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1 marzo 2010
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1 gennaio 2019
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Art. 10. (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento) 1. Qualora l' ((utente)) di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
(( 1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. )) (( 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. ))
(( 1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. )) (( 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. ))
Commentari • 199
- 1. Sicurezza dei sistemi informatici di pagamento: responsabilità “semioggettiva” dell’Istituto di credito in caso di “man in the browser”.Di Daniela Ajese · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 novembre 2023 · 20.450922
[…] La tesi contraria, sostenuta dalla banca, non può ritenersi fondata, in quanto finisce per porre nel nulla la previsione dell'art. 10 d.lgs. 11/2010, stabilendo una presunzione di colpa grave del cliente ogniqualvolta l'intermediario dimostri di aver adottato un sistema di autenticazione forte, in netto contrasto con quanto previsto dalla predetta disposizione, che pone a carico della banca una responsabilità semi-oggettiva in caso di operazioni di pagamento elettronico disconosciute dal cliente e le impone di dimostrare la frode, il dolo o la colpa grave dello stesso. […]
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Giurisprudenza • 404
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2018, n. 14147Provvedimento: […] Contro la sentenza in epigrafe, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la violazione degli artt. 10/1-2 dlgs 11/2010 e 2036 cod.civ. […] Del tutto irrilevante è infatti la normativa di cui all'art. 10 dlgs 11/2010 - peraltro modificato a seguito del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 - che disciplina la prova in caso di controversia fra il "prestatore di servizi di pagamento" (nella specie: la Banca della UR) e "l'utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore" (nella specie: la persona offesa, UR), così come l'eventuale responsabilità della Banca, […]Leggi di più...
- art. 640 ter c.p.·
- responsabilità istituto di credito·
- inammissibilità ricorso·
- violazione norme civilistiche·
- obbligo di restituzione·
- appropriazione indebita·
- prescrizione reato·
- art. 606 c.p.p.·
- art. 10 d.lgs. 11/2010·
- art. 616 c.p.p.