Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4489/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-.tempore ( CF Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Zaccheo presso la medesima elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Latina Via N. Bonaparte n. 12 per procura a margine dell'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
in persona del suo omonimo titolare P. IVA Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Mura ed elettivamente domiciliata presso il suo P.IVA_2
Studio in Roma, Via Giosuè Borsi n. 4,per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2016, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 1047/2016, RG 2465/2016, emesso dal Tribunale di Latina in data
10 maggio 2016, su ricorso di per il pagamento dell'importo Controparte_1
A sostegno dell'opposizione si deduceva che il credito azionato monitoriamente dovesse ritenersi estinto con l'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 24/25 novembre 2015 per la definizione del contenzioso originato dalla richiesta in data 3 agosto 2015, da parte della società opponente, di restituzione di una piattaforma Spider indebitamente trattenuta dal titolare della ditta opposta che era stato querelato per la mancata restituzione.
Si esponeva inoltre che solo in data 24 settembre 2015 nell'interesse di parte opposta si richiamava precedente comunicazione del 7 agosto 2015, con la quale si assumeva che la società era creditrice di € 19.764,00 per fatture emesse e non pagate, con riserva di quantificazione delle somme per il deposito del mezzo. Veniva inoltre dedotto in narrativa che successivamente interveniva un accordo che prevedeva la rimessione della querela intervenuta in data 24 novembre 2015 a fronte della restituzione in pari data del mezzo e la rinuncia da parte della al CP_1 Controparte_1
pagamento delle fatture poi azionate monitoriamente, come oggetto di scambio di corrispondenza tra i legali. Parte opponente pertanto deduceva che le fatture oggetto del procedimento monitorio erano le medesime che la aveva emesso solo per contrastare Controparte_1
le legittime richieste della Parte_1
Quale motivo di opposizione veniva inoltre contestata la valenza probatoria delle fatture medesime e dedotto il difetto assoluto di prova circa le presunte prestazioni effettuate.
Parte opponente così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento della seguente opposizione ed all'esito dell'istruttoria tutta, dichiarare non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo in parola per avvenuta estinzione del credito preteso dalla Ditta opposta e/o comunque per intervenuta compensazione volontaria/ transazione e, per l'effetto, revocare il D.I. n°
1047/16 in quanto la somma in esso vantata dalla ditta ricorrente costituisce credito già estinto dall'odierno attore opponente per intervenute reciproche rinunce a seguito di raggiunta transazione
e, dunque, perché del tutto infondato ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre iva e cna”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione ed assumendo che la transazione aveva avuto ad oggetto non il credito portato dalle fatture azionate monitoriamente ma solo quanto spettante alla per il deposito presso di sè della Controparte_1
piattaforma Spider, negandosi che vi fosse stata intenzione da parte del di rimettere o CP_1
compensare il debito relativo al pagamento delle fatture. In via subordinata al rigetto della opposizione, si chiedeva la condanna della parte opponente della somma ingiunta. Espletate le prove orali ammesse alle parti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018 n. 9542;
Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
La ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di € 19.764,00 di cui alle fatture n. 10,11 e del 30 giugno 2015 e n. n. 13 del 6 luglio 2015. Parte opponente ha comprovato la sussistenza di un contenzioso per la restituzione di una piattaforma
Spider di proprietà della trattenuta presso la Parte_1 Controparte_1
oggetto di diffida in data 3 agosto 2015 inviata alla società opposta per la sua restituzione, il risarcimento del danno pari ad € 9.000,00 oltre al risarcimento del danno per perdita di chance con contestuale invito alla stipula di accordo di negoziazione assistita. Seguiva una ulteriore raccomandata 21 settembre 2015 sempre indirizzata alla società opposta con la quale si prendeva atto del fallimento della procedura negoziativa.
Nell'interesse della società opposta risulta una pec del legale del 24 settembre 2015 con la quale si rimetteva lettera del 7 agosto 2015, priva di ricevuta di consegna, con la quale si dichiarava la disponibilità alla restituzione del mezzo, affermandosene il deposito da circa due anni da parte di e della e che gli stessi erano debitori per la somma di € Controparte_2 Parte_1
19.764,00 “ per fatture emesse da e non pagate, senza considerare la somma per il Controparte_1
deposito “ che ci si riservava di quantificare. Tali fatture non risultavano specificate, non risultavano in precedenza richieste e si riferivano, quanto alla fattura n. 10 del 30 giugno 2015 emessa per €
16.104,00 “in riferimento al resoconto spese del 10 gennaio 2014 lavoro svolto presso il cantiere e dunque a periodo ben risalente, senza richiesta di pagamento nelle more. Parte_2
In data 24 novembre 2015 il legale della società opposta rimetteva il verbale di riconsegna della piattaforma avvenuto in data 24 novembre 2015, stessa data della rimessione della querela da parte di accettata dal querelato , parimenti presente. Veniva richiesta Controparte_2 Controparte_1
nella predetta Pec la liberatoria in ordine alla somma di € 19.764,00 richiesta dal nella CP_1
risposta alla diffida del 24 settembre 2015. Il legale della CP_1 Controparte_1 rispondeva con pec del 25 novembre 2015 nella quale si dichiarava: “ confermo che anche il mio assistito sig. non intende rivalersi della somma richiesta relativa al deposito della Controparte_1 piattaforma nei confronti del sig. ”. Controparte_2
Mentre la confidava nel fatto che ogni contenzioso fosse stato definito, in Parte_1
data 19 gennaio 2016 nell'interesse della per il tramite del Controparte_1
medesimo legale, si chiedeva il pagamento della somma di cui alla odierna ingiunzione. Parte opposta sostiene nella odierna sede che l'accordo avesse riguardato una rinuncia ai compensi per il deposito della piattaforma, mai quantificati, e non i corrispettivi di cui alle fatture addotte a sostegno del controcredito opposto alla richiesta di risarcimento per illegittima trattenuta della piattaforma Spider.
Tale tesi risulta contraria a buona fede in relazione a quello che risulta essere stato lo svolgimento dei fatti ma deve comunque rilevarsi che l'accordo raggiunto con una stretta di mano tra i due titolari non è stato comprovato né a mezzo di prova documentale, stante il tenore delle pec tra i legali né in sede di prova orale. Tuttavia, circa il credito azionato monitoriamente, deve ritenersi che non sia stata fornita prova convincente in ordine alla entità delle presunte lavorazioni svolte né circa i corrispettivi dovuti.
In primo luogo, infatti, nella lettera del 7 agosto 2015, inviata al legale di parte opponente in data
24 settembre 2015 si dice che “ e/o la sono debitori di € Controparte_2 Parte_1
19.764,00” mentre le fatture emesse come detto il 30 giugno 2015 e il 6 luglio 2015 risultavano intestate alla società. Inoltre il teste di parte opposta, ha dichiarato alla udienza del 14 Tes_1
novembre 2019: lavora per la ho rapporti di lavoro con Controparte_2 Parte_1
rappresentante di fatto della Costruzioni R.C; penso che sia il rappresentante Controparte_2 perché avevo contatti professionali sempre con lui ”.
Il teste sentito alla udienza del 22 aprile 2021 in merito ai lavori Testimone_2 commissionati da , alla ha confermato che i Parte_3 Parte_1
lavori erano stati commissionati nel 2014 e sulla circostanza se la Parte_1
avesse dato l'incarico di effettuare i lavori relativi all'impianto antincendio, idrici ed elettrici alla
[...]
, ha risposto: “cap. 10) probabilmente è vero, perché ho visto Controparte_1
la ditta che eseguiva quel tipo di lavoro;
preciso inoltre che la si Controparte_1 Parte_1
occupava solo di lavori di muratura mentre la era specializzata in impianti elettrici ed CP_1 idraulici;
in quel periodo stavamo mettendo in opera l'impianto antincendio, sia interno che esterno;
adr: conosco anche se da alcuni anni non lavora più per noi;
quando avevamo Controparte_2
bisogno di effettuare lavori di muratura chiamavamo , per circa tre anni ha lavorato Controparte_2
sulla nostra piattaforma.”
Inoltre viene prodotto da parte opposta (All.9 costituzione) una dichiarazione di effettuato collaudo dell'impianto antincendio datata 11 marzo 2014, su carta intestata della società opposta CP_1
di sottoscritta dalla ditta e dalla ditta Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Ne deriva quindi in primo luogo una incertezza soggettiva sul committente ma soprattutto le prove orali non hanno confermato l'effettiva entità dei lavori effettuati, dato che le deposizioni assunte sono risultate del tutto generiche e non hanno consentito di comprovare l'effettivo quantum debeatur in assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice in senso sostanziale.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa allo scaglione medio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna in persona dell'omonimo titolare a rimborsare Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore nella somma di € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Così deciso in Latina, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri