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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE
EX ART.281-SEXIES CPC
Il giorno 3 aprile 2025, alle ore 11.31, davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, sono presenti:
o per la parte ricorrente , l'avv. Alberto Antognetti, il quale precisa le Parte_1 conclusioni come da nota di trattazione scritta del 18.02.2025:
“Voglia il Giudice, previa conferma della sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la definitiva estinzione dell'importo di euro 74.232,13 come specificato nell'atto di intimazione impugnato in parte qua e nella presupposta cartella di pagamento identificativo atto 05620020026593691000 - data di notifica del 18 febbraio 2003, nonché di ogni altro importo direttamente o indirettamente correlato o correlabile per intervenuta prescrizione della relativa pretesa onnicomprensiva per tutti i motivi sopra illustrati e qui da intendersi ritrascritti, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1 per tale importo e correlati debiti fiscali.- Con vittoria di spese e compensi di causa”;
o per la parte resistente e Controparte_2
, il dott. in sostituzione Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. dello Stato Matilde Pugliaro, come da delega scritta che deposita, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto infondata. Vinte le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza”; inoltre, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione, in favore del giudice tributario.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.34 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 13.02
La Spezia, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 566/ 2024 tra
, C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Antognetti, domiciliato presso lo studio del difensore in , Via Giulio Rezasco, 11 int. 7, CP_2
parte ricorrente
2 CONTRO
e Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brgate Partigiane n. 2 sono domiciliate,
parte resistente
***
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di intimazione di pagamento emanato dall' CP_3
[...]
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 5.04.2024, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di intimazione di pagamento nr. 05620249000880092000, emanato dall' al fine di ottenerne l'annullamento e/o la revoca, previa Controparte_1 sospensione dello stesso, nella parte in cui veniva intimato all'attore il pagamento della cartella di pagamento nr. 05620020026593691000 emanata dall' Controparte_5
(notificata il 18 febbraio 2003) per un importo dovuto di € 74.232,13, e nella parte
[...] contenente il dettaglio della cartella per mancati pagamenti Irap e Irpef anno 1998 per un totale di € 74.229,03 oltre spese e accessori.
L'opponente eccepiva e deduceva, in primo luogo, l'estinzione del debito fiscale intimato per intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine applicabile fosse quello di cinque anni, non essendo intervenute ulteriori richieste dal momento della prima notifica avvenuta nel 2003; in subordine, sosteneva l'intervenuta prescrizione anche in caso di applicazione della prescrizione ordinaria decennale, in assenza di atti interruttivi della stessa.
Tale difesa veniva spiegata sulla base dell'assunto della giurisdizione del giudice ordinario, costituendo la prescrizione un'eccezione estintiva maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, in situazione di definitività della cartella, non riguardante contestazioni sulla notifica della cartella e/o sul debito tributario dell'anno 1998.
3 Si costituivano le opposte Controparte_2
e , le quali, con comparsa depositata il Controparte_3
17.04.2024, contestavano l'opposizione del ricorrente sostenendo la decennalità del termine di prescrizione dei crediti erariali e l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, successivamente alla notifica della cartella impugnata avvenuta in data 18.02.2003, con le successive notifiche del 25.01.2012 (l'intimazione di pagamento n. 05620119000701617000
- doc. 4 comparsa) e del 06.03.2023 (intimazione di pagamento n. 05620239000063030000 – doc. 5 comparsa).
All'udienza del 10.05.24 parte ricorrente, a contestazione della documentazione depositata dalla controparte con la costituzione, rilevava la nullità della notifica del gennaio 2012, perché, dopo che l'agente della riscossione si era recato sul posto, l'agente postale non aveva effettuato il deposito correttamente, dando atto, contrariamente al vero, che si era Pt_1 trasferito dalla residenza di via Cucco.
Il Giudice, con ordinanza del 13 giugno 2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, poiché dai certificati storici di residenza del ricorrente dei Comuni di Sarzana e Fosdinovo si evinceva che si era trasferito da Fosdinovo, Via Cucco n. 9, a Sarzana, in Viale Parte_1 della Pace 37, solo in data 29.11.2012.
