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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 701 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 701 /2024 promosso da:
nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] l'[...], , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Clementina De Virgiliis
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2. Confermare l'assegnazione della coniugale sita in San Salvo alla Via Alcide De Gasperi n. 5, di esclusiva proprietà della alla medesima che continuerà ad abitarla con il figlio Pt_2
Persona_1
3. Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla nella Pt_2 sua qualità di genitore convivente, l'importo mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
4. Porre a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di assegno ex art. 5, L. Pt_1 Pt_2
n.898/1970 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00; importo sottoposto
a rivalutazione ex indici ISTAT;
5. Spese compensate.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a Roccavivara il 30/09/2000, hanno chiesto la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio.
1. L'udienza del28.11.2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con provvedimento del 18.3.2019 il Tribunale di
Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 29.1.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
4. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Roccavivara il 30/09/2000, trascritto nel Registro
[...] Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al n.46, parte II, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 701 /2024 promosso da:
nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] l'[...], , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Clementina De Virgiliis
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2. Confermare l'assegnazione della coniugale sita in San Salvo alla Via Alcide De Gasperi n. 5, di esclusiva proprietà della alla medesima che continuerà ad abitarla con il figlio Pt_2
Persona_1
3. Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla nella Pt_2 sua qualità di genitore convivente, l'importo mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
4. Porre a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di assegno ex art. 5, L. Pt_1 Pt_2
n.898/1970 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00; importo sottoposto
a rivalutazione ex indici ISTAT;
5. Spese compensate.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a Roccavivara il 30/09/2000, hanno chiesto la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio.
1. L'udienza del28.11.2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con provvedimento del 18.3.2019 il Tribunale di
Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 29.1.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
4. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Roccavivara il 30/09/2000, trascritto nel Registro
[...] Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al n.46, parte II, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi