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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5159/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 4 giugno 2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Elisabetta Zannotti Parte_1
OPPONENTE
E
, con il patrocinio degli Avvocati Floriano Guerra e Generoso Controparte_1
Petrillo
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
La sig.ra nella qualità di coerede del sig. deceduto Controparte_1 Persona_1
in data 14 luglio 2021 – premesso di avere inutilmente chiesto a per il tramite Parte_1
dei propri legali la copia della Polizza n. 50012674510 stipulata dal proprio dante causa – ha
Con chiesto ed ottenuto er la consegna della Polizza n. 50012674510 stipulata dal de cuius sig.
1 con contestuale previsione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di Persona_1 ritardo nell'esecuzione del decreto.
ha proposto opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva, essendo stata la polizza in questione stipulata da , ed essendosi CP_3 [...]
limitata a mettere a disposizione i propri sportelli, senza divenire parte del Parte_1
contratto, stipulato esclusivamente fra ed il cliente. Ha peraltro evidenziato che CP_3 la sig.ra ante causam, aveva correttamente indirizzato la richiesta di copia del Per_1
contratto alla . CP_3
La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, e Controparte_1 sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, la quale conosceva, già nella fase stragiudiziale, ogni dettaglio del contratto, avendo a disposizione la relativa documentazione.
Ha poi evidenziato che:
- la sig.ra aveva assunto le informazioni relative all'esistenza della Polizza dal CP_1
personale di , che le aveva fornito il numero del contratto ed i dettagli dello Parte_1 stesso (“soluzione flessibile” sottoscritto in data 16.03.2018 per un controvalore di €
47.000,00);
- l'infondatezza dell'eccezione emergeva altresì dalle seguenti circostanze: il prodotto era pubblicizzato e offerto al pubblico da , che rilasciava la scheda informativa;
Parte_1 presso gli uffici dell'opponente avveniva la stipulazione della Polizza e venivano effettuati i pagamenti dei premi;
la direzione e il coordinamento del prodotto assicurativo era effettuata da
. Parte_1
All'udienza del 11 giugno 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto e contestualmente sono state invitate le parti a comporre bonariamente la controversia.
Alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 parte opposta ha dichiarato di aver ricevuto il documento richiesto e di essere disposta ad abbandonare il giudizio a spese compensate.
Non essendo stato raggiunto alcun accordo sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
2.Sulla carenza di legittimazione passiva della Società opponente
La Società opponente ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per essere stato il contratto assicurativo perfezionato non già con bensì con Parte_1
. CP_3
2 In particolare, l'opponente ha dedotto che aveva messo unicamente a Parte_1
disposizione i propri sportelli, presenti sul territorio nazionale, per la vendita del prodotto assicurativo, ma non era entrata a far parte del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta effettivamente come il prodotto di cui si discute, denominato “ Soluzione Flessibile”, sia uno strumento finanziario – CP_3
assicurativo sottoscrivibile unicamente con , soggetto giuridico, pur CP_3
appartenente al Gruppo , diverso da . Parte_1 Parte_1
È di tutta evidenza quindi come la controparte sia sulla quale, di conseguenza, CP_3
gravano tutti gli obblighi discendenti dal contratto, a nulla rilevando che il contratto potesse essere sottoscritto presso gli uffici postali di mera distributrice del Parte_1
prodotto.
Non coglie, dunque, nel segno l'eccezione formulata dalla difesa della sig.ra secondo Per_1
cui era perfettamente a conoscenza del contratto e deteneva copia della Parte_1
relativa documentazione.
In disparte la mancata prova del fatto che possedesse copia della menzionata Parte_1
documentazione, la deduzione risulta del tutto priva di pregio dal momento che è del tutto plausibile che il distributore - specie se, come nel caso in esame, appartenente allo stesso gruppo dell'assicuratore - sia a conoscenza di informazioni e dettagli relativi ai contratti di cui agevola il perfezionamento. Ciò non è sufficiente tuttavia a fondare la legittimazione passiva di
[...]
. Parte_1
Ad ogni buon conto, tanto la brochure commerciale quanto le innumerevoli clausole contrattuali contenute nelle CGC (cfr. allegati 7 e 8 comparsa cost.) contengono espliciti richiami sia al logo di sia agli indirizzi della sede legale, e-mail e PEC della CP_3 stessa. Non solo, tutto l'impianto negoziale menziona sempre e solo come parte CP_3
contraente, indicando gli uffici di unicamente come luogo fisico per la Parte_1
materiale sottoscrizione del contratto.
Tutti questi riferimenti rendono inequivocabilmente certa la valutazione circa la titolarità soggettiva del contratto che è da imputarsi esclusivamente alla , sulla quale, CP_3
quindi, grava anche la legittimazione passiva in caso di doglianze afferenti al rapporto negoziale.
Tanto era noto anche alla sig.ra dal momento che, nella fase Controparte_1
stragiudiziale, ella indirizzava correttamente la richiesta di consegna del documento contrattuale non già alla Società successivamente ingiunta ma a (cfr. allegato 2 CP_3
atto cit.).
3 Per tutto quanto sopra esposto, accertata la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (e ciò a prescindere da ogni indagine
[...] in ordine all'effettiva consegna del documento, che parte opposta afferma di aver ricevuto in corso di causa – senza indicare quale società le avrebbe messo a disposizione la copia della polizza - ma che parte opponente nega di aver mai consegnato).
Per tutto quanto sopra esposto, accertata la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
[...]
3.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto
REVOCA il Decreto Ingiuntivo opposto n. 18850/23;
CONDANNA la sig.ra a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 286,00 per spese non imponibili.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5159/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 4 giugno 2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Elisabetta Zannotti Parte_1
OPPONENTE
E
, con il patrocinio degli Avvocati Floriano Guerra e Generoso Controparte_1
Petrillo
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
La sig.ra nella qualità di coerede del sig. deceduto Controparte_1 Persona_1
in data 14 luglio 2021 – premesso di avere inutilmente chiesto a per il tramite Parte_1
dei propri legali la copia della Polizza n. 50012674510 stipulata dal proprio dante causa – ha
Con chiesto ed ottenuto er la consegna della Polizza n. 50012674510 stipulata dal de cuius sig.
1 con contestuale previsione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di Persona_1 ritardo nell'esecuzione del decreto.
ha proposto opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva, essendo stata la polizza in questione stipulata da , ed essendosi CP_3 [...]
limitata a mettere a disposizione i propri sportelli, senza divenire parte del Parte_1
contratto, stipulato esclusivamente fra ed il cliente. Ha peraltro evidenziato che CP_3 la sig.ra ante causam, aveva correttamente indirizzato la richiesta di copia del Per_1
contratto alla . CP_3
La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, e Controparte_1 sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, la quale conosceva, già nella fase stragiudiziale, ogni dettaglio del contratto, avendo a disposizione la relativa documentazione.
Ha poi evidenziato che:
- la sig.ra aveva assunto le informazioni relative all'esistenza della Polizza dal CP_1
personale di , che le aveva fornito il numero del contratto ed i dettagli dello Parte_1 stesso (“soluzione flessibile” sottoscritto in data 16.03.2018 per un controvalore di €
47.000,00);
- l'infondatezza dell'eccezione emergeva altresì dalle seguenti circostanze: il prodotto era pubblicizzato e offerto al pubblico da , che rilasciava la scheda informativa;
Parte_1 presso gli uffici dell'opponente avveniva la stipulazione della Polizza e venivano effettuati i pagamenti dei premi;
la direzione e il coordinamento del prodotto assicurativo era effettuata da
. Parte_1
All'udienza del 11 giugno 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto e contestualmente sono state invitate le parti a comporre bonariamente la controversia.
Alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 parte opposta ha dichiarato di aver ricevuto il documento richiesto e di essere disposta ad abbandonare il giudizio a spese compensate.
Non essendo stato raggiunto alcun accordo sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
2.Sulla carenza di legittimazione passiva della Società opponente
La Società opponente ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per essere stato il contratto assicurativo perfezionato non già con bensì con Parte_1
. CP_3
2 In particolare, l'opponente ha dedotto che aveva messo unicamente a Parte_1
disposizione i propri sportelli, presenti sul territorio nazionale, per la vendita del prodotto assicurativo, ma non era entrata a far parte del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta effettivamente come il prodotto di cui si discute, denominato “ Soluzione Flessibile”, sia uno strumento finanziario – CP_3
assicurativo sottoscrivibile unicamente con , soggetto giuridico, pur CP_3
appartenente al Gruppo , diverso da . Parte_1 Parte_1
È di tutta evidenza quindi come la controparte sia sulla quale, di conseguenza, CP_3
gravano tutti gli obblighi discendenti dal contratto, a nulla rilevando che il contratto potesse essere sottoscritto presso gli uffici postali di mera distributrice del Parte_1
prodotto.
Non coglie, dunque, nel segno l'eccezione formulata dalla difesa della sig.ra secondo Per_1
cui era perfettamente a conoscenza del contratto e deteneva copia della Parte_1
relativa documentazione.
In disparte la mancata prova del fatto che possedesse copia della menzionata Parte_1
documentazione, la deduzione risulta del tutto priva di pregio dal momento che è del tutto plausibile che il distributore - specie se, come nel caso in esame, appartenente allo stesso gruppo dell'assicuratore - sia a conoscenza di informazioni e dettagli relativi ai contratti di cui agevola il perfezionamento. Ciò non è sufficiente tuttavia a fondare la legittimazione passiva di
[...]
. Parte_1
Ad ogni buon conto, tanto la brochure commerciale quanto le innumerevoli clausole contrattuali contenute nelle CGC (cfr. allegati 7 e 8 comparsa cost.) contengono espliciti richiami sia al logo di sia agli indirizzi della sede legale, e-mail e PEC della CP_3 stessa. Non solo, tutto l'impianto negoziale menziona sempre e solo come parte CP_3
contraente, indicando gli uffici di unicamente come luogo fisico per la Parte_1
materiale sottoscrizione del contratto.
Tutti questi riferimenti rendono inequivocabilmente certa la valutazione circa la titolarità soggettiva del contratto che è da imputarsi esclusivamente alla , sulla quale, CP_3
quindi, grava anche la legittimazione passiva in caso di doglianze afferenti al rapporto negoziale.
Tanto era noto anche alla sig.ra dal momento che, nella fase Controparte_1
stragiudiziale, ella indirizzava correttamente la richiesta di consegna del documento contrattuale non già alla Società successivamente ingiunta ma a (cfr. allegato 2 CP_3
atto cit.).
3 Per tutto quanto sopra esposto, accertata la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (e ciò a prescindere da ogni indagine
[...] in ordine all'effettiva consegna del documento, che parte opposta afferma di aver ricevuto in corso di causa – senza indicare quale società le avrebbe messo a disposizione la copia della polizza - ma che parte opponente nega di aver mai consegnato).
Per tutto quanto sopra esposto, accertata la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
[...]
3.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto
REVOCA il Decreto Ingiuntivo opposto n. 18850/23;
CONDANNA la sig.ra a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 286,00 per spese non imponibili.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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