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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3335/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE IA Pt_2
Pt_3 Pt_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. CORRADETTI PAOLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE l'avv. CHENG CHI CH RI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per essuno contumace Controparte_2
Per essuno, contumace Controparte_3
Hanno partecipato all'udienza a distanza con memorie di partecipazione e memorie conclusionali
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3335/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADETTI Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in DOM. C/O AVV. CELLINI TONINO, VIA POLA N.55 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CORRADETTI PAOLO
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHENG CHI CH RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSOpresso il difensore avv. CHENG CHI CH RI
IA LI (C.F. ), contumace
C.F. ), contumace CP_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che l'attore, in data 13 novembre 2016, alle ore 00.45 circa, indossando regolarmente le cinture di sicurezza, era trasportato, lato passeggero, nel sedile posteriore lato destro dell'autovettura Peugeot 207 targata DG 717XE di proprietà del signor ed CP_3 assicurata con polizza 75772744 e mentre si trovava a bordo del predetto Controparte_1 veicolo riportava gravi danni per cui chiede di essere risarcito. e Controparte_2 CP_3 proprietario e conducente, non si sono costituiti;
ritiene congrua l'offerta già fatta al
[...] CP_1 danneggiato per 21400 euro e ritiene la quantificazione operata dall'attore per € 159.558,50 eccessiva. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La CTU ha, con argomentazioni sviluppate nei chiarimenti, negato la sussistenza del nesso di causalità tra disturbo post traumatico da stress e incidente, in quanto la diagnosi emergeva pagina 2 di 3 solo a far data dal 3 maggio 2018. la peculiarità del caso specifico (che, si connota per il fatto che in epoca immediatamente successiva ad un unico incidente sono sorte due diverse malattie), per cui l'organo tecnico avrebbe dovuto illustrare meglio il proprio parere, chiarendo il motivo per cui gli "aspetti modali e quantitativi del trauma" subito dal ricorrente escludano che l'infermità "disturbo post traumatico da stress" sia etiologicamente riconducibile ad esso. Nel caso di specie la documentazione è posteriore, ma si riferisce al periodo susseguente il sinistro;
per la particolarità della malattia è compatibile che la stessa vada osservata per apprezzabile periodo di tempo, conducendo così a certificazione che per motivi tecnici non può essere immediata e a ridosso dell'evento traumatico, anche per l'accuratezza con cui vanno condotti gli esami per escludere concause. Lo stesso Ctp dà atto che è la sindrome migliorata sino a regredire;
ma le osservazioni sono da considerare giuste per quanto riguarda la invalidità totale permanente, che quindi va portata, sulla scorta delle certificazioni ( il mero dato temporale non è sufficiente per non riconnetterle al sinistro ) a 538, tutti di invalidità totale attesa la preponderanza della sintomatologia temporanea psichiatrica. Pertanto spettano all'attore per i danni, così emendato il numero dei giorni di inabilità totale temporanea sulla scorta delle corrette informazioni del Ctp che si basano su una documentazione psichiatrica che attesta sintomatologia connotata con il disturbo post traumatico da stress, cui l'attore è stato soggetto sia per età che per caratteristiche del sinistro, che gli hanno indubbiamente creato cicatrici che glielo ricordano in via consistente, euro
56.092,36, già attualizzata;
detratto quanto ricevuto dall'assicurazione, al danneggiato attore spettano euro 34.692,36; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo. Il complessivo importo evidentemente era comprensivo di quanto percepito;
per cui non può dirsi che aver rifiutato la proposta transattiva renda soccombente l'attore. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare a Parte_1 la ulteriore somma di euro 34.692,36, oltre interessi, in misura legale, dalla data della
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti alle spese, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di
Ctp come fatturate;
con distrazione in favore dell'avv. Paolo Corradetti che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 13 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3335/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE IA Pt_2
Pt_3 Pt_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. CORRADETTI PAOLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE l'avv. CHENG CHI CH RI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per essuno contumace Controparte_2
Per essuno, contumace Controparte_3
Hanno partecipato all'udienza a distanza con memorie di partecipazione e memorie conclusionali
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3335/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADETTI Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in DOM. C/O AVV. CELLINI TONINO, VIA POLA N.55 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CORRADETTI PAOLO
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHENG CHI CH RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSOpresso il difensore avv. CHENG CHI CH RI
IA LI (C.F. ), contumace
C.F. ), contumace CP_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che l'attore, in data 13 novembre 2016, alle ore 00.45 circa, indossando regolarmente le cinture di sicurezza, era trasportato, lato passeggero, nel sedile posteriore lato destro dell'autovettura Peugeot 207 targata DG 717XE di proprietà del signor ed CP_3 assicurata con polizza 75772744 e mentre si trovava a bordo del predetto Controparte_1 veicolo riportava gravi danni per cui chiede di essere risarcito. e Controparte_2 CP_3 proprietario e conducente, non si sono costituiti;
ritiene congrua l'offerta già fatta al
[...] CP_1 danneggiato per 21400 euro e ritiene la quantificazione operata dall'attore per € 159.558,50 eccessiva. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La CTU ha, con argomentazioni sviluppate nei chiarimenti, negato la sussistenza del nesso di causalità tra disturbo post traumatico da stress e incidente, in quanto la diagnosi emergeva pagina 2 di 3 solo a far data dal 3 maggio 2018. la peculiarità del caso specifico (che, si connota per il fatto che in epoca immediatamente successiva ad un unico incidente sono sorte due diverse malattie), per cui l'organo tecnico avrebbe dovuto illustrare meglio il proprio parere, chiarendo il motivo per cui gli "aspetti modali e quantitativi del trauma" subito dal ricorrente escludano che l'infermità "disturbo post traumatico da stress" sia etiologicamente riconducibile ad esso. Nel caso di specie la documentazione è posteriore, ma si riferisce al periodo susseguente il sinistro;
per la particolarità della malattia è compatibile che la stessa vada osservata per apprezzabile periodo di tempo, conducendo così a certificazione che per motivi tecnici non può essere immediata e a ridosso dell'evento traumatico, anche per l'accuratezza con cui vanno condotti gli esami per escludere concause. Lo stesso Ctp dà atto che è la sindrome migliorata sino a regredire;
ma le osservazioni sono da considerare giuste per quanto riguarda la invalidità totale permanente, che quindi va portata, sulla scorta delle certificazioni ( il mero dato temporale non è sufficiente per non riconnetterle al sinistro ) a 538, tutti di invalidità totale attesa la preponderanza della sintomatologia temporanea psichiatrica. Pertanto spettano all'attore per i danni, così emendato il numero dei giorni di inabilità totale temporanea sulla scorta delle corrette informazioni del Ctp che si basano su una documentazione psichiatrica che attesta sintomatologia connotata con il disturbo post traumatico da stress, cui l'attore è stato soggetto sia per età che per caratteristiche del sinistro, che gli hanno indubbiamente creato cicatrici che glielo ricordano in via consistente, euro
56.092,36, già attualizzata;
detratto quanto ricevuto dall'assicurazione, al danneggiato attore spettano euro 34.692,36; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo. Il complessivo importo evidentemente era comprensivo di quanto percepito;
per cui non può dirsi che aver rifiutato la proposta transattiva renda soccombente l'attore. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare a Parte_1 la ulteriore somma di euro 34.692,36, oltre interessi, in misura legale, dalla data della
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti alle spese, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di
Ctp come fatturate;
con distrazione in favore dell'avv. Paolo Corradetti che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 13 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3