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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3179 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3179/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.03.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver espletato nell'anno 2021 n. 113 giornate di lavoro quale operaio agricolo e di poter vantare almeno un biennio di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, avendo lavorato per oltre 102 giornate (52 nell'anno 2020), lamentava di aver vanamente presentato in data 11.02.2022 domanda amministrativa volta al riconoscimento del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2021, senza ottenere la liquidazione. Pertanto, chiedeva accertarsi il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione a n. 113 giornate indennizzabili per l'anno 2021, con consequenziale condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa prestazione in ragione del numero di giornate lavorate (n. 113), con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando, in particolare, che “Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata respinta perché parte ricorrente non può far valere il requisito dell'iscrizione per almeno 51 giorni nell'anno 2021 e almeno 102 giornate nel biennio antecedente la domanda (anni 2020 e 2021), come si evince dalla documentazione allegata, dalla quale risulta che il ricorrente non è mai stato assunto da alcuna ditta e non è in possesso di alcun accredito contributivo per gli anni 2020 e 2021” (cfr. pag. 1 della memoria difensiva). Concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, la domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
È noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre a quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Invero, le norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli prevedono che: “Ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.”.
Ora, va, altresì, evidenziato che nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” (cfr. Cass. 29.7.2004 n. 1443).
Nel caso di specie, con il provvedimento di diniego prodotto dall' , l'ente previdenziale CP_1 comunicava che “la domanda n. 2022917313909, relativa all'anno 2021, presentata il 11/02/2022 e
Liquidata il 15/06/2022 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli” (v. all. fascicolo ). CP_1
Parte ricorrente, dal canto suo, nell'atto introduttivo del giudizio non ha fatto menzione del predetto provvedimento di diniego, né ha inteso fornire alcuna indicazione circa gli elementi essenziali dei presunti rapporti di lavoro in agricoltura (tra cui, ad es., denominazione azienda agricola), essendosi limitata a produrre alcuni (non meglio individuati) “modelli DMAG allegati”. Viceversa, l' ha prodotto la seguente documentazione: estratto conto previdenziale ed estratto CP_1 posizione assicurativa, oltre che la visualizzazione tariffazione denunce trimestrali manodopera agricola relativi al ricorrente, dai quali non risulta alcuna attività di lavoro in agricoltura negli anni
2020 e 2021.
Orbene, l'esame della documentazione in atti, in mancanza di qualsivoglia specifica deduzione di parte ricorrente in ordine al presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, non consente di ritenere l'integrazione dei requisiti utili al riconoscimento della prestazione richiesta.
Né, in ogni caso, parte ricorrente ha dato prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura nel biennio 2020 -2021.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso non merita accoglimento.
Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 15.03.2023 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili.
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3179/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.03.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver espletato nell'anno 2021 n. 113 giornate di lavoro quale operaio agricolo e di poter vantare almeno un biennio di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, avendo lavorato per oltre 102 giornate (52 nell'anno 2020), lamentava di aver vanamente presentato in data 11.02.2022 domanda amministrativa volta al riconoscimento del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2021, senza ottenere la liquidazione. Pertanto, chiedeva accertarsi il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione a n. 113 giornate indennizzabili per l'anno 2021, con consequenziale condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa prestazione in ragione del numero di giornate lavorate (n. 113), con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando, in particolare, che “Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata respinta perché parte ricorrente non può far valere il requisito dell'iscrizione per almeno 51 giorni nell'anno 2021 e almeno 102 giornate nel biennio antecedente la domanda (anni 2020 e 2021), come si evince dalla documentazione allegata, dalla quale risulta che il ricorrente non è mai stato assunto da alcuna ditta e non è in possesso di alcun accredito contributivo per gli anni 2020 e 2021” (cfr. pag. 1 della memoria difensiva). Concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, la domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
È noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre a quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Invero, le norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli prevedono che: “Ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.”.
Ora, va, altresì, evidenziato che nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” (cfr. Cass. 29.7.2004 n. 1443).
Nel caso di specie, con il provvedimento di diniego prodotto dall' , l'ente previdenziale CP_1 comunicava che “la domanda n. 2022917313909, relativa all'anno 2021, presentata il 11/02/2022 e
Liquidata il 15/06/2022 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli” (v. all. fascicolo ). CP_1
Parte ricorrente, dal canto suo, nell'atto introduttivo del giudizio non ha fatto menzione del predetto provvedimento di diniego, né ha inteso fornire alcuna indicazione circa gli elementi essenziali dei presunti rapporti di lavoro in agricoltura (tra cui, ad es., denominazione azienda agricola), essendosi limitata a produrre alcuni (non meglio individuati) “modelli DMAG allegati”. Viceversa, l' ha prodotto la seguente documentazione: estratto conto previdenziale ed estratto CP_1 posizione assicurativa, oltre che la visualizzazione tariffazione denunce trimestrali manodopera agricola relativi al ricorrente, dai quali non risulta alcuna attività di lavoro in agricoltura negli anni
2020 e 2021.
Orbene, l'esame della documentazione in atti, in mancanza di qualsivoglia specifica deduzione di parte ricorrente in ordine al presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, non consente di ritenere l'integrazione dei requisiti utili al riconoscimento della prestazione richiesta.
Né, in ogni caso, parte ricorrente ha dato prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura nel biennio 2020 -2021.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso non merita accoglimento.
Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 15.03.2023 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili.
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella