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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9059 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21569/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL BR MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. EL BR MA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI Controparte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA OTRANTO N.18 00192 ROMA, presso il difensore avv. ALLEGRETTI GIANLUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione l' , rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Pescaglia n. 38, sc.
[...]
C, p. 4, int. 14, adibito a uso abitativo ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al
Foglio 812, p.lla 296, sub 80 e che dal novembre del 2017 l'immobile era occupato senza titolo da
, tanto premesso, chiedeva che fosse ordinato a il rilascio Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile e che la fosse condannata al pagamento della indennità di occupazione CP_1 maturata dal 1.8.2022 fino al 30.4.2024 nella misura di euro 13.792,21, oltre l'indennità per le mensilità successive e spese di lite.
si costituiva in giudizio e dichiarava di essere entrata nell'appartamento solo nel Controparte_1 dicembre del 2021, non disponendo di altro immobile e di aver provveduto al pagamento della indennità nella misura richiesta, finché aveva potuto. Contestava l'abusività dell'occupazione e la misura della indennità richiesta e chiedeva il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice ed era pagina 1 di 3 quindi trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie dalla documentazione acquisita risulta che con atto a rogito del Notaio Persona_1 del 30.1.1970 Rep. n. 18497 la Immobiliare Olmeto s.r.l. vendeva alla il complesso immobiliare CP_3 composto da 4 fabbricati aventi accesso da via Pescaglia civici 24, 28, 38 e 40. L' è stato CP_3 soppresso e ad esso è succeduto ope legis l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, Pt_1 tuttora proprietaria dell'immobile, come si desume dalla visura catastale depositata.
L'occupazione è stata ammessa dalla stessa convenuta, mentre, invece, difetta un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, non essendo ravvisabile, in quanto allegato, lo stato di necessità che giustifichi l'occupazione non autorizzata dell'immobile.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in Controparte_1 premessa descritto e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Non merita pregio, in proposito la domanda della convenuta di determinazione del dovuto in base al canone c.d. agevolato, posto che quest'ultimo presuppone un'accertata e dichiarata situazione meritevole di tutela, laddove nella specie viene in rilievo, appunto, una condotta illecita.
Avuto riguardo, dunque, al parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile al secondo semestre 2021 (unico depositato) ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 70 metri quadri (allegati 4 e
13), può ritenersi congrua la misura dell'indennità comprensiva di oneri accessori richiesta dall'attore con decorrenza dall'agosto del 2022 fino al 30.4.2024, periodo in relazione al quale nulla risulta pagato dalla convenuta, in ragione di euro 580,56 mensili, mentre non risulta suffragata da riscontro probatorio la maggiore indennità richiesta con decorrenza dal dicembre del 2022. Consegue che CP_1
deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 12191,76 per il
[...] periodo agosto 2022-aprile 2024 compreso, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
pagina 2 di 3 Non può la condanna essere estesa fino alla data del rilascio, essendo la condanna in futuro consentita nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello in esame.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Roma, via Pescaglia Controparte_1
n. 38, sc. C, pi 4, int. 14, adibito a uso abitativo (doc. 3) ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, plla 296, sub 80 e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che Controparte_1 liquida in euro 12191,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che liquida Controparte_1 in complessive euro 264,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma , 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21569/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL BR MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. EL BR MA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI Controparte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA OTRANTO N.18 00192 ROMA, presso il difensore avv. ALLEGRETTI GIANLUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione l' , rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Pescaglia n. 38, sc.
[...]
C, p. 4, int. 14, adibito a uso abitativo ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al
Foglio 812, p.lla 296, sub 80 e che dal novembre del 2017 l'immobile era occupato senza titolo da
, tanto premesso, chiedeva che fosse ordinato a il rilascio Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile e che la fosse condannata al pagamento della indennità di occupazione CP_1 maturata dal 1.8.2022 fino al 30.4.2024 nella misura di euro 13.792,21, oltre l'indennità per le mensilità successive e spese di lite.
si costituiva in giudizio e dichiarava di essere entrata nell'appartamento solo nel Controparte_1 dicembre del 2021, non disponendo di altro immobile e di aver provveduto al pagamento della indennità nella misura richiesta, finché aveva potuto. Contestava l'abusività dell'occupazione e la misura della indennità richiesta e chiedeva il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice ed era pagina 1 di 3 quindi trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie dalla documentazione acquisita risulta che con atto a rogito del Notaio Persona_1 del 30.1.1970 Rep. n. 18497 la Immobiliare Olmeto s.r.l. vendeva alla il complesso immobiliare CP_3 composto da 4 fabbricati aventi accesso da via Pescaglia civici 24, 28, 38 e 40. L' è stato CP_3 soppresso e ad esso è succeduto ope legis l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, Pt_1 tuttora proprietaria dell'immobile, come si desume dalla visura catastale depositata.
L'occupazione è stata ammessa dalla stessa convenuta, mentre, invece, difetta un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, non essendo ravvisabile, in quanto allegato, lo stato di necessità che giustifichi l'occupazione non autorizzata dell'immobile.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in Controparte_1 premessa descritto e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Non merita pregio, in proposito la domanda della convenuta di determinazione del dovuto in base al canone c.d. agevolato, posto che quest'ultimo presuppone un'accertata e dichiarata situazione meritevole di tutela, laddove nella specie viene in rilievo, appunto, una condotta illecita.
Avuto riguardo, dunque, al parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile al secondo semestre 2021 (unico depositato) ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 70 metri quadri (allegati 4 e
13), può ritenersi congrua la misura dell'indennità comprensiva di oneri accessori richiesta dall'attore con decorrenza dall'agosto del 2022 fino al 30.4.2024, periodo in relazione al quale nulla risulta pagato dalla convenuta, in ragione di euro 580,56 mensili, mentre non risulta suffragata da riscontro probatorio la maggiore indennità richiesta con decorrenza dal dicembre del 2022. Consegue che CP_1
deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 12191,76 per il
[...] periodo agosto 2022-aprile 2024 compreso, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
pagina 2 di 3 Non può la condanna essere estesa fino alla data del rilascio, essendo la condanna in futuro consentita nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello in esame.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Roma, via Pescaglia Controparte_1
n. 38, sc. C, pi 4, int. 14, adibito a uso abitativo (doc. 3) ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, plla 296, sub 80 e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che Controparte_1 liquida in euro 12191,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che liquida Controparte_1 in complessive euro 264,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma , 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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