Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10072/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to ANTONACCI ELENA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to VITI Controparte_1
PIERFRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di quote di accantonamento e previdenza complementari agosto- novembre 2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per il recupero da parte di di quote di accantonamento e previdenza Controparte_1 complementari per i mesi da agosto a novembre 2019 e rappresentando di aver corrisposto direttamente nelle mani dei lavoratori dipendenti tutti gli emolumenti retributivi a titolo di ferie, festività e gratifiche natalizie non versati alla opposta;
CP_1
Costituitasi la parte resistente opposta, attrice in senso sostanziale, domandava il rigetto della proposta opposizione affermando la fondatezza delle pretese azionate con la domanda d'ingiunzione, attesa la legittimazione ad agire per il recupero degli accantonamenti pretesi, quale unico titolare del credito, in virtù della obbligazione a carico dell'opponente iscritto all'Ente Bilaterale per aver trasmesso le denunce mensili dei dipendenti occupati durante il periodo agosto- novembre 2019 e per non aver versato detti accantonamenti nelle percentuali previste, e si opponeva alla chiesta revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
La domanda cautelare avanzata dalla parte opponente veniva respinta.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento, all'esito della camera di consiglio il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre prendere le mosse dalle decisive circostanze incontestate tra le parti oltre che documentate.
La parte opponente è iscritta all' di , ha trasmesso le CP_1 CP_1 denunce mensili dei dipendenti occupati durante il periodo agosto-
Pag. 2 di 10 novembre 2019 e non ha versato gli accantonamenti alla parte opposta.
Tanto conforta l'infondatezza della promossa opposizione per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Ebbene, in forza dell'art. 18 CCNL Edilizia 18.06.2008, i datori di lavoro iscritti presso l'Ente Paritetico hanno l'obbligo di versare alla gli accantonamenti in percentuale sulla retribuzione Parte_2 spettante ai propri dipendenti a titolo di ferie e gratifica natalizia.
La , a sua volta, è obbligata a versare ai lavoratori il Parte_2 trattamento di ferie e gratifica natalizia solo a seguito del versamento degli accantonamenti da parte delle imprese iscritte.
Questo l'art. 18 CCNL Edilizia 18.06.2008 nelle parti d'interesse:
< Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la secondo quanto stabilito Parte_2 localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
… (omissis)…
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla agli aventi diritto alle scadenze e Parte_2
Pag. 3 di 10 secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La è tenuta ad erogare il trattamento di Parte_2 gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla stessa Pt_2 delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo. … (omissis)…>>.
Ed ancora, in forza dell'art. 43 CCNL Edilizia del 23.07.2008 la percentuale di contribuzione a carico del lavoratore va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e versata alla . Parte_2
Questo l'art. 43 CCNL Edilizia del 23.07.2008 nella parte d'interesse:
< … (omissis)… Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla . … (omissis)…>>. Parte_3
In concreto, con l'iscrizione dell'impresa all'Ente Bilaterale sorge un'obbligazione a carico dell'impresa edile di versamento degli accantonamenti alla che, a sua volta, a seguito del Parte_2 versamento, è obbligata verso il lavoratore a corrispondere gli emolumenti retributivi assoggettati ad accantonamento secondo il meccanismo della delegazione di pagamento.
Essendo questo lo schema normativamente predisposto, quello della delegazione di pagamento, per l'erogazione di alcuni emolumenti retributivi in favore degli operai edili, la in ogni caso ha Parte_2
l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.
Pag. 4 di 10 Questi i princìpi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “… (omissis)… che, infine, in ordine al riferimento, contenuto nel controricorso, alle Casse edili, si ritiene opportuno precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla , Parte_2 quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la quale Parte_2 delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. Ne consegue che, se ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, egualmente la ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è Pt_2 tenuto a versare (Cass., Sez.
6 - L, n. 10140 del 9 maggio 2014);
… (omissis)…”1.
In concreto, l' , quale Ente paritetico, deputata ad Controparte_1 assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive oltre a fornire prestazioni previdenziali ed assistenziali, ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare a titolo di accantonamenti.
Questi i princìpi diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… Giova premettere che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono
Pag. 5 di 10 investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, cd.
Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.
Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.
Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).
Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Pt_2
quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme
[...] dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.
Poichè il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio 1998 n.
5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la stessa Pt_2 non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del
Pag. 6 di 10 datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n.
16014/2006).
In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla , e per il fatto che Parte_2
l'obbligazione della non sorge con la mera costituzione del Parte_2 rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la ha l'obbligo di Pt_2 riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare. …
(omissis)…”2.
Ebbene, la parte opponente, inoltre, non ha fornito alcuna documentazione, come le buste-paga, attestante l'avvenuta erogazione in favore dei lavoratori dipendenti degli emolumenti assoggettati ad accantonamento per il periodo agosto-novembre
2019, necessaria per provare la revoca (implicita) della delegazione di pagamento, essendosi limitata a formulare istanze di prova testimoniale.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione: “… (omissis)… 11. sono consolidati, nella giurisprudenza di questa Corte (fra tante, Cass. n. 10140 del 2014 e, da ultimo, n.
2430 del 2019), i principi di seguito richiamati;
12. l'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche Parte_2 natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro ma sorge con il pagamento, da parte del datore di lavoro, dei relativi accantonamenti;
Pag. 7 di 10 13. ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) e a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le
Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (in quanto gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d.
Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e dunque di problematica erogazione;
14. Cass. n. 10140 del 2014 ha osservato che l'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale e assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia e infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi;
15. le predette prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, con il versamento degli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, e dei contributi di competenza per il resto
(con un limitato apporto anche dei lavoratori), con la conseguenza che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla , quali accantonamenti destinati al Parte_2 pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e
Pag. 8 di 10 festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
16. il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e ss., v. Cass. n. 5257 del 1998); questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la stessa non Pt_2 diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658 del 2003 e Cass. n. 16014 del
2006);
17. per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla e per il fatto che l'obbligazione Parte_2 della non sorge con la mera costituzione del rapporto di Parte_2 lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la ha l'obbligo di riscuotere Pt_2 le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. n. 25888 del 2008 e Cass. n. 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento, da parte del datore di lavoro, può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze, nella specie non provato
(v. Cass. n. 608 del 2018); … (omissis)…”3.
Tanto conforta il rigetto della proposta opposizione.
Ne consegue la conferma del decreto opposto.
Pag. 9 di 10 Le spese del presente giudizio, compresa la fase cautelare, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari,16/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 24289/2024 2 Così Cass. n. 6869/2012. 3 Così Cass. n. 4546/2022.