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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 CP_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ROSANO PIETRO
- OPPOSTA -
E
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.3.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] agli atti esecutivi da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3013/2023, deducendo essenzialmente: 1) la nullità del pignoramento presso terzi, eseguito dall'agente della riscossione ex
1 art. 72bis dpr 602/1973, per omessa notifica al debitore esecutato sia dello stesso pignoramento sia degli atti prodromici ad esso sottesi;
2) la mancanza di adeguata motivazione ovvero la mancata indicazione del dettaglio dei crediti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva invece il terzo pignorato,
[...]
del quale va Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dall'opposta, di parziale difetto di giurisdizione, dal momento che l'opponente contesta, in via principale e dirimente, come vedremo, la nullità del pignoramento per vizi suoi propri.
Sempre in via preliminare e con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, pronunciata dal GE con l'ordinanza del 4.1.2024, per non essere stato notificato il ricorso al terzo pignorato, va detto che, benché, secondo la Suprema Corte, “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”
(cfr. Cass. civile, sez. III, 18/05/2021, n. 13533), la medesima Cassazione ha avuto modo di precisare che “la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi,
2 nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (cfr. Cass. 30491/2022).
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, l'
[...] non ha provveduto a dare idonea Controparte_2 prova della effettiva notifica del pignoramento al debitore, limitandosi a sostenere che “l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa, nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto”.
Al contrario, la procedura esecutiva deve ritenersi insanabilmente viziata, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549
c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (cfr. Cass.
32804/2023; Cass. 2857/2015).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, risultando fondato il primo motivo di opposizione e restando assorbite le ulteriori doglianze.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate CP_4 in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria. Vanno invece compensate le spese
3 tra opponente e , terzo pignorato, non potendo CP_5 quest'ultimo essere considerato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
;
[...]
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi RGE 3013/2023;
D) Condanna l'opposta al pagamento, in favore CP_4 dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. CP_1
E) Compensa le spese tra opponente e terzo pignorato.
Santa Maria Capua Vetere, 07/10/2025
IL GIUDICE Dott. IL AS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 CP_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ROSANO PIETRO
- OPPOSTA -
E
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.3.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] agli atti esecutivi da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3013/2023, deducendo essenzialmente: 1) la nullità del pignoramento presso terzi, eseguito dall'agente della riscossione ex
1 art. 72bis dpr 602/1973, per omessa notifica al debitore esecutato sia dello stesso pignoramento sia degli atti prodromici ad esso sottesi;
2) la mancanza di adeguata motivazione ovvero la mancata indicazione del dettaglio dei crediti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva invece il terzo pignorato,
[...]
del quale va Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dall'opposta, di parziale difetto di giurisdizione, dal momento che l'opponente contesta, in via principale e dirimente, come vedremo, la nullità del pignoramento per vizi suoi propri.
Sempre in via preliminare e con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, pronunciata dal GE con l'ordinanza del 4.1.2024, per non essere stato notificato il ricorso al terzo pignorato, va detto che, benché, secondo la Suprema Corte, “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”
(cfr. Cass. civile, sez. III, 18/05/2021, n. 13533), la medesima Cassazione ha avuto modo di precisare che “la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi,
2 nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (cfr. Cass. 30491/2022).
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, l'
[...] non ha provveduto a dare idonea Controparte_2 prova della effettiva notifica del pignoramento al debitore, limitandosi a sostenere che “l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa, nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto”.
Al contrario, la procedura esecutiva deve ritenersi insanabilmente viziata, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549
c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (cfr. Cass.
32804/2023; Cass. 2857/2015).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, risultando fondato il primo motivo di opposizione e restando assorbite le ulteriori doglianze.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate CP_4 in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria. Vanno invece compensate le spese
3 tra opponente e , terzo pignorato, non potendo CP_5 quest'ultimo essere considerato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
;
[...]
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi RGE 3013/2023;
D) Condanna l'opposta al pagamento, in favore CP_4 dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. CP_1
E) Compensa le spese tra opponente e terzo pignorato.
Santa Maria Capua Vetere, 07/10/2025
IL GIUDICE Dott. IL AS
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