Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 469/2023
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Pasca
-Anna Rita - Presidente
2) Dott. Mele Riccardo - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 469 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
Parte_1 (cf.: Codice Fiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Verusio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Ceglie Messapica (Br), alla Via C. Battisti n.64, per delega in calce all'atto di citazione introduttivo valido anche per l'impugnazione;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1 "capogruppo Controparte_2
Controparte_3 (p. IVA P.IVA_1 ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio A. Marsano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Matino alla Via Volturno n.39, in virtù di procura generale alle liti versata in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 23/4/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale di Brindisi, la Controparte_1 -in persona del legale rappresentante pro tempore- onde conseguire, nei confronti dell'istituto bancario, il risarcimento dei danni subiti a causa di inadempimento contrattuale, consistente nell'apertura di conti bancari senza alcun consenso della cliente: conti illegittimi che comunicati dalla CP_1
CP all' le avevano comportato la perdita dell'ammissione al RED, quale trattamento economico previsto dalla Regione Puglia in sostegno dei nuclei familiari indigenti, ex Legge Regionale n° 3/2016 emessa in esecuzione della Legge finanziaria nazionale n° 208/2015 co.386.
Esponeva l'attrice: -che in data 19.03.2015 aveva stipulato, con la CP_1
convenuta, un contratto di conto corrente bancario, in seguito utilizzato anche per ricevere dall'ente regionale quei contributi economici previsti dalla misura di sostegno istituita con L.R. n° 3/16, denominata Reddito di
Dignità, cui era stata ammessa in forma di tirocinio, retribuito con €.
400,00 mensili;
-che per il successivo biennio 2017/18, era stata presentata nuova domanda, dallo stesso nucleo familiare, presso il competente ufficio comunale di Ceglie M.ca, ma tale domanda era stata rigettata in quanto l'ISEE non risultava conforme alla dichiarazione resa dalla istante,
Cont risultando in capo all'attrice conti bancari intrattenuti presso la ma
non dichiarati;
-che recatasi in banca per le spiegazioni del caso, dai funzionari della filiale non le veniva fornita alcuna informazione e/o comunicazione sui conti in questione, tanto che l'attrice era stata costretta a rivolgersi alla Guardia di Finanza dove, in data 14.03.17, aveva sporto rituale denuncia, evidenziando di non avere mai avuto alcuna conoscenza dell'apertura dei suddetti conti;
-che solo a seguito di successiva diffida inviata dal legale alla banca convenuta, quest'ultima il 31.07.17 aveva reso nota l'apertura in filiale di due rapporti “conto terzi-cod.09" a nome della attrice del tutto ignara della loro esistenza;
-che a causa di tale condotta illecita della banca, e del conseguente mancato inserimento della domanda nel programma RED del biennio 2017/18, l'attrice aveva subito danni per
€. 10.000,00, quale importo corrispondente al sostegno economico previsto per il proprio nucleo familiare, consistente nel tirocinio retribuito di €. 400,00 per 24 mesi, oltre ulteriori contributi per il canone di locazione e per altre spese destinate ai minori riguardanti attività sportive e vacanziere. Tale complessiva somma veniva richiesta a titolo di ristoro dei danni subiti dall'attrice a causa dell'inadempimento contrattuale ascrivibile alla banca convenuta.
Instauratosi il giudizio, si costituiva la banca convenuta, la quale -
preliminarmente - rilevava come la domanda degli aiuti economici era stata inoltrata da Parte_2 (documento allegato n.3 di parte avversa), da tanto ne discendeva la evidente carenza di legittimazione attiva da parte dell'attrice che non risultava in alcun modo richiedente gli aiuti economici;
nel merito, rilevava come la stessa Pt_1
non avesse provveduto a richiedere un riesame del provvedimento di esclusione, contro il quale avrebbe potuto insorgere sia in via di autotutela,
sia in via giudiziaria;
da ultimo contestava il quantum richiesto. La causa istruita mediante espletamento delle ammesse prove orali veniva decisa con sentenza n° 163 del 2023, con la quale il giudice adito rigettava la domanda attorea, sulla scorta dell'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla attrice, che condannava al pagamento, in favore della controparte, del 60% delle spese di lite, con compensazione del residuo 40%.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1 chiedendone
la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la CP_5 in persona del
Direttore e 1.r.p.t., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese.
All'udienza innanzi al C.I. del 23/4/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e, conseguentemente, rigettato la domanda di risarcimento spiegata.
2. Detta censura è fondata in parte qua.
Ed invero è noto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito ed è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia eventualmente formato il giudicato), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è
colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità
del diritto sia affermata. Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio
(a differenza delle prime) e possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo nei limiti dedotti specificamente con i motivi di impugnazione.
Orbene, così inquadrati gli esatti termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'ente creditizio convenuto non attenesse alla legittimazione attiva, bensì al merito, avendo la Pt_1
l'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale affermato e/o comunque correttamente identificato i soggetti di tale rapporto (ed in particolare del soggetto asseritamente responsabile della lesione denunciata).
Ciò chiarito, ha errato il primo giudice a definire il giudizio, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della Pt_1, la quale correttamente aveva in astratto individuato nella banca, con cui
-
intratteneva un rapporto di c/c, la responsabile di un danno asseritamente subito a causa dell'apertura di c/c a sua insaputa.
Sennonché in punto di merito, si richiede, a carico del soggetto agente, la prova del danno subito.
Orbene, in disparte la circostanza per cui la titolare del beneficio fosse altro componente del proprio nucleo familiare, l'attrice – posto che i conti accesi fossero conti transitori generati automaticamente ed estinti dallo stesso ente creditizio nel giro di pochi mesi e senza oneri economici a conto dell'ignara correntista - non ha provato, né chiesto di provare, di avere resistito al provvedimento di rigetto del richiesto sussidio, in via di autotutela e/o giudiziaria benché invitata, in calce allo stesso provvedimento amministrativo, a produrre certificazione integrativa.
Il DPCM 5.12.2013 n.1159, disciplinante la materia in oggetto, prevede all'art. 1, c.5, "alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova
DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione".
Tant'è che invitata a rivolgersi ad un sindacato-per procedere alla correzione e/o integrazione dell'ISEE (cfr. dichiarazioni rese all'udienza 28/6/22 dalla teste Tes_1 impiegata del Comune
di Ostuni in qualità di responsabile dell'ufficio Servizi Sociali per il Comune di Francavilla Fontana)
l'attrice non ha provato di essersi adoperata in tal senso.
Ne consegue la mancanza di un danno risarcibile in favore dell'appellante ed imputabile all'appellata
CP_1
La sentenza pertanto andrà riformata mediante il rigetto, nel merito, della originaria domanda attorea.
5. All'esito del presente gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, del 60% delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in grado di appello n.469/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 163/2023, così
provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, del 60% delle spese del presente gravame che, compensate per il restante 40%, si liquidano - per l'intero in
complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - il 12
maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca