda ma bensì la domanda integrale.
Resiste anche in questo grado l' che chiede il rigetto del gravame significando non CP_1 essere in discussione il fatto che il avesse presentato una domanda autonoma di Pt_1 assegno unico ma il fatto che tale domanda fosse stata definita unitamente a quella avente ad oggetto il reddito di cittadinanza , sicchè soltanto all'esito di tale procedimento, il avrebbe potuto e dovuto presentare una nuova domanda di assegno unico. Pt_1
Ciò premesso, l'appello appare fondato. Non è in discussione la peculiarità del regime giuridico definito dal legislatore il quale nell'introdurre tra le misura di sostegno economico alla famiglia l'assegno unico universale per i figli fino al compimento dei 21 ani di età, ha stabilito che lo stesso debba essere erogato d'ufficio a favore dei soggetti titolari di reddito di cittadinanza, rendendo viceversa necessaria una domanda autonoma in presenza di situazioni implicanti l'interruzione per revoca o decadenza del reddito di cittadinanza. Atteso che in tale eventualità, “ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell'assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda , con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del RDC” (cfr. circolare n. 53/2022). CP_1
Orbene, la causa ostativa rilevata dall' in sede amministrativa e ribadita nel giudizio CP_1 di primo grado poggia sul fatto che in presenza di sospensione dell'assegno per cause attinenti al solo RDC, fosse necessaria una nuova domanda relativa al solo assegno unico” e che non potesse tributarsi efficacia a quella proposta in data 1/2/2022 essendo ancora in itinere in quale frangente l'esame di altra domanda di RDC avanzata in data 21/1/2022. Il rilievo non appare convincente. La condizione contemplata dall'ordinamento per il riconoscimento dell'assegno è che , in presenza di un provvedimento di revoca e/o di decadenza del RDC, la sorte dell'assegno unico venga scissa da quella della titolarità del reddito così da farne oggetto di una domanda autonoma diretta unicamente all'assegno. Tale condizione è stata adempiuta dal il quale, una volta ricevuto il provvedimento Pt_1 di revoca del RDC, si è attivato con due distinte domande.
Una prima diretta al ripristino del RDC (21/1/2022) ed una seconda diretta al riconoscimento del solo assegno universale per la figlia (1/2/2022). Per_1
Le due istanze avrebbero dovuto aprire due procedimenti tali che, l'esito dell'uno non avrebbe dovuto influire sulla trattazione dell'altro; tanto più in presenza di una determinazione sospensiva dell' riguardo alla concessione del reddito. Pt_2
Sicchè illegittima si palesa la decisione dell' di non dare corso all'erogazione CP_1 dell'assegno sul malinteso presupposto della enunciata causa ostativa. Né appare condivisibile il rilievo del G.L. riguardo alla mancata prova della presentazione dell'istanza amministrativa, stante che, come verificabile dalla consultazione della documentazione prodotta in causa dal essa risulta constare Pt_1 tanto della ricevuta di presentazione che del testo della domanda evidentemente rivolta all'ottenimento della misura in parola. Tano basta per ritenere sussistenti i presupposti della riforma della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e , stante l'ammissione del al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato tanto per il primo che per il secondo grado del giudizio, l' dovrà esser condannato a versarle all'erario nella misura liquidata come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 95/2023 emessa dal Tribunale di Marsala in data 15 febbraio 2023, dichiara che ha Parte_1 diritto al riconoscimento dell'assegno unico universale per la figlia minore a Persona_3 decorrere dall'1 febbraio 2022 e, per l'effetto, condanna l' all'attribuzione della CP_1 prestazione in parola oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore CP_1 dell'erario e le liquida , rispettivamente, in complessivi € 700,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 961,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 13 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco