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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417 V.G. dell'anno 2025 promossa da
ROMA (RM) 17/02/1969, C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
ROMA (RM) 30/04/1966, C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GAROFALO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Controparte_1 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla signora nella quale abiterà con le figlie Parte_1 maggiorenni e . Per_1 Per_2
3) Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale nel mese di giugno 2024 CP_1 portando via con sé tutti gli effetti personali.
4) Il signor dichiara di cambiare residenza entro e non oltre 30 giorni CP_1 dall'omologa della separazione.
- 1 - 5) Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altro.
6) Il signor verserà a titolo di mantenimento alla moglie una somma pari ad € CP_1
200,00.
7) Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie CP_1 Parte_1 maggiorenni e non economicamente indipendenti, le quali coabiteranno Per_1 Per_2 con la madre, la somma di € 300,00 (150,00 per figlia) con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie che andranno previamente concordate tra i coniugi e precisamente spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive.
8) I coniugi richiedono che la somma a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie pari ad € 500,00 sia versata direttamente da Roma Capitale – Reparto Operativo Esterno di
Polizia Stradale quale datore di lavoro del signor mediante bonifico bancario, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente intestato alla signora iban n. Parte_1
[...].
9) Nulla in merito all'affidamento essendo le figlie maggiorenni, le quali potranno vedere il padre quando vorranno.
CLAUSOLE ACCESSORIE DELL'ACCORDO
1) Il signor con la sottoscrizione del presente atto trasferirà la quota del 50% CP_1 della casa coniugale: fabbricato sito nel Comune di Ariccia, via Azia numero civico 22 (già via Silvia numero civico 54) e precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 3, composto da soggiorno, due camere, corridoio, cucina, un bagno e due balconi;
confinante con: vano scala, cortile condominiale, proprietà , via Controparte_2
Indipendenza, salvo altri. Detta unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U.: comune di
Ariccia partita 1008822, foglio 22, particella numero 104, sub. 4 (così come descritta al punto 4 della parte in premessa) alla moglie Parte_1
Detto trasferimento voluto consapevolmente dal signor deriva dalla circostanza CP_1 oggettiva che la moglie, da sempre casalinga, si è presa sempre cura della casa e delle figlie e materialmente impossibilitata a comprare un immobile e/o a pagare un affitto.
2) Ottenuta l'omologa della separazione presso il Tribunale di Velletri, il signor
[...] si obbliga a presenziare innanzi al Notaio di fiducia, al fine di trasferire il 50% CP_1 della casa coniugale, così come previsto dal presente accordo.
- 2 - I coniugi hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa il 06/09/1998; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 22.08.2002 e il 15.09.2004. Per_1 Per_2
Comparse personalmente all'udienza del 15/09/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca di Papa per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, parte 2, serie A, atto n. 104).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417 V.G. dell'anno 2025 promossa da
ROMA (RM) 17/02/1969, C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
ROMA (RM) 30/04/1966, C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GAROFALO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Controparte_1 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla signora nella quale abiterà con le figlie Parte_1 maggiorenni e . Per_1 Per_2
3) Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale nel mese di giugno 2024 CP_1 portando via con sé tutti gli effetti personali.
4) Il signor dichiara di cambiare residenza entro e non oltre 30 giorni CP_1 dall'omologa della separazione.
- 1 - 5) Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altro.
6) Il signor verserà a titolo di mantenimento alla moglie una somma pari ad € CP_1
200,00.
7) Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie CP_1 Parte_1 maggiorenni e non economicamente indipendenti, le quali coabiteranno Per_1 Per_2 con la madre, la somma di € 300,00 (150,00 per figlia) con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie che andranno previamente concordate tra i coniugi e precisamente spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive.
8) I coniugi richiedono che la somma a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie pari ad € 500,00 sia versata direttamente da Roma Capitale – Reparto Operativo Esterno di
Polizia Stradale quale datore di lavoro del signor mediante bonifico bancario, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente intestato alla signora iban n. Parte_1
[...].
9) Nulla in merito all'affidamento essendo le figlie maggiorenni, le quali potranno vedere il padre quando vorranno.
CLAUSOLE ACCESSORIE DELL'ACCORDO
1) Il signor con la sottoscrizione del presente atto trasferirà la quota del 50% CP_1 della casa coniugale: fabbricato sito nel Comune di Ariccia, via Azia numero civico 22 (già via Silvia numero civico 54) e precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 3, composto da soggiorno, due camere, corridoio, cucina, un bagno e due balconi;
confinante con: vano scala, cortile condominiale, proprietà , via Controparte_2
Indipendenza, salvo altri. Detta unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U.: comune di
Ariccia partita 1008822, foglio 22, particella numero 104, sub. 4 (così come descritta al punto 4 della parte in premessa) alla moglie Parte_1
Detto trasferimento voluto consapevolmente dal signor deriva dalla circostanza CP_1 oggettiva che la moglie, da sempre casalinga, si è presa sempre cura della casa e delle figlie e materialmente impossibilitata a comprare un immobile e/o a pagare un affitto.
2) Ottenuta l'omologa della separazione presso il Tribunale di Velletri, il signor
[...] si obbliga a presenziare innanzi al Notaio di fiducia, al fine di trasferire il 50% CP_1 della casa coniugale, così come previsto dal presente accordo.
- 2 - I coniugi hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa il 06/09/1998; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 22.08.2002 e il 15.09.2004. Per_1 Per_2
Comparse personalmente all'udienza del 15/09/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca di Papa per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, parte 2, serie A, atto n. 104).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
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