All'udienza del 18.12.2024, le parti venivano invitate ad interloquire in ordine al profilo della giurisdizione. Faceva seguito uno scambio di memorie sul punto e, infine, la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, all'udienza del 3.04.2025.
Ciò premesso, deve rilevarsi il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente.
Come noto, l'art. 2 co. 1 D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
4 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento” (SS. UU. Cass. n. 21642/2021).
Quindi, diviene determinante al fine di stabile quale sia la giurisdizione se e quando ha inizio l'esecuzione forzata: la giurisdizione ordinaria si radica ove l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento;
viceversa, se l'esecuzione esattoriale non è ancora iniziata ed il contribuente contesta l'esistenza del credito tributario pur in forza di un fatto successivo alla notifica della cartella (e.g. prescrizione), la giurisdizione spetta al giudice tributario.
Giova in merito precisare che per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 114/2018 si sono aggiunti ai casi attribuibili alla cognizione ordinaria (del giudice dell'esecuzione), opposizioni agli atti esecutivi e opposizioni ex art. 615 relative alla pignorabilità dei beni, anche quelle ad esecuzione iniziata di cui all'art. 615 c. 2 c.p.c., per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni che giustificano la sussistenza della giurisdizione ordinaria: i motivi di opposizione della convenuta riguardano il decorso del termine di prescrizione per i tributi indicati nella cartella fondante l'intimazione di pagamento, verificatosi dopo la regolare notifica della cartella di pagamento (nel 2003) e prima della
5 notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 6.03.2023 (n.
05620239000063030000).
Si tratta dunque di un fatto incidente sulla pretesa tributaria anteriore (e non successivo) all'intimazione di pagamento e che non attiene alla fase che, inerendo all'esecuzione forzata, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario.
Deve pertanto essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
- visto l'art. 279 c. 2 n. 1) c.p.c. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente;
- visto l'art. 58 L. 69/2009, ASSEGNA termine perentorio di mesi 3 dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice innanzi indicato;
- CONDANNA parte attrice a rifondere a controparte le spese di lite, che si liquidano in Euro
8.433,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, il 4.03.2025
IL GIUDICE
Giulia Marozzi
6
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-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE
EX ART.281-SEXIES CPC
Il giorno 3 aprile 2025, alle ore 11.31, davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, sono presenti:
o per la parte ricorrente , l'avv. Alberto Antognetti, il quale precisa le Parte_1 conclusioni come da nota di trattazione scritta del 18.02.2025:
“Voglia il Giudice, previa conferma della sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la definitiva estinzione dell'importo di euro 74.232,13 come specificato nell'atto di intimazione impugnato in parte qua e nella presupposta cartella di pagamento identificativo atto 05620020026593691000 - data di notifica del 18 febbraio 2003, nonché di ogni altro importo direttamente o indirettamente correlato o correlabile per intervenuta prescrizione della relativa pretesa onnicomprensiva per tutti i motivi sopra illustrati e qui da intendersi ritrascritti, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1 per tale importo e correlati debiti fiscali.- Con vittoria di spese e compensi di causa”;
o per la parte resistente e Controparte_2
, il dott. in sostituzione Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. dello Stato Matilde Pugliaro, come da delega scritta che deposita, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto infondata. Vinte le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza”; inoltre, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione, in favore del giudice tributario.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.34 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 13.02
La Spezia, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 566/ 2024 tra
, C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Antognetti, domiciliato presso lo studio del difensore in , Via Giulio Rezasco, 11 int. 7, CP_2
parte ricorrente
2 CONTRO
e Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brgate Partigiane n. 2 sono domiciliate,
parte resistente
***
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di intimazione di pagamento emanato dall' CP_3
[...]
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 5.04.2024, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di intimazione di pagamento nr. 05620249000880092000, emanato dall' al fine di ottenerne l'annullamento e/o la revoca, previa Controparte_1 sospensione dello stesso, nella parte in cui veniva intimato all'attore il pagamento della cartella di pagamento nr. 05620020026593691000 emanata dall' Controparte_5
(notificata il 18 febbraio 2003) per un importo dovuto di € 74.232,13, e nella parte
[...] contenente il dettaglio della cartella per mancati pagamenti Irap e Irpef anno 1998 per un totale di € 74.229,03 oltre spese e accessori.
L'opponente eccepiva e deduceva, in primo luogo, l'estinzione del debito fiscale intimato per intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine applicabile fosse quello di cinque anni, non essendo intervenute ulteriori richieste dal momento della prima notifica avvenuta nel 2003; in subordine, sosteneva l'intervenuta prescrizione anche in caso di applicazione della prescrizione ordinaria decennale, in assenza di atti interruttivi della stessa.
Tale difesa veniva spiegata sulla base dell'assunto della giurisdizione del giudice ordinario, costituendo la prescrizione un'eccezione estintiva maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, in situazione di definitività della cartella, non riguardante contestazioni sulla notifica della cartella e/o sul debito tributario dell'anno 1998.
3 Si costituivano le opposte Controparte_2
e , le quali, con comparsa depositata il Controparte_3
17.04.2024, contestavano l'opposizione del ricorrente sostenendo la decennalità del termine di prescrizione dei crediti erariali e l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, successivamente alla notifica della cartella impugnata avvenuta in data 18.02.2003, con le successive notifiche del 25.01.2012 (l'intimazione di pagamento n. 05620119000701617000
- doc. 4 comparsa) e del 06.03.2023 (intimazione di pagamento n. 05620239000063030000 – doc. 5 comparsa).
All'udienza del 10.05.24 parte ricorrente, a contestazione della documentazione depositata dalla controparte con la costituzione, rilevava la nullità della notifica del gennaio 2012, perché, dopo che l'agente della riscossione si era recato sul posto, l'agente postale non aveva effettuato il deposito correttamente, dando atto, contrariamente al vero, che si era Pt_1 trasferito dalla residenza di via Cucco.
Il Giudice, con ordinanza del 13 giugno 2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, poiché dai certificati storici di residenza del ricorrente dei Comuni di Sarzana e Fosdinovo si evinceva che si era trasferito da Fosdinovo, Via Cucco n. 9, a Sarzana, in Viale Parte_1 della Pace 37, solo in data 29.11.2012.
All'udienza del 18.12.2024, le parti venivano invitate ad interloquire in ordine al profilo della giurisdizione. Faceva seguito uno scambio di memorie sul punto e, infine, la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, all'udienza del 3.04.2025.
Ciò premesso, deve rilevarsi il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente.
Come noto, l'art. 2 co. 1 D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
4 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento” (SS. UU. Cass. n. 21642/2021).
Quindi, diviene determinante al fine di stabile quale sia la giurisdizione se e quando ha inizio l'esecuzione forzata: la giurisdizione ordinaria si radica ove l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento;
viceversa, se l'esecuzione esattoriale non è ancora iniziata ed il contribuente contesta l'esistenza del credito tributario pur in forza di un fatto successivo alla notifica della cartella (e.g. prescrizione), la giurisdizione spetta al giudice tributario.
Giova in merito precisare che per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 114/2018 si sono aggiunti ai casi attribuibili alla cognizione ordinaria (del giudice dell'esecuzione), opposizioni agli atti esecutivi e opposizioni ex art. 615 relative alla pignorabilità dei beni, anche quelle ad esecuzione iniziata di cui all'art. 615 c. 2 c.p.c., per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni che giustificano la sussistenza della giurisdizione ordinaria: i motivi di opposizione della convenuta riguardano il decorso del termine di prescrizione per i tributi indicati nella cartella fondante l'intimazione di pagamento, verificatosi dopo la regolare notifica della cartella di pagamento (nel 2003) e prima della
5 notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 6.03.2023 (n.
05620239000063030000).
Si tratta dunque di un fatto incidente sulla pretesa tributaria anteriore (e non successivo) all'intimazione di pagamento e che non attiene alla fase che, inerendo all'esecuzione forzata, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario.
Deve pertanto essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
- visto l'art. 279 c. 2 n. 1) c.p.c. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente competente;
- visto l'art. 58 L. 69/2009, ASSEGNA termine perentorio di mesi 3 dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice innanzi indicato;
- CONDANNA parte attrice a rifondere a controparte le spese di lite, che si liquidano in Euro
8.433,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, il 4.03.2025
IL GIUDICE
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