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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 24/10/2025 Si dà atto del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza odierna giusta ordinanza del debitamente comunicata alle parti con la quale è stato disposto il rinvio all'odierna udienza ex art 281 sexies cpc La Corte provvede alla stesura e lettura del dispositivo e contestuale motivazione come di seguito redatta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4249/2020, pendente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dall'avv. Lettera Raffaele (C.F.: ), C.F._2
unitamente all'Avv. Martinelli Vincenzo (C.F.: ) e con loro C.F._3
elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla Via De Amicis n. 17; fax 081-
8918236 indirizzi di posta elettronica Email_1
appellante Email_2
CONTRO
– con sede in Roma alla piazza E. Mattei 1, ONroparte_1
C.F. P.IVA , in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 P.IVA_2
a tanto facultato giusta procura per notar di Milano ONroparte_2 Per_1
del 08.11.12, rep. 70264/17345, rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi
( ) FAX 0812474290, presso il cui C.F._4 Email_3
studio, in Napoli, alla via Gen. G. Orsini 46, oggi via San Tommaso D'Aquino 33, elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio che abilita alla difesa anche per il grado di appello, in
1 atti. - appellata -
P.I. ], con sede in Torino alla Via Largo Regio ONroparte_3 P.IVA_3
Parco n. 11 in persona del procuratore speciale avv. (giusta ONroparte_4 procura per Notaio di Milano Rep. 13657, Racc. 7181, del Persona_2
01.02.2017), rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala (C.F. ) presso CodiceFiscale_5
lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Stendhal n. 23 fax
081.55269222 ovvero all'indirizzo di pec o Email_4
- appellata - Email_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5087/2020 del Tribunale di Napoli,
Sezione XI civile, depositata in data 16.07.2020 e notificata il 27.10.2020.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato il 25.6.2015 conveniva dinanzi a Tribunale di Parte_1
Napoli la al fine di far dichiarare ONroparte_5
l'inadempimento contrattuale della stessa in violazione dell'articolo 6 e 7 delle condizioni generali di contratto e in violazione della delibera n. AEEGSI 229/01, dichiarando l'illegittimità della fattura emessa il 30. 4.2015 in riferimento alla bolletta n. 1517833087, l'erronea applicazione dell'Iva e la sua relativa nullità e, per l'effetto, condannare a provvedere all'indennizzo per l'omessa CP_1 periodicità di fatturazione. In subordine, chiedeva di disporre la rateizzazione dell'importo fatturato. Il tutto con condanna della medesima alle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva l' chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1
della nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ONroparte_6 sostenendo che alcun comportamento illegittimo le fosse imputabile. Ciò in quanto la contestata fattura, sulla scorta dei dati comunicati dalla concessionaria
2 era stata correttamente emessa e, pertanto, le somme oggetto della CP_6
contesa erano dovute.
In subordine, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, chiedeva ON di dichiarare che la emittenda sentenza facesse stato anche nei rapporti tra e
CP_6
Proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di euro 16.380,30 di cui alla fattura contestata dall'attore ed avente ad oggetto i consumi di gas dal 26.5.2011 al 30.4.2015, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, gravata da interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e fino al soddisfo. Il tutto con condanna alla refusione delle spese e dell'onorario del giudizio.
A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo il difetto ONroparte_7
di legittimazione passiva della stessa e, per l'effetto, domandava l'estromissione dal giudizio.
In via gradata, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna di chi di competenza al pagamento delle spese e dei compensi oltre iva, cpa e rimb. forf.
L'istruttoria è consistita nell'ordine di esibizione impartito alla terza chiamata in causa affinché, ex art. 210 c.p.c., depositasse il prospetto storico delle letture effettuate in relazione all'utenza dell'attore (cfr. verbale di udienza del 12.12.16).
All'udienza del 17.2.2020, precisate le conclusioni, la controversia veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito il Tribunale così provvedeva:
a) rigetta le domande principale e subordinata;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma complessiva di euro 16.380,30 oltre interessi al CP_1 tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.11.2015 e fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 4.270,00 di cui Euro 245,00 per esborsi ed Euro 4.025,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); 3 d) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_6 liquida in euro 2.738, 00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Avverso la prefata sentenza interponeva gravame con atto Parte_1
notificato in data 26.11.2020, in ragione di due ordini di motivi, più innanzi oggetto di dettagliata disamina, chiedendo “riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare: fondata la domanda di annullare la fattura emessa in Parte_1 data 30.04.2015 riferimento bolletta 1517833087, nonché dichiarare l'inadempimento contrattuale di , in persona del legale rapp.te p.t., ed accertare la responsabilità CP_1 della società di rilevazione consumi gas, nella fattispecie la , in ONroparte_6 persona del legale r.p.t..”.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4249/2020, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 30.04.2021.
In data 11.03.2021 si costituiva la quale, chiedeva l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:” In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e/o 348 cpc;
In via principale voglia rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado”.
Si costituiva in data 29.04.2021, la ONroparte_7
chiedendo: “dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti
[...] della e in subordine rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto;
ONroparte_3
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che da decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 27.10.2020 a fronte della sentenza n. 5087/2020, 4 pubblicata il 16.07.2020 e notificata il 27.10.2020 nel rispetto del termine fissato dall'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo l'appellante censura l'erroneità della sentenza con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui:
a) ha affermato che: “parte convenuta ha emesso la fattura contestata sulla base dei dati forniti dal terzo chiamato in giudizio e che, a seguito dei reclami del del 29.5.2015 Pt_1
e 6.6.2015, “ha ripetutamente richiesto conferma alla della correttezza delle CP_6 letture, ottenendo come risposta sia che le indicazioni fornite attraverso il portale informatico in relazione alle letture erano corrette e sia che non era stato possibile, in alcune occasioni, rilevare la lettura del misuratore in quanto lo stesso risultava non accessibile. In particolare, la ha trasmesso lo storico delle letture del CP_6 misuratore, la foto lettura dello stesso in diverse date, compresa quella di cessazione e la schermata relativa ai mancati accessi per cause imputabili all'utente”. (…) Come da prospetto allegato dalla società dal 25.07.2009 al 14.12.2012 nessun ONroparte_6 accesso per la lettura è stato effettuato e la giustificazione adotta è solo “assenza del cliente;
b) laddove ha affermato la linearità dei consumi atteso che lo stesso prospetto allegato alla sentenza riporta il dato oggettivo che dal 12.04.2013 al 14.11.2013 il consumo è sempre il medesimo 21626 mc. Cioè, per ben otto mesi il misuratore ha dato la medesima stima di consumo. Questo a comprova che il misuratore – contatore non era affatto allineato, e presentava un malfunzionamento che ha dato vita ad un consumo di mc 19201 nel periodo triennale (periodo contestato nella fattura impugnata) (…);
c) laddove nessuna riflessione è stata fatta circa quanto dichiarato dalla convenuta,
[...]
nella sua lettera di risposta alla contestazione del sig. confermando il CP_1 Pt_1 malfunzionamento del contatore ove è scritto: “ La informiamo che con l'emissione in data
30.04.2015 della fattura di cessazione dell'importo di euro 16.380,30, è stata risolta
l'anomalia tecnica che bloccava l'emissione delle fatture, per la suddetta fornitura”
Col secondo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in combinato disposto agli artt. 115 e 116
5 c.p.c. nonché degli artt. 2700 e 2712 c.c. laddove non ha tenuto conto del fatto che dal medesimo prospetto riepilogativo delle letture – indicato in copia nella stessa sentenza a sostegno della prova data dalle convenute – il consumo dal 23.04.2014 al 05.07.2014, periodo in cui il contattore era stato sostituito (lettura effettiva, voltura con appuntamento, lettura effettiva, fotolettura di seguito allegata) è stato di soli 390 mc in tre mesi. Se per assurdo tale valore venisse diviso per tre (390:3) si avrebbe un consumo mensile di circa
130 mc e moltiplicato per l'intero periodo di fatturazione (26.05.2011 – 17.03.2014) il consumo stimato sarebbe di circa 4680 mc e non 19201 mc (..) l'attore ha lamentato che le società convenute non abbiano dato prova del regolare funzionamento degli impianti e dell'effettivo consumo di gas da addebitare allo stesso, nonché laddove ha, erroneamente affermato che “l'attore ben avrebbe potuto effettuare un'autolettura nel corso degli anni in cui ha consumato gas senza ricevere alcuna fattura di pagamento e, di conseguenza, senza pagare alcunché. (…)
L'appello valutato nel complesso è infondato e merita di essere disatteso.
Ai fini della decisione, mette conto rammentare che il thema decidendum enucleato nell'atto di citazione in primo grado è dato:
a) dall'inadempimento contrattuale dell' per violazione dell'articolo 6 e 7 delle CP_1 condizioni generali di contratto e della delibera n. AEEGSI 229/01, che prevedono espressamente che la lettura del contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio con l'obbligo di effettuare una rilevazione con consumi annuali inferiori ai
500 smc e nell'intervallo tra le due letture consecutive non inferiori a sei mesi o superiori a 13 mesi. La fatturazione dev'essere contabilizzata ed emessa quadrimestralmente ai sensi della Delibera AEEGSI 229/10: violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede ai sensi dell'articolo 1175 e 1176 c.c. nonché dell'articolo 1218
c.c. e conseguente illegittimità della fattura emessa in data 30. 4.2015 in riferimento bolletta n. 1517833087 ed il suo conseguente annullamento;
b) dall'erronea applicazione dell' Iva e la sua relativa nullità;
c) dall'indennizzo per omessa periodicità di fatturazione. In subordine, la rateizzazione dell'importo fatturato.
Le doglianze riguardano la violazione da parte della società di vendita del gas
6 degli obblighi posti dal contratto e dalla normativa regolamentare in punto di periodicità di emissione delle bollette di conguaglio e di verifica della lettura del contatore.
Deduce l'appellante che, la violazione evidenziata avrebbe portato all'emissione di una fattura non congrua ai consumi effettivi al medesimo imputabili.
Sul punto, in generale, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante, ovvero la società che fornisce il bene all'utente ( e non al distributore, da identificarsi con il CP_6
soggetto che fornisce il bene per la fornitura agli utenti ( ) la prova del CP_1 quantum della merce fornita e del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c..
Sempre secondo la Suprema Corte, nel caso ove i consumi erogati siano contabilizzati mediante un contatore, quale strumento deputato alla loro misurazione, accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, a fronte della pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959); la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in caso contrario, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e
7 quanto emergente dal contatore (cfr. Cass., 18/10/2023, n. 28984, Corte appello
Roma sez. II, 29/01/2018, n. 569). ON In ragione di tale principio l' ha adempiuto l'onere probatorio sul medesimo incombente dimostrando che, a seguito dei reclami del del 29.5.2015 e Pt_1
6.6.2015, “aveva ripetutamente richiesto conferma alla della correttezza CP_6
delle letture, ottenendo come risposta sia che le indicazioni fornite attraverso il portale informatico erano esatte, sia che non era stato possibile, in alcune occasioni, rilevare la lettura del misuratore in quanto lo stesso risultava non accessibile. In particolare, la
(in esecuzione dell'ordine ex art 210 cpc) trasmetteva lo storico delle CP_6 letture del misuratore, la foto lettura dello stesso in diverse date, compresa quella di cessazione e la schermata relativa ai mancati accessi per cause imputabili all'utente” (cfr. pag. 3 sentenza gravata) ha evidenziato la correttezza del proprio operato e dei dati relativi ai consumi rilevati e riferiti ad e da quest'ultima posti a base della CP_1 contestata fatturazione, dandone prova documentale (all.ti n. 4, 5, 6 prod. parte chiamata).
(cfr. pag. 3 sentenza gravata),
Al contrario l'appellante non ha affatto contestato la fattura emessa a seguito di lettura effettiva conseguente alla cessazione della fornitura che evidenziava un consumo totale di mc 24031 per euro 16.380,30.
Ciò posto, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare la non conformità ed adeguatezza dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, corrispondente agli ordinari impieghi di energia), ovvero che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi ovvero di avere adottato tutte le precauzioni e misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v.
Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
Orbene, in tale prospettiva può affermarsi che il fruitore, odierno appellante, non ha adempiuto all'onere sul medesimo incombente limitandosi a contestare ONr genericamente le misurazioni pure prodotte dall' tramite la CP_6 senza opporre, per es. una autolettura che contrastasse quelle “stimate” effettuate 8 dal distributore a causa dell'assenza del cliente, eccependo circostanze in ordine all'effettivo consumo di gas ed al relativo corrispettivo. Anzi, per il Giudice di Pime cure dal prospetto storico dei consumi, a decorrere dal 2013 e tenuto conto anche delle letture effettive, si evince una chiara linearità nei consumi…”(cfr. sentenza gravata)
Né, può affermarsi che, il mancato rispetto da parte della società di vendita della periodicità imposta per la lettura del contatore e per la regolazione dei conguagli costituisca motivo per ritenere illegittima la fattura emessa sulla scorta di misurazioni correttamente effettuate. Ed invero, il corrispettivo richiesto da CP_1 si pone in rapporto di sinallagmaticità rispetto alla fornitura del gas, sicché la
[...]
violazione di obblighi secondari, quali quelli lamentati dall'appellante, alla stregua dei parametri di proporzionalità e buona fede, non può giustificare il mancato pagamento del prezzo dovuto per le prestazioni somministrate, anche considerato che, l'utente è tenuto a verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuarne eventuali anomalie gravando sul medesimo l'onere di tenere sotto controllo i propri consumi abituali.
Quanto poi al rilievo secondo cui lo stesso prospetto allegato alla sentenza riporta il dato oggettivo che dal 12.04.2013 al 14.11.2013 il consumo è sempre il medesimo 21626 mc. Cioè, per ben otto mesi il misuratore ha dato la medesima stima di consumo. Questo a comprova che il misuratore – contatore non era affatto allineato e presentava un malfunzionamento che ha dato vita ad un consumo di mc 19201 nel periodo triennale
(periodo contestato nella fattura impugnata), la censura è priva di pregio atteso che la comunicazione inviata dall' al con la quale s'informava “che con CP_1 Pt_1
l'emissione in data 30.04.2015 della fattura di cessazione dell'importo di euro 16.380,30, è stata risolta l'anomalia tecnica che bloccava l'emissione delle fatture, per la suddetta fornitura”, pur se il fornitore ha riconosciuto l'anomalia ed il mal funzionamento del contatore ( che per circa otto mesi (dal 12.04.2013 al 14.11.2013) il misuratore ha dato la medesima stima di consumo di 21626 mc) tuttavia alla luce della fattura emessa a seguito di lettura effettiva conseguente alla cessazione della fornitura (che evidenziava un consumo totale di mc 24031 per euro 16.380,30) il Giudice di prime cure ha ritenuto che in ragione del prospetto storico dei consumi a decorrere dal 2013
(depositato ex art 210 cpc dalla , tenuto conto delle letture effettive, e CP_6
9 che trattavasi di utenza domestica vi era una chiara linearità nei consumi e non denotandosi affatto consumi anomali.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell' e della per ciascuna di esse in CP_1 CP_6
applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia in €
4.066,30 (tenuto conto della riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.742,70) per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 5087/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, depositata in data
16.07.2020, notificata il 27.10.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere alla nonché della Parte_1 CP_1 ONroparte_7
in persona dei rispettivi l.r.p.t. le spese di lite che liquida per ognuna di
[...] esse € 4.066,30 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
Così deciso in Napoli il 24/10/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Aupp dott.ssa Marta Cucco.
