Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 2326/2025 R.G.L. promossa da con l'avv. D'ALOISIO SILVIA Parte_1
contro con N.Q. FUNZIONARIO CP_1 CP_2 CP_1
All'udienza del 21/05/2025 ore 10:25, alla presenza del giudice Paola Marino, sono presenti per parte ricorrente in sost. dell'avv. D'ALOISIO SILVIA l'avv. CAMMARATA
BARBARA che chiede decidere la causa con cessazione della materia del contendere e condanna dell' alle spese di lite Pt_2
per parte convenuta nessuno
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 10:29
Successivamente, alle ore 14:10 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 14:22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 2326/2025 R.G.L., promossa
rappresentati e difesi dall'avv. D'ALOISIO SILVIA Parte_1
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_3
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato da Parte_3
ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura
[...]
I.N.P.S. in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
All'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D'ALOISIO SILVIA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1
“Con comunicazione del 19 Novembre 2024, l' - Sede di Partinico -informava il CP_1
ricorrente che la pensione n. 044-550007241152 categoria INVCIV, di cui è titolare era stata liquidata a decorrere dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2024; (All.1). In specie, con la comunicazione di liquidazione di cui sopra l' riconosceva in favore del ricorrente un credito CP_1
pari ad euro 9.012,32 a titolo di pensione n. 044-550007241152per il periodo compreso fra il 1° luglio 2023 al 30 novembre 2024”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto alla liquidazione dell'importo di euro Pt_1
9.012,32 a titolo di ricalcolo della pensione n.044-550007241152cat. Invciv per il periodo compreso fra il 1° luglio 2023 al 30 novembre 2024; conseguentemente, condannare l' a liquidare in favore del Sig. la CP_1 Parte_1
somma di euro 9.012,32 a titolo di ricalcolo della pensione n. 044-550007241152 per il periodo compreso fra il 1° luglio 2023 al 30 novembre 2024 il tutto con interessi e rivalutazione come per legge”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio;
in particolare, deduceva che “la prestazione richiesta è stata liquidata il 21.03.2025 (allegato 1) e riscossa con la rata di maggio 2025 (allegato 2)”.
All'udienza odierna, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione e il pagamento dedotti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
liquidazione e pagamento sono avvenuti dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino