Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1874/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Stefania Scardicchio;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contumace;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda, volta all'accertamento dell'insussistenza del pagamento indebito di Euro 7442,11 prospettato dall' CP_1 con missiva del 4.11.2021, è fondata.
Come emerge dall'esame del ricorso e dai documenti depositati dalla ricorrente (e soprattutto dal provvedimento di cui al doc. 10 attoreo) i fatti CP_1 salienti di causa possono essere riassunti come segue.
1. Con decreto del 5 marzo 2019 il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso ex art. 445 bis cpc proposto dalla sig.ra , ha omologato l'accertamento del Pt_1 requisito sanitario prescritto per beneficiare dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 26 febbraio 2018.
2. Con Modello TE08 del 23 gennaio 2019 l' ha CP_1 liquidato alla ricorrente la prestazione a.p.e. n. 01431138 con decorrenza 1 gennaio 2019.
3. Con successivo Modello TE 08 del 22 marzo 2019 l' CP_1 ha liquidato alla ricorrente gli arretrati della provvidenza dell'invalidità civile, dovuti in forza del citato decreto di omologa del Tribunale di Bari, corrispondendole i ratei maturati per l'anno 2018 per il complessivo importo di €. 3.367,06.
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4. L' nel 2019 ha sospeso l'erogazione dell'assegno di CP_1 invalidità civile stante la percezione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, della prestazione a.p.e..
5. La prestazione a.p.e. è stata corrisposta sino al rateo di novembre 2019 e poi anch'essa sospesa a far tempo da dicembre 2019 per sopravvenuta carenza del requisito contributivo in conseguenza dell'annullamento di giornate agricole per gli anni 2011, 2012 e 2013.
6. Dalla mensilità di gennaio 2020, l' ha quindi CP_1 ripristinato d'ufficio la provvidenza dell'invalidità civile che ha erogato per tutto l'anno 2020.
7. Avverso la sospensione del trattamento a.p.e. la pensionata ha proposto ricorso ex art. 700 cpc con il quale ha evidenziato la permanenza del requisito contributivo anche dopo l'annullamento delle giornate per i tre anni sopra indicati e quindi l' con CP_1 Modello TE08 del 18 luglio 2020, ha ripristinato l'a.p.e. con decorrenza 1° gennaio 2019 sicché il processo cautelare è stato definito con cessazione della materia del contendere.
8. Con nota del 4 novembre 2021 l' ha contabilizzato CP_1 come indebite (per quanto dato evincere dall'esame del doc. 10 del fascicolo attoreo) le prestazioni dell'a.p.e. per l'anno 2019 (nella misura di €. 3.713,58) e dell'assegno di invalidità civile per il 2020.
Ciò posto, l'indebito relativo all'anno 2019, relativo al pagamento asseritamente indebito dell'a.p.e. dal gennaio al novembre 2019, è insussistente in quanto – come anche ammesso dall' nella documentazione agli atti della CP_1 ricorrente – nel periodo dal gennaio al novembre 2019 in capo alla ricorrente sussistevano tutti i requisiti per la fruizione dell'a.p.e..
Quanto alla pretesa restitutoria relativa all'anno 2020, afferente all'indebita percezione dell'assegno di invalidità civile, va osservato che, con riferimento alla questione della ripetibilità delle prestazioni assistenziali è stato condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte che: <la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui
2 "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
7. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
8. Pertanto, se nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso di mancanza del requisito della incollocazione al lavoro, trovano applicazione le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale), previsioni legislative che, come detto, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
9. Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che - pertanto - cede loro il passo.
10. Infine non rileva l'assunta mancanza di buona fede dell'accipiens, atteso che le disposizioni speciali sopra ricordate non ne prendono in considerazione l'atteggiamento soggettivo (che, peraltro, lo stesso art. 2033 c.c., considera al solo fine del regime degli interessi)>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 31372/2019).
A fronte di tanto va osservato che il primo atto dell' CP_1 in cui si dà atto dell'insussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno di invalidità civile (missiva del
3 4.11.2021) è certamente successivo al frangente temporale interessato dalla richiesta restitutoria dell' (anno CP_1 2020) sicché le somme oggetto della richiesta di restituzione dell'asserito indebito oggetto di causa devono essere integralmente dichiarate irripetibili.
Le spese – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e negli importi minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate - seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' CP_1
- condanna l' alla corresponsione delle spese di CP_1 lite che si liquidano complessivamente in Euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 17/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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