TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2336 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barracato Giancarlo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
- cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Conigliaro Sergio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
21.10.1972, non costituita in giudizio;
– parti convenute –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
Pag. 1 di 8 R.G. n. 2336/2019
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la chiedendo che sia CP_2 Controparte_1
accertata la responsabilità della prima nella causazione di un sinistro stradale verificatosi in data 17.07.2018 e, per l'effetto, che entrambe le convenute siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 35.000,00.
Ha affermato che, intorno alle ore 17:30 di quel giorno, mentre si trovava sul marciapiede di via Maestro Pintorno nel Comune di Cefalù, è stato improvvisamente colpito alla spalla sinistra dallo sportello anteriore destro di un'autovettura Land Rover targata PV854690, di proprietà e condotta da CP_2
la quale — mentre era intenta a completare una manovra di parcheggio in
[...]
retromarcia — avrebbe visto aprirsi repentinamente lo sportello destro del veicolo, che avrebbe urtato l'attore.
A seguito dell'impatto, l'attore ha riferito di avere avvertito un dolore acuto alla spalla sinistra, che tuttavia è riuscito inizialmente a sopportare, confidando che si trattasse di un disturbo passeggero destinato a risolversi spontaneamente. Dopo oltre un mese di sofferenze, persistendo la sintomatologia dolorosa e trovandosi nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa di imbianchino, egli — su consiglio del medico curante — si è sottoposto, in data 21.08.2018, a un esame ecografico della spalla sinistra, all'esito del quale è stata riscontrata un'ampia lesione a tutto spessore del tendine del sovraspinato (DT max 25 mm circa), con parziale scopertura della testa omerale.
Pag. 2 di 8 R.G. n. 2336/2019
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, la
[...]
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione Controparte_1
per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui all'art. 3
D.L. n. 132/2014, nonché l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005, deducendo altresì la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_2
Esperito il procedimento di negoziazione obbligatoria nei confronti delle controparti, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della convenuta e dell'attore (v. verbali d'udienza del 21.10.2021 e del 10.01.2022), CP_2
nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, CP_2
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Come noto, la declaratoria di contumacia non integra una formalità essenziale del processo, né è soggetta a termine perentorio, risolvendosi in una mera presa d'atto del mancato esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto, con valore
Pag. 3 di 8 R.G. n. 2336/2019
ricognitivo dello stato di fatto processuale esistente (cfr. Cass., Sez. III, n.
20406/2013).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per asserita violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che l'attore ha regolarmente eseguito gli adempimenti prescritti dalla normativa citata, avendo inoltrato — come comprovato dai documenti prodotti (v. all.ti denominati “copia della nota del 20-
28 settembre 2018, inviata a mezzo pec, a firma del sig. e Parte_1
dell'Avv. Giancarlo Barracato” di parte attrice e “lettera. All. D” di parte convenuta) — la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa convenuta.
Passando al merito del giudizio, alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che l'attore non abbia positivamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
In primo luogo, si osserva una divergenza tra la narrazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e quella riportata nella dichiarazione resa in sede stragiudiziale
(v. all. C di parte convenuta): mentre nel primo atto l'attore ha ricondotto l'origine del danno all'impatto diretto con lo sportello (“lo sportello anteriore destro si apriva intercettando la spalla sinistra”), nella dichiarazione rilasciata in occasione della richiesta risarcitoria ha invece menzionato una successiva caduta (“sono caduto per terra, in seguito all'urto”).
Tale discrasia non può considerarsi meramente terminologica, poiché introduce un elemento di potenziale discontinuità nella sequenza causale, idoneo a generare un ragionevole dubbio circa la precisa dinamica del sinistro e la riconducibilità del danno all'urto diretto o, piuttosto, all'ipotizzato evento di caduta.
Pag. 4 di 8 R.G. n. 2336/2019
Inoltre, non risulta fornita prova né della concreta verificazione del fatto storico, né del nesso di causalità tra esso e le lesioni accertate.
Non sono stati indicati, né conseguentemente escussi, testimoni, sicché la ricostruzione del sinistro si fonda esclusivamente sulle allegazioni di parte e sulle dichiarazioni rese dalla convenuta, prive tuttavia di riscontri oggettivi esterni.
Quanto alle dichiarazioni riferibili alla conducente convenuta, va ricordato che — in virtù dell'art. 2733, comma 3, c.c. — la confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma è soggetta a libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass., Sez. III, n.
25770/2019 e Cass., Sez. Un., n. 10311/2006).
Ne consegue che la dichiarazione resa dalla convenuta — tanto CP_2
nella fase stragiudiziale quanto in sede di interrogatorio formale del 21.10.2021 — non può costituire, di per sé, prova dell'an debeatur, né può trasferire automaticamente sulla gli effetti pregiudizievoli di Controparte_1
una confessione resa dalla contumace.
D'altro canto, indipendentemente da quanto già osservato, va rilevato che il tenore delle dichiarazioni della convenuta è privo di quel contenuto descrittivo necessario a fondare un giudizio di causalità materiale tra l'evento e il danno. Esse valgono, al più, come riscontro generico dell'urto, ma non come dimostrazione del rapporto eziologico tra tale contatto e la lesione anatomica accertata successivamente, che resta dunque oggetto di mera congettura.
Ciò in ragione del significativo lasso di tempo intercorso tra l'evento (17.07.2018)
e la data della prima diagnosi medica (21.08.2018) che, di tutta evidenza, genera evidenti incertezze in merito all'effettiva riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento denunciato.
Pag. 5 di 8 R.G. n. 2336/2019
Il significativo lasso di tempo intercorso tra l'asserito evento dannoso e la prima diagnosi medica non consente, dunque, neppure in chiave presuntiva, di ravvisare con sufficiente grado di probabilità la sequenza eziologica prospettata dall'attore, non potendosi escludere l'interferenza di fattori sopravvenuti idonei di per sé a cagionare il riferito quadro patologico.
Né tale lacuna probatoria può ritenersi colmata dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale, per quanto qui rileva, si è Persona_1
limitato a riconoscere una generica compatibilità della lesione con un trauma contusivo.
Tale valutazione non è tuttavia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore, dovendosi peraltro evidenziare che risulta altamente improbabile che la dinamica descritta — ossia un trauma a bassa energia cinetica, quale un urto determinato dall'apertura dello sportello di un'autovettura in fase di parcheggio — possa aver cagionato una lesione a tutto spessore del tendine del sovraspinato di oltre due centimetri, come diagnosticato.
A ciò si aggiunga che il fatto che l'attore abbia tollerato il dolore per oltre un mese prima di sottoporsi a indagini diagnostiche, confidando nella sua spontanea remissione, costituisce un ulteriore elemento che depone per la mancanza di una sintomatologia acuta immediata e, dunque, per l'improbabilità di un'origine traumatica diretta della lesione refertata.
Ad ogni modo, la compatibilità clinica rappresenta un giudizio di mera possibilità astratta che un determinato evento possa aver prodotto un certo effetto lesivo. Essa
è idonea soltanto a escludere l'incompatibilità logica fra l'evento descritto e la lesione riscontrata, ma non implica la dimostrazione del rapporto di derivazione causale.
Pag. 6 di 8 R.G. n. 2336/2019
Diversamente, la causalità materiale costituisce una valutazione giuridica rimessa al giudice ed esige la dimostrazione che l'effetto lesivo non si sarebbe verificato in assenza dell'evento dedotto. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti e consentano di affermare — secondo il criterio del “più probabile che non” — che l'evento dannoso abbia rappresentato la causa della lesione accertata.
Tuttavia, nel caso di specie, il significativo lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro e quella della prima diagnosi medica, unitamente all'oggettiva improbabilità che un urto provocato dall'apertura di uno sportello di un'autovettura in fase di parcheggio possa determinare una lesione tendinea di tale entità, non consente di desumere — neppure in via presuntiva — l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento allegato e il danno lamentato, dovendosi, al contrario, ritenere più verosimile l'intervento di fattori sopravvenuti autonomamente idonei a generare la patologia descritta.
Al lume di quanto evidenziato, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite — nei rapporti con la compagnia assicurativa convenuta — devono essere poste a carico della parte attrice.
Tenuto conto del valore della controversia — rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 — e applicando i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, dette spese si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre accessori come per legge.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti di la quale, CP_2
rimasta contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva.
Pag. 7 di 8 R.G. n. 2336/2019
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, ma anticipate dall'Erario, atteso che la medesima risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez.
I, 13.05.2024, n. 12960).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di CP_2
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1
di liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
dispone in ordine alle spese nei confronti di rimasta CP_3 CP_2
contumace;
PONE le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore, ma anticipate dall'Erario, atteso che lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/11/2025.
Il Giudice
RD PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2336 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barracato Giancarlo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
- cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Conigliaro Sergio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
21.10.1972, non costituita in giudizio;
– parti convenute –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
Pag. 1 di 8 R.G. n. 2336/2019
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la chiedendo che sia CP_2 Controparte_1
accertata la responsabilità della prima nella causazione di un sinistro stradale verificatosi in data 17.07.2018 e, per l'effetto, che entrambe le convenute siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 35.000,00.
Ha affermato che, intorno alle ore 17:30 di quel giorno, mentre si trovava sul marciapiede di via Maestro Pintorno nel Comune di Cefalù, è stato improvvisamente colpito alla spalla sinistra dallo sportello anteriore destro di un'autovettura Land Rover targata PV854690, di proprietà e condotta da CP_2
la quale — mentre era intenta a completare una manovra di parcheggio in
[...]
retromarcia — avrebbe visto aprirsi repentinamente lo sportello destro del veicolo, che avrebbe urtato l'attore.
A seguito dell'impatto, l'attore ha riferito di avere avvertito un dolore acuto alla spalla sinistra, che tuttavia è riuscito inizialmente a sopportare, confidando che si trattasse di un disturbo passeggero destinato a risolversi spontaneamente. Dopo oltre un mese di sofferenze, persistendo la sintomatologia dolorosa e trovandosi nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa di imbianchino, egli — su consiglio del medico curante — si è sottoposto, in data 21.08.2018, a un esame ecografico della spalla sinistra, all'esito del quale è stata riscontrata un'ampia lesione a tutto spessore del tendine del sovraspinato (DT max 25 mm circa), con parziale scopertura della testa omerale.
Pag. 2 di 8 R.G. n. 2336/2019
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, la
[...]
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione Controparte_1
per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui all'art. 3
D.L. n. 132/2014, nonché l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005, deducendo altresì la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_2
Esperito il procedimento di negoziazione obbligatoria nei confronti delle controparti, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della convenuta e dell'attore (v. verbali d'udienza del 21.10.2021 e del 10.01.2022), CP_2
nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, CP_2
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Come noto, la declaratoria di contumacia non integra una formalità essenziale del processo, né è soggetta a termine perentorio, risolvendosi in una mera presa d'atto del mancato esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto, con valore
Pag. 3 di 8 R.G. n. 2336/2019
ricognitivo dello stato di fatto processuale esistente (cfr. Cass., Sez. III, n.
20406/2013).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per asserita violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che l'attore ha regolarmente eseguito gli adempimenti prescritti dalla normativa citata, avendo inoltrato — come comprovato dai documenti prodotti (v. all.ti denominati “copia della nota del 20-
28 settembre 2018, inviata a mezzo pec, a firma del sig. e Parte_1
dell'Avv. Giancarlo Barracato” di parte attrice e “lettera. All. D” di parte convenuta) — la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa convenuta.
Passando al merito del giudizio, alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che l'attore non abbia positivamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
In primo luogo, si osserva una divergenza tra la narrazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e quella riportata nella dichiarazione resa in sede stragiudiziale
(v. all. C di parte convenuta): mentre nel primo atto l'attore ha ricondotto l'origine del danno all'impatto diretto con lo sportello (“lo sportello anteriore destro si apriva intercettando la spalla sinistra”), nella dichiarazione rilasciata in occasione della richiesta risarcitoria ha invece menzionato una successiva caduta (“sono caduto per terra, in seguito all'urto”).
Tale discrasia non può considerarsi meramente terminologica, poiché introduce un elemento di potenziale discontinuità nella sequenza causale, idoneo a generare un ragionevole dubbio circa la precisa dinamica del sinistro e la riconducibilità del danno all'urto diretto o, piuttosto, all'ipotizzato evento di caduta.
Pag. 4 di 8 R.G. n. 2336/2019
Inoltre, non risulta fornita prova né della concreta verificazione del fatto storico, né del nesso di causalità tra esso e le lesioni accertate.
Non sono stati indicati, né conseguentemente escussi, testimoni, sicché la ricostruzione del sinistro si fonda esclusivamente sulle allegazioni di parte e sulle dichiarazioni rese dalla convenuta, prive tuttavia di riscontri oggettivi esterni.
Quanto alle dichiarazioni riferibili alla conducente convenuta, va ricordato che — in virtù dell'art. 2733, comma 3, c.c. — la confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma è soggetta a libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass., Sez. III, n.
25770/2019 e Cass., Sez. Un., n. 10311/2006).
Ne consegue che la dichiarazione resa dalla convenuta — tanto CP_2
nella fase stragiudiziale quanto in sede di interrogatorio formale del 21.10.2021 — non può costituire, di per sé, prova dell'an debeatur, né può trasferire automaticamente sulla gli effetti pregiudizievoli di Controparte_1
una confessione resa dalla contumace.
D'altro canto, indipendentemente da quanto già osservato, va rilevato che il tenore delle dichiarazioni della convenuta è privo di quel contenuto descrittivo necessario a fondare un giudizio di causalità materiale tra l'evento e il danno. Esse valgono, al più, come riscontro generico dell'urto, ma non come dimostrazione del rapporto eziologico tra tale contatto e la lesione anatomica accertata successivamente, che resta dunque oggetto di mera congettura.
Ciò in ragione del significativo lasso di tempo intercorso tra l'evento (17.07.2018)
e la data della prima diagnosi medica (21.08.2018) che, di tutta evidenza, genera evidenti incertezze in merito all'effettiva riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento denunciato.
Pag. 5 di 8 R.G. n. 2336/2019
Il significativo lasso di tempo intercorso tra l'asserito evento dannoso e la prima diagnosi medica non consente, dunque, neppure in chiave presuntiva, di ravvisare con sufficiente grado di probabilità la sequenza eziologica prospettata dall'attore, non potendosi escludere l'interferenza di fattori sopravvenuti idonei di per sé a cagionare il riferito quadro patologico.
Né tale lacuna probatoria può ritenersi colmata dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale, per quanto qui rileva, si è Persona_1
limitato a riconoscere una generica compatibilità della lesione con un trauma contusivo.
Tale valutazione non è tuttavia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore, dovendosi peraltro evidenziare che risulta altamente improbabile che la dinamica descritta — ossia un trauma a bassa energia cinetica, quale un urto determinato dall'apertura dello sportello di un'autovettura in fase di parcheggio — possa aver cagionato una lesione a tutto spessore del tendine del sovraspinato di oltre due centimetri, come diagnosticato.
A ciò si aggiunga che il fatto che l'attore abbia tollerato il dolore per oltre un mese prima di sottoporsi a indagini diagnostiche, confidando nella sua spontanea remissione, costituisce un ulteriore elemento che depone per la mancanza di una sintomatologia acuta immediata e, dunque, per l'improbabilità di un'origine traumatica diretta della lesione refertata.
Ad ogni modo, la compatibilità clinica rappresenta un giudizio di mera possibilità astratta che un determinato evento possa aver prodotto un certo effetto lesivo. Essa
è idonea soltanto a escludere l'incompatibilità logica fra l'evento descritto e la lesione riscontrata, ma non implica la dimostrazione del rapporto di derivazione causale.
Pag. 6 di 8 R.G. n. 2336/2019
Diversamente, la causalità materiale costituisce una valutazione giuridica rimessa al giudice ed esige la dimostrazione che l'effetto lesivo non si sarebbe verificato in assenza dell'evento dedotto. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti e consentano di affermare — secondo il criterio del “più probabile che non” — che l'evento dannoso abbia rappresentato la causa della lesione accertata.
Tuttavia, nel caso di specie, il significativo lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro e quella della prima diagnosi medica, unitamente all'oggettiva improbabilità che un urto provocato dall'apertura di uno sportello di un'autovettura in fase di parcheggio possa determinare una lesione tendinea di tale entità, non consente di desumere — neppure in via presuntiva — l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento allegato e il danno lamentato, dovendosi, al contrario, ritenere più verosimile l'intervento di fattori sopravvenuti autonomamente idonei a generare la patologia descritta.
Al lume di quanto evidenziato, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite — nei rapporti con la compagnia assicurativa convenuta — devono essere poste a carico della parte attrice.
Tenuto conto del valore della controversia — rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 — e applicando i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, dette spese si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre accessori come per legge.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti di la quale, CP_2
rimasta contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva.
Pag. 7 di 8 R.G. n. 2336/2019
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, ma anticipate dall'Erario, atteso che la medesima risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez.
I, 13.05.2024, n. 12960).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di CP_2
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1
di liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
dispone in ordine alle spese nei confronti di rimasta CP_3 CP_2
contumace;
PONE le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore, ma anticipate dall'Erario, atteso che lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/11/2025.
Il Giudice
RD PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8