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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1444 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ORIO Parte_1
FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALABRESE CINZIA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente
Il sig. verserà alla signora per il mantenimento del minore la somma mensile di 900 Pt_1 CP_1 euro, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
Spese legali compensate.
Le parti dichiarano di essere disponibili di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra le parti, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 23/01/2024 il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento assunto Pt_1 da questo Tribunale in data 02.10.2014 come modificato dal decreto del 27.1.2017, relativamente al mantenimento del minore. Chiedeva, in particolare, la riduzione ad una somma non superiore ad euro
550,00 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%.
Si è costituita la sig.ra contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in CP_1 quanto del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva la modifica del calendario di visita padre-figlio, un contributo per il figlio in capo al sig. non inferiore ad euro 1.200,00 oltre al 80% delle Pt_1 spese straordinarie.
All'udienza in data 14.10.2024 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza in data 14.10.2024, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del minore, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Spese processuali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 02.10.2014 come modificato dal decreto del 27.1.2017:
DISPONE che il sig. versi alla signora per il mantenimento del minore la somma Pt_1 CP_1 mensile di 900 euro, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere disponibili di intraprendere un percorso di mediazione familiare
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ORIO Parte_1
FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALABRESE CINZIA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente
Il sig. verserà alla signora per il mantenimento del minore la somma mensile di 900 Pt_1 CP_1 euro, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
Spese legali compensate.
Le parti dichiarano di essere disponibili di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra le parti, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 23/01/2024 il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento assunto Pt_1 da questo Tribunale in data 02.10.2014 come modificato dal decreto del 27.1.2017, relativamente al mantenimento del minore. Chiedeva, in particolare, la riduzione ad una somma non superiore ad euro
550,00 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%.
Si è costituita la sig.ra contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in CP_1 quanto del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva la modifica del calendario di visita padre-figlio, un contributo per il figlio in capo al sig. non inferiore ad euro 1.200,00 oltre al 80% delle Pt_1 spese straordinarie.
All'udienza in data 14.10.2024 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza in data 14.10.2024, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del minore, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Spese processuali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 02.10.2014 come modificato dal decreto del 27.1.2017:
DISPONE che il sig. versi alla signora per il mantenimento del minore la somma Pt_1 CP_1 mensile di 900 euro, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere disponibili di intraprendere un percorso di mediazione familiare
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.