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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. LO AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3719/2025, introdotta da
TRA
(TARANTO (TA), 10/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LONGO PAOLO;
E (ROM (RM), 10/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DI LA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14.10.1996 in Roma (atto n. 01463 del 1996, parte II, serie A02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano a liberare la casa familiare in comproprietà il prima possibile
e la stessa rimarrà nella piena disponibilità di entrambi sino alla vendita, che dovrà avvenire entro e non oltre tre anni dalla data di deposito del presente ricorso ed in occasione della quale i coniugi ripartiranno equamente tra loro i beni mobili ivi presenti;
3. a far data dal mese di presentazione del presente ricorso, il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra la somma di €1.200,00 (milleduecento/00) mensili a Parte_1 titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da aggiornare di anno in anno in base agli indici ISTAT applicabili.
4. da quella stessa data ognuno dei coniugi provvederà alle spese per il proprio mantenimento così, a titolo esemplificativo, concorrendo in egual misura alle spese per l'abitazione così come al pagamento del mutuo pro quota gravante sulla casa coniugale ed al pagamento dei finanziamenti contratti individualmente. Dal momento che la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale viene prelevata per intero dal conto corrente intestato al sig. e pure lo stesso avviene per il finanziamento contratto dalla CP_1 sig.ra per l'acquisto della autovettura FORD Ecosport tg.GJ478SJ alla Pt_1 medesima intestata, il sig. decurterà l'assegno di mantenimento dovuto alla CP_1 per la quota di mutuo alla stessa spettante e per la rata di finanziamento auto Pt_1 e ciò fino alla vendita dell'immobile e, per quanto riguarda il finanziamento autovettura, fino alla data di scadenza ed ultima rata a maggio 2026, salvo anticipata estinzione dello stesso”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (TARANTO (TA), Parte_1
10/07/1963) e OM (RM), 10/09/1972), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.10.1996 in Roma (atto n. 01463 del 1996, parte II, serie
A02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO AL RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. LO AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3719/2025, introdotta da
TRA
(TARANTO (TA), 10/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LONGO PAOLO;
E (ROM (RM), 10/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DI LA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14.10.1996 in Roma (atto n. 01463 del 1996, parte II, serie A02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano a liberare la casa familiare in comproprietà il prima possibile
e la stessa rimarrà nella piena disponibilità di entrambi sino alla vendita, che dovrà avvenire entro e non oltre tre anni dalla data di deposito del presente ricorso ed in occasione della quale i coniugi ripartiranno equamente tra loro i beni mobili ivi presenti;
3. a far data dal mese di presentazione del presente ricorso, il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra la somma di €1.200,00 (milleduecento/00) mensili a Parte_1 titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da aggiornare di anno in anno in base agli indici ISTAT applicabili.
4. da quella stessa data ognuno dei coniugi provvederà alle spese per il proprio mantenimento così, a titolo esemplificativo, concorrendo in egual misura alle spese per l'abitazione così come al pagamento del mutuo pro quota gravante sulla casa coniugale ed al pagamento dei finanziamenti contratti individualmente. Dal momento che la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale viene prelevata per intero dal conto corrente intestato al sig. e pure lo stesso avviene per il finanziamento contratto dalla CP_1 sig.ra per l'acquisto della autovettura FORD Ecosport tg.GJ478SJ alla Pt_1 medesima intestata, il sig. decurterà l'assegno di mantenimento dovuto alla CP_1 per la quota di mutuo alla stessa spettante e per la rata di finanziamento auto Pt_1 e ciò fino alla vendita dell'immobile e, per quanto riguarda il finanziamento autovettura, fino alla data di scadenza ed ultima rata a maggio 2026, salvo anticipata estinzione dello stesso”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (TARANTO (TA), Parte_1
10/07/1963) e OM (RM), 10/09/1972), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.10.1996 in Roma (atto n. 01463 del 1996, parte II, serie
A02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO AL RT EN