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4249/2020, pendente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dall'avv. Lettera Raffaele (C.F.: ), C.F._2
unitamente all'Avv. Martinelli Vincenzo (C.F.: ) e con loro C.F._3
elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla Via De Amicis n. 17; fax 081-
8918236 indirizzi di posta elettronica Email_1
appellante Email_2
CONTRO
– con sede in Roma alla piazza E. Mattei 1, ONroparte_1
C.F. P.IVA , in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 P.IVA_2
a tanto facultato giusta procura per notar di Milano ONroparte_2 Per_1
del 08.11.12, rep. 70264/17345, rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi
( ) FAX 0812474290, presso il cui C.F._4 Email_3
studio, in Napoli, alla via Gen. G. Orsini 46, oggi via San Tommaso D'Aquino 33, elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio che abilita alla difesa anche per il grado di appello, in
1 atti. - appellata -
P.I. ], con sede in Torino alla Via Largo Regio ONroparte_3 P.IVA_3
Parco n. 11 in persona del procuratore speciale avv. (giusta ONroparte_4 procura per Notaio di Milano Rep. 13657, Racc. 7181, del Persona_2
01.02.2017), rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala (C.F. ) presso CodiceFiscale_5
lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Stendhal n. 23 fax
081.55269222 ovvero all'indirizzo di pec o Email_4
- appellata - Email_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5087/2020 del Tribunale di Napoli,
Sezione XI civile, depositata in data 16.07.2020 e notificata il 27.10.2020.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato il 25.6.2015 conveniva dinanzi a Tribunale di Parte_1
Napoli la al fine di far dichiarare ONroparte_5
l'inadempimento contrattuale della stessa in violazione dell'articolo 6 e 7 delle condizioni generali di contratto e in violazione della delibera n. AEEGSI 229/01, dichiarando l'illegittimità della fattura emessa il 30. 4.2015 in riferimento alla bolletta n. 1517833087, l'erronea applicazione dell'Iva e la sua relativa nullità e, per l'effetto, condannare a provvedere all'indennizzo per l'omessa CP_1 periodicità di fatturazione. In subordine, chiedeva di disporre la rateizzazione dell'importo fatturato. Il tutto con condanna della medesima alle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva l' chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1
della nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ONroparte_6 sostenendo che alcun comportamento illegittimo le fosse imputabile. Ciò in quanto la contestata fattura, sulla scorta dei dati comunicati dalla concessionaria
2 era stata correttamente emessa e, pertanto, le somme oggetto della CP_6
contesa erano dovute.
In subordine, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, chiedeva ON di dichiarare che la emittenda sentenza facesse stato anche nei rapporti tra e
CP_6
Proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di euro 16.380,30 di cui alla fattura contestata dall'attore ed avente ad oggetto i consumi di gas dal 26.5.2011 al 30.4.2015, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, gravata da interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e fino al soddisfo. Il tutto con condanna alla refusione delle spese e dell'onorario del giudizio.
A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo il difetto ONroparte_7
di legittimazione passiva della stessa e, per l'effetto, domandava l'estromissione dal giudizio.
In via gradata, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna di chi di competenza al pagamento delle spese e dei compensi oltre iva, cpa e rimb. forf.
L'istruttoria è consistita nell'ordine di esibizione impartito alla terza chiamata in causa affinché, ex art. 210 c.p.c., depositasse il prospetto storico delle letture effettuate in relazione all'utenza dell'attore (cfr. verbale di udienza del 12.12.16).
All'udienza del 17.2.2020, precisate le conclusioni, la controversia veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito il Tribunale così provvedeva:
a) rigetta le domande principale e subordinata;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma complessiva di euro 16.380,30 oltre interessi al CP_1 tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.11.2015 e fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 4.270,00 di cui Euro 245,00 per esborsi ed Euro 4.025,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); 3 d) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_6 liquida in euro 2.738, 00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Avverso la prefata sentenza interponeva gravame con atto Parte_1
notificato in data 26.11.2020, in ragione di due ordini di motivi, più innanzi oggetto di dettagliata disamina, chiedendo “riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare: fondata la domanda di annullare la fattura emessa in Parte_1 data 30.04.2015 riferimento bolletta 1517833087, nonché dichiarare l'inadempimento contrattuale di , in persona del legale rapp.te p.t., ed accertare la responsabilità CP_1 della società di rilevazione consumi gas, nella fattispecie la , in ONroparte_6 persona del legale r.p.t..”.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4249/2020, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 30.04.2021.
In data 11.03.2021 si costituiva la quale, chiedeva l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:” In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e/o 348 cpc;
In via principale voglia rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado”.
Si costituiva in data 29.04.2021, la ONroparte_7
chiedendo: “dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti
[...] della e in subordine rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto;
ONroparte_3
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che da decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 27.10.2020 a fronte della sentenza n. 5087/2020, 4 pubblicata il 16.07.2020 e notificata il 27.10.2020 nel rispetto del termine fissato dall'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo l'appellante censura l'erroneità della sentenza con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui:
a) ha affermato che: “parte convenuta ha emesso la fattura contestata sulla base dei dati forniti dal terzo chiamato in giudizio e che, a seguito dei reclami del del 29.5.2015 Pt_1
e 6.6.2015, “ha ripetutamente richiesto conferma alla della correttezza delle CP_6 letture, ottenendo come risposta sia che le indicazioni fornite attraverso il portale informatico in relazione alle letture erano corrette e sia che non era stato possibile, in alcune occasioni, rilevare la lettura del misuratore in quanto lo stesso risultava non accessibile. In particolare, la ha trasmesso lo storico delle letture del CP_6 misuratore, la foto lettura dello stesso in diverse date, compresa quella di cessazione e la schermata relativa ai mancati accessi per cause imputabili all'utente”. (…) Come da prospetto allegato dalla società dal 25.07.2009 al 14.12.2012 nessun ONroparte_6 accesso per la lettura è stato effettuato e la giustificazione adotta è solo “assenza del cliente;
b) laddove ha affermato la linearità dei consumi atteso che lo stesso prospetto allegato alla sentenza riporta il dato oggettivo che dal 12.04.2013 al 14.11.2013 il consumo è sempre il medesimo 21626 mc. Cioè, per ben otto mesi il misuratore ha dato la medesima stima di consumo. Questo a comprova che il misuratore – contatore non era affatto allineato, e presentava un malfunzionamento che ha dato vita ad un consumo di mc 19201 nel periodo triennale (periodo contestato nella fattura impugnata) (…);
c) laddove nessuna riflessione è stata fatta circa quanto dichiarato dalla convenuta,
[...]
nella sua lettera di risposta alla contestazione del sig. confermando il CP_1 Pt_1 malfunzionamento del contatore ove è scritto: “ La informiamo che con l'emissione in data
30.04.2015 della fattura di cessazione dell'importo di euro 16.380,30, è stata risolta
l'anomalia tecnica che bloccava l'emissione delle fatture, per la suddetta fornitura”
Col secondo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in combinato disposto agli artt. 115 e 116
5 c.p.c. nonché degli artt. 2700 e 2712 c.c. laddove non ha tenuto conto del fatto che dal medesimo prospetto riepilogativo delle letture – indicato in copia nella stessa sentenza a sostegno della prova data dalle convenute – il consumo dal 23.04.2014 al 05.07.2014, periodo in cui il contattore era stato sostituito (lettura effettiva, voltura con appuntamento, lettura effettiva, fotolettura di seguito allegata) è stato di soli 390 mc in tre mesi. Se per assurdo tale valore venisse diviso per tre (390:3) si avrebbe un consumo mensile di circa
130 mc e moltiplicato per l'intero periodo di fatturazione (26.05.2011 – 17.03.2014) il consumo stimato sarebbe di circa 4680 mc e non 19201 mc (..) l'attore ha lamentato che le società convenute non abbiano dato prova del regolare funzionamento degli impianti e dell'effettivo consumo di gas da addebitare allo stesso, nonché laddove ha, erroneamente affermato che “l'attore ben avrebbe potuto effettuare un'autolettura nel corso degli anni in cui ha consumato gas senza ricevere alcuna fattura di pagamento e, di conseguenza, senza pagare alcunché. (…)
L'appello valutato nel complesso è infondato e merita di essere disatteso.
Ai fini della decisione, mette conto rammentare che il thema decidendum enucleato nell'atto di citazione in primo grado è dato:
a) dall'inadempimento contrattuale dell' per violazione dell'articolo 6 e 7 delle CP_1 condizioni generali di contratto e della delibera n. AEEGSI 229/01, che prevedono espressamente che la lettura del contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio con l'obbligo di effettuare una rilevazione con consumi annuali inferiori ai
500 smc e nell'intervallo tra le due letture consecutive non inferiori a sei mesi o superiori a 13 mesi. La fatturazione dev'essere contabilizzata ed emessa quadrimestralmente ai sensi della Delibera AEEGSI 229/10: violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede ai sensi dell'articolo 1175 e 1176 c.c. nonché dell'articolo 1218
c.c. e conseguente illegittimità della fattura emessa in data 30. 4.2015 in riferimento bolletta n. 1517833087 ed il suo conseguente annullamento;
b) dall'erronea applicazione dell' Iva e la sua relativa nullità;
c) dall'indennizzo per omessa periodicità di fatturazione. In subordine, la rateizzazione dell'importo fatturato.
Le doglianze riguardano la violazione da parte della società di vendita del gas
6 degli obblighi posti dal contratto e dalla normativa regolamentare in punto di periodicità di emissione delle bollette di conguaglio e di verifica della lettura del contatore.
Deduce l'appellante che, la violazione evidenziata avrebbe portato all'emissione di una fattura non congrua ai consumi effettivi al medesimo imputabili.
Sul punto, in generale, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante, ovvero la società che fornisce il bene all'utente ( e non al distributore, da identificarsi con il CP_6
soggetto che fornisce il bene per la fornitura agli utenti ( ) la prova del CP_1 quantum della merce fornita e del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c..
Sempre secondo la Suprema Corte, nel caso ove i consumi erogati siano contabilizzati mediante un contatore, quale strumento deputato alla loro misurazione, accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, a fronte della pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959); la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in caso contrario, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e
7 quanto emergente dal contatore (cfr. Cass., 18/10/2023, n. 28984, Corte appello
Roma sez. II, 29/01/2018, n. 569). ON In ragione di tale principio l' ha adempiuto l'onere probatorio sul medesimo incombente dimostrando che, a seguito dei reclami del del 29.5.2015 e Pt_1
6.6.2015, “aveva ripetutamente richiesto conferma alla della correttezza CP_6
delle letture, ottenendo come risposta sia che le indicazioni fornite attraverso il portale informatico erano esatte, sia che non era stato possibile, in alcune occasioni, rilevare la lettura del misuratore in quanto lo stesso risultava non accessibile. In particolare, la
(in esecuzione dell'ordine ex art 210 cpc) trasmetteva lo storico delle CP_6 letture del misuratore, la foto lettura dello stesso in diverse date, compresa quella di cessazione e la schermata relativa ai mancati accessi per cause imputabili all'utente” (cfr. pag. 3 sentenza gravata) ha evidenziato la correttezza del proprio operato e dei dati relativi ai consumi rilevati e riferiti ad e da quest'ultima posti a base della CP_1 contestata fatturazione, dandone prova documentale (all.ti n. 4, 5, 6 prod. parte chiamata).
(cfr. pag. 3 sentenza gravata),
Al contrario l'appellante non ha affatto contestato la fattura emessa a seguito di lettura effettiva conseguente alla cessazione della fornitura che evidenziava un consumo totale di mc 24031 per euro 16.380,30.
Ciò posto, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare la non conformità ed adeguatezza dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, corrispondente agli ordinari impieghi di energia), ovvero che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi ovvero di avere adottato tutte le precauzioni e misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v.
Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
Orbene, in tale prospettiva può affermarsi che il fruitore, odierno appellante, non ha adempiuto all'onere sul medesimo incombente limitandosi a contestare ONr genericamente le misurazioni pure prodotte dall' tramite la CP_6 senza opporre, per es. una autolettura che contrastasse quelle “stimate” effettuate 8 dal distributore a causa dell'assenza del cliente, eccependo circostanze in ordine all'effettivo consumo di gas ed al relativo corrispettivo. Anzi, per il Giudice di Pime cure dal prospetto storico dei consumi, a decorrere dal 2013 e tenuto conto anche delle letture effettive, si evince una chiara linearità nei consumi…”(cfr. sentenza gravata)
Né, può affermarsi che, il mancato rispetto da parte della società di vendita della periodicità imposta per la lettura del contatore e per la regolazione dei conguagli costituisca motivo per ritenere illegittima la fattura emessa sulla scorta di misurazioni correttamente effettuate. Ed invero, il corrispettivo richiesto da CP_1 si pone in rapporto di sinallagmaticità rispetto alla fornitura del gas, sicché la
[...]
violazione di obblighi secondari, quali quelli lamentati dall'appellante, alla stregua dei parametri di proporzionalità e buona fede, non può giustificare il mancato pagamento del prezzo dovuto per le prestazioni somministrate, anche considerato che, l'utente è tenuto a verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuarne eventuali anomalie gravando sul medesimo l'onere di tenere sotto controllo i propri consumi abituali.
Quanto poi al rilievo secondo cui lo stesso prospetto allegato alla sentenza riporta il dato oggettivo che dal 12.04.2013 al 14.11.2013 il consumo è sempre il medesimo 21626 mc. Cioè, per ben otto mesi il misuratore ha dato la medesima stima di consumo. Questo a comprova che il misuratore – contatore non era affatto allineato e presentava un malfunzionamento che ha dato vita ad un consumo di mc 19201 nel periodo triennale
(periodo contestato nella fattura impugnata), la censura è priva di pregio atteso che la comunicazione inviata dall' al con la quale s'informava “che con CP_1 Pt_1
l'emissione in data 30.04.2015 della fattura di cessazione dell'importo di euro 16.380,30, è stata risolta l'anomalia tecnica che bloccava l'emissione delle fatture, per la suddetta fornitura”, pur se il fornitore ha riconosciuto l'anomalia ed il mal funzionamento del contatore ( che per circa otto mesi (dal 12.04.2013 al 14.11.2013) il misuratore ha dato la medesima stima di consumo di 21626 mc) tuttavia alla luce della fattura emessa a seguito di lettura effettiva conseguente alla cessazione della fornitura (che evidenziava un consumo totale di mc 24031 per euro 16.380,30) il Giudice di prime cure ha ritenuto che in ragione del prospetto storico dei consumi a decorrere dal 2013
(depositato ex art 210 cpc dalla , tenuto conto delle letture effettive, e CP_6
9 che trattavasi di utenza domestica vi era una chiara linearità nei consumi e non denotandosi affatto consumi anomali.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell' e della per ciascuna di esse in CP_1 CP_6
applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia in €
4.066,30 (tenuto conto della riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.742,70) per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 5087/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, depositata in data
16.07.2020, notificata il 27.10.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere alla nonché della Parte_1 CP_1 ONroparte_7
in persona dei rispettivi l.r.p.t. le spese di lite che liquida per ognuna di
[...] esse € 4.066,30 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
Così deciso in Napoli il 24/10/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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