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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2022 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva la somma complessiva di € 3.624,68; il ricorrente deduceva la prescrizione dei crediti pretesi e concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Anche la Camera di Commercio si costituiva eccependo, per una cartella, il difetto di giurisdizione.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che doveva essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione;
b) che l'intimazione di pagamento era stata notificata alla ricorrente in data
8.1.2022 quando però il termine di prescrizione era già maturato – accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Agenzia della Riscossione chiedendone la riforma.
Controdeduceva il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'Ufficio.
Invero, il Collegio rileva che la censura concernente la prescrizione dei crediti tributari indicati nelle cartelle impugnate non è fondata.
Infatti, la sentenza impugnata ha in modo analitico illustrato le ragioni per cui le pretese creditorie in questione vanno ritenute infondate per essere decorso il termine prescrizionale, nella specie triennale.
L'Ufficio ha dedotto solo genericamente che la prescrizione sarebbe stata interrotta “anche in virtù della disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia Covid 19”. In realtà, pure a fronte di tale generica eccezione, parte appellante ha specificatamente dedotto la inapplicabilità per ragioni temporali della normativa in questione. Infatti, non solo i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 25, comma 1° lett. a) e b) D.P.R. n. 602/73 sono stati prorogati solo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 mentre nella specie i crediti tributari riguardano l'anno di imposta
2007. Ma vi è di più: l'art. 157, comma 2° D.L. n. 34/2020, indica l'applicabilità della proroga soltanto a taluni atti specifici tra i quali (liquidazione periodica IVA;
atti di accertamento, concessioni governative per i cellulari;
avvisi bonari) non rientrano le tasse automobilistiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza per questo grado e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio a scioglimento della riserva in data 19 febbraio 2025, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190193821720000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2022 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva la somma complessiva di € 3.624,68; il ricorrente deduceva la prescrizione dei crediti pretesi e concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Anche la Camera di Commercio si costituiva eccependo, per una cartella, il difetto di giurisdizione.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che doveva essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione;
b) che l'intimazione di pagamento era stata notificata alla ricorrente in data
8.1.2022 quando però il termine di prescrizione era già maturato – accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Agenzia della Riscossione chiedendone la riforma.
Controdeduceva il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'Ufficio.
Invero, il Collegio rileva che la censura concernente la prescrizione dei crediti tributari indicati nelle cartelle impugnate non è fondata.
Infatti, la sentenza impugnata ha in modo analitico illustrato le ragioni per cui le pretese creditorie in questione vanno ritenute infondate per essere decorso il termine prescrizionale, nella specie triennale.
L'Ufficio ha dedotto solo genericamente che la prescrizione sarebbe stata interrotta “anche in virtù della disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia Covid 19”. In realtà, pure a fronte di tale generica eccezione, parte appellante ha specificatamente dedotto la inapplicabilità per ragioni temporali della normativa in questione. Infatti, non solo i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 25, comma 1° lett. a) e b) D.P.R. n. 602/73 sono stati prorogati solo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 mentre nella specie i crediti tributari riguardano l'anno di imposta
2007. Ma vi è di più: l'art. 157, comma 2° D.L. n. 34/2020, indica l'applicabilità della proroga soltanto a taluni atti specifici tra i quali (liquidazione periodica IVA;
atti di accertamento, concessioni governative per i cellulari;
avvisi bonari) non rientrano le tasse automobilistiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza per questo grado e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio a scioglimento della riserva in data 19 febbraio 2025, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025