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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 726/2023 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 726/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1296/2022, depositata l'8.06.2022, e non notificata,
vertente tra
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, Parte_1 alla via N. Putignani n. 118, presso lo studio dell'Avv. Lara Caldarola, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 5.01.2023,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Altamura (Ba), alla via G. D'Annunzio n. 6, int. 1, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Vito Menzulli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello depositata telematicamente in data 4.10.2023,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
15.05.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 5.01.2023, il Parte_1 ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 8594/2021) depositata l'8.06.2022, n. 1296, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale n. 3427/2021 del 23.09.2021 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Parte_1 con cui il ricorrente, quale proprietario dell'autovettura , tg. DZ212GE, obbligato in solido del CP_2 mezzo trasgressore, veniva sanzionato ex art. 142 co. 8 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura sulla SS 96 al km. 96+700, alla velocità di 126,00 Km/h (calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%), superando il limite di 39 Km/h in un tratto di strada dove vigeva un limite
1 Dott. Luca Sforza
n. 726/2023 R.G. massimo di 80 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 5945, matr. CPU n. 5923.
Il giudice di prime cure annullava il verbale e la sanzione comminata ritenendo assorbente il motivo di opposizione inerente la tardiva notifica del verbale di accertamento opposto oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., “in difetto di prova del tempus della consegna del verbale all'ufficio postale”, non risultando “applicabile il principio della scissione degli effetti giuridici della notificazione per il notificante e per il destinatario … per assoluta impossibilità di calcolare il termine decorrente per il notificante…”, con la conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite con CP_3 distrazione in favore del difensore del ricorrente.
In particolare, il appellante deduceva quali motivi di gravame la errata interpretazione cui sarebbe Pt_1 incorso il giudice di prime cure nella ritenuta “violazione dell'art. 201 co. 1 C.d.S.”, stante la tempestiva notifica del verbale di accertamento, in quanto dall'avviso di ricevimento della notifica del verbale, tempestivamente depositato dal nel giudizio di primo grado, era ben possibile trarre il dato pacifico Pt_1 della avvenuta consegna del plico all'Ufficio postale in data 28.09.2021, con la conseguente tempestività della notifica, essendo decorsi solo 83 giorni dalla violazione commessa in data 6.07.2021, e non già 98 giorni, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, chiedendo, pertanto, l'annullamento della sentenza gravata con conferma del verbale impugnato e con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente in data 4.10.2023 si costituiva nel presente giudizio d'appello il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi, e nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza motivazionale della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta tardività della notifica del verbale di accertamento, e riportandosi “a tutto quanto richiesto, prodotto ed eccepito nei propri atti, ivi compresi i motivi di primo grado sopra richiamati”, chiedeva la conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 15.05.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
In via assolutamente preliminare, e in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c. sollevata dalla difesa di parte appellata, posto che non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo giudice;
infatti, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54, d.l. n. 83/12,
2 Dott. Luca Sforza
n. 726/2023 R.G. prescinde da qualsiasi particolare rigore formale, richiedendo, piuttosto, che il quantum appellatum sia individuato in modo chiaro ed esauriente.
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 342
c.p.c. «impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
"errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere» (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 5.05.2017, n. 10916; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, ord.
14.09.2017, n. 21336; nonché da ultimo, Cass. S.U., 16.11.2017, n. 27199, secondo cui «Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.05.2018, n. 13535, nella quale viene ribadito che non occorre ai fini dell'ammissibilità dell'appello “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Sulla base di quanto illustrato, dunque, l'appello proposto non appare inammissibile, in quanto non risulta carente della parte argomentativa, volta a contrastare quanto affermato nella sentenza di primo grado;
parte appellante, infatti, ha riproposto la propria tesi difensiva, contestando la sentenza nella sua interezza.
Nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il motivo d'appello relativo alla tempestiva notifica del verbale di accertamento n. 3427/2021 del
23.09.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 201 C.d.S. è manifestamente fondato atteso che, diversamente da quanto apoditticamente e del tutto irragionevolmente sostenuto dal giudice di pace, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado del opposto, odierno appellante, si Pt_1 evince chiaramente la presenza dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale dal quale è possibile evincere la data di consegna (ai fini della spedizione) del plico all'Ufficio Postale di Grumo Appula;
ed infatti, su detto avviso, testualmente, si legge: “REGISTRO CRONOLOGICO N.3427/2021 – Atto n.78841438144-8
– spedito dall'ufficio di – in data 28/09/2021 e indirizzato a 3427/2021 – Parte_1 [...]
108-70022 ALTAMURA BA”. Controparte_4
Risulta, infatti, pacifico e incontestato tra le parti che: 1) che l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 co. 8 C.d.s. sia avvenuto il 6.07.2021; 2) che il termine di 90 giorni “dall'accertamento” di cui all'art. 201
3 Dott. Luca Sforza
n. 726/2023 R.G. C.d.S. per la notifica del verbale oggetto di causa, scadeva il 6.10.2021; 3) che il verbale di contestazione n.
3427/2021, è stato inviato per la notifica in data 28.09.2021, ed è pervenuto al destinatario–odierno appellato in data 12.10.2021.
Orbene, come noto, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova pacifica applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro natura recettizia (così Cass. S.U., 17.05.2017, n. 12332; in senso conforme,
Cass. civ., ord., 28.11.2017, n. 28388; Cass. civ., 20.03.2012, n. 4453; Cass. civ., 10.07.2003, n. 10844); b) che la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario o, analogamente, all'ufficio postale (v. art. 149 co. 3 c.p.c.; art. 4 co. 3 l. n. 890 del 1982, come integrato con sent. Corte Cost. n. 477 del 2002; Cass. sent. n. 4453/2012).
Ed invero, “il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante deve distinguersi da quello del perfezionamento della stessa per il destinatario, perfezionamento che, nei confronti del primo, ha luogo con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notificazione deve essere effettuata;
ciò se pure con effetto provvisorio ed anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida, comunque, con il successivo perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, per il quale, a tal fine, rileva, invece, la diversa data in cui l'atto medesimo è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità. Tale principio generale, più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera anche in caso di notificazione a mezzo posta” (cfr.
Cass. civ., sez. 2, n. 23773/2007).
Tale principio, consolidatosi in seguito alle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e
97 del 2004 e 154 del 2005, e da ultimo n. 4453/2012, prevede, per le notifiche ex art. 149 c.p.c., una scissione tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e quello nel quale la notifica si perfezione per il destinatario, tutelando entrambe le sfere giuridiche interessate.
Orbene, posti tali punti cardinali, merita rilevare che nel caso de quo la consegna all'agente notificatore è avvenuta tempestivamente, come detto, in data 28.09.2021, allorché il Comune trasmetteva il verbale n.
3427/2021 all'agente postale affinché provvedesse alla notifica e ai relativi adempimenti.
In altre parole, il verbale de quo, relativo alla violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.s. commessa il 6.07.2021, veniva consegnato a il 28.09.2021, a 83 giorni dalla data dell'infrazione, circostanza questa, CP_5 come detto, evincibile ex actis; in definitiva, la notifica si è perfezionata nei confronti del notificante
[...] nei termini ex art. 201 del C.d.s., escludendo ogni inadempienza in capo alla P.A. e risultando Parte_1 del tutto infondate le doglianze di parte appellata così come recepite acriticamente dal primo giudice nella sentenza gravata.
Ne consegue che la doglianza del appellante è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Dai suesposti rilievi discende, dunque, la palese infondatezza dell'originaria opposizione, tenuto conto, peraltro, della omessa, chiara e specifica riproposizione in questa sede degli altri motivi di opposizione da intendersi, pertanto, rinunciati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c., non apparendo a tal fine sufficiente il mero “richiamo” “a tutto quanto richiesto, prodotto ed eccepito nei propri atti, ivi compresi i
4 Dott. Luca Sforza
n. 726/2023 R.G. motivi di primo grado sopra richiamati” (così, testualmente, a pag. 7 della comparsa di costituzione dell'appellato del 4.10.2023, in atti), essendo necessario che la volontà di sottoporre al riesame del giudice d'appello le domande e le eccezione rimaste assorbite sia manifestata in maniera esplicita e inequivoca (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.10.2020, n. 22311, secondo cui “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 11.05.2009, n. 10796; Cass. civ., sez. 3, 11.05.2005,
n. 9878; Cass. civ., sez. 1, 20.08.2004, n. 16360; Cass. civ., 22.04.1993 n. 4728, in cui si sottolinea che si considerano non accolte le domane e le eccezioni che sono state respinte oppure che non sono state esaminate perché ritenute assorbite da altre come nel caso di una pluralità di domande e motivi di opposizione proposti in via alternativa o subordinata;
Cass. civ., sez. 2, 14.04.2015, n. 7457; Cass. civ., sez. 2, 11.06.2010, n. 14086;
Cass. civ., sez. 1, 26.11.2010, n. 24021; Cass. civ., 28.11.2016, n. 14124).
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di CP_1 accertamento n. 3427/2021 del 23.09.2021.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (velocità tenuta
126,00 km/h su una strada con limite di 80 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
347,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite (cfr. ex multis, Cass. civ.,
14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche, Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto Pt_1 del valore della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, prime colonne, D.M. citato colonna
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez.
2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Lara Caldarola, dichiaratasi anticipataria come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nel ricorso in appello e nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr.,
a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
P.Q.M.
5 Dott. Luca Sforza
n. 726/2023 R.G. Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. Parte_1
1296/2022, depositata l'8.06.2022, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di accertamento n. 3427/2021 emesso il 23.09.2021; CP_1
2) determina la relativa sanzione in €. 347,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal CP_1 [...]
, per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.099,50, di Parte_1 cui €. 91.50 per esborsi, di cui €. 346,00 per compensi professionali per il primo grado, ed €. 662,00 per compensi professionali per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Lara Caldarola.
Così deciso in Bari, il 15.05.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza