Sentenza 23 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2004, n. 13881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13881 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo Studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, FRANCO JENI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 483/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 28/02/01 - R.G.N. 1903/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
Udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO CHE:
l'odierna ricorrente - denunciando, in una con vizi di motivazione, violazione ed erronea applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge a 223 del 1991, in relazione alla legge n. 451 del 1994 - ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha escluso il suo diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451;
l'Istituto ha depositato procura;
CONSIDERATO CHE:
la questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo
all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali";
alla stregua di tali principi, da ribadire in questa sede in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, il ricorso deve essere rigettato;
non occorre provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 42, comma 11, D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, inapplicabile nella specie ratione temporis);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004