Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1021/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1021/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GABRIELE GIORDANO Parte_1 C.F._1
(C.F. ; pec: C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. - P.I. ), già denominata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
come qui rappresentata dalla sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
(già denominata e quale conferitaria del ramo d'azienda di CP_3 CP_4
(C.F. ), qui di seguito anche solo ” e “ , con
[...] P.IVA_3 CP_1 CP_4
l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. CodiceFiscale_3
Email_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 560/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 7.6.2019, emessa all'esito del giudizio n. 1471/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 21.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in opposizione a d.i. la parte ha instaurato, Parte_1
innanzi al Tribunale di Palmi, il giudizio di 1° grado (proc. n. 1471/2016 R.G.), proponendo opposizione avverso il d.i. n. 323/2016 (proc. n. 1116/2016 R.G.), emesso da Giudice del medesimo Tribunale e ingiungente al predetto il pagamento di € 10.573,23 Parte_1
[di cui € 4.920,01 in linea capitale ed € 5.635,22 a titolo di interessi, a titolo di residuo insoluto di un contratto già stipulato con Agos Ducato e il cui relativo credito era stato ceduto prima a , poi da essa a , oltre interessi e oltre spese della procedura CP_5 CP_4
monitoria.
L'opponente ha contestato la legittimità dell'avversa pretesa monitoria e ha in particolare eccepito:
(1) l'infondatezza e inesistenza della predetta pretesa;
(2) la nullità del contratto di credito al consumo finalizzata per mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, nonché per mancata indicazione di e CP_6 CP_7
(3) il disconoscimento delle operazioni di pagamento e la nullità del contratto di credito al consumo diretto e/o non finalizzato per mancanza della forma scritta, mancata sottoscrizione, mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, nonché per mancata indicazione di e CP_6 CP_7
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(4) la nullità ex art. 36 Cod. Cons. della clausole abilitante AGOS ad aprire una linea di credito, poiché costituente pratica commerciale ingannevole e clausola vessatoria e/o abusiva;
(5) l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e conseguente applicazione degli art. 1815
c.c. e 644 c.p., nonché violazione dell'art. 118 T.U.B.;
(6) l'applicabilità dell'art. 125 bis, comma IX, T.U.B.;
(7) l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
I.1.2.- Con comparsa del 3.05.2017 si è poi costituita la , contestando le avverse CP_4 prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i., nonché, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 10.573,23 o della diversa maggiore o minore somma accertata come dovuta.
I.1.3.- All'esito del procedimento di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 560/2019, pubblicata in data 7.6.2019), nell'ambito della quale il Tribunale ha:
(A) rigettato l'opposizione e pertanto confermato il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
(B) condannato l'opponente alle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., ha poi proposto appello l'originario opponente , instaurando, innanzi alla presente Parte_1
Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 1021/2019 R.G.) e ivi in particolare contestando la predetta pronuncia per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa motivazione, con riguardo:
(1) al difetto di prova, da parte dell'opposta, della titolarità del diritto fatto valere;
(2) alla mancata produzione, da parte dell'opposta, del contratto n. 54314;
(3) alla mancata sottoscrizione del contratto di apertura del credito rotativo, anche alla luce dell'art. 125 bis, comma III, T.U.B.;
(4) alla clausola di cui al riquadro posto sulla destra del contratto versato in atti, avente natura di diritto potestativo, e all'invio o consegna ad opera dell'opposta della carta di credito n.
5102247221577656 e del relativo codice “pin”;
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(5) alla mancata produzione in giudizio, ad opera di controparte, di tutti gli e/c a partire dall'apertura del conto;
(6) all'invocabilità, nel caso di specie, degli artt. 10, commi 1 e 2, e 11 D. Lgs. n. 11/2010;
(7) all'illegittimo aumento della provvista utilizzabile con la carta di credito revolving;
(8) alla natura anatocistica e usuraria degli interessi applicati;
(9) all'applicabilità, sempre con riguardo alla clausola di cui al riquadro posto sulla destra del contratto versato in atti, dell'art. 125 bis, comma IX, T.U.B., degli artt. 33 e 36 Cod. Cons. e in ogni caso della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli;
(10) alla mancata declaratoria di prescrizione, infine, del credito ex adverso azionato.
I.2.2.- Con comparsa del 13.05.2020 si è poi costituita l'appellata , contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare deducendo:
(A) l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., dell'avverso appello;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso.
I.2.3.- Con provvedimento del 3.06.2020 è stata poi rigettata la richiesta inibitoria ex art. 283
c.p.c. ed è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
18.10.2024 (comunicato alle parti in data 21.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è da ritenersi assorbita e non più rilevante l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; e infatti, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348 bis e 348 ter c.p.c., con la conseguenza che, impregiudicata ogni valutazione nel merito
(qui di seguito da scrutinarsi), la decisione della presente causa non può che in ogni caso avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata
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pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso risulta ammissibile [v. infra, sub V.1.], ma infondato [v. infra, sub V.2.-V.3.].
V.1.- Quanto alla sua scrutinabilità, occorre rammentare che la “questione della titolarità del diritto fatto valer in giudizio”, ferma la sua “attinenza al merito”, non rientra tuttavia fra le
“eccezioni in senso stretto”, trattandosi, al contrario, di mera difesa che “il giudice può rilevare dagli atti” “anche d'ufficio” e può “essere proposta in ogni fase del giudizio” [cfr.
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951].
V.2.- Venendo poi al merito della censura, occorre osservare che l'appellante ha contestato la non riconducibilità della propria posizione fra quelle oggetto di cessione in favore di CP_4
(oggi , a seguito del conferimento di ramo di azienda intervenuto in corso di
[...] CP_1
causa – cfr. all. 2, 3 e 4 fasc. appellata), sottolineando, in particolare:
(a) il difetto di decadenza del beneficio del termine [pur trattandosi di uno dei “criteri” indicati nella G.U. n. 152/2013 (cfr. pag. 2, lett. c), dell'all. 3 del fasc. monitorio) per perimetrare i crediti ceduti dall'originaria contraente (Agos Ducato) a , dante causa CP_5 dell'odierna appellata e già opposta];
(b) la mancata allegazione dell'elenco dei crediti ceduti [pur se indicato nell'atto di cessione fra e prodotto sub all. 4 fasc. monitorio (cfr. spec. pagg. 4 e 41 di tale CP_5 CP_4
allegato)];
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(c) la mancanza, in capo all'appellata e odierna opposta, altresì del “fascicolo” relativo all'appellante [evidenziandosi nello stesso atto di cessione da a il CP_5 CP_4 generale obbligo della Cedente di “metter[e] a disposizione” del Cessionario i fascicoli relativi alle posizioni trasferite, ma altresì la mancata “disponibilità” da parte del Cedente di tutti i “Fascicoli”, non disponibili, in specie, “con riferimento a una porzione crediti compresi nel portafoglio ceduto” e pertanto insuscettibili, in parte qua, di “essere forniti al
Cessionario” (cfr. art. 13.1., art. 13.2. e art. 13.3. alle pagg. 15-16 del predetto all. 4 fasc. monitorio)].
V.3.- Ciò detto, occorre prioritariamente osservare che, come evidente, le censure qui in esame vertono esclusivamente sull'“inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari”, risultando pertanto la cessione in sé, in quanto “non contestata”, “da ritenersi certamente esistente” (essendo “il fatto” controverso invece “costituito soltanto dall'… individuazione dell'oggetto della cessione”), occorrendo pertanto esclusivamente guardare all'“avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale” e all' “indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti [ivi] contenuta” - tenendo poi conto, a tal riguardo, che, in difetto di un contenuto informativo minimo stabilito ex art. 58 T.U.B., è del tutto “sufficiente” che tale avviso “rec[hi] l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi”, occorrendo, in definitiva solo che “gli elementi comuni” indicati nel predetto avviso consentano l'individuazione dei rapporti trasferiti [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 22/06/2023, n. 17944; Cass. civ., 10/02/2023,
n. 4277; Cass. civ., 28/06/2022, n. 20739, Cass. 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ., 29/12/2017,
n. 31188].
V.4.- Tanto precisato e venendo pertanto alle contestazioni dell'appellante in ordine alla predetta inclusione, occorre qui osservare:
(A) quanto alla d.b.t. [v. supra, sub V.2., punto (a)], il suo pacifico intervento già in data
“12/02/2010”, come chiaramente emergente per tabulas dalla documentazione (cfr. all. 5 del ricorso per d.i.) prodotta fin dalla fase monitoria [e dunque anche a prescindere dal documento poi prodotto dalla parte appellata in questa sede - con produzione resasi invero necessaria a fronte dell'intervento dell'altrui contestazione solo nella conclusionale di 1°
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grado e poi in appello (atteso che il difetto di pregressa contestazione evidentemente esimeva da un qualsiasi sforzo documentale ulteriore a quello già realizzato, “rende[ndo] superflua”, al contrario, “la prova … dell'attore” sostanziale “in ordine alla titolarità del diritto”: cfr.
Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., spec. par. 52), vertendosi in ogni caso in questione sottratta a termini rigorosi e sempre rilevabile anche ex officio (v. supra, sub V.1.) e di cui verificarsi la sussistenza, in quanto condizione dell'azione, ex actis e al momento della decisione (cfr., ex aliis, Cass. civ., 16/03/2022, n. 8584 e Cass. civ., 9/11/2021, n. 32792)], già espressamente indicandosi nel predetto documento ritualmente e tempestivamente in uno al ricorso per d.i.
[cfr. pag. 1 dell'all. 5 fasc. monitorio] “il “Saldo totale DBT” e la “Data DBT” alla data del
“12/02/2010” [conseguentemente poi impiegato quale termine di decorrenza per il conteggio degli interessi (cfr. all. 6 fasc. monitorio)], risultando pertanto del tutto pacifico che la decadenza ex art. 1186 c.c. [di per sé non esigente, come noto, “una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda” (cfr.
Cass. civ., 24/09/2020, n. 20042 e Cass. civ., 8/05/2003, n. 6984)] fosse già intervenuta ben prima della cessione di cui alla G.U. n. 152/2013 (risalendo, come detto, addirittura al febbraio 2010), senz'altro sussistendo, pertanto, anche il presupposto di cui alle lett. c) dell'avviso di cui alla predetta G.U. n. 152/2013 (cfr. all. 3 fasc. monitorio)];
(B) quanto alla deduzione compendiata supra, sub V.2., punto (b), la sua evidente confliggenza, anche in questo caso, con quanto desumibile per tabulas, considerando - a prescindere, anche in quest'ipotesi, dai documenti esibiti dalla controparte in questa sede –
l'intervenuta produzione, già in 1° grado e in particolare in uno alla 2° memoria dell'opposta ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.03.2018, dell'annex, i.e. del documento tratto dell'elenco dei crediti ceduti (chiaramente omissato - per evidenti ragioni di privacy- con riguardo a soggetti estranei all'odierna vertenza) e chiaramente riportante la posizione qui in esame [ivi appunto indicandosi, oltre al codice identificativo della posizione per (“54314”) – v. CP_5
infra - e al saldo totale dovuto alla data della cessione (€ “5.488,00”, corrispondente all'arrotondamento a cifra intera dell'importo di € “5.487,75” riportato a pag. 1 dell'all. 5 fasc. monitorio) proprio l'odierno appellante e già opponente in prime cure (“ Pt_1
”, avente C.F. “ ”)], pacificamente rientrante, pertanto, fra
[...] C.F._1
quelle oggetto di trasferimento;
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(C) quanto, infine, al rilievo indicato supra, sub V.2., punto (c), la sua pacifica infondatezza, di per sé invero smentita dalla stessa produzione documentale operata dall'opposta [sia in fase monitoria, sia nel giudizio ex art. 645 c.p.c.], evidentemente comprovante che il “fascicolo” relativo al ” senz'altro rientrasse fra quelli “messi a disposizione” dal Parte_1
Cedente al Cessionario (cfr. art. 13.1., art. 13.2. e art. 13.3. alle pagg. 15-16 dell'all. 4 fasc. monitorio), anche perché comprensiva di tutti i documenti, contrattuali e contabili (cfr. all. 2,
5 e 6 fasc. monitorio), di per sé sufficienti a compiutamente dimostrare l'esistenza e consistenza del credito azionato.
V.5.- Alla luce di quanto globalmente precede [v. supra, sub V.1.-V.4.] è pertanto evidente che il 1° motivo d'appello, come compendiato supra, sub I.2.1., punto (1), sia da disattendere, in quanto, come detto, ammissibile ma da respingersi nel merito.
VI.- Parimenti inaccoglibile risulta altresì la 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)], mediante la quale l'appellante ha in particolare contestato che il contratto fatto valere dalla creditrice opposta, recante n. 54314, non sarebbe stato tuttavia da essa prodotto, deducendo a sostegno di ciò che:
(a) il contratto esibito sub all. 2 fasc. monitorio recava un identificativo diverso (“U01FM”) rispetto al predetto codice 54314
(b) non risultava dimostrato alcun collegamento fra i diversi documenti prodotti ex adverso e la richiesta creditoria fatta valere.
VI.1.- E tuttavia, prendendo le mosse dal rilievo indicato supra, sub VI., punto (a), occorre osservare, alla luce di quanto pacificamente emergente dagli atti di causa e puntualmente chiarito dalla convenuta opposta, che:
(A) il numero “54314” era un mero codice interno attribuito, ai fini della cessione in blocco e per la catalogazione dei rapporti ceduti, dalla - precedente titolare della posizione CP_5
[risultando il credito pacificamente transitato, come già evidenziato, nonché dedotto e documentato dalla fase monitoria, da a e poi da quest'ultima a CP_8 CP_5 CP_4
(cfr. all.
3-4 fasc. monitorio)] – e poi mantenuto, sempre come codice interno, anche da
[...]
come nitidamente evincibile per tabulas alla luce del menzionato annex CP_4
(prodotto dall'opposta alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.03.2018 e recante appunto “54314” quale “Loan Id”, ossia identificativo del prestito), della lettera di
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comunicazione della cessione del credito inviata da (cfr. all. 7 fasc. monitorio, CP_4 con relativo riferimento al codice “5314” per far riferimento al credito ceduto da ” ) CP_5
e infine dallo schema di “dettaglio interessi di mora” (allegato sub 6 fasc. monitorio);
(B) il predetto codice, pertanto, era esclusivamente funzionale a una catalogazione interna delle posizioni cedute in blocco, non individuando tuttavia né il contratto genetico (prodotto sub all. 2 fasc. monitorio e avente, nella numerazione interna di Agos, il codice AGO3428), né il numero della carta di credito revolving accesa nell'occasione (su cui v. infra e avente quale numero 5102247221577656), risultando proprio tali ultimi due codici (“AGO3428” quale “numero di riferimento” del contratto e “5102247221577656” quale “numero carta”) appunto ritualmente riportati nell'estratto conto esibito fin dalla fase monitoria allegato sub 5 fasc. monitorio;
(C) il contratto prodotto sub all. 2 fasc. monitorio, pertanto e al di là dei codici identificativi utilizzati (qui ricostruiti e muniti, com'è evidente, di mero rilievo interno all'organismo societario ai fini della gestione delle pratiche), risultava senz'altro il titolo negoziale qui fatto valere, trattandosi, appunto, del contratto di “finanziamento” e contestuale “apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito” (cfr. pag. 1 dell'all. 2 fasc. monitorio), intercorrente fra “AGOS” e il “ ” (cfr. ancora all. 2 fasc. Parte_1 monitorio), a quest'ultimo senz'altro riferibile (in quanto sottoscritto e non disconosciuto) e chiaramente azionato da in sede monitoria (cfr. pag. 1, 1° linea, del ricorso per CP_4
d.i.).
VI.2.- Né, in senso diverso, può ritenersi che non vi sia prova del collegamento fra i documenti prodotti [v. supra, sub VI., punto (b)], considerando che - al di là dei codici identificativi impiegati (di cui si è appena evidenziata la funzione, nonché la valenza interna) -
è evidente la loro piena coincidenza e convergenza:
(1) sia sul piano subiettivo – facendo i diversi documenti tutti univoco riferimento alla parte debitrice [chiaramente riportato sia nel contratto firmato e non contestato Parte_1
ex art. 214 c.p.c., come detto, dalla parte - cfr. all. 2 fasc. monitorio -, sia nell'e/c – cfr. all. 5 medesimo fasc. -, sia nel dettaglio interessi – cfr. all. 6 medesimo fasc. -, sia nella missiva, ritualmente ricevuta, di comunicazione della cessione e messa in mora del 30.11.2015 – cfr.
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all.
7-8 medesimo fasc. -, sia, infine, nell'annex prodotto in uno alla 2° memoria dell'opposta ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.03.2018];
(2) sia sul piano obiettivo – attesa la piena corrispondenza sia delle date [e in particolare della già menzionata data di d.b.t. (12.02.2010), riportata sia nell'all. 5, sia nell'all. 6 fasc. monitorio], sia delle somme indicate [con riguardo, in specie, all'importo debitorio in linea capitale, utilizzato come base di calcolo per il conteggio degli interessi - € 4.920,01 – e identicamente riprodotto sia nell'all. 5, sia nell'all. 6 fasc. monitorio].
VI.3.- A tutto ciò pacificamente consegue, come detto (v. supra, sub VI.) e qui da ribadirsi, il rigetto anche del 2° motivo d'appello qui avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 3° ragione di doglianza prospettata [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], a fondamento della quale la parte appellante ha evidenziato che, costituendo finanziamento e credito revolving due contratti separati, non poteva ritenersi che l'opponente avesse sottoscritto anche quest'ultimo, anche considerando la necessità di
“documenti separati” stabilita ex art. 125 bis, comma III, T.U.B..
VII.1.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia, occorre osservarsi che:
(A) dal già menzionato all. 2 fasc. monitorio pacificamente originavano, come già evidenziato e come agevolmente evincibile per tabulas, sia il finanziamento, sia il credito revolving [cfr. spec. pag. 1 dell'all. 2 e i chiari riferimenti testuali, ivi rinvenibili, sia al “finanziamento”, sia all'“apertura di una linea di credito utilizzabile … mediante carta di credito”], scaturendo pertanto entrambi i rapporti dal medesimo documento contrattuale qui azionato e riferibile all'opponente (in quanto firmato e non disconosciuto dallo stesso);
(B) l'unitario documento contrattuale originante i due rapporti non può poi in alcun modo ritenersi contra legem, risultando del tutto dirimente rilevare (v. anche infra, sub XIII.1., punto (1)) che la disposizione qui invocata (art. 125 bis T.U.B.) risulta essere stata introdotta solo nel 2010 (in specie dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con conseguente entrata in vigore nel settembre 2010) ed è dunque pacificamente inapplicabile, ratione temporis, al rapporto oggetto di causa, in quanto chiaramente antecedente – risalendo quest'ultimo al febbraio 2009 (cfr. pag. 3 dell'all. 5 fasc. monitorio).
VII.2.- Le predette considerazioni impongono, come evidente, il rigetto anche di tale 3° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
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VIII.- Analogamente da disattendere risulta altresì l'ulteriore motivo di gravame qui avanzato
[v. supra, sub I.2.1., punto (4)], avendo a tal riguardo l'appellante in particolare sostenuto la mancata attivazione della linea di credito utilizzabile mediante carta revolving
5102247221577656, in quanto solo ipoteticamente prevista nel contratto (come evincibile dalla formula “potrà essere concessa”, espressiva di un vero e proprio diritto potestativo della controparte).
VIII.1.- Tale rilievo, tuttavia, risulta evidentemente smentito per tabulas.
E invero, anche a voler ritenere la posizione giuridica soggettiva insorgente dalla predetta previsione pattizia come un “diritto potestativo”, non v'è dubbio che quest'ultimo sia stato qui esercitato e abbia senz'altro dato luogo alla costituzione della predetta linea di credito con carta revolving, pacificamente emergendo dagli atti di causa l'effettiva utilizzazione di tale carta [cfr. pagg.
3-5 dell'all. 5 fasc. monitorio, con indicazione dei diversi utilizzi, peraltro analitica e qui non specificamente contestata], ciò evidentemente assorbendo qualsivoglia contestazione sul prospettato difetto di concreta concessione della stessa.
VIII.2.- Da ciò chiaramente discende il rigetto anche di tale quarto motivo di gravame [v. sub
I.2.1., punto (4)].
IX.- Insuscettibile di accoglimento è altresì la 5° ragione di doglianza [v. sub I.2.1., punto
(5)], nell'ambito della quale la parte appellante risulta aver in particolare lamentato l'omesso adempimento, da parte dell'opposta, dell'onere di produzione integrale degli e/c, richiamando diverse pronunce menzionanti un tale onere a carico dell'opposta.
IX.1.- E tuttavia, occorre rammentare che la siffatta produzione è pacificamente richiesta solo nel caso di rapporti di conto corrente, non nelle ipotesi, analoghe a quelle di specie, di finanziamenti [v. supra, sub I.1.1.], essendo del tutto evidente che la “documentazione” menzionata dagli appellanti “si rende necessaria” solo e soltanto per il “contratto di conto corrente bancario” (cfr., ex multis, Trib. Patti, 15/09/2021; Trib. Frosinone, 27/01/2020; Trib.
Lecce, 9/03/2020, n. 764, in Leggi d'Italia.it), ma non anche per i casi di finanziamenti e di conseguente azione ex art. 1218 c.c., nei quali invero “il creditore ... deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto” [v. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533, con dictum costantemente ribadito, anche, ex multis, da Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 4/10/2011, n. 20288 e Cass. civ., 9/01/2007, n. 205], essendo pacifico, in definitiva, che
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nel caso di “crediti derivanti da finanziamenti” “spetterà alla Banca [solo] allegare il contratto di finanziamento” [cfr., ex aliis, Trib. Novara, 27/09/2010, anch'essa in Leggi
d'Italia.it].
IX.2.- A fronte di ciò, è evidente che la contestazione mossa dall'appellante non risulta attagliarsi al caso di specie, fondandosi su principi qui non applicabili e su una produzione documentale qui senz'altro non necessaria [non occorrendo nel caso di specie al creditore, al fine di ottemperare al proprio onus e veder riconosciuto il proprio credito, che produrre il contratto di finanziamento e non già esibire, a fortiori nella prospettata forma integrale, ipotetici “estratti” di un “conto” evidentemente non fatto valere (v. ancora Trib. Patti 2021, cit.; Trib. Frosinone 2020, cit.; Trib. Lecce n. 764/2020, cit.)].
IX.3.- Avendo la creditrice opposta, pertanto, ottemperato all'onus su essa spettante e altresì prodotto, a ulteriore conforto della propria allegazione dell'altrui inadempimento (come necessaria e altresì sufficiente – cfr. ancora Cass. n. 13533/2001, cit.), specifici documenti contabili (cfr. pagg.
3-5 dell'all. 5 fasc. 1° grado dell'odierna appellata, da cui emergono i diversi “prelevament[i] contanti” realizzati a partire dal 28.02.2009), del tutto idonei a corroborare e specificare la predetta allegazione e ad asseverare la consistenza quantitativa della debitoria maturata [la cui eventuale non correttezza avrebbe potuto essere dimostrata dalla controparte solo puntualmente provando, come tuttavia qui non avvenuto, l'eventuale erroneità contabile, nell'an e nel quantum, “delle singole operazioni registrate” (cfr. Cass. civ., 16/11/2016, n. 23389)], è pertanto evidente che sia da disattendersi anche la doglianza dell'appellante compendiata supra, sub I.2.1., punto (5).
X.- Venendo poi alla censura compendiata supra, sub I.2.1., punto (6), anch'essa è da respingersi.
X.1.- E infatti, essa risulta fondato sugli artt. 10, commi 1 e 2, e 11 del D. Lgs. n. 11/2010, trattandosi di disposizioni che - al di là della circostanza, sottolineata ex adverso, della loro entrata in vigore solo successivamente alla vicenda oggetto di causa (profilo in thesi superabile alla luce delle indicazioni di Cass. civ., 12/04/2018, n. 9158) - risultano senz'altro qui inapplicabili ratione subiecti, essendo la relativa normativa applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma I, lett. g), d.lgs. 11/2010 e delle relative Istruzioni B.I. del 2011 di Attuazione del
Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (cfr. spec. pag. 15, par. 3, “Ambito
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di applicazione soggettivo”, “Prestatori di servizi di pagamento”), solo a specifici e determinati organismi [e.g. istituti bancari, nonché, quando offrano servizi di pagamento,
pubbliche autorità e Amministrazioni (statali, regionali e locali)], fra cui Controparte_9
pacificamente non rientra la Agos, trattandosi di mera società finanziaria non inclusa nel predetto elenco.
X.2.- Quanto precede, com'è evidente, è del tutto assorbente rispetto a ogni ulteriore valutazione a tal riguardo, ciò evidentemente imponendo la reiezione della doglianza dell'appellante compendiata supra, sub I.2.1., punto (6).
XI.- Da respingersi è altresì il motivo di gravame indicato supra, sub I.2.1., punto (7), mediante il quale si è in particolare contestato il superamento della provvista utilizzabile con la carta di credito revolving indicata nel riquadro, non firmato, a pag. 1 del contratto (€
2.000,00).
XI.1.- E tuttavia, fermo che risulta chiaramente riferibile all'opponente l'intero contratto, e dunque altresì tale riquadro [invero “non sottoscritto” sol perché non previsto nel modulo contrattuale (cfr. pag. 1 dell'all. 2 fasc. monitorio) - meramente rientrando, dunque, fra le clausole già vigenti inter partes in ragione delle plurime firme – n. 4 – ivi apposte e tutte riferibili all'opponente (anche perché da lui in alcun modo disconosciute: v. supra)], occorre poi osservare che il testo pattizio qui in esame espressamente prevedeva, nell'ambito delle condizioni contrattuali a pag. 2 del contratto prodotto sub all. 2 fasc. monitorio [in particolare nella sezione appositamente dedicata all'“apertura” e all'“utilizzo della linea di credito” e con clausole altresì oggetto, come emergente dal medesimo all. 2, spec. pag. 1, di specifica approvazione ex art. 1341, comma II, c.c. - “Dichiaro di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le seguenti clausole … art. 7 (utilizzo del fido) … art. 17
(Modifica delle condizioni)”], la possibilità di aumento del plafond concesso [ai sensi dei predetti articoli 7 e 17, all'uopo delineanti, secondo la consueta sequenza procedimentale, un meccanismo di ius variandi (anche con riguardo all'“importo del fido”) e di contestuale facoltà di recesso ex adverso (il “Cliente” “avrà diritto di recedere” “entro quindici giorni”) a fronte del cui mancato esercizio nel termine contrattualmente stabilito – come appunto nel caso di specie – le condizioni variate non potevano che ritenersi accettate e dunque vigenti fra le parti].
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XI.2.- A fronte di ciò, risultando la variazione qui lamentata tuttavia derivante da quanto chiaramente stabilito ex contractu e altresì intervenuta senza opposizione del cliente (come peraltro desumibile, per tabulas, dal protrarsi delle operazioni – cfr. ancora all. 5 fasc. monitorio), è evidente che sia da ribadirsi la reiezione anche del motivo d'appello indicato supra, sub I.2.1., punto (7).
XII.- Parimenti da disattendere risultano altresì le ragioni di doglianza (anatocismo e usurarietà) avanzate, invero del tutto genericamente, nell'ambito del motivo d'appello compendiato supra, sub I.2.1., punto (8).
XII.1.- Quanto all'anatocismo, è noto che esso propriamente consiste in una specifica modalità di calcolo di interessi generante “la produzione di interessi su interessi” [sussistendo pertanto anatocismo solo ove vi sia un “meccanismo” di calcolo degli stessi “che trasforma
l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n. 15130)], il cui effettivo ricorrere nel caso di specie:
(A) non è stato né dimostrato, né neanche puntualmente allegato dalla parte opponente e odierna appellante, invero a tal riguardo limitatasi a far riferimento al quantum indicato a titolo di interessi [“la richiesta di € 5.653,22 a titolo di interessi … è elemento idoneo a dimostrare la natura anatocistica … dei tassi di interessi applicati” (cfr. pag. 23 dell'atto di appello)], senza tuttavia in alcun modo evidenziare le ragioni per cui le “modalità di calcolo degli interessi” qui concretamente impiegate [peraltro non esaminate, per sua stessa ammissione, dall'appellante (cfr. pagg. 22-23 dell'atto di appello)] avrebbero potuto dar luogo al fenomeno (meramente) evocato;
(B) risulta peraltro chiaramente confliggente con quanto emergente per tabulas - considerando, in particolare, che gli interessi risultano essere stato nel caso di specie calcolati sul solo debito in linea capitale [pari a € 4.920,01 (come risultante da pag. 1 dell'all. 5 fasc. monitorio - “saldo capitale” – e poi da pag. 1 dell'all. 6 medesimo fasc. – “importo capitale”)], consistendo pertanto solo quest'ultima, e non anche “l'obbligazione per interessi”, la “base di calcolo di successivi ulteriori interessi”, ciò conseguentemente rendendo del tutto “inipotizzabile” il prospettato “fenomeno di produzione di interessi su interessi” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 15130/2024, cit.].
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XII.2.- Parimenti da respingersi risulta altresì l'eccezione di usurarietà, considerando che il dedotto superamento del tasso-soglia [il cui rispetto era stato peraltro qui anche dedotto in obligatione mediante puntuale condizione contrattuale (anch'essa oggetto di specifica approvazione ex art. 1341, comma II, c.c. - cfr. pag. 1 dell'all. 2 fasc. monitorio) integrante una “clausola di salvaguardia” (cfr. art. 21 del contratto alla pag. 2 del medesimo allegato) di per sé, come noto, del tutto legittima ed efficace (cfr. Cass. civ., 14/02/2023, n. 4597; Cass. civ., 22/12/2021, n. 41284; Cass. civ., 17/10/2019, n. 26286)] è stato anch'esso prospettata dalla parte appellante e già opponente in prime cure meramente sulla base del quantum degli interessi [“la richiesta di € 5.653,22 a titolo di interessi … è elemento idoneo a dimostrare la natura … usuraria dei tassi di interessi applicati” (cfr. pag. 23 dell'atto di appello)], senza in alcun modo allegare “modi, tempi e misura del [dedotto] superamento del c.d. tasso soglia”
[deducendo, come necessario - specialmente nel caso di usura c.d. moratoria -, non solo l'astratta “la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato” (cfr. allegati alla 2° memoria istruttoria dell'opponente del 26.03.2018), ma gli specifici termini del prospettato superamento nel caso di specie (indicando, quantomeno ed e.g., “il tipo contrattuale”, “la clausola negoziale”, “il tasso moratorio in concreto applicato”, “l'eventuale qualità di consumatore”], ciò evidentemente precludendo qualsiasi ulteriore valutazione o rilievo [ivi compresa la “rilevabilità d'ufficio”, considerando che la rilevabilità officiosa “delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario” “presuppone … la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe”, “non” potendo fondarsi “su fatti generici”] e imponendo il rigetto dell'exceptio di usurarietà [la quale, come noto e diversamente da quella qui proposta, “non può essere generica”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n.
19597; Cass. civ., 30/01/2018, n. 2311; Cass. civ., 9/01/2013, n. 350; Cass. civ., 13/06/2007,
n. 13846].
XII.3.- Da quanto precede [v. supra, sub XII.1.-XII.2.] evidentemente consegue la complessiva reiezione anche del motivo di gravame indicato supra, sub I.2.1., punto (8).
XIII.- Analogamente da disattendersi risulta altresì il nono motivo d'appello [v. supra, sub
I.2.1., punto (9)], fondato, in particolare, sul prospettato carattere contr legem della clausola contrattuale relativa all'accensione della linea di credito da utilizzarsi mediante carta revolving in virtù:
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(a) dell'art. 125 bis, comma IX, T.U.B. (in tema di contratti e comunicazioni);
(b) degli artt. 33 e 36 Cod. Cons. (in quanto asseritamente sussumibile, in specie, nell'art. 33, comma II, lett. d), Cod. Cons.);
(c) della disciplina, in ogni caso, sulle pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli.
XIII.1.- E tuttavia:
(A) quanto alla menzionata disposizione del T.U.B. (art. 125 bis), si è già innanzi segnalato
[v. supra, sub VII.1., punto (B)] che si tratta di disposizione qui pacificamente inapplicabile in ossequio al generale principio di cui all'art. 11, comma I, disp.prel. c.c. - in quanto introdotta solo nel 2010, e dunque successivamente al rapporto oggetto di causa (2009);
(B) quanto all'invocata disposizione di cui all'art. 33, comma II, lett. d), Cod. Cons.
(delineante, come noto, una presunzione di vessatorietà per le clausole in cui si “preved[a] un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”), è pacifico che essa faccia riferimento ai soli casi di clausola generante un rapporto unilateralmente vincolante [prescrivente dunque obblighi immediatamente gravanti solo ex uno latere, rimanendo invece quelli altrui, attraverso clausole condizionali unilaterali meramente potestative – si voluero – e di tipo risolutivo, del tutto eventuali e ipotetici (cfr., ex multis, Trib. Palermo, 10/01/2000)], non risultando dunque in alcun modo applicabile nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non si preveda alcun obbligo immediato ad esclusivo carico del consumatore [invero non gravato da tale clausola, prima della prescritta attivazione della linea di credito e della concessione della carta revolving, di alcun preventivo pagamento o esborso] e si stabiliscano obblighi pacificamente bilaterali [chiaramente ingenerandosi, a seguito della concessione del credito revolving, obblighi reciproci a carico delle parti (cfr. artt.
7-23 a pag. 2 dell'all. 2 fasc. monitorio) secondo il consueto sinallagma, proprio dei finanziamenti, di cui all'art. 1813 c.c.];
(C) quanto, infine, alle prospettate pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli, al di là di qualsivoglia valutazione nel merito, è in ogni caso pacifico che le contestazioni mosse non siano qui in alcun modo scrutinabili, pacificamente non afferendo né al credito ceduto, né alle azioni a tutela di quest'ultimo [lamentandosi un'alterazione “del processo di formazione della volontà del consumatore” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello, nonché il menzionato arresto
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di Cons. Stato, Ad. Plen., 11/05/2014, n. 14), e dunque una censura “di responsabilità” che
“sicuramente” “non afferisce” “alla tutela del credito oggetto della cessione”, “ma al contratto da cui derivava il credito ceduto” e che, in definitiva, “attiene specificamente a quest'ultimo”, “non riguardando affatto il diverso versante della tutela del credito ceduto nascente dalla … fonte negoziale” (cfr. Cass. civ., 13/02/2013, n. 3579)], risultando dunque chiaramente non proponibili nei confronti dell'odierna convenuta opposta [trattandosi di mera cessionaria c.d. in blocco del credito (cfr. all.
3-4 fasc. monitorio, nonché annex allegato alla
2° memoria istruttoria dell'opposta), e dunque di soggetto che, proprio in quanto mero
“cessionario del credito” e pertanto “estraneo all'originario negozio intercorso”, pacificamente “non è legittimato” né “ad esercitare”, né ovviamente a resistere, a una “tale azione di responsabilità precontrattuale” (cfr. Cass. n. 3579/2013, cit.)].
XIII.2.- Alla luce di ciò occorre pertanto chiaramente ribadire l'inaccoglibilità anche di tale nono motivo di gravame, come indicato supra, sub I.2.1., punto (9).
XIV.- Da respingersi, infine, risulta anche l'exceptio praescriptionis ribadita dall'appellante nell'ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (10)] e fondata, in particolare, sull'applicabilità al caso di specie, in ragione del meccanismo di pagamento rateale, del termine estintivo quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c.
XIV.1.- E tuttavia, come noto e anche di recente ribadito, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica”: “le diverse rate in cui” “il dovere di restituzione” “è ripartito”, infatti, “non costituiscono autonome e distinte obbligazioni”,
“bensì” “l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione”.
E invero, è “proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che”, ad esempio, “l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero”: il mero “pagamento rateale”,
a fronte di ciò e considerando che sempre “unico” è il “debito derivante dal mutuo” [sia che avvenga “in una unica soluzione”, sia “ratealmente”, trattandosi di un “dovere di restituzione” del tutto identico e in questo secondo caso meramente “differito nel tempo” e
“ripartito” in “diverse rate”], non consiste null'altro che in “un adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria”.
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L'adempimento frazionato e rateale, pertanto, “non muta la natura unitaria del contratto di mutuo” e “non” genera “tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo”, considerando la pacifica “unicità del debito contratto”, senz'altro ravvisabile anche “con riferimento agli interessi” [tanto quelli “che del finanziamento costituiscono il corrispettivo”, quanto gli
“interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento”], per i quali è del tutto evidente che non possa invocarsi e senz'altro “non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.” – considerando che “il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute” e che pertanto “dalla previsione di tale norma” pacificamente e chiaramente “esula” “l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici”, in quanto “nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta”, “giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” e dunque “anche il debito di interessi” non può che “sottra[rsi] all'applicazione della prescrizione quinquennale”.
A fronte di ciò, non può che concludersi per la sussistenza, con riguardo al complessivo e unitario obbligo restitutorio (sia per capitale, sia per interessi), di un “termine di prescrizione”
“unico” e ovviamente “decennale” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 10/02/2023, n.
4232, nonché le ivi richiamate Cass. civ., 8/08/2013, n. 18915; Cass. civ., 30/08/2011, n.
17798; Cass. civ., 10/09/2010, n. 19291; Cass. civ., 6/02/2004, n. 2301; Cass. civ.,
30/08/2002, n. 12707; Cass. civ., 14/07/1994, n. 1110].
XIV.2.- Applicando tali coordinate al caso di specie, è del tutto evidente che, non potendo qui applicarsi l'invocato termine quinquennale (v. supra, sub XIV.1.) e risultando l'ordinario termine decennale senz'altro qui non spirato [considerando la già menzionata d.b.t. del
“12/02/2010” e il decorso di un termine senz'altro inferiore al decennio rispetto ai successivi atti interruttivi (e ciò anche solo considerando, a prescindere dalla diffida stragiudiziale – ricevuta il 27.01.2016: cfr. all.
7-8 fasc. monitorio -, la notifica del titolo monitorio, intervenuta il 9.09.2016, e dunque – atteso che (2016-2010) < 10 - senz'altro prima del termine prescrizionale)], occorre evidentemente e definitivamente respingere l'exceptio praescriptionis e pertanto ribadire la reiezione anche di tale ultimo motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (10)].
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XV.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando i diversi motivi di gravame avanzati dagli appellanti, come sin qui scrutinati, complessivamente meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-XIV.2.], è necessario pertanto ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
XVI.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) ai valori medi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M.
55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018, n. 12093)];
(c) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore in linea capitale del d.i. oggetto di opposizione - € 10.573,23) e alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023,
n. 29857].
XVI.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1021/2019
R.G. e avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 560/2019 del Tribunale di Palmi,
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pubblicata in data 7.6.2019 ed emessa all'esito del giudizio n. 1471/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese che si liquidano in complessivi € 5.809,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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