Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5025 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5025/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
T R A
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pelle;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione nn. OI-002814278 (atto di accertamento n.
.6700.22/01/2024.0035077 del 22.01.2024, riferito all'anno 2021-), OI-002814279 (atto di CP_1 accertamento n. .6700.22/01/2024.0035078 del 22.01.2024, riferito all'anno 2021), OI- CP_1
002533661 (atto di accertamento n. .6700.29/11/2022.0530212 del 29.11.2022, riferito all'anno CP_1
2020) , OI-002533568 (atto di accertamento n. .6700.29/11/2022.0530213 del 29.11.2022, CP_1 riferito all'anno 2020), OI-001928015 ( atto di accertamento n. .6700.24/10/2019.0381444 del CP_1
24.10.2019, riferito all'anno 2018) , OI-001930995(atto di accertamento n.
.6700.24/10/2019.0381445 del 24.10.2019, riferito all'anno 2021) notificate distintamente sia CP_1
al ricorrente che alla società dallo stesso rappresentata e avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, per un importo complessivo di € 11.597,45.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81, ha eccepito la prescrizione della sanzione dal provvedimento riportata.
Ha altresì eccepito la carenza di motivazione del provvedimento opposto nonché la sproporzione della sanzione irrogata, rilevando l'applicabilità, anche al caso di specie, della rideterminazione ex art. 23, d.l. 4 maggio 2023, n. 48.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, pacificamente provata in forza dei flussi UNIEMENS trasmessi dal datore di lavoro, ha rappresentato l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione.
Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.
Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti.
Rappresentando infine la riduzione della sanzione ex art. 23, d.l. 48/2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
Con memoria generica e note di trattazione scritta del 02.02.2025 e del 07.02.2025 l' ha chiesto la cessazione della materia del contendere comunicando che le Ordinanze di Ingiunzione opposte sono state annullate in autotutela con provvedimento della Direzione di sede, comunicato al ricorrente e al legale di controparte.
Orbene, essendo state annullate le ordinanze di ingiunzione oggetto di contestazione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo