Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4991 del 2025, proposto da
CA IN, NA TS, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittoria Garosci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto/archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare (rif. RM4706971893) presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 dal datore di lavoro sig. IN CA in favore della propria dipendente sig.ra HA NA,
nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. NC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota in atti del 27 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara che, a seguito dell’udienza svoltasi in data 24.06.25, i ricorrenti sono stati convocati dalla Prefettura di Roma e in data 07.10.25 hanno stipulato il contratto di soggiorno;
considerato che parte ricorrente dichiara soddisfatta la pretesa azionata e insiste per la rifusione delle spese di lite;
ritenuto pertanto di prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la pretesa dei ricorrenti risulta soddisfatta;
ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza virtuale e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 750,00 oltre accessori di legge e del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC ER | EL NN |
IL SEGRETARIO