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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GESSICA PASQUALIN, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUARDI, 11
20133 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA BERETTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA A. ZAPPELLINI N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 259/2024
“In parziale riforma della sentenza n. 1910/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio –
Giudice dott. Carlo Barile (rg. n. 4577/2022), pubblicata il 19.12.2023, notificata via pec dall'avv. Beretta in data 20.12.2023, qui impugnata in via principale:
- accertata e dichiarata, per i motivi indicati in narrativa, l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti dal sig. condannare in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore pari ad Euro 43.013,13, ovvero il diverso importo che verrà riconosciuto in corso di causa, oltre interessi alla data del saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del 50% del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria:
- si chiede sin da ora l'acquisizione del fascicolo relativo alla consulenza tecnica preventiva (tribunale di Bergamo – rg. n. 8523/2019 – Giudice dott.ssa Giraldi) nonché del fascicolo relativo al giudizio di merito (Tribunale di Busto Arsizio – rg. n. 4577/2022 –
Giudice dott. Carlo Barile)
- si chiede sin da ora di nominare un nuovo perito che provveda a fare una nuova perizia volta a quantificare i danni riportati dall'autovettura del dott. BMW – X5 XDrive Pt_1
30D Suv. Nella denegata ipotesi in cui non venisse nominato un nuovo perito, si chiede che venga fissata un'udienza di comparizione del CTU geom. affinchè, forniti tutti i Per_1 chiarimenti necessari, rediga un altro elaborato peritale.
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Si nomina sin da ora in qualità di consulente di parte il geom. Controparte_2
via XXV Aprile, 40 – 24010 Villa di Serio (BG) - (tel. 0350791000 –
[...]
)”. Email_1
Per l'Appellata CP_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito respingere integralmente l'appello e le domande ex adverso proposte.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio”.
pagina 2 di 11 n. r.g. 259/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio Parte_1
quale incorporante di già esponendo CP_1 Controparte_3 Controparte_4 di aver lasciato in deposito presso quest'ultima, a partire dal 29.3.2019, la propria autovettura BMW– X5 XDrive 30D, che, affidata dalla depositaria a per Parte_2 essere sottoposta a lavaggio prima della riconsegna prevista per il 3.4.2019, il 1°.
4.2019 veniva utilizzata senza il suo consenso da un dipendente della Società e, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio, si ribaltava, riportando danni per i quali era stato richiesto ed espletato un ATP presso il Tribunale di Bergamo, che aveva tuttavia condotto alla quantificazione del relativo importo nella misura, ritenuta erronea, di € 28.120,00.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta, previo accertamento della sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento, alla corresponsione in proprio favore del complessivo importo di € 72.889,49, di cui € 49.008,97 per i danni riportati dall'autovettura, € 4.415,97 per il noleggio di un'auto sostitutiva nel periodo da maggio 2019 a dicembre 2019, € 11.516,80 per le spese di recupero e traino del veicolo presso l'autosoccorso , nonché per la relativa custodia dall'1.4.2019 al 27.11.2020, CP_5
€ 1.055,64 per spese legali relative all'impugnazione della multa notificata, € 1.281,00 per le spese di CTU relative alla procedura di ATP, € 36,00 per il parcheggio presso
[...] dal 29.03.2029 al 03.04.2019, € 575,10 per spese di immatricolazione di una CP_4 nuova vettura ed € 5.000,00, o altra somma da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale personalmente patito.
Si è costituita la convenuta contestando l'esistenza di una propria responsabilità CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda, o, in subordine, l'accoglimento della stessa nei limiti dell'importo di € 28.120,00 corrispondente all'ammontare dei danni accertati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali, ed acquisita la relazione di ATP, il
Tribunale adìto, con sentenza n. 191/2023 emessa il 19.12.2023, ha accolto parzialmente la domanda e, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nel sinistro oggetto di causa, ha condannato a pagare in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento, la somma di € 29.258,25 (di cui € 28.120,00 per il danno subito dall'autovettura, “tenuto conto del degrado per uso e vetustà del veicolo immatricolato in data 25.10.2017”, € 330,75 per n. 25 giorni di fermo tecnico in ragione di € 13,23 al giorno, € 350,00 per spese di traino presso l'autosoccorso ed € 457,50 per spese di custodia), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
pagina 3 di 11 n. r.g. 259/2024
ha interposto appello, lamentando la “mancata rinnovazione di Parte_1 una perizia sul veicolo”; la “erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno da fermo tecnico”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo al traino del veicolo per l'autosoccorso e per la custodia dell'autovettura”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo alle spese legali sostenute per impugnare la multa …”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo alle spese delle somme sostenute per il parcheggio, per
l'immatricolazione di una nuova autovettura ed al danno non patrimoniale”.
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è ritualmente costituita ed ha insistito per il rigetto del gravame. CP_1
Alla prima udienza del 14.5.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 4.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
Va premesso che la responsabilità per i danni riportati dall'autovettura BMW mod. X Drive 30d tg. FM354DW di proprietà dell'appellante ribaltatasi Parte_1 sul fianco destro il 1°.
4.2019 mentre alla sua guida si trovava un dipendente di Parte_2 cui era stata affidata per il lavaggio da ora deve
[...] Controparte_4 CP_1 intendersi definitivamente accertata in capo a quest'ultima, quale depositaria del veicolo in forza di contratto (atipico) di parcheggio stipulato con il proprietario il 29.3.2019, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto dall'odierna appellata ed essendo quindi intervenuta formazione di giudicato interno, in parte qua, della gravata sentenza n.
1910/2023 del Tribunale di Busto Arsizio.
Passando all'esame dei motivi sviluppati dall'appellante, deve anzitutto escludersi la dedotta erroneità della pronuncia impugnata per avere il primo Giudice ritenuto di fondare la decisione in ordine al quantum debeatur sull'ATP acquisito presso il Tribunale di
Bergamo, anziché disporre – in accoglimento della relativa istanza, riproposta anche nel presente grado – la rinnovazione delle indagini peritali per l'accertamento dei danni riportati dal veicolo oggetto di causa.
Ritiene la Corte che in effetti non vi sia ragione per disporre una nuova consulenza.
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La relazione depositata dal Consulente incaricato, geom. non presenta vizi Persona_2 logico-argomentativi evidenti e, del resto, le stesse censure mosse al relativo contenuto non attengono tanto alle indicazioni riguardanti l'ammontare delle spese di riparazione o la valutazione ante sinistro del veicolo danneggiato, quanto piuttosto a pretesi errori metodologici in cui il Consulente sarebbe incorso nella determinazione del relativo quantum di spettanza del proprietario.
Lamenta in particolare l'appellante che il Consulente Geom. non avrebbe Persona_2
“esaminato con la dovuta diligenza la perizia del CTP” e sarebbe inoltre incorso in un
“errore tecnico”, come posto in evidenza dal proprio CTP geom. , dal CP_2 momento che “non è possibile applicare un degrado d'uso su un valore antesinistro che, per definizione, esprime già il valore di un mezzo al momento in cui lo si vuole determinare”.
Entrambe le affermazioni sono destituite di fondamento.
Contrariamente a quanto si afferma, risulta anzitutto che il Geom. Peri non solo abbia fatto riferimento alla “perizia del C.T.U. Attore allegata agli atti di causa”, ma si sia anche mostrato dichiaratamente concorde con quanto in essa indicato riguardo al “costo delle riparazioni che assomma a complessivi € 40.171,28#”.
Tale è infatti la stima delle riparazioni necessarie, al netto di IVA, effettuata dal Geom.
nella perizia di parte appellante versata in atti (doc. 13 appellante). Per_1
Oggetto di critica è tuttavia il fatto che, nell'elaborato peritale, il costo delle riparazioni sia stato decurtato del 30%, pari ad € 12.051,28, e ricalcolato nella minor somma di € 28.120,00, in considerazione “di un degrado per uso e vetustà degli stessi componenti danneggiati” correlato al fatto che il veicolo era stato immatricolato il 25.10.2017 ed il sinistro si era verificato nell'aprile 2019.
Parte appellante reitera al riguardo le obiezioni avanzate dal proprio CTP, secondo il quale l'applicazione di un degrado d'uso per vetusta nella misura del 30% integrerebbe “un errore tecnico di valutazione”, in quanto “[l]a valutazione commerciale di un mezzo alla data del sinistro È GIÀ COMPRENSIVA E DEL CP_6 CP_7
, difatti è la valutazione commerciale del mezzo alla data presa in
[...] considerazione” e dunque depurare del degrado per vetustà il valore commerciale alla data del sinistro significa applicare “una seconda volta un degrado su un valore sul quale è già stato considerato il degrado del bene sottoposto a valutazione …”.
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Si tratta di affermazioni concettualmente corrette, che tuttavia non si attagliano al caso concreto, in cui – come osservato dal CTU in replica – il degrado non risulta applicato sul valore ante sinistro del mezzo (stimato nella stessa relazione peritale in € 36.000,00), ma
“solo sull'importo delle riparazioni poiché i componenti della carrozzeria e quelli meccanici danneggiati non sono nuovi bensì usati …”, fatto del quale il CTP non mostra di aver tenuto conto.
In altri termini, nella valutazione del danno si è dovuto necessariamente considerare che i pezzi di ricambio non andavano a sostituire componenti di un veicolo nuovo, bensì di un veicolo utilizzato per circa due anni, e per questo motivo il loro valore doveva essere percentualmente ridotto.
Alla luce di tali argomentati rilievi, si reputa corretta la quantificazione dei danni subiti dalla carrozzeria e dalle parti meccaniche dell'autovettura di proprietà dell'appellante nell'importo di € 28.120,00, senza doversi procedere – lo si ribadisce – alla rinnovazione delle indagini peritali, affatto necessaria.
Del resto, se il valore delle riparazioni non fosse stato diminuito in ragione del degrado, ciò avrebbe comportato una indebita locupletazione per il danneggiato, trattandosi di importo
(€ 40.171,28) manifestamente eccedente lo stesso valore di mercato del mezzo all'epoca del sinistro, stimato – come detto – in € 36.000,00.
Con il secondo motivo, denuncia l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata “con riferimento al danno da fermo tecnico”, liquidato dal Tribunale nei limiti di € 330,75, a fronte di una domanda di € 4.415,97, rivolgendo le proprie critiche all'affermazione secondo cui il noleggio di un'autovettura sostitutiva per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2019 avrebbe costituito aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., data la possibilità di riconoscere il fermo tecnico “esclusivamente per il tempo necessario per la riparazione del mezzo incidentato”, ovvero, nello specifico, per n. 25 giorni come indicato dal CTU, in ragione di € 13,23 al giorno, equivalenti al costo documentato del veicolo sostitutivo.
Sostiene l'appellante che la disponibilità di un'autovettura sarebbe indispensabile per l'esercizio della sua professione di ginecologo presso l'Ospedale di Aosta e, non avendo l'immediata disponibilità economica per affrontare l'ingente costo delle riparazioni, o per acquistare un'altra auto, la soluzione del noleggio si era rivelata come “l'unica strada percorribile” fino all'acquisto di una nuova autovettura nel dicembre 2019.
Reitera quindi la domanda di rimborso dell'intera spesa documentata per il titolo in esame.
pagina 6 di 11 n. r.g. 259/2024
Sotto tale profilo, l'appello è in parte fondato.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 27389 del 19 settembre
2022), l'onere di spesa per il noleggio di un veicolo da utilizzare in luogo di quello danneggiato in un sinistro non integra un danno in re ipsa, ma un danno presunto, per cui è sufficiente provare la spesa sostenuta per disporre di un veicolo sostituivo nel periodo durante il quale l'auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile, senza bisogno di fornire dimostrazione della reale necessità di servirsi del mezzo.
L'odierno appellante ha dato prova di esborsi effettuati per il titolo in esame in un periodo nel quale è certo che egli non potesse godere del veicolo danneggiato, essendo il sinistro avvenuto il 1° aprile del 2019 ed essendosi le operazioni di ATP prolungate sino al
30.9.2020, data dell'elaborato peritale.
Le fatture prodotte (in numero di 5 complessivamente – sub doc. n. 23 appellante) risultano infatti riferite al noleggio di autovettura per i mesi, rispettivamente, di aprile 2019 (fattura
Europcar n. 100912906208 del 3.5.2019), di maggio 2019 (fattura Europcar n.
100913012654 del 30.5.2019), di giugno 2019 (fattura Europcar n. 100913149438 del
26.7.2019), di luglio 2019 (fattura Europcar n. 100923299230 del 26.7.2019) e di agosto
2019 (fattura Europcar n. 100913448647 del 27.8.2019).
Il relativo importo complessivo ammonta ad € 2.699,39 (€ 621,27 + € 531,98 + € 504,93 +
€ 535,04 + € 506,17), non risultando documentati ulteriori esborsi, malgrado la richiesta avanzata nel superiore importo di € 4.415,97 e asseritamente giustificata dalla produzione di altre 3 fatture, emesse sino a dicembre 2019, tuttavia non rinvenibili in atti.
Per il titolo in esame, deve dunque in definitiva riconoscersi la spettanza in favore di dell'indicata somma di € 2.699,39 in luogo del minore importo Parte_1 di € 303,75 come liquidato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia un ulteriore errore del Tribunale, per avere limitato ad € 807,50 il risarcimento del danno relativo alle spese di traino della vettura danneggiata e di custodia della stessa dall'1.4.2019 al 27 novembre 2020, ammontando asseritamente il relativo esborso ad € 11.516,80.
Ritiene la Corte che in questo caso le ragioni dell'appellante siano infondate.
Non vi è alcuna prova di esborsi effettivamente sostenuti da per i Controparte_8 titoli in esame, risultando al riguardo depositata la sola comunicazione fatta dall' allo studio dell'avv. Gessica Pasqualin in data Parte_3
26.6.2019 in cui si espongono gli importi di € 350,00 per “recupero difficoltoso e traino
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notturno” e di € 1.290,00 per la custodia dell'autovettura danneggiata “in locale chiuso all'interno di area recintata coperta, sorvegliata con sistemi di sicurezza gg. 86” (doc. 8 appellante).
Manca la fattura e non risultano documentati né il pagamento di € 2.000,80, IVA compresa, di cui alla suddetta comunicazione inviata al legale dell'appellante, né, tanto meno, la maggior somma azionata nel presente giudizio, fino a concorrenza di complessivi
€ 11.516,80, comprendente ulteriori spese di custodia sino al 27.11.2020.
La carenza di prova riguardo agli esborsi indicati comporta che debba dunque mantenersi ferma, in difetto anche di appello incidentale sul punto, la liquidazione effettuata dal
Giudice di prime cure per i titoli in esame nella misura di complessivi € 807,50, di cui €
350,00 per spese di recupero e traino ed € 457,50 per spese di custodia (in ragione di €
18,30 al giorno, IVA compresa), riferite al periodo di 25 giorni indicato come necessario dal CTU per le riparazioni.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento in proprio favore del danno relativo alle spese legali sostenute per impugnare la multa di € 5.126,38 comminata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 116 commi 15 e 17 C.d.S., per essere il conducente dell'autovettura danneggiata sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita, al momento del sinistro (doc. 25).
Il signor assume al riguardo di avere documentato le “spese Parte_1 legali affrontate … per impugnare le multe notificate pari ad Euro € 1.055,64 (cfr. doc. 24 fascicolo primo grado” ed aggiunge che “[t]ale esborso è stato provato tempestivamente e documentalmente (cfr. doc. 25 fascicolo di primo grado)”.
In realtà i documenti menzionati sono costituiti, rispettivamente, dalla fattura di acquisto di un'autovettura nuova presso Nissan S.p.A. (doc. 24) e dalla multa notificata (doc. 25).
Le spese legali alle quali è fatto riferimento sono invece documentate mediante il deposito delle fatture n. 44/2019 di € 612,00 e n. 45/2019 di € 443,64 emesse dall'avv. Gessica Pasqualin in data 30.9.2019 con le causali, rispettivamente, “Impugnazione multa” e
“Consulenza”.
Tuttavia, manca la prova dei relativi pagamenti, non essendovi traccia di quietanza, e deve anche convenirsi con il Giudice di prime cure che si tratti di produzioni tardive, siccome allegate alla “Memoria con proposta transattiva nell'interesse del dott. depositata Pt_1 il 4.10.2023, dopo lo spirare del termine per il deposito della memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 8 di 11 n. r.g. 259/2024
Il motivo in esame si rivela dunque anch'esso infondato.
Con il quinto ed ultimo motivo, denuncia l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la spettanza in proprio favore “delle spese relative al parcheggio, … delle spese relative ad una nuova immatricolazione, nonché il danno non patrimoniale … subito”, sul rilievo che “[t]ali voci di danno sono certamente in rapporto di regolarità causale con la condotta gravemente negligente dell'odierna parte appellata”.
Non viene mossa tuttavia alcuna critica specifica alle motivazioni sottese alla decisione e dunque si tratta di motivo al limite dell'inammissibilità.
In ogni caso, deve evidenziarsene l'inconsistenza.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 36,00, secondo il Tribunale non è possibile far luogo agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto di parcheggio in difetto di relativa domanda, non proposta.
Anche a prescindere da tale rilievo, merita osservare che la voce di spesa in esame non risulta a sua volta documentata, non essendo presente, tra gli allegati dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il documento n. 28 di cui all'elenco in calce alla citazione, asseritamente costituito da “ricevuta di pagamento del parcheggio presso ” CP_4
(le produzioni si arrestano infatti al documento n. 27).
Correttamente non è stata riconosciuta poi la spettanza dell'importo di € 575,10 per l'immatricolazione di altro autoveicolo, dal momento che l'autovettura BMW mod. X
Drive 30d tg. FM354DW danneggiata non risulta essere stata demolita ed anzi la domanda risarcitoria si riferisce alle spese di riparazione della stessa, sicché non vi è modo di considerare la necessità dell'acquisto, e quindi dell'immatricolazione, di un nuovo veicolo quale conseguenza immediata e diretta del sinistro oggetto di causa.
Non spetta infine all'appellante il risarcimento del danno non patrimoniale, che assume di avere sofferto “a seguito del comportamento gravemente inadempiente della
[...]
, per essersi “visto privare della propria vettura” ed essersi “trovato in una CP_4 situazione di difficoltà organizzativa”, con l'esigenza ulteriore di dover “anticipare ingenti somme per poter svolgere il proprio lavoro e condurre la propria vita personale (noleggio auto) nonché per fare valere i proprio diritti”.
Vero è che la risarcibilità del danno non patrimoniale deve ammettersi anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, ma solo per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi pagina 9 di 11 n. r.g. 259/2024
contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana (v. Cass. Sez.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008).
Nel caso in esame, in cui l'appellante si è limitato ad indicare una serie di disagi derivanti dal fatto di essere stato privato della disponibilità della propria auto e di aver dovuto quindi affrontare una serie di difficoltà pratiche ed organizzative, anche a livello professionale, non vi è manifestamente allegazione, né tanto meno prova, di una eventuale lesione di diritti fondamentali e dunque il danno non patrimoniale contrattuale rimane giuridicamente irrilevante.
Alla luce delle considerazioni svolte, e dato l'accoglimento (peraltro solo parziale) del secondo motivo, è condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 31.626,89 in luogo di € 29.258,25, con interessi legali dal
19.12.2023 al saldo come stabilito nella sentenza gravata.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto notevolmente ridotte le pretese inizialmente avanzate dall'odierna appellante, ritiene la Corte che debba disporsene la compensazione in ragione del 50% per entrambi i gradi, con imposizione a carico dell'appellata del restante 50%, importo che, tenuto conto del valore del decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquida secondo il D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri medi stabiliti per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado, ad eccezione della fase di trattazione dell'appello, per la quale la liquidazione avviene in applicazione dei parametri minimi dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto.
è quindi condannata a rifondere a CP_1 Parte_1
- relativamente al giudizio di primo grado, l'importo già ridotto di € 3.808,00, di cui €
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- relativamente al presente giudizio di appello, l'importo già ridotto di € 4.234,50, di cui €
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 761,50 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Le spese dell'ATP acquisito nel presente giudizio di merito vanno poste integralmente a carico della parte appellata, in applicazione del principio di causalità giuridica, siccome responsabile dell'evento di danno.
pagina 10 di 11 n. r.g. 259/2024
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza n.
1010/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19.12.2023, che nel resto conferma,
1) condanna a pagare a l'importo di € 31.626,89, oltre CP_1 Parte_1 interessi come da motivazione;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate in ragione del 50% e conseguentemente condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
l 50% delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per la quota nell'importo
[...] già ridotto di € 3.808,00 per compensi, e il 50% delle spese del presente grado di appello, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 4.234,50 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di A.T.P. integralmente a carico dell'appellata CP_1
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'11 Febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GESSICA PASQUALIN, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUARDI, 11
20133 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA BERETTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA A. ZAPPELLINI N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 259/2024
“In parziale riforma della sentenza n. 1910/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio –
Giudice dott. Carlo Barile (rg. n. 4577/2022), pubblicata il 19.12.2023, notificata via pec dall'avv. Beretta in data 20.12.2023, qui impugnata in via principale:
- accertata e dichiarata, per i motivi indicati in narrativa, l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti dal sig. condannare in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore pari ad Euro 43.013,13, ovvero il diverso importo che verrà riconosciuto in corso di causa, oltre interessi alla data del saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del 50% del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria:
- si chiede sin da ora l'acquisizione del fascicolo relativo alla consulenza tecnica preventiva (tribunale di Bergamo – rg. n. 8523/2019 – Giudice dott.ssa Giraldi) nonché del fascicolo relativo al giudizio di merito (Tribunale di Busto Arsizio – rg. n. 4577/2022 –
Giudice dott. Carlo Barile)
- si chiede sin da ora di nominare un nuovo perito che provveda a fare una nuova perizia volta a quantificare i danni riportati dall'autovettura del dott. BMW – X5 XDrive Pt_1
30D Suv. Nella denegata ipotesi in cui non venisse nominato un nuovo perito, si chiede che venga fissata un'udienza di comparizione del CTU geom. affinchè, forniti tutti i Per_1 chiarimenti necessari, rediga un altro elaborato peritale.
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Si nomina sin da ora in qualità di consulente di parte il geom. Controparte_2
via XXV Aprile, 40 – 24010 Villa di Serio (BG) - (tel. 0350791000 –
[...]
)”. Email_1
Per l'Appellata CP_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito respingere integralmente l'appello e le domande ex adverso proposte.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio”.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio Parte_1
quale incorporante di già esponendo CP_1 Controparte_3 Controparte_4 di aver lasciato in deposito presso quest'ultima, a partire dal 29.3.2019, la propria autovettura BMW– X5 XDrive 30D, che, affidata dalla depositaria a per Parte_2 essere sottoposta a lavaggio prima della riconsegna prevista per il 3.4.2019, il 1°.
4.2019 veniva utilizzata senza il suo consenso da un dipendente della Società e, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio, si ribaltava, riportando danni per i quali era stato richiesto ed espletato un ATP presso il Tribunale di Bergamo, che aveva tuttavia condotto alla quantificazione del relativo importo nella misura, ritenuta erronea, di € 28.120,00.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta, previo accertamento della sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento, alla corresponsione in proprio favore del complessivo importo di € 72.889,49, di cui € 49.008,97 per i danni riportati dall'autovettura, € 4.415,97 per il noleggio di un'auto sostitutiva nel periodo da maggio 2019 a dicembre 2019, € 11.516,80 per le spese di recupero e traino del veicolo presso l'autosoccorso , nonché per la relativa custodia dall'1.4.2019 al 27.11.2020, CP_5
€ 1.055,64 per spese legali relative all'impugnazione della multa notificata, € 1.281,00 per le spese di CTU relative alla procedura di ATP, € 36,00 per il parcheggio presso
[...] dal 29.03.2029 al 03.04.2019, € 575,10 per spese di immatricolazione di una CP_4 nuova vettura ed € 5.000,00, o altra somma da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale personalmente patito.
Si è costituita la convenuta contestando l'esistenza di una propria responsabilità CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda, o, in subordine, l'accoglimento della stessa nei limiti dell'importo di € 28.120,00 corrispondente all'ammontare dei danni accertati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali, ed acquisita la relazione di ATP, il
Tribunale adìto, con sentenza n. 191/2023 emessa il 19.12.2023, ha accolto parzialmente la domanda e, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nel sinistro oggetto di causa, ha condannato a pagare in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento, la somma di € 29.258,25 (di cui € 28.120,00 per il danno subito dall'autovettura, “tenuto conto del degrado per uso e vetustà del veicolo immatricolato in data 25.10.2017”, € 330,75 per n. 25 giorni di fermo tecnico in ragione di € 13,23 al giorno, € 350,00 per spese di traino presso l'autosoccorso ed € 457,50 per spese di custodia), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
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ha interposto appello, lamentando la “mancata rinnovazione di Parte_1 una perizia sul veicolo”; la “erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno da fermo tecnico”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo al traino del veicolo per l'autosoccorso e per la custodia dell'autovettura”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo alle spese legali sostenute per impugnare la multa …”; l'“erroneità ed illegittimità della sentenza con riferimento al danno relativo alle spese delle somme sostenute per il parcheggio, per
l'immatricolazione di una nuova autovettura ed al danno non patrimoniale”.
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è ritualmente costituita ed ha insistito per il rigetto del gravame. CP_1
Alla prima udienza del 14.5.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 4.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
Va premesso che la responsabilità per i danni riportati dall'autovettura BMW mod. X Drive 30d tg. FM354DW di proprietà dell'appellante ribaltatasi Parte_1 sul fianco destro il 1°.
4.2019 mentre alla sua guida si trovava un dipendente di Parte_2 cui era stata affidata per il lavaggio da ora deve
[...] Controparte_4 CP_1 intendersi definitivamente accertata in capo a quest'ultima, quale depositaria del veicolo in forza di contratto (atipico) di parcheggio stipulato con il proprietario il 29.3.2019, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto dall'odierna appellata ed essendo quindi intervenuta formazione di giudicato interno, in parte qua, della gravata sentenza n.
1910/2023 del Tribunale di Busto Arsizio.
Passando all'esame dei motivi sviluppati dall'appellante, deve anzitutto escludersi la dedotta erroneità della pronuncia impugnata per avere il primo Giudice ritenuto di fondare la decisione in ordine al quantum debeatur sull'ATP acquisito presso il Tribunale di
Bergamo, anziché disporre – in accoglimento della relativa istanza, riproposta anche nel presente grado – la rinnovazione delle indagini peritali per l'accertamento dei danni riportati dal veicolo oggetto di causa.
Ritiene la Corte che in effetti non vi sia ragione per disporre una nuova consulenza.
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La relazione depositata dal Consulente incaricato, geom. non presenta vizi Persona_2 logico-argomentativi evidenti e, del resto, le stesse censure mosse al relativo contenuto non attengono tanto alle indicazioni riguardanti l'ammontare delle spese di riparazione o la valutazione ante sinistro del veicolo danneggiato, quanto piuttosto a pretesi errori metodologici in cui il Consulente sarebbe incorso nella determinazione del relativo quantum di spettanza del proprietario.
Lamenta in particolare l'appellante che il Consulente Geom. non avrebbe Persona_2
“esaminato con la dovuta diligenza la perizia del CTP” e sarebbe inoltre incorso in un
“errore tecnico”, come posto in evidenza dal proprio CTP geom. , dal CP_2 momento che “non è possibile applicare un degrado d'uso su un valore antesinistro che, per definizione, esprime già il valore di un mezzo al momento in cui lo si vuole determinare”.
Entrambe le affermazioni sono destituite di fondamento.
Contrariamente a quanto si afferma, risulta anzitutto che il Geom. Peri non solo abbia fatto riferimento alla “perizia del C.T.U. Attore allegata agli atti di causa”, ma si sia anche mostrato dichiaratamente concorde con quanto in essa indicato riguardo al “costo delle riparazioni che assomma a complessivi € 40.171,28#”.
Tale è infatti la stima delle riparazioni necessarie, al netto di IVA, effettuata dal Geom.
nella perizia di parte appellante versata in atti (doc. 13 appellante). Per_1
Oggetto di critica è tuttavia il fatto che, nell'elaborato peritale, il costo delle riparazioni sia stato decurtato del 30%, pari ad € 12.051,28, e ricalcolato nella minor somma di € 28.120,00, in considerazione “di un degrado per uso e vetustà degli stessi componenti danneggiati” correlato al fatto che il veicolo era stato immatricolato il 25.10.2017 ed il sinistro si era verificato nell'aprile 2019.
Parte appellante reitera al riguardo le obiezioni avanzate dal proprio CTP, secondo il quale l'applicazione di un degrado d'uso per vetusta nella misura del 30% integrerebbe “un errore tecnico di valutazione”, in quanto “[l]a valutazione commerciale di un mezzo alla data del sinistro È GIÀ COMPRENSIVA E DEL CP_6 CP_7
, difatti è la valutazione commerciale del mezzo alla data presa in
[...] considerazione” e dunque depurare del degrado per vetustà il valore commerciale alla data del sinistro significa applicare “una seconda volta un degrado su un valore sul quale è già stato considerato il degrado del bene sottoposto a valutazione …”.
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Si tratta di affermazioni concettualmente corrette, che tuttavia non si attagliano al caso concreto, in cui – come osservato dal CTU in replica – il degrado non risulta applicato sul valore ante sinistro del mezzo (stimato nella stessa relazione peritale in € 36.000,00), ma
“solo sull'importo delle riparazioni poiché i componenti della carrozzeria e quelli meccanici danneggiati non sono nuovi bensì usati …”, fatto del quale il CTP non mostra di aver tenuto conto.
In altri termini, nella valutazione del danno si è dovuto necessariamente considerare che i pezzi di ricambio non andavano a sostituire componenti di un veicolo nuovo, bensì di un veicolo utilizzato per circa due anni, e per questo motivo il loro valore doveva essere percentualmente ridotto.
Alla luce di tali argomentati rilievi, si reputa corretta la quantificazione dei danni subiti dalla carrozzeria e dalle parti meccaniche dell'autovettura di proprietà dell'appellante nell'importo di € 28.120,00, senza doversi procedere – lo si ribadisce – alla rinnovazione delle indagini peritali, affatto necessaria.
Del resto, se il valore delle riparazioni non fosse stato diminuito in ragione del degrado, ciò avrebbe comportato una indebita locupletazione per il danneggiato, trattandosi di importo
(€ 40.171,28) manifestamente eccedente lo stesso valore di mercato del mezzo all'epoca del sinistro, stimato – come detto – in € 36.000,00.
Con il secondo motivo, denuncia l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata “con riferimento al danno da fermo tecnico”, liquidato dal Tribunale nei limiti di € 330,75, a fronte di una domanda di € 4.415,97, rivolgendo le proprie critiche all'affermazione secondo cui il noleggio di un'autovettura sostitutiva per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2019 avrebbe costituito aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., data la possibilità di riconoscere il fermo tecnico “esclusivamente per il tempo necessario per la riparazione del mezzo incidentato”, ovvero, nello specifico, per n. 25 giorni come indicato dal CTU, in ragione di € 13,23 al giorno, equivalenti al costo documentato del veicolo sostitutivo.
Sostiene l'appellante che la disponibilità di un'autovettura sarebbe indispensabile per l'esercizio della sua professione di ginecologo presso l'Ospedale di Aosta e, non avendo l'immediata disponibilità economica per affrontare l'ingente costo delle riparazioni, o per acquistare un'altra auto, la soluzione del noleggio si era rivelata come “l'unica strada percorribile” fino all'acquisto di una nuova autovettura nel dicembre 2019.
Reitera quindi la domanda di rimborso dell'intera spesa documentata per il titolo in esame.
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Sotto tale profilo, l'appello è in parte fondato.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 27389 del 19 settembre
2022), l'onere di spesa per il noleggio di un veicolo da utilizzare in luogo di quello danneggiato in un sinistro non integra un danno in re ipsa, ma un danno presunto, per cui è sufficiente provare la spesa sostenuta per disporre di un veicolo sostituivo nel periodo durante il quale l'auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile, senza bisogno di fornire dimostrazione della reale necessità di servirsi del mezzo.
L'odierno appellante ha dato prova di esborsi effettuati per il titolo in esame in un periodo nel quale è certo che egli non potesse godere del veicolo danneggiato, essendo il sinistro avvenuto il 1° aprile del 2019 ed essendosi le operazioni di ATP prolungate sino al
30.9.2020, data dell'elaborato peritale.
Le fatture prodotte (in numero di 5 complessivamente – sub doc. n. 23 appellante) risultano infatti riferite al noleggio di autovettura per i mesi, rispettivamente, di aprile 2019 (fattura
Europcar n. 100912906208 del 3.5.2019), di maggio 2019 (fattura Europcar n.
100913012654 del 30.5.2019), di giugno 2019 (fattura Europcar n. 100913149438 del
26.7.2019), di luglio 2019 (fattura Europcar n. 100923299230 del 26.7.2019) e di agosto
2019 (fattura Europcar n. 100913448647 del 27.8.2019).
Il relativo importo complessivo ammonta ad € 2.699,39 (€ 621,27 + € 531,98 + € 504,93 +
€ 535,04 + € 506,17), non risultando documentati ulteriori esborsi, malgrado la richiesta avanzata nel superiore importo di € 4.415,97 e asseritamente giustificata dalla produzione di altre 3 fatture, emesse sino a dicembre 2019, tuttavia non rinvenibili in atti.
Per il titolo in esame, deve dunque in definitiva riconoscersi la spettanza in favore di dell'indicata somma di € 2.699,39 in luogo del minore importo Parte_1 di € 303,75 come liquidato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia un ulteriore errore del Tribunale, per avere limitato ad € 807,50 il risarcimento del danno relativo alle spese di traino della vettura danneggiata e di custodia della stessa dall'1.4.2019 al 27 novembre 2020, ammontando asseritamente il relativo esborso ad € 11.516,80.
Ritiene la Corte che in questo caso le ragioni dell'appellante siano infondate.
Non vi è alcuna prova di esborsi effettivamente sostenuti da per i Controparte_8 titoli in esame, risultando al riguardo depositata la sola comunicazione fatta dall' allo studio dell'avv. Gessica Pasqualin in data Parte_3
26.6.2019 in cui si espongono gli importi di € 350,00 per “recupero difficoltoso e traino
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notturno” e di € 1.290,00 per la custodia dell'autovettura danneggiata “in locale chiuso all'interno di area recintata coperta, sorvegliata con sistemi di sicurezza gg. 86” (doc. 8 appellante).
Manca la fattura e non risultano documentati né il pagamento di € 2.000,80, IVA compresa, di cui alla suddetta comunicazione inviata al legale dell'appellante, né, tanto meno, la maggior somma azionata nel presente giudizio, fino a concorrenza di complessivi
€ 11.516,80, comprendente ulteriori spese di custodia sino al 27.11.2020.
La carenza di prova riguardo agli esborsi indicati comporta che debba dunque mantenersi ferma, in difetto anche di appello incidentale sul punto, la liquidazione effettuata dal
Giudice di prime cure per i titoli in esame nella misura di complessivi € 807,50, di cui €
350,00 per spese di recupero e traino ed € 457,50 per spese di custodia (in ragione di €
18,30 al giorno, IVA compresa), riferite al periodo di 25 giorni indicato come necessario dal CTU per le riparazioni.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento in proprio favore del danno relativo alle spese legali sostenute per impugnare la multa di € 5.126,38 comminata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 116 commi 15 e 17 C.d.S., per essere il conducente dell'autovettura danneggiata sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita, al momento del sinistro (doc. 25).
Il signor assume al riguardo di avere documentato le “spese Parte_1 legali affrontate … per impugnare le multe notificate pari ad Euro € 1.055,64 (cfr. doc. 24 fascicolo primo grado” ed aggiunge che “[t]ale esborso è stato provato tempestivamente e documentalmente (cfr. doc. 25 fascicolo di primo grado)”.
In realtà i documenti menzionati sono costituiti, rispettivamente, dalla fattura di acquisto di un'autovettura nuova presso Nissan S.p.A. (doc. 24) e dalla multa notificata (doc. 25).
Le spese legali alle quali è fatto riferimento sono invece documentate mediante il deposito delle fatture n. 44/2019 di € 612,00 e n. 45/2019 di € 443,64 emesse dall'avv. Gessica Pasqualin in data 30.9.2019 con le causali, rispettivamente, “Impugnazione multa” e
“Consulenza”.
Tuttavia, manca la prova dei relativi pagamenti, non essendovi traccia di quietanza, e deve anche convenirsi con il Giudice di prime cure che si tratti di produzioni tardive, siccome allegate alla “Memoria con proposta transattiva nell'interesse del dott. depositata Pt_1 il 4.10.2023, dopo lo spirare del termine per il deposito della memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
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Il motivo in esame si rivela dunque anch'esso infondato.
Con il quinto ed ultimo motivo, denuncia l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la spettanza in proprio favore “delle spese relative al parcheggio, … delle spese relative ad una nuova immatricolazione, nonché il danno non patrimoniale … subito”, sul rilievo che “[t]ali voci di danno sono certamente in rapporto di regolarità causale con la condotta gravemente negligente dell'odierna parte appellata”.
Non viene mossa tuttavia alcuna critica specifica alle motivazioni sottese alla decisione e dunque si tratta di motivo al limite dell'inammissibilità.
In ogni caso, deve evidenziarsene l'inconsistenza.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 36,00, secondo il Tribunale non è possibile far luogo agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto di parcheggio in difetto di relativa domanda, non proposta.
Anche a prescindere da tale rilievo, merita osservare che la voce di spesa in esame non risulta a sua volta documentata, non essendo presente, tra gli allegati dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il documento n. 28 di cui all'elenco in calce alla citazione, asseritamente costituito da “ricevuta di pagamento del parcheggio presso ” CP_4
(le produzioni si arrestano infatti al documento n. 27).
Correttamente non è stata riconosciuta poi la spettanza dell'importo di € 575,10 per l'immatricolazione di altro autoveicolo, dal momento che l'autovettura BMW mod. X
Drive 30d tg. FM354DW danneggiata non risulta essere stata demolita ed anzi la domanda risarcitoria si riferisce alle spese di riparazione della stessa, sicché non vi è modo di considerare la necessità dell'acquisto, e quindi dell'immatricolazione, di un nuovo veicolo quale conseguenza immediata e diretta del sinistro oggetto di causa.
Non spetta infine all'appellante il risarcimento del danno non patrimoniale, che assume di avere sofferto “a seguito del comportamento gravemente inadempiente della
[...]
, per essersi “visto privare della propria vettura” ed essersi “trovato in una CP_4 situazione di difficoltà organizzativa”, con l'esigenza ulteriore di dover “anticipare ingenti somme per poter svolgere il proprio lavoro e condurre la propria vita personale (noleggio auto) nonché per fare valere i proprio diritti”.
Vero è che la risarcibilità del danno non patrimoniale deve ammettersi anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, ma solo per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi pagina 9 di 11 n. r.g. 259/2024
contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana (v. Cass. Sez.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008).
Nel caso in esame, in cui l'appellante si è limitato ad indicare una serie di disagi derivanti dal fatto di essere stato privato della disponibilità della propria auto e di aver dovuto quindi affrontare una serie di difficoltà pratiche ed organizzative, anche a livello professionale, non vi è manifestamente allegazione, né tanto meno prova, di una eventuale lesione di diritti fondamentali e dunque il danno non patrimoniale contrattuale rimane giuridicamente irrilevante.
Alla luce delle considerazioni svolte, e dato l'accoglimento (peraltro solo parziale) del secondo motivo, è condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 31.626,89 in luogo di € 29.258,25, con interessi legali dal
19.12.2023 al saldo come stabilito nella sentenza gravata.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto notevolmente ridotte le pretese inizialmente avanzate dall'odierna appellante, ritiene la Corte che debba disporsene la compensazione in ragione del 50% per entrambi i gradi, con imposizione a carico dell'appellata del restante 50%, importo che, tenuto conto del valore del decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquida secondo il D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri medi stabiliti per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado, ad eccezione della fase di trattazione dell'appello, per la quale la liquidazione avviene in applicazione dei parametri minimi dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto.
è quindi condannata a rifondere a CP_1 Parte_1
- relativamente al giudizio di primo grado, l'importo già ridotto di € 3.808,00, di cui €
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- relativamente al presente giudizio di appello, l'importo già ridotto di € 4.234,50, di cui €
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 761,50 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Le spese dell'ATP acquisito nel presente giudizio di merito vanno poste integralmente a carico della parte appellata, in applicazione del principio di causalità giuridica, siccome responsabile dell'evento di danno.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza n.
1010/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19.12.2023, che nel resto conferma,
1) condanna a pagare a l'importo di € 31.626,89, oltre CP_1 Parte_1 interessi come da motivazione;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate in ragione del 50% e conseguentemente condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
l 50% delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per la quota nell'importo
[...] già ridotto di € 3.808,00 per compensi, e il 50% delle spese del presente grado di appello, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 4.234,50 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di A.T.P. integralmente a carico dell'appellata CP_1
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'11 Febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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