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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 19219/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, promosso
DA
AVV. nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), con studio in Catanzaro, alla Via Saverio De Fiore n. 19/B, C.F._1
rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86 c.p.c..
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Arenula n. Controparte_1
70 (C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, alla P.IVA_1
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Resistente
CONCLUSIONI:
per il ricorrente “Piaccia, al Tribunale, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto, atteso che con lo stesso il compenso dovuto per la difesa della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato in misura inferiore a quella dovuta facendo applicazione dei parametri medi previsti,
1 nella Tabella 10 allegata al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, riconoscendo il compenso per tutte le fasi individuate dal quinto comma dell'art. 4 del medesimo D.M. n. 55/2014 con l'aumento del 30% per la pluralità di resistenti ex art. 4, II co, del citato D.M. n. 55/2014; per l'effetto, rideterminare l'esatta entità del compenso dovuto in favore dell'Avv. Parte_1
secondo i parametri medi, condannando il al
[...] Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 8.274,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia - da abbattersi, se dovuto, del 50% ex art. 130 del D.P.R. n.
115/2002 - oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Con vittoria di spese di lite”; per il resistente “Voglia, il Tribunale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'Avv. dacché infondata alla luce per le ragioni esposte in Parte_1
atti; in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari, con esclusione della liquidazione della fase istruttoria e con l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 15 del D.Lgs. n. 150/2011 e 170 del
D.P.R. n. 115/2002, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione emesso dall'intestato Tribunale – Sezione Diritti della
Persona e Immigrazione nell'ambito del procedimento iscritto al n. 66752/2019
R.G..
Il ricorrente ha premesso che
➢ con provvedimento adottato all'adunanza del 24 ottobre 2019 il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in accoglimento dell'istanza presentata il 17 ottobre 2019, aveva ammesso Parte_2 al patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'instaurando
[...]
procedimento, avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare dalla Pt_3
2
[...] proposta onde ottenere la rettifica di un'intervista resa in ambito nazionale su reti televisive appartenenti al gruppo Mediaset;
➢ gli aveva conferito mandato alle liti affinché, in Parte_2
sua rappresentanza e difesa, promuovesse il cennato procedimento;
➢ in forza del mandato ricevuto, egli aveva approntato e notificato, con il pedissequo decreto, il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. ed aveva, poi, svolto l'attività professionale per l'intera durata del procedimento, svoltosi innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e
Immigrazione ed iscritto al n. 66752/2019 R.G.;
➢ portato a compimento l'incarico professionale, aveva richiesto la liquidazione, a carico dell'Erario, dei compensi di sua spettanza, quantificandoli in complessivi euro 8.274,83 (importo già comprensivo del dovuto a titolo di rimborso forfetario spese generali al 15%);
➢ tuttavia, il Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e
Immigrazione, con decreto comunicato dalla Cancelleria in data 1 marzo 2023, gli aveva liquidato la ben minor somma di euro 807,50
(importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ciò premesso, l'Avv. ha lamentato che il Giudice a quo, nel Parte_1
provvedimento impugnato, non aveva in alcun modo indicato i criteri e parametri assunti per la quantificazione del compenso di sua spettanza;
inoltre, nel riconoscergli l'esigua somma euro 807,50, aveva evidentemente assunto, per la determinazione del compenso base – sul quale operare, poi, la dimidiazione prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 – importi inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella 10 allegata al D.M. n. 55/2014; ha rassegnato, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si è costituito il il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 evidenziato come fosse onere dell'opponente documentare di aver proposto l'opposizione nel termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione del decreto di liquidazione opposto;
ha contestato, comunque, nel merito le doglianze
3 e richieste avanzate dall'Avv. rassegnando le conclusioni Parte_1
richiamate in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
************
In apertura di motivazione – anche in considerazione del tenore delle contestazioni svolte dal - va evidenziato che la presente Controparte_1
opposizione è ammissibile, essendo stata proposta nel termine di legge.
Invero, dalla documentazione versata in atti è inferibile che il decreto di liquidazione del compenso è stato comunicato all'odierno ricorrente in data 1° marzo 2023.
Dalle annotazioni di Cancelleria rinvenibili nel fascicolo telematico si ricava, poi, che l'Avv. ha depositato il ricorso introduttivo del presente Parte_1
procedimento il 24 marzo 2023 e, quindi, entro il previsto termine di giorni trenta.
Passando, dunque, all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dall'Avv. possa trovare accoglimento Parte_1
solo parziale, nei limiti di seguito indicati.
Prima di procedere all'esame delle ragioni di opposizione va rilevato che l'attività professionale svolta dall'odierno ricorrente in esecuzione dell'incarico conferitogli dalla parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stata portata a compimento in data 8 gennaio 2020, allorquando è stata pubblicata l'ordinanza resa a definizione del procedimento iscritto al n. 66752/2019 R.G.; nel caso di specie, quindi, trovano applicazione le disposizioni del D.M. n. 55/2014 come modificate con modificate con D.M. n. 37/2018.
Ciò posto, deve rammentarsi che le modifiche di cui al citato D.M. 37/2018 hanno profondamente inciso sulla previgente disciplina in tema di compensi dovuti agli esercenti la professione forense.
4 Segnatamente, il predetto decreto ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19), precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%; per quanto qui rileva, poi, con tale
Decreto è stato eliminato l'inciso “di regola” – che, come noto, aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari – in tal modo eliminando il potere di riduzione già riconosciuto al giudice.
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.M. n. 37/2018; invero, nel citato parere (n. 02703/2017 del
27/12/2017) si sottolinea come, tra gli obiettivi del , vi Controparte_1 fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La necessità di interpretare la novella introdotta dal D.M. n. 37/2018 come intesa a reintrodurre l'inderogabilità, da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, trova, poi, un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (art. 13 bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”,
5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172). Da tale intervento normativo emerge, infatti, la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, per il perseguimento di una finalità che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e, comunque, nell'ottica di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
La conclusione secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n.
37/2018, sia stata sostanzialmente reintrodotta l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale - ed in assenza di diversa convenzione - non appare in alcun modo attinta ed, anzi, risulta confortata dalle modifiche al D.M. n.
55/2014, apportate dal recente D.M. n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema, ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, nel dichiarato intento
(cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
In definitiva, dunque, la reintroduzione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari – per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al
D.M. n. 55/2014 – comporta che, neppure con adeguata motivazione il Giudice, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore, possa determinare il dovuto in misura inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento.
Tuttavia, resta fermo che, nel caso di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il principio della inderogabilità dei valori minimi di cui alle tariffe vigenti opera in sede di determinazione del
“compenso base”, sul quale va, poi, operata - in ogni caso - la decurtazione nella misura percentuale prevista dal D.P.R. n. 115/2002 (e, segnatamente, nel caso di difesa nel processo civile, in misura pari al 50% secondo quanto previsto dall'art. 130 del citato D.P.R. n. 115/2002).
6 Invero, la novella introdotta non ha certo modificato la disciplina speciale dettata in materia di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, resta fermo che la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti - va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, ben potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Inoltre, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, il “compenso base” per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato quantificato al minimo (e, quindi, assumendo il valore della tariffa in vigore e riducendolo nella misura percentuale massima prevista) va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal
Testo Unico sulle spese di giustizia;
invero – come evidenziato anche dalla
Suprema Corte - siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4759).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va preliminarmente evidenziato che la controversia nella quale l'Avv. ha prestato la propria opera, in rappresentanza e Parte_1
difesa della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è certamente di valore indeterminabile;
la stessa, poi, non involgendo questioni di diritto o di fatto complesse ed avendo avuto, in concreto, una durata molto contenuta, può qualificarsi di bassa complessità, come già ritenuto dal Giudice a quo nonché dallo stesso odierno ricorrente il quale, non a caso, nel formulare
7 l'istanza di liquidazione dei compensi, ha fatto riferimento ai parametri (medi) previsti nella Tabella 10 allegata al D.M. n. 55/2015 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, e, dunque, proprio ai parametri che, a norma dell'art. 5, VI co., del D.M. n. 55/2014, vanno assunti per la liquidazione dei compensi nelle cause di valore indeterminabile di minore complessità.
Posto quanto sopra, ritiene questo Giudice che si palesi fondata la doglianza del ricorrente secondo cui l'intestato Tribunale, nell'effettuare la liquidazione di cui al decreto opposto, ha assunto un “compenso base” inferiore ai minimi tariffari;
e ciò tenuto conto delle attività professionali complessivamente svolte dall'Avv. e della circostanza che, in ragione delle stesse, il Parte_1
compenso doveva e deve essere riconosciuto non solo per le fasi di studio ed introduttiva ma anche per quella decisionale (risultando dagli atti che il predetto
Professionista, sia pur a mezzo di un sostituto processuale, presenziava all'udienza di discussione innanzi al Collegio ivi rassegnando le proprie richieste e conclusioni).
Appare, invece, immeritevole di seguito la richiesta dell'odierno ricorrente volta ad ottenere la liquidazione del compenso anche per la fase istruttoria, non risultando che, nel procedimento per reclamo, tale fase si sia effettivamente svolta e che l'Avv. abbia posto in essere attività riconducibili alle Parte_1 previsioni di cui alla lettera c) del V comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
Parimenti immeritevole di seguito risulta il motivo di opposizione con il quale l'Avv. ha censurato il decreto di liquidazione qui in Parte_1 contestazione, nella parte in cui l'intestato Tribunale non gli ha riconosciuto la maggiorazione del compenso di cui all'art. 4, II co., del D.M. n. 55/2014, rapportata al numero di controparti evocate e costituite nel giudizio iscritto al n.
66752/2019 R.G..
Come noto il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, nel testo applicabile, ratione temporis, nella fattispecie concreta (ovvero quello antecedente alle recenti modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022), dopo aver previsto che,
“quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione
8 processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di trenta.
[…] ”, prevede(va), poi, che la disposizioni di cui sopra si applica(va) anche “nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Ciò posto, deve rimarcarsi che - come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte – lo stesso tenore della disposizione sopra riportata rende palese come la maggiorazione del compenso non possa e non debba essere correlata, puramente e semplicemente, al numero di parti assistite o al numero delle controparti nel procedimento in cui è stata svolta la prestazione professionale;
al contrario, la norma richiamata attribuisce, al Giudice chiamato a liquidare il compenso, un potere discrezionale da esercitare avendo riguardo alla ratio sottesa alla cennata disposizione, che è quella di assicurare una adeguata remunerazione dell'attività difensiva quante volte la pluralità di parti assistite o di controparti incida, in concreto, sul numero delle questioni di fatto o di diritto da affrontare, imponendo lo sviluppo di argomentazioni difensive differenziate.
Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato ed all'esito dell'esame degli scritti processuali depositati, ritiene questo Giudice che vada condivisa la decisione del Giudice a quo di non applicare, in sede di liquidazione del compenso dovuto all'Avv. alcuna maggiorazione ex art. 4, II Parte_1
co., del D.M. n. 55/2014.
Invero, l'esame degli atti del procedimento nel quale l'odierno ricorrente ha svolto la propria attività professionale in rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non risulta che la presenza di due convenuti abbia comportato per il predetto Professionista un aggravio di attività, ché, invece, dalla lettura del ricorso introduttivo del procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. emerge l'unitarietà della linea difensiva, indirizzata in maniera indifferenziata nei confronti dei due convenuti;
e ciò anche in ragione della posizione degli in rapporto al diritto per la cui tutela cautelare veniva Pt_4
proposto il reclamo.
9 Ritiene, infine, questo Giudice che vada disattesa anche la richiesta dell'odierno ricorrente di ottenere la liquidazione del compenso di spettanza, per le fasi per le quali va riconosciuto, al valore medio dei parametri di riferimento.
In proposito va rimarcato che, come certo noto, la liquidazione dei compensi spettanti al Difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato va effettuata facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 82 del D.P.R. n.
115/2002 a mente del quale “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In particolare, come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicché il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima;
[…] e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perché la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21461; conf., ex plurimis, Cass. n. 2445/2011).
Nella medesima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte, richiamando i principi più volte espressi dalla Consulta, ha, inoltre, affermato quanto segue: “La previsione di cui all' art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari è il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco: la necessità di assicurare al non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire
10 l'attività del legale sulla base delle tariffe professionali - che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività”.
In altri termini, in forza delle richiamate previsioni dell'art. 82 del D.P.R. n.
115/2002, nella liquidazione dei compensi da porre a carico dell'Erario i parametri medi costituiscono il limite massimo ed il Giudice chiamato alla quantificazione del dovuto deve graduare la misura del compenso, tra il valore minimo e quello medio tenendo conto – appunto – “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Ebbene ritiene questo Giudice che, proprio in applicazione dei criteri da ultimo richiamati, il “compenso base” – sul quale operare, poi, la dimidiazione di legge – possa quantificarsi in complessivi euro 2.322,50; importo così determinato riducendo del 30% i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva e del 50% quello per la fase decisionale.
Ed a tale determinazione conduce la considerazione che – come sopra già accennato – il procedimento nel quale l'odierno ricorrente ha prestato la propria opera professionale non ha implicato l'esame e la risoluzione di questioni di particolare complessità, ha avuto una durata contenuta, con la celebrazione di un'unica udienza (sì da richiedere un impegno professionale modesto) e non ha assicurato, alla parte difesa dall'Avv. il “risultato utile” avuto di Parte_1
mira.
Va, infine, rammentato che il compenso base, come sopra determinato, va ridotto alla metà, in ossequio al disposto dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.
In conclusione, dunque, in parziale riforma del decreto opposto il compenso spettante all'Avv. per l'attività professionale svolta, in Parte_1
rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. 66752/2019 R.G., può quantificarsi in euro 1.161,25, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
11 Alla soccombenza, per quanto di ragione, consegue la condanna del
[...]
alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
In particolare, si ritiene che la liquidazione dei compensi vada effettuata applicando parametri prossimi a quelli minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) in ragione del fatto che la presente controversia non presenta profili di complessità e non ha richiesto attività difensive articolate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 19219/2023 R.G., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida, in favore dell'Avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta, quale difensore di – parte Parte_2
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – nel procedimento svoltosi innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 66752/2019 R.G., il complessivo importo di euro 1.161,25 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1
complessivi euro 1.525,00 – di cui euro 125,00 per spese vive ed euro
1.400,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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