TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano all'esito delle conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna anche mediante deposito delle note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1170 /2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), quale Legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
Società LUXURY TRAVEL S.N.C. (C.F. ) nato il Controparte_1 P.IVA_1
28 marzo 1983 in Napoli ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 256, presso lo Studio legale dell'Avv. Roberto Sgobbo, (C.F.: ) del Foro di Napoli, CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti su foglio separato. Con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
– p.e.c. - n. fax C.F._3 Email_2
081/7552455); (c.f.: ); giusta procura generale Controparte_3 C.F._4 alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – Persona_1
1 raccolta 7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio
Legale Distrettuale di Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2023 e notificato ritualmente alle controparti
[...]
ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI – Pt_1
001547254 notificata in data 20 dicembre 2022.
CP_ Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, l si è costituito rilevando l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., parte ricorrente CP_ riferiva che, a seguito di rideterminazione della sanzione effettuata dall' , aveva pagato quanto richiesto.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il giudicante rileva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
2 l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del
06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione idonea a eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuto pagamento della sanzione CP_ rideterminata dall' determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 9/1/2025
IL GIUDICE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano all'esito delle conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna anche mediante deposito delle note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1170 /2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), quale Legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
Società LUXURY TRAVEL S.N.C. (C.F. ) nato il Controparte_1 P.IVA_1
28 marzo 1983 in Napoli ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 256, presso lo Studio legale dell'Avv. Roberto Sgobbo, (C.F.: ) del Foro di Napoli, CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti su foglio separato. Con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
– p.e.c. - n. fax C.F._3 Email_2
081/7552455); (c.f.: ); giusta procura generale Controparte_3 C.F._4 alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – Persona_1
1 raccolta 7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio
Legale Distrettuale di Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2023 e notificato ritualmente alle controparti
[...]
ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI – Pt_1
001547254 notificata in data 20 dicembre 2022.
CP_ Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, l si è costituito rilevando l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., parte ricorrente CP_ riferiva che, a seguito di rideterminazione della sanzione effettuata dall' , aveva pagato quanto richiesto.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il giudicante rileva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
2 l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del
06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione idonea a eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuto pagamento della sanzione CP_ rideterminata dall' determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 9/1/2025
IL GIUDICE
4