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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 30627/2022
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
STRANGIO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. SERENA MADDALENA, giusta delega orale.
Per essuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte opponente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. STRANGIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIA MAGNA GRECIA, 2 89032 BIANCO, presso il difensore avv. STRANGIO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE MICHELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE, 90 20812 LIMBIATE (MI), presso il difensore avv. MELCHIORRE MICHELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come in atti e come da verbali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona del proprio rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_2 ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8763/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 maggio 2022 con cui le veniva ingiunto il
2 pagamento in favore di della somma di € 23.093,50 oltre interessi e spese Controparte_1
giudiziali a titolo di mancato pagamento di alcuni canoni di locazione maturati dal 12 gennaio 2021 al 11 gennaio 2022 in relazione al contratto di locazione commerciale stipulato in data 12 gennaio 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Limbiate (MB), via 8 Marzo (cfr. docc.
1-2 parte opposta).
Con l'odierna opposizione la premetteva in fatto: che non risultava debitrice Parte_2
delle somme ingiunte a fronte di n. 6 bonifici istantanei effettuati da altre società ma facenti capo alla stessa opponente;
che era evidente la mala fede di la quale non aveva CP_1 mostrato un atteggiamento collaborativo mediante le precedenti richieste di pagamento avvenute tramite pec ed e-mail; che eventuali inadempimenti, non riferibili alle somme richieste nel decreto ingiuntivo, erano da considerarsi incolpevoli poiché dovuti dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia da Covid-19 e che sussisteva, in capo all'opposta, l'onere di promuovere la procedura di mediazione essendo condizione di procedibilità; dunque, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del decreto, nel merito, dichiararsi inammissibile e/o illegittima la pretesa creditoria disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine disporsi congrua riduzione del canone mensile per difficoltà sopravvenuta e ordinarsi l'esperimento della procedura di mediazione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la creditrice opposta contestando la Controparte_1
fondatezza delle domande spiegate dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e precisava: che parte opponente sosteneva che i canoni erano stati già pagati, ma venivano indicati i pagamenti di solo n. 6 fatture rispetto alle n. 10 fatture che restavano insolute;
che era dovere di dimostrare di aver onorato Parte_2 il contratto di locazione, spettando alla stessa, e non ad altre aziende, il pagamento dei relativi canoni;
che non risultava chiaro sulla base di quale fondamento logico-giuridico tali aziende facessero capo alla opponente;
che, infine, non era mai pervenuta a da parte Controparte_1
della opponente, una qualche comunicazione che esprimesse la situazione di insolvenza incolpevole dovuta a causa della pandemia, né aveva mai ricevuto una richiesta di rinegoziazione del canone.
Parte opposta chiedeva, dunque in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ne chiedeva la conferma.
3 All'udienza del 9 maggio 2023 si riportava al contenuto del proprio atto di Parte_1
citazione, contestando il contenuto della comparsa di costituzione ed opponendosi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 insisteva per l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
il Giudice,
[...]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza, rilevava: che il titolo posto a fondamento del ricorso monitorio era il contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto in data 12 gennaio 2019 tra e ed avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
Limbiate (MB) via 8 Marzo (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio); che tale contratto era stato stipulato “per la durata di un anno con inizio dal 12.01.2019 al 11.02.2020”; che le fatture allegate al ricorso monitorio si riferivano a somme relative alle “quote mensili dei canoni di locazione, per un ammontare complessivo pari a € 22.058,50” (cfr. docc.
2-10 fascicolo monitorio) maturate da marzo 2021, dunque successivamente alla scadenza del contratto di locazione;
sicché non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva il mutamento del rito, onerando parte opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 13 dicembre 2023 chiedeva un rinvio per intraprendere la CP_1
procedura di mediazione, non avviata per un disguido relativo al contributo;
si Parte_1 associava e il Giudice rinviava;
successivamente, all'udienza del 21 marzo 2024 la difesa di parte opposta dava atto che la mediazione non era stata avviata a causa delle condizioni di salute della propria assistita ed il Giudice concedeva termine perentorio di 15 giorni per avviare la suddetta procedura, rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 28 gennaio 2025 dava atto del mancato esperimento della Parte_1
mediazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre per CP_1 nessuno compariva;
il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
L'opposizione svolta da è fondata, dovendosi dichiarare l'improcedibilità della Parte_2
domanda giudiziale proposta da con il ricorso monitorio. CP_1
Rilevato, infatti:
che la giurisprudenza aveva già stabilito che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
4 introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 19596 del 18 settembre 2020);
che l'art. 5 bis, D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dal Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 Articolo 7) ha poi espressamente previsto che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”;
che parte opposta, seppur onerata, è rimasta inadempiente nell'istaurazione del procedimento di mediazione.
Per quanto sopra esposto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8763/2022 emesso in data 18 maggio 2022 dal Tribunale di Milano.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da con il CP_1 ricorso monitorio;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 8763/2022 emesso in data 18 maggio 2022 dal Tribunale di Milano;
3. condanna a rifondere alla società opponente le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 118,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.; spese da distrarsi in favore del
5 procